Articolo 4 della Legge 5 agosto 1998, n. 303
Articolo 3Articolo 5
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8 settembre 1998
Art. 4. Destinazione per l'esercizio delle funzioni 1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge puo' essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.
Entrata in vigore il 8 settembre 1998
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