CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 12/02/2026, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 891/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 473/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Viale Canton 144 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7632/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180044250639000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: /Appellante: come in atti
/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 02/01/2025, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 7632/14/2024 della CGT di I grado di Roma, che aveva rigettato il ricorso originario avverso la Cartella di pagamento n. 09720180044250639 (Imposta di Registro/Successione).
La cartella scaturiva dal definitivo accertamento del credito erariale sancito dalla sentenza n. 6/28/08 della
CTP di Roma, relativa a un avviso di liquidazione per l'imposta di successione di Nominativo_1 (anno 1996).
L'appellante deduceva i seguenti motivi di gravame:
1. Decadenza e prescrizione: asserita violazione dei termini per la riscossione.
2. Difetto di motivazione: mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
3. Mancata allegazione: omessa allegazione della sentenza presupposta alla cartella.
4. Spese di lite: censura della condanna alle spese in primo grado.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma, contestando puntualmente i motivi d'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, rilevando la correttezza dell'operato dell'Ufficio
e l'avvenuta formazione del giudicato interno sulle questioni non riproposte.
All'odierna udienza l'appello veniva trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sull'eccezione di prescrizione e decadenza, in via preliminare, si osserva che il titolo su cui si fonda la riscossione non è più l'originario atto impositivo, bensì una sentenza passata in giudicato (n. 6/28/08) resa dall' allora Commissione Tributaria all'esito dei ricorsi riuniti delle contribuenti Ricorrente_1 e Nominativo_1.
Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, trova applicazione il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. (actio judicati), in combinato disposto con l'art. 41 del D.Lgs. 346/1990, il quale stabilisce che il credito per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. Nel caso di specie, la sentenza presupposta, depositata in Segreteria il 31 gennaio 2008, è passata in giudicato il 18/03/2009 – decorso il c.d. termine lungo per l'impugnativa-. La notifica della cartella di pagamento, avvenuta il
18/02/2019, si colloca quindi ampiamente entro il termine decennale. Sono pertanto inconferenti i richiami ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/73, che riguardano, come correttamente osservato dall'Ufficio, l'esercizio del potere impositivo e non l'esecuzione di un giudicato.
2. Sulla motivazione degli interessi e l'allegazione della sentenza, la Corte osserva che le doglianze relative alla mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi sono prive di pregio. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 22281/2022), la cartella che segua un atto fiscale già conosciuto dal contribuente è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo all'atto precedente. Nella fattispecie, la cartella indica chiaramente la decorrenza e la misura degli interessi semestrali ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 346/1990. Essendo i tassi fissati per legge, il contribuente è posto in condizione di verificarne il calcolo matematico. Parimenti infondata è l'eccezione di mancata allegazione della sentenza: l'art. 7 della L. 212/2000 non impone l'allegazione di atti già noti alla parte o legalmente conosciuti in ragione della partecipazione al relativo giudizio che vedeva la contribuente quale ricorrente.
3. Sulla censura spiegata circa la condanna alle spese di lite , la sentenza di primo grado appare immune da vizi, avendo fatto corretta applicazione del principio della soccombenza ex art. 15 D.Lgs. 546/1992 e del quantum secondo lo scaglione di riferimento. La Corte rileva che i primi giudici hanno svolto una particolare istruttoria, resasi necessaria con acquisizione della sentenza del 2008, nonché hanno trattato ricorsi riuniti tra più parti.
Per questi motivi
, la Corte rigetta l'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 13, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'appello proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 e per l'effetto conferma la sentenza n. 7632/14/2024 della CGT di I grado di Roma.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di € 3.500,00.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026.
La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 473/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Viale Canton 144 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7632/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180044250639000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: /Appellante: come in atti
/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 02/01/2025, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 7632/14/2024 della CGT di I grado di Roma, che aveva rigettato il ricorso originario avverso la Cartella di pagamento n. 09720180044250639 (Imposta di Registro/Successione).
La cartella scaturiva dal definitivo accertamento del credito erariale sancito dalla sentenza n. 6/28/08 della
CTP di Roma, relativa a un avviso di liquidazione per l'imposta di successione di Nominativo_1 (anno 1996).
L'appellante deduceva i seguenti motivi di gravame:
1. Decadenza e prescrizione: asserita violazione dei termini per la riscossione.
2. Difetto di motivazione: mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
3. Mancata allegazione: omessa allegazione della sentenza presupposta alla cartella.
4. Spese di lite: censura della condanna alle spese in primo grado.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma, contestando puntualmente i motivi d'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, rilevando la correttezza dell'operato dell'Ufficio
e l'avvenuta formazione del giudicato interno sulle questioni non riproposte.
All'odierna udienza l'appello veniva trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sull'eccezione di prescrizione e decadenza, in via preliminare, si osserva che il titolo su cui si fonda la riscossione non è più l'originario atto impositivo, bensì una sentenza passata in giudicato (n. 6/28/08) resa dall' allora Commissione Tributaria all'esito dei ricorsi riuniti delle contribuenti Ricorrente_1 e Nominativo_1.
Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, trova applicazione il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. (actio judicati), in combinato disposto con l'art. 41 del D.Lgs. 346/1990, il quale stabilisce che il credito per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. Nel caso di specie, la sentenza presupposta, depositata in Segreteria il 31 gennaio 2008, è passata in giudicato il 18/03/2009 – decorso il c.d. termine lungo per l'impugnativa-. La notifica della cartella di pagamento, avvenuta il
18/02/2019, si colloca quindi ampiamente entro il termine decennale. Sono pertanto inconferenti i richiami ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/73, che riguardano, come correttamente osservato dall'Ufficio, l'esercizio del potere impositivo e non l'esecuzione di un giudicato.
2. Sulla motivazione degli interessi e l'allegazione della sentenza, la Corte osserva che le doglianze relative alla mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi sono prive di pregio. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 22281/2022), la cartella che segua un atto fiscale già conosciuto dal contribuente è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo all'atto precedente. Nella fattispecie, la cartella indica chiaramente la decorrenza e la misura degli interessi semestrali ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 346/1990. Essendo i tassi fissati per legge, il contribuente è posto in condizione di verificarne il calcolo matematico. Parimenti infondata è l'eccezione di mancata allegazione della sentenza: l'art. 7 della L. 212/2000 non impone l'allegazione di atti già noti alla parte o legalmente conosciuti in ragione della partecipazione al relativo giudizio che vedeva la contribuente quale ricorrente.
3. Sulla censura spiegata circa la condanna alle spese di lite , la sentenza di primo grado appare immune da vizi, avendo fatto corretta applicazione del principio della soccombenza ex art. 15 D.Lgs. 546/1992 e del quantum secondo lo scaglione di riferimento. La Corte rileva che i primi giudici hanno svolto una particolare istruttoria, resasi necessaria con acquisizione della sentenza del 2008, nonché hanno trattato ricorsi riuniti tra più parti.
Per questi motivi
, la Corte rigetta l'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 13, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'appello proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 e per l'effetto conferma la sentenza n. 7632/14/2024 della CGT di I grado di Roma.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di € 3.500,00.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026.
La Presidente Giuliana Passero