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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 1405/2020, avente ad oggetto: somministrazione
TRA
(avv. Emilio Lavorgna, giusta procura in atti) Parte_1 parte appellante
E in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Alessia Lubrano, giusta procura in atti) Controparte_1 parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
2/7/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi (BN) per la ripetizione della somma complessiva di
[...]
€.2.784/55, quale somma, a suo dire indebitamente corrisposta per la fornitura di energia elettrica sulla base di un piano tariffario mai sottoscritto. A sostegno della domanda deduceva: di aver locato nel settembre
2016 un immobile ad uso commerciale, sito in Guardia Sanframondi alla piazza Municipio nr. 10, al fine di avviare un'attività commerciale di somministrazione di alimenti;
che all'atto della locazione dell'immobile predetto, al fine di non incorrere nei ritardi che sarebbero scaturiti dalla chiusura della vecchia fornitura di energia elettrica, essendo ancora in corso il contratto stipulato dal precedente locatario, aveva fatto istanza di voltura, senza però accettare, contestualmente, le condizioni contrattuali sottoscritte dal precedente intestatario;
che nelle fatture relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 gli erano stati addebitati costi riferiti a consumi non reali e ad un piano tariffario mai sottoscritto e che, al solo fine di evitare il distacco della relativa fornitura, procedeva al pagamento di quanto richiesto dalla CP_1
Su tali premesse, chiedeva la restituzione delle somme, a suo dire indebitamente richieste e
[...] corrisposte, di cui alle fatture nr. 2212589/IB del 15/10/2016 di €.409/92; nr. 2238302/IB del 15/11/2016 di €.409/92, nr.2262503/1B di €.442/90, nr. 2039752/1B del 15/2/2017 di €.1.521/81.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito in virtù dell'operatività della clausola di cui all'art. 13 delle condizioni generali del regolamento
p. 1/3 contrattuale disciplinante le relative erogazioni di energia elettrica e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il giudice di pace, con sentenza nr. 62/2020, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta, dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Napoli.
Avverso tale pronuncia proponeva gravame, deducendone l'illegittimità per Parte_1 erronea valutazione in fatto e in diritto dei motivi della decisione e chiedendo l'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata. Parte appellata si è costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, come in atti motivato.
2. Deve osservarsi che è documentalmente provato che in data 15/9/2016 parte appellante, in qualità di legale rapp.te p.t. e titolare della società “Alchimie”, ha effettuato richiesta di voltura dell'utenza POD nr.
IT001E82552299 intestata a Cotton Club sottoscrivendo la relativa modulistica, con Parte_2 decorrenza dal 1/10/2016 (cfr. 2.1) subentrando, pertanto, in assenza di una contestuale richiesta e sottoscrizione di un diverso contratto con il medesimo venditore, nel contratto ancora in corso stipulato in data 12/5/2015 dal precedente utente. La voltura, infatti, consiste nel cambio dell'intestatario del contratto di fornitura senza che sia interrotta l'erogazione del relativo servizio realizzandosi un mero cambio di intestazione del contratto preesistente, a cui consegue l'applicazione al rapporto delle relative condizioni in precedenza sottoscritte. Differente è l'ipotesi del subentro, che, ai sensi dell'allegato A della Delibera AEEG nr. 348/2007, “consiste invece nell'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore”
(Cassazione, sent. nr. 34798/2023).
3. Inoltre, si osserva, che dalla documentazione in atti risulta che parte appellante ha sottoscritto una richiesta di “integrazione” in data 8/11/2016 cui però non è seguita alcuna sottoscrizione di ulteriore e/o diverso contratto, almeno fino al 1°/1/2017, data a partire dalla quale risulta essere stato effettuato il passaggio ad altro gestore (cfr. doc.
2.10 fascicolo parte appellante). Pertanto, posto che le fatture oggetto di contestazione fanno riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, devono ritenersi applicabili le condizioni di cui al contratto ancora vigente nei relativi periodi di riferimento.
4. Per quanto innanzi, trova applicazione al rapporto intercorso tra le parti la disposizione di cui all'art. 13 delle condizioni generali del contratto relative alla proposta predisposta da ed accettate da CP_1 il 12/5/20215 in qualità di titolare della ditta Cotton Club, precedente intestatario del Parte_2 rapporto di fornitura di energia, poi intestato all'appellante in virtù della richiesta di voltura in atti. Ai sensi di tale previsione contrattuale “per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Napoli, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro alternativamente competente”, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure. In definitiva, il foro convenzionale è stato pattuito in via esclusiva in conformità alle previsioni di cui all'art. 28 e 29 c.p.c., di modo che, come statuito dal giudice di prime cure, la competenza sulla controversia spetta al Giudice di Pace di Napoli
5. Per tutte le ragioni di cui innanzi, è confermata la sentenza di primo grado.
6. Le spese lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valore della lite compreso tra €.1.100/01 e
€.5.200, valori minimi di liquidazione, con esclusione della fase istruttoria.
p. 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Guardia Sanframondi nr. 62/2020, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite relativo al doppio grado di giudizio, che liquida in €.
1.310 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti,
- dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante dell'obbligo di versare in favore dell'erario un importo pari a quello del contributo unificato già versato ex art. 13, co. 1 quater Dlgs. 115/2002.
Benevento, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 1405/2020, avente ad oggetto: somministrazione
TRA
(avv. Emilio Lavorgna, giusta procura in atti) Parte_1 parte appellante
E in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Alessia Lubrano, giusta procura in atti) Controparte_1 parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
2/7/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi (BN) per la ripetizione della somma complessiva di
[...]
€.2.784/55, quale somma, a suo dire indebitamente corrisposta per la fornitura di energia elettrica sulla base di un piano tariffario mai sottoscritto. A sostegno della domanda deduceva: di aver locato nel settembre
2016 un immobile ad uso commerciale, sito in Guardia Sanframondi alla piazza Municipio nr. 10, al fine di avviare un'attività commerciale di somministrazione di alimenti;
che all'atto della locazione dell'immobile predetto, al fine di non incorrere nei ritardi che sarebbero scaturiti dalla chiusura della vecchia fornitura di energia elettrica, essendo ancora in corso il contratto stipulato dal precedente locatario, aveva fatto istanza di voltura, senza però accettare, contestualmente, le condizioni contrattuali sottoscritte dal precedente intestatario;
che nelle fatture relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 gli erano stati addebitati costi riferiti a consumi non reali e ad un piano tariffario mai sottoscritto e che, al solo fine di evitare il distacco della relativa fornitura, procedeva al pagamento di quanto richiesto dalla CP_1
Su tali premesse, chiedeva la restituzione delle somme, a suo dire indebitamente richieste e
[...] corrisposte, di cui alle fatture nr. 2212589/IB del 15/10/2016 di €.409/92; nr. 2238302/IB del 15/11/2016 di €.409/92, nr.2262503/1B di €.442/90, nr. 2039752/1B del 15/2/2017 di €.1.521/81.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito in virtù dell'operatività della clausola di cui all'art. 13 delle condizioni generali del regolamento
p. 1/3 contrattuale disciplinante le relative erogazioni di energia elettrica e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il giudice di pace, con sentenza nr. 62/2020, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta, dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Napoli.
Avverso tale pronuncia proponeva gravame, deducendone l'illegittimità per Parte_1 erronea valutazione in fatto e in diritto dei motivi della decisione e chiedendo l'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata. Parte appellata si è costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, come in atti motivato.
2. Deve osservarsi che è documentalmente provato che in data 15/9/2016 parte appellante, in qualità di legale rapp.te p.t. e titolare della società “Alchimie”, ha effettuato richiesta di voltura dell'utenza POD nr.
IT001E82552299 intestata a Cotton Club sottoscrivendo la relativa modulistica, con Parte_2 decorrenza dal 1/10/2016 (cfr. 2.1) subentrando, pertanto, in assenza di una contestuale richiesta e sottoscrizione di un diverso contratto con il medesimo venditore, nel contratto ancora in corso stipulato in data 12/5/2015 dal precedente utente. La voltura, infatti, consiste nel cambio dell'intestatario del contratto di fornitura senza che sia interrotta l'erogazione del relativo servizio realizzandosi un mero cambio di intestazione del contratto preesistente, a cui consegue l'applicazione al rapporto delle relative condizioni in precedenza sottoscritte. Differente è l'ipotesi del subentro, che, ai sensi dell'allegato A della Delibera AEEG nr. 348/2007, “consiste invece nell'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore”
(Cassazione, sent. nr. 34798/2023).
3. Inoltre, si osserva, che dalla documentazione in atti risulta che parte appellante ha sottoscritto una richiesta di “integrazione” in data 8/11/2016 cui però non è seguita alcuna sottoscrizione di ulteriore e/o diverso contratto, almeno fino al 1°/1/2017, data a partire dalla quale risulta essere stato effettuato il passaggio ad altro gestore (cfr. doc.
2.10 fascicolo parte appellante). Pertanto, posto che le fatture oggetto di contestazione fanno riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, devono ritenersi applicabili le condizioni di cui al contratto ancora vigente nei relativi periodi di riferimento.
4. Per quanto innanzi, trova applicazione al rapporto intercorso tra le parti la disposizione di cui all'art. 13 delle condizioni generali del contratto relative alla proposta predisposta da ed accettate da CP_1 il 12/5/20215 in qualità di titolare della ditta Cotton Club, precedente intestatario del Parte_2 rapporto di fornitura di energia, poi intestato all'appellante in virtù della richiesta di voltura in atti. Ai sensi di tale previsione contrattuale “per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Napoli, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro alternativamente competente”, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure. In definitiva, il foro convenzionale è stato pattuito in via esclusiva in conformità alle previsioni di cui all'art. 28 e 29 c.p.c., di modo che, come statuito dal giudice di prime cure, la competenza sulla controversia spetta al Giudice di Pace di Napoli
5. Per tutte le ragioni di cui innanzi, è confermata la sentenza di primo grado.
6. Le spese lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valore della lite compreso tra €.1.100/01 e
€.5.200, valori minimi di liquidazione, con esclusione della fase istruttoria.
p. 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Guardia Sanframondi nr. 62/2020, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite relativo al doppio grado di giudizio, che liquida in €.
1.310 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti,
- dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante dell'obbligo di versare in favore dell'erario un importo pari a quello del contributo unificato già versato ex art. 13, co. 1 quater Dlgs. 115/2002.
Benevento, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3