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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4072/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA cd. “CARTOLARE” CON DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
NELLA CAUSA n. R.G. 4072/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 febbraio 2025 la dott.ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione di note in sostituzione d'udienza ex art. 127ter cpc;
; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata.
Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4072/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ROGATIS LUCA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PAPA LEONARDO, elettivamente domiciliato presso il loro studio
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONOMI DANIELE, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BONOMI DANIELE
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso: “dato atto del pagamento delle fatture n. 7391517011/2022 e n. 73915176432022, effettuato da per la somma totale di € 13.964,59, annullare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
accertare che il residuo credito di ammonta ad € 1.495,73; CP_1 respingere le ulteriori domande di controparte in quanto infondate. Vittoria di spese processuali, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA”.
La parte convenuta opposta ha concluso: “A) Nel merito: A.1) in via principale: voglia il Giudice rigettare tutte le domande di in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 Parte_2
, con sede in Savona, Via Santuario 75, P. iva , nei confronti della convenuta
[...] P.IVA_1 opposta c.f. e p.iva , in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_2 diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 898/24 ing. e 2424/24 R.G.; A.2) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di parte attrice opponente in persona del legale rappresentante Sig. , con sede in Parte_1 Parte_2
Savona, Via Santuario 75, P. iva , voglia il Giudice accertare il credito € 15.460,32 di P.IVA_1
c.f. e p.iva , nei confronti di in persona Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_2 Parte_1 del legale rappresentante Sig. , con sede in Savona, Via Santuario 75, P. iva Parte_2
, e condannare quest'ultima al pagamento della somma di € 15.460,32 o della minor P.IVA_1 somma che risulterà dovuta in corso di causa a favore di oltre agli interessi moratori Controparte_1 ex D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze del dovuto al saldo effettivo;
B) in ogni caso: B.1) voglia il Giudice condannare parte attrice opponente in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1
, con sede in Savona, Via Santuario 75, P. iva al pagamento di una Parte_2 P.IVA_1 somma pari a quella che verrà liquidata per le spese di questa lite a titolo di risarcimento del danno ex pagina 2 di 4 art. 96 c.p.c., primo, e terzo comma;
B.2) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, ad I.V.A. se dovuta, e C.P.A. 4%, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
considerato che
ha ottenuto decreto ingiuntivo nel procedimento monitorio n. RG CP_1
2424/2024, per il mancato pagamento da delle seguenti quattro fatture relative al rapporto Parte_1 di fornitura tra le parti: - n. 739144979/2022 per € 451,96; - n. 7391517011/2022 di € 6.165,14; - n. 7391461784/2022 di € 1.269,75; - n. 7391517643/2022 di € 7.799,45, per complessivi € 15.460,32; posto che proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sostenendo che le fatture Parte_1 n. 7391517011/2022 di € 6.165,14 e n. 7391517643/2022 di € 7.799,45 per un totale di € 13.964,59, fossero già state pagate, nonché di essere debitrice nei confronti della opposta della residua somma di
€ 1.495,73; rilevato che si costituiva in giudizio contestando le difese dell'opponente, affermando di CP_1 essere creditrice dell'intera somma oggetto del procedimento monitorio, in quanto i pagamenti invocati da dovevano essere imputati a fatture diverse rispetto a quelle oggetto del procedimento;
Parte_1 rilevato che l'opposta dichiara di aver ricevuto dall'opponente e incassato i seguenti assegni, sui cui si fonda l'opposizione: - l'assegno del 23/12/2022 di € 7.799,45; - l'assegno del 01/02/2023 di € 6.329,17; - l'assegno del 01/03/2023 di € 6.329,17; - l'assegno del 03/04/2023 di € 6.329,17 tutti indicati quali pagamenti nella scheda contabile (doc. 26 parte opposta) e che, detratti tali pagamenti, il credito residuo per tutte le forniture di merce di cui la convenuta opposta chiede la condanna è di €
15.461,84; rilevato che non viene contestato il rapporto contrattuale tra le parti, ma unicamente l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, delle fatture oggetto di opposizione, e che la causa appare pertanto avere natura prettamente documentale;
visto l'estratto conto prodotto dall'opponente (doc. 3), da cui emerge la corrispondenza unicamente del pagamento effettuato a a mezzo di assegno bancario per € 7.799,45, che si riferisce alla CP_1 fattura del medesimo importo n. 7391517643/2022, vista la corrispondenza dell'importo e delle date, anche alla luce del doc. 26 dell'opposta; rilevato che, pertanto, l'importo di € 7.799,45 risulta documentalmente già pagato;
considerato che
, però dal predetto doc. 3 non si rinvengono gli importi relativi alle altre tre fatture, oggetto dell'opposizione, n. 739144979/2022 per € 451,96; - n. 7391517011/2022 di € 6.165,14; - n. 7391461784/2022 di € 1.269,75, mentre si possono ritrovare altri movimenti, che tuttavia non corrispondono a quelli oggetto della presente causa;
rilevato che dall'esame del doc. 26 (scheda contabile) di parte opposta, la fattura n. 739144979/2022 per € 451,96 non è presente;
che la fattura n. 7391517011/2022 è presente per l'importo di € 4.109,68
pagina 3 di 4 (€ 2054,84 x 2) e non di € 6.165,14; la fattura n. 7391461784/2022 di € 1.269,75 è presente nell'elenco; rilevato che la parte opponente che non contesta la documentazione prodotta dall'opposta, in particolare il doc. 26 (scrittura contabile); rilevato, pertanto, che dalla documentazione prodotta dalla parte opposta e dalla parte opponente, come sopra indicata, il credito residuo dovuto è di € 4.109,68 + € 1.269,75, ossia complessivi € 5.379,43; ritenuto di compensare le spese legali, viste le reciproche soccombenze;
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma il D.I. opposto n. 2424/24 R.G. emesso dal Tribunale di Verona per il solo importo di € 5.379,43
e per l'effetto condanna
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 P.IVA_1 pagamento in favore di (C.F. ), della somma di € 5.379,43 oltre CP_1 P.IVA_2 agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Spese di lite compensate.
28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA cd. “CARTOLARE” CON DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
NELLA CAUSA n. R.G. 4072/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 febbraio 2025 la dott.ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione di note in sostituzione d'udienza ex art. 127ter cpc;
; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata.
Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4072/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ROGATIS LUCA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PAPA LEONARDO, elettivamente domiciliato presso il loro studio
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONOMI DANIELE, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BONOMI DANIELE
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso: “dato atto del pagamento delle fatture n. 7391517011/2022 e n. 73915176432022, effettuato da per la somma totale di € 13.964,59, annullare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
accertare che il residuo credito di ammonta ad € 1.495,73; CP_1 respingere le ulteriori domande di controparte in quanto infondate. Vittoria di spese processuali, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA”.
La parte convenuta opposta ha concluso: “A) Nel merito: A.1) in via principale: voglia il Giudice rigettare tutte le domande di in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 Parte_2
, con sede in Savona, Via Santuario 75, P. iva , nei confronti della convenuta
[...] P.IVA_1 opposta c.f. e p.iva , in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_2 diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 898/24 ing. e 2424/24 R.G.; A.2) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di parte attrice opponente in persona del legale rappresentante Sig. , con sede in Parte_1 Parte_2
Savona, Via Santuario 75, P. iva , voglia il Giudice accertare il credito € 15.460,32 di P.IVA_1
c.f. e p.iva , nei confronti di in persona Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_2 Parte_1 del legale rappresentante Sig. , con sede in Savona, Via Santuario 75, P. iva Parte_2
, e condannare quest'ultima al pagamento della somma di € 15.460,32 o della minor P.IVA_1 somma che risulterà dovuta in corso di causa a favore di oltre agli interessi moratori Controparte_1 ex D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze del dovuto al saldo effettivo;
B) in ogni caso: B.1) voglia il Giudice condannare parte attrice opponente in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1
, con sede in Savona, Via Santuario 75, P. iva al pagamento di una Parte_2 P.IVA_1 somma pari a quella che verrà liquidata per le spese di questa lite a titolo di risarcimento del danno ex pagina 2 di 4 art. 96 c.p.c., primo, e terzo comma;
B.2) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, ad I.V.A. se dovuta, e C.P.A. 4%, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
considerato che
ha ottenuto decreto ingiuntivo nel procedimento monitorio n. RG CP_1
2424/2024, per il mancato pagamento da delle seguenti quattro fatture relative al rapporto Parte_1 di fornitura tra le parti: - n. 739144979/2022 per € 451,96; - n. 7391517011/2022 di € 6.165,14; - n. 7391461784/2022 di € 1.269,75; - n. 7391517643/2022 di € 7.799,45, per complessivi € 15.460,32; posto che proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sostenendo che le fatture Parte_1 n. 7391517011/2022 di € 6.165,14 e n. 7391517643/2022 di € 7.799,45 per un totale di € 13.964,59, fossero già state pagate, nonché di essere debitrice nei confronti della opposta della residua somma di
€ 1.495,73; rilevato che si costituiva in giudizio contestando le difese dell'opponente, affermando di CP_1 essere creditrice dell'intera somma oggetto del procedimento monitorio, in quanto i pagamenti invocati da dovevano essere imputati a fatture diverse rispetto a quelle oggetto del procedimento;
Parte_1 rilevato che l'opposta dichiara di aver ricevuto dall'opponente e incassato i seguenti assegni, sui cui si fonda l'opposizione: - l'assegno del 23/12/2022 di € 7.799,45; - l'assegno del 01/02/2023 di € 6.329,17; - l'assegno del 01/03/2023 di € 6.329,17; - l'assegno del 03/04/2023 di € 6.329,17 tutti indicati quali pagamenti nella scheda contabile (doc. 26 parte opposta) e che, detratti tali pagamenti, il credito residuo per tutte le forniture di merce di cui la convenuta opposta chiede la condanna è di €
15.461,84; rilevato che non viene contestato il rapporto contrattuale tra le parti, ma unicamente l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, delle fatture oggetto di opposizione, e che la causa appare pertanto avere natura prettamente documentale;
visto l'estratto conto prodotto dall'opponente (doc. 3), da cui emerge la corrispondenza unicamente del pagamento effettuato a a mezzo di assegno bancario per € 7.799,45, che si riferisce alla CP_1 fattura del medesimo importo n. 7391517643/2022, vista la corrispondenza dell'importo e delle date, anche alla luce del doc. 26 dell'opposta; rilevato che, pertanto, l'importo di € 7.799,45 risulta documentalmente già pagato;
considerato che
, però dal predetto doc. 3 non si rinvengono gli importi relativi alle altre tre fatture, oggetto dell'opposizione, n. 739144979/2022 per € 451,96; - n. 7391517011/2022 di € 6.165,14; - n. 7391461784/2022 di € 1.269,75, mentre si possono ritrovare altri movimenti, che tuttavia non corrispondono a quelli oggetto della presente causa;
rilevato che dall'esame del doc. 26 (scheda contabile) di parte opposta, la fattura n. 739144979/2022 per € 451,96 non è presente;
che la fattura n. 7391517011/2022 è presente per l'importo di € 4.109,68
pagina 3 di 4 (€ 2054,84 x 2) e non di € 6.165,14; la fattura n. 7391461784/2022 di € 1.269,75 è presente nell'elenco; rilevato che la parte opponente che non contesta la documentazione prodotta dall'opposta, in particolare il doc. 26 (scrittura contabile); rilevato, pertanto, che dalla documentazione prodotta dalla parte opposta e dalla parte opponente, come sopra indicata, il credito residuo dovuto è di € 4.109,68 + € 1.269,75, ossia complessivi € 5.379,43; ritenuto di compensare le spese legali, viste le reciproche soccombenze;
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma il D.I. opposto n. 2424/24 R.G. emesso dal Tribunale di Verona per il solo importo di € 5.379,43
e per l'effetto condanna
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 P.IVA_1 pagamento in favore di (C.F. ), della somma di € 5.379,43 oltre CP_1 P.IVA_2 agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Spese di lite compensate.
28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
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