CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4141/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 33,99 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 34,20 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13189/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in via telematica Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica, in data 12 novembre 2024 , dal Comune di Roma Capitale dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto – anni dal 2018 al 2023 per TARI e TEFA - per l'unita' immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1 , così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l'accertamento impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge, carenza dei presupposti impositivi ed infondatezza nel merito, trattandosi di Tari regolarmente dichiarata e pagata, come da documentazione allegata, per cui chiedeva l'annullamento dell' atto in oggetto.
Il Comune di Roma Capitale non si costituiva in giudizio.
All'udienza dell' 11 dicembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha prodotto idonea documentazione dalla quale risulta la fondatezza delle argomentazioni relativamente alle unita' immobiliari indicate in ricorso , in particolare avendo provato il pagamento della
Tari dichiarata per gli immobili di sua proprieta' di cui all'accertamento, a differenza di quanto indicato dall'ente comunale , laddove il Comune di Roma Capitale ha rinunciato a difendersi , non motivando le ragioni alla base della pretesa fiscale né indicando elementi idonei alla base della Tari richiesta, non consentendo al contribuente neppure di comprendere l'iter logico giuridico per cui vanno accolte anche le censure inerenti il difetto di motivazione del provvedimento impugnato .
L'accoglimento di tali punti di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
Vanno, pertanto, accolte le argomentazioni dell'Avv. Ricorrente_1 , con conseguente infondatezza ed illegittimita' della richiesta da parte del Comune di Roma Capitale .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite liquidate in
Euro 450,00 oltre accessori di legge . ROMA, 11.12.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4141/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 33,99 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 34,20 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071530 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13189/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in via telematica Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica, in data 12 novembre 2024 , dal Comune di Roma Capitale dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto – anni dal 2018 al 2023 per TARI e TEFA - per l'unita' immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1 , così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l'accertamento impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge, carenza dei presupposti impositivi ed infondatezza nel merito, trattandosi di Tari regolarmente dichiarata e pagata, come da documentazione allegata, per cui chiedeva l'annullamento dell' atto in oggetto.
Il Comune di Roma Capitale non si costituiva in giudizio.
All'udienza dell' 11 dicembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha prodotto idonea documentazione dalla quale risulta la fondatezza delle argomentazioni relativamente alle unita' immobiliari indicate in ricorso , in particolare avendo provato il pagamento della
Tari dichiarata per gli immobili di sua proprieta' di cui all'accertamento, a differenza di quanto indicato dall'ente comunale , laddove il Comune di Roma Capitale ha rinunciato a difendersi , non motivando le ragioni alla base della pretesa fiscale né indicando elementi idonei alla base della Tari richiesta, non consentendo al contribuente neppure di comprendere l'iter logico giuridico per cui vanno accolte anche le censure inerenti il difetto di motivazione del provvedimento impugnato .
L'accoglimento di tali punti di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
Vanno, pertanto, accolte le argomentazioni dell'Avv. Ricorrente_1 , con conseguente infondatezza ed illegittimita' della richiesta da parte del Comune di Roma Capitale .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite liquidate in
Euro 450,00 oltre accessori di legge . ROMA, 11.12.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti