Art. 4. Destinazione per l'esercizio delle funzioni 1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge puo' essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.
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8 settembre 1998
8 settembre 1998
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- 1. L’accesso alla magistratura ordinaria nei principi costituzionali e nelle recenti riforme approvate o in corso di approvazioneRoberto Romboli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home