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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 222/2022 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo D'Andrea in virtù di Parte_1
mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliata;
- APPELLANTE -
E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Giuseppe Favale in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
NONCHE'
; Controparte_2
1 - APPELLATO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 11-1-2022 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 548/2021 emessa in data 18-10-2021,
con la quale il Giudice di pace di Potenza aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_1
sul presupposto che l'attrice avesse raggiunto prima della instaurazione del
[...]
giudizio un accordo transattivo con la compagnia assicuratrice e che in ogni caso non avesse dimostrato l'entità del danno riportato dal veicolo di sua proprietà nell'incidente verificatosi in data 27-3-2021 nel quale il quadriciclo era stato urtato nella parte anteriore dall'autovettura Jeep Renegade targata FZ762TL, di proprietà di e assicurata per la RCA presso Controparte_2 [...]
Controparte_1
In particolare, l'appellante censurava la sentenza appellata per avere il Giudice di pace rilevato una carenza probatoria in ordine all'esatta entità del danno materiale
2 riportato dal veicolo, omettendo di considerare che l'indicazione nella perizia di parte di una data antecedente al verificarsi del sinistro e di una targa del veicolo periziato diversa da quella del veicolo coinvolto nell'incidente era frutto di mero refuso, che l'attrice aveva chiesto di sentire come testimone il dott. che Tes_1
aveva redatto la perizia, che avrebbe confermato di avere visionato il veicolo di proprietà dell'attrice dopo il verificarsi del sinistro, e che, infine, il Giudice
avrebbe potuto supplire alla carenza di prova procedendo alla liquidazione del danno in via equitativa.
censurava, poi, la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice Parte_1
di prime cure aveva erroneamente ritenuto raggiunta la prova della transazione raggiunta prima della instaurazione del giudizio, nonostante la compagnia assicuratrice si fosse limitata a produrre un dettaglio di disposizione di pagamento, inidoneo a fornire la prova dell'effettivo pagamento in favore della danneggiata.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellante chiedeva che in via preliminare venisse disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e nel merito che, previa rimessione della causa in istruttoria, venissero ammessi i mezzi istruttori articolati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nei verbali di udienza e che, in riforma della sentenza impugnata, Controparte_2
e venissero condannati in solido fra loro al
[...] Controparte_1
pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 2.381,40, oltre Iva, o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-4-2022 si costituiva in giudizio che eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità e/o improponibilità dell'impugnazione per violazione del principio del ne bis in idem, avendo l'appellante notificato tre atti di appello (alle
3 ore 23,55 del 10-1-2022, alle ore 00,02 dell'11-1-2022 e alle ore 2,35 dell'11-1-
2022) e l'inammissibilità dell'impugnazione proposta alle ore 00,02 e alle ore
2,35 dell'11-1-2022 sotto il profilo del mancato rispetto del termine breve stabilito dall'articolo 325 c.p.c. per l'ipotesi di notifica della sentenza impugnata;
eccepiva, poi, e la difformità dell'atto di appello notificato alle ore 23,55 del 10-1-2022 rispetto a quello prodotto per l'iscrizione a ruolo;
sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'articolo 342
c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.
L'appellato non si costituiva in giudizio. Controparte_2
All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza dell'8 Novembre
2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato
[...]
, che, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non si è Controparte_2
costituito in giudizio.
Sempre in via pregiudiziale rispetto all'esame del merito dell'appello proposto da deve essere esaminata la questione relativa all'ammissibilità Parte_1
dell'impugnazione che è stata sollevata dall'appellato sotto il profilo della violazione del principio del ne bis in idem e del mancato rispetto del termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c.
In relazione a tale ultimo profilo, il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in
4 quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Quanto alla decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione, la notifica della sentenza che ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. fa decorrere il termine breve stabilito dall'articolo 325 c.p.c. è soltanto quella eseguita presso il procuratore costituito e non anche quella effettuata alla parte personalmente, salvo che la stessa sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado (in tal senso Corte di cassazione n. 5682 del 2006 e Corte di cassazione n. 8847 del 1998), dal momento che l'articolo 326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve non alla conoscenza legale della sentenza in capo al destinatario, ma ad un'attività
acceleratoria e sollecitatoria costituita dalla notificazione effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito secondo le regole di cui agli articoli 170 e 285 c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7527
del 2010 e Corte di cassazione n. 10026 del 2010). In caso di litisconsorzio necessario (come nell'ipotesi che ci occupa, che verte in tema di azione risarcitoria ordinaria ex articolo 144 del Decreto legislativo n. 209 del 2005), poi,
il principio della unitarietà della decorrenza del termine breve per impugnare comporta che la notificazione della sentenza ad opera di una soltanto delle parti fa decorrere non soltanto per il notificante, ma anche per il notificato il termine per proporre l'impugnazione nei confronti di tutte le parti, stante la necessità che la sentenza passi in giudicato in un unico momento rispetto a tutti i soggetti del
5 rapporto processuale (in tal senso Corte di cassazione n. 700 del 1981 e Corte di cassazione n. 5697 del 2002).
Pertanto, nel caso che ci occupa occorre fare riferimento, al fine di individuare il
dies a quo del termine breve sancito, a pena di decadenza, per la proposizione dell'appello alla notifica della sentenza eseguita a mezzo Pec presso il procuratore costituito per l'attrice nel giudizio di primo grado in data 11-12-2021 (si veda la relata di notifica apposta in calce alla copia notificata della sentenza impugnata prodotta al n. 4 nel fascicolo di parte di , evidenziando Controparte_1
che, sebbene l'appellato - sul quale gravava il relativo onus probandi (in tal senso
Corte di cassazione n. 7761 del 2011 e Corte di cassazione n. 24415 del 2020) -
non ha regolarizzato la prova della notifica della pronuncia impugnata eseguita a mezzo Pec in data 11-12-2021 con la produzione dei relativi files di accettazione e consegna in formato e.ml, la stessa prova può ritenersi acquisita al processo, in quanto la intervenuta notifica della sentenza al procuratore costituito per la parte soccombente in data 11-12-2021 non è stata contestata in modo specifico dall'appellante.
Pertanto, ritenuta perfezionata in data 11-12-2021 la notifica della sentenza impugnata nei confronti di e riconosciuta per le suesposte ragioni Parte_1
l'idoneità di tale notifica a far decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti in causa, occorre verificare se l'appello proposto è stato formulato o meno con il rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla suddetta notifica.
Il procuratore costituito per si è costituito in giudizio ai sensi Parte_1
dell'articolo 347 c.p.c. con il deposito dell'originale dell'atto di appello che dalla documentazione prodotta dalla compagnia assicuratrice risulta notificato ad
[...]
a mezzo Pec in data 11-1-2022, alle ore 00,02 e alle ore 2,35 Controparte_1
(si vedano i documenti prodotti ai numeri 7, 8, 9 e 10 nel fascicolo di parte
6 dell'appellato), mentre ha prodotto in allegato al fascicolo telematico l'atto di appello notificato ad in data 10-1-2022, alle ore 23,56 (si Controparte_1
veda il file in formato e.ml relativo alla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio Pec inviato al procuratore costituito per Controparte_1
prodotto nel fascicolo di parte dell'appellante): gli atti di appello si distinguono per la circostanza che quello notificato in data 11-1-2022 alle ore 00,02 e quello notificato in data 11-1-2022 alle ore 2,35 non contengono il refuso attinente all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da Controparte_1
che invece risulta inserito alle pag. 8, 9 e 10 dell'atto di appello notificato
[...]
in data 10-1-2022 alle ore 23,36 (“destituita di fondamento giuridico, oltre che
pretestuosa e dilatoria, risulta essere l'eccezione di improcedibilità della
domanda, così come formulata da controparte, e che il primo giudicante ha
immotivatamente, ingiustamente ed inopinatamente posta a fondamento della
decisione impugnata. 9 Sul punto giova osservare che l'odierno appellante ha
ritualmente e correttamente ottemperato all'onere previsto dalle disposizioni
vigenti in subiecta materia e di aver lasciato decorrere, per la instaurazione del
presente giudizio, lo spatium deliberandi previsto dalla medesima normativa,
subito osservandosi che la richiesta risarcitoria contiene tutti i requisiti richiesti.
Ed invero, a seguito della richiesta di risarcimento avanzata
dall'attoreappellante, la Compagnia convenuta confermava ed ammetteva nel
proprio atto difensivo (pag. 3 della comparsa di costituzione) che “…sulla scorta
dei certificati medici inviati, provvedeva a corrispondere agli attori delle somme
a titolo di offerta reale.... A tal riguardo ed a conferma, pertanto, che la domanda
di risarcimento formulata dall'attore-appellante era completa di tutti gli elementi prescritti dall'art. 148 del codice delle assicurazioni, cosicché altrettanto
proponibile era la consequenziale domanda di risarcimento, soggiace la stessa
dichiarazione offerta dalla compagnia convenuta allorquando, contraddicendo sé
7 stessa, asseriva a pag. 3 della comparsa che “…. La Controparte_3
sulla scorta dei certificati medici inviati dal sig. gli ha Parte_2
corrisposto la somma di EURO 351,61 per i 10 giorni indicati dal pronto
soccorso, somma che è da considerarsi più che congrua…”; dichiarazione
ulteriormente ribadita da parte convenuta nelle rassegnate conclusioni, ove
chiedeva all'Ill.mo Giudicante di “dichiarare congruo l'importo di € 351,60
corrisposto al 1 sig. per il ristoro delle lesioni subite, Parte_2
corrisposto dalla in epoca antecedente Controparte_3
l'instaurazione del giudizio..” . Pertanto, destituita di fondamento risulta essere
la formulata eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, mediante la
quale parte avversa tenta di sostenere che parte attrice si sarebbe sottratta
all'obbligo di recarsi a visita presso il fiduciario della compagnia).
Premesso che la notifica di più atti di impugnazione avverso la stessa pronuncia non determina la consumazione della relativa facoltà né la violazione del principio del ne bis in idem, ponendosi in tal caso soltanto l'esigenza di disporre la riunione delle impugnazioni eventualmente iscritte a ruolo avverso la stessa pronuncia, e che ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione occorre fare riferimento a quella iscritta a ruolo, ritiene questo Giudice che la circostanza che l'atto di appello in relazione al quale l'appellante ha proceduto all'iscrizione a ruolo sia stato proposto con atto di citazione notificato in data 11-1-2022 alle ore
00,02 renda inammissibile l'impugnazione, in quanto formulata senza il rispetto del termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
D'altra parte, anche l'appello proposto nei confronti dell'altro appellato
[...]
risulta tardivo, in quanto formulato con atto di citazione Controparte_4
notificato a mezzo del servizio postale in data 11-1-2022 con consegna del plico all'Ufficiale giudiziario per la notifica nella stessa data (si veda la relata di notifica apposta in calce alla copia notificata dell'atto di appello prodotta
8 dall'appellante in allegato alle note in sostituzione dell'udienza depositate in data
23-6-2022), sicchè non può operare il meccanismo dell'integrazione del contraddittorio previsto dall'articolo 331 c.p.c., che in caso di cause inscindibili consente di ancorare la verifica della tempestività dell'impugnazione a quella proposta nei confronti di una delle parti, salva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, nei rapporti fra l'appellante e le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono Controparte_1
essere poste a carico di e devono essere liquidate come in Parte_1
dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità delle questioni trattate) dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la
9 liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Invece, nei rapporti fra l'appellante e l'appellato la Controparte_2
mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la pronuncia sulle spese del giudizio in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna
alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento
nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto
svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un
suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace
vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha
sopportato spese al cui rimborso abbia diritto., reciproca le stesse devono essere
interamente compensate fra le parti (Corte di cassazione n. 7361 del 2023).
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo
1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 11-1-2022, da avverso la Parte_1
sentenza n. 548/2021 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 18-10-2021,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_2
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- nulla per le spese nei rapporti fra e l'appellato Parte_1 Controparte_2
;
[...]
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 3-2-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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