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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/10/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 841/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1
IO EL LO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: indennità per ferie non godute docente a tempo determinato.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1 [...]
unitamente all' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1 CP_2
“In via principale – accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento alla corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non fruite sopra puntualmente definita in €
5.646,38 s.e.o. o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'indennità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
richiesta contenuta nel termine prescrizionale di 10 anni a far data dalla maturazione del diritto. In via istruttoria: ammettere la documentazione allegata utile a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro e la mancata corresponsione della predetta indennità; condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio incluso, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' CP_2 che è stata evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, più in particolare a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte Cassazione, Ord. n. 8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto)”.
La ricorrente, docente a tempo determinato attualmente in servizio presso la Scuola dell'Infanzia
Primaria I.C. Pescara 10, invocava il suo diritto ad ottenere il pagamento delle ferie maturate e non fruite nel corso degli A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nel corso dei quali era stata destinataria di incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Richiamava i recenti interventi sul punto della Corte di legittimità, la quale ha escluso che il docente a termine possa essere considerato automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e che lo stesso ha diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati in costanza di rapporto laddove non sia stato formalmente invitato dal dirigente scolastico a fruirne ed informato del fatto che, qualora non goda delle ferie, queste andranno perse.
Si costituiva con rituale memoria difensiva il , il quale, Controparte_1 preliminarmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito maturato in epoca antecedente al quinquennio applicandosi ai crediti di natura retributiva il termine di prescrizione breve. Quanto al merito, rappresentava che, stando alla lettera della legge, il docente a termine doveva considerarsi automaticamente in ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica essendo suo onere, altrimenti, quello di provare che in detti periodi sia stato impegnato nello svolgimento di attività lavorativa e di non aver, quindi, potuto godere del riposo e del recupero psico-fisico.
Ferma ed impregiudicata l'infondatezza nel merito della domanda formulata dalla ricorrente, il
, ad ogni buon conto – previa produzione di certificazione rilasciata dalle CP_1 amministrazioni scolastiche ove la stessa aveva prestato servizio – contestava la quantificazione dei giorni di ferie eventualmente spettanti rideterminando l'ammontare del credito nella minor somma di € 4.579,76.
Si costituiva, altresì, con rituale memoria difensiva l' , il quale eccepiva il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva in virtù della sua estraneità dal rapporto di lavoro intercorrente soltanto tra la parte e il . Rappresentava, ad ogni buon conto, che l'eventuale regolarizzazione della CP_1 posizione contributiva sarebbe potuta avvenire nei limiti della prescrizione quinquennale trattandosi di contributi di natura pubblicistica.
La causa, di natura documentale e vertente in via esclusiva su questione di diritto, veniva decisa all'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal , CP_1 atteso che la più recente giurisprudenza di legittimità, intervenendo a risolvere detta questione giuridica, in passato oggetto di orientamenti non univoci, ha riconosciuto che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. civile, Sez. I, 10.02.2020, n. 3021; Cass. Civ., n. 14559/2017; Cass. n.
1757/2016; Cass. n. 11462/2012; Cass. n. 20836/2013).
Dunque, la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nel prevalente e più recente orientamento giurisprudenziale, così come può considerarsi acquisito che essa si prescrive non nel termine quinquennale previsto ex art. 2948 c.c., in forza di un'indennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro, come preteso dalla parte appellata, bensì nel termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., essendo volta a compensare il danno per il mancato riposo attraverso un meccanismo prettamente risarcitorio. Detto termine decorre dalla data in cui il relativo diritto è sorto e, conseguentemente, dalla cessazione del rapporto di lavoro, preso atto che solamente a partire da tale momento diviene possibile sostituire il diritto alle ferie con la relativa indennità (Cass. 21.04.2020, n. 7976).
A tal riguardo, valga, comunque, osservare che la domanda formulata dalla Pace è, comunque, contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale avendo la stessa notificato il presente ricorso al in data 22.04.2025 e concernendo la sua domanda le annualità dall'anno scolastico CP_1
2020/2021 in poi.
Ciò premesso in punto di prescrizione e passando, quindi, al merito della vicenda che occupa, si osserva quanto segue.
Il quadro normativo in materia di fruizione e monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato è il seguente.
L'art. 19 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sanciva il diritto di monetizzazione delle ferie per il personale scolastico assunto a tempo determinato, prevedendo espressamente che: “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Dunque, ab origine, la normativa in materia prevedeva espressamente il diritto ad ottenere il pagamento delle ferie maturate e non godute non essendovi alcun obbligo di godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.
La disciplina previgente ha subito un evidente modifica nell'anno 2012 allorquando è stato emanato dal legislatore il D.L. n. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135. L'art. 5, comma 8, di detto decreto ha, infatti, così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la
Consulta ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è, poi, nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54
(obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma
55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”.
Dunque, in virtù di tale modifica normativa con decorrenza dal 1.09.2013 (v. art. 1 comma 56), il personale scolastico: a) è obbligato al godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali;
b) se assunto a tempo determinato, è disposta la monetizzazione ma in relazione alla differenza numerica tra giorni di ferie maturati e spettanti e quelli in cui è consentito ai docenti di fruire delle ferie, ricompresi nel periodo di sospensione dell'attività didattica.
Con particolare riguardo ai docenti assunti a tempo determinato, invece, stante la inapplicabilità del comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012, la disciplina normativa prevede espressamente la possibilità di conseguire la monetizzazione delle ferie limitatamente alla eccedenza tra giorni di ferie maturati e giorni in cui è obbligatorio per il personale fruire delle ferie (vedi art. 1 comma
55 della legge n. 228 del 24.12.2012). A tal riguardo, valga osservare che non può esservi alcuna equiparazione tra la sospensione delle attività didattiche e la fruizione delle ferie e che, pertanto, il docente non può automaticamente essere considerato in ferie nel periodo di sospensione delle attività, dunque posto in ferie d'ufficio dal proprio dirigente. L'art. 74 comma
2 del d.lgs. n. 297/1994 in materia di: “calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado”, del resto, prevede che: “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”. La disposizione non attribuisce al predetto periodo la natura di ferie, ma di sospensione delle attività didattiche e, dunque, di permanenza in servizio del docente. Diversamente opinando non potrebbe comprendersi per quale ragione l'incarico di un docente a tempo determinato può coprire l'intero periodo dal 1°settembre al 30 giugno pur, di regola, iniziando le attività didattiche all'incirca a metà settembre e terminando entro la prima decade di giugno di ogni anno. Peraltro, la sospensione delle attività didattiche si ha dal 1° luglio al 31 agosto, periodo in relazione al quale il docente con incarico fino al 30.06 non presta servizio;
dunque, si deve ritenere che durante l'anno scolastico, nelle festività come individuate dal calendario scolastico, ad essere sospese sono solo le lezioni e non le attività didattiche, dovendosi presumere che in tali periodi i docenti svolgano attività propedeutiche o funzionali all'insegnamento.
Così riepilogato il quadro normativo applicabile alla fattispecie de qua, possiamo ora passare ad esaminare gli orientamenti assunti dalla giurisprudenza sia europea che di legittimità, le cui decisioni hanno dettato importanti principi oramai condivisi dalla maggioritaria giurisprudenza di merito.
La Corte di Giustizia chiamata a pronunciarsi sul tema ha affermato quanto segue “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro” (v.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 06.11.2018, causa C-684/16).
La stessa Corte di Giustizia (sez. VI, 24/07/2024, n.689) ha più di recente statuito che “28 In primo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e che le autorità nazionali competenti possono attuare solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 25). 29.
Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro
(sentenza del 25 novembre 2021, job- Pag. 7 di 13 medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29
e giurisprudenza citata); 30. Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018,
M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018,
M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). 32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…). 33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre
2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
In ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha, dal canto suo, statuito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. N. 14268/2022; conformi Cass.
Nn. 8803/2023; 32807/2023).
Più di recente, gli hanno altresì affermato il seguente principio di diritto “il docente a Parte_2 tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così Cass. N. 11968 del
7.05.2025; Cass. 17 giugno 2024 n. 16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n. 15415; Cass.
15 maggio 2024 n.13440).
È, pertanto, chiaro ed inequivoco, alla luce degli orientamenti appena richiamati, che il docente a termine non possa perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato – anche formalmente - dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
I suddetti principi risultano pacificamente applicabili anche ai giorni di festività soppresse previsti dall'art. 14 del CCNL 2007, i quali devono fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica. A tal proposito, la Corte di legittimità ha precisato che “la mancata previsione, […] di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
04/04/2024, n. 8926).
Trattasi di principio del tutto condiviso, che estende alle festività soppresse quanto previsto per le ferie, in virtù del fatto che sono istituti assimilabili fra loro.
Applicando tali principi al caso che occupa, si osserva quanto segue.
L'odierna ricorrente chiede la corresponsione dell'indennità per le ferie maturate e non godute nel corso degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 nei quali, come si evince dallo stato matricolare prodotto, è stata destinataria di incarichi a tempo determinato con scadenza al 30.06 di ciascun anno. Ha operato il calcolo dei giorni di ferie maturati al netto di quelli goduti secondo quanto risultante dalla certificazione emessa dagli Istituti scolastici presso i quali ha prestato servizio. Dunque, per determinare il quantum debeatur ha fatto applicazione dei parametri retributivi giornalieri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Il , pur costituitosi, non ha provato di aver fornito un'informazione adeguata al CP_1 lavoratore circa il godimento delle ferie maturate (e residue), né ha fornito nel presente giudizio prova di aver invitato formalmente e chiaramente la docente a goderne, con il predetto avviso della perdita del diritto per il caso del mancato godimento. Da tale omissione discende, quindi, il diritto in capo alla ricorrente alla monetizzazione delle ferie non avendo in parte qua il CP_1 provato di aver corrisposto detta indennità.
In punto di quantificazione, in sede di deposito delle note scritte per l'odierna udienza, la difesa della ricorrente ha dichiarato di aderire alla determinazione del credito effettuata dal CP_1 insistendo, quindi, per la condanna dello stesso al pagamento in suo favore dell'importo di €
4.579,76.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda spiegata dalla Pace, il Controparte_1
va condannato al pagamento in favore della stessa del complessivo importo di €
[...]
4.579,76, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito e fino all'integrale soddisfo.
All'accoglimento della domanda principale segue il diritto della ricorrente ad ottenere dal la regolarizzazione - con riguardo alle somme individuate come a lei spettanti - della CP_1 propria posizione contributivo-previdenziale nei confronti dell' . CP_2
Per quanto concerne, infine, le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, il va condannato al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 liquidate nella misura indicata in dispositivo determinata tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio.
Con riguardo all' , non avendo formulato parte ricorrente domande in via diretta e non CP_2 potendosi ravvisare una vera e propria soccombenza del nei suoi confronti, si reputa CP_1 equo operarne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 841/2025 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'indennità sostitutiva per ferie non godute relativamente agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in misura complessiva pari ad € 4.579,76, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
condanna il alla regolarizzazione contributiva nei confronti Controparte_1 dell' , mediante versamento dei contributi previdenziali (nella misura di legge e nei limiti CP_2 della prescrizione di legge) sulle somme in questa sede attribuite alla ricorrente;
condanna il a rifondere alla ricorrente – e per essa al Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. - le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali (15%) come per legge;
compensa integralmente tra il e l le spese di lite. Controparte_1 CP_2
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1
IO EL LO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: indennità per ferie non godute docente a tempo determinato.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1 [...]
unitamente all' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1 CP_2
“In via principale – accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento alla corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non fruite sopra puntualmente definita in €
5.646,38 s.e.o. o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'indennità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
richiesta contenuta nel termine prescrizionale di 10 anni a far data dalla maturazione del diritto. In via istruttoria: ammettere la documentazione allegata utile a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro e la mancata corresponsione della predetta indennità; condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio incluso, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' CP_2 che è stata evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, più in particolare a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte Cassazione, Ord. n. 8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto)”.
La ricorrente, docente a tempo determinato attualmente in servizio presso la Scuola dell'Infanzia
Primaria I.C. Pescara 10, invocava il suo diritto ad ottenere il pagamento delle ferie maturate e non fruite nel corso degli A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nel corso dei quali era stata destinataria di incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Richiamava i recenti interventi sul punto della Corte di legittimità, la quale ha escluso che il docente a termine possa essere considerato automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e che lo stesso ha diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati in costanza di rapporto laddove non sia stato formalmente invitato dal dirigente scolastico a fruirne ed informato del fatto che, qualora non goda delle ferie, queste andranno perse.
Si costituiva con rituale memoria difensiva il , il quale, Controparte_1 preliminarmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito maturato in epoca antecedente al quinquennio applicandosi ai crediti di natura retributiva il termine di prescrizione breve. Quanto al merito, rappresentava che, stando alla lettera della legge, il docente a termine doveva considerarsi automaticamente in ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica essendo suo onere, altrimenti, quello di provare che in detti periodi sia stato impegnato nello svolgimento di attività lavorativa e di non aver, quindi, potuto godere del riposo e del recupero psico-fisico.
Ferma ed impregiudicata l'infondatezza nel merito della domanda formulata dalla ricorrente, il
, ad ogni buon conto – previa produzione di certificazione rilasciata dalle CP_1 amministrazioni scolastiche ove la stessa aveva prestato servizio – contestava la quantificazione dei giorni di ferie eventualmente spettanti rideterminando l'ammontare del credito nella minor somma di € 4.579,76.
Si costituiva, altresì, con rituale memoria difensiva l' , il quale eccepiva il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva in virtù della sua estraneità dal rapporto di lavoro intercorrente soltanto tra la parte e il . Rappresentava, ad ogni buon conto, che l'eventuale regolarizzazione della CP_1 posizione contributiva sarebbe potuta avvenire nei limiti della prescrizione quinquennale trattandosi di contributi di natura pubblicistica.
La causa, di natura documentale e vertente in via esclusiva su questione di diritto, veniva decisa all'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal , CP_1 atteso che la più recente giurisprudenza di legittimità, intervenendo a risolvere detta questione giuridica, in passato oggetto di orientamenti non univoci, ha riconosciuto che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. civile, Sez. I, 10.02.2020, n. 3021; Cass. Civ., n. 14559/2017; Cass. n.
1757/2016; Cass. n. 11462/2012; Cass. n. 20836/2013).
Dunque, la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nel prevalente e più recente orientamento giurisprudenziale, così come può considerarsi acquisito che essa si prescrive non nel termine quinquennale previsto ex art. 2948 c.c., in forza di un'indennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro, come preteso dalla parte appellata, bensì nel termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., essendo volta a compensare il danno per il mancato riposo attraverso un meccanismo prettamente risarcitorio. Detto termine decorre dalla data in cui il relativo diritto è sorto e, conseguentemente, dalla cessazione del rapporto di lavoro, preso atto che solamente a partire da tale momento diviene possibile sostituire il diritto alle ferie con la relativa indennità (Cass. 21.04.2020, n. 7976).
A tal riguardo, valga, comunque, osservare che la domanda formulata dalla Pace è, comunque, contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale avendo la stessa notificato il presente ricorso al in data 22.04.2025 e concernendo la sua domanda le annualità dall'anno scolastico CP_1
2020/2021 in poi.
Ciò premesso in punto di prescrizione e passando, quindi, al merito della vicenda che occupa, si osserva quanto segue.
Il quadro normativo in materia di fruizione e monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato è il seguente.
L'art. 19 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sanciva il diritto di monetizzazione delle ferie per il personale scolastico assunto a tempo determinato, prevedendo espressamente che: “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Dunque, ab origine, la normativa in materia prevedeva espressamente il diritto ad ottenere il pagamento delle ferie maturate e non godute non essendovi alcun obbligo di godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.
La disciplina previgente ha subito un evidente modifica nell'anno 2012 allorquando è stato emanato dal legislatore il D.L. n. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135. L'art. 5, comma 8, di detto decreto ha, infatti, così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la
Consulta ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è, poi, nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54
(obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma
55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”.
Dunque, in virtù di tale modifica normativa con decorrenza dal 1.09.2013 (v. art. 1 comma 56), il personale scolastico: a) è obbligato al godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali;
b) se assunto a tempo determinato, è disposta la monetizzazione ma in relazione alla differenza numerica tra giorni di ferie maturati e spettanti e quelli in cui è consentito ai docenti di fruire delle ferie, ricompresi nel periodo di sospensione dell'attività didattica.
Con particolare riguardo ai docenti assunti a tempo determinato, invece, stante la inapplicabilità del comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012, la disciplina normativa prevede espressamente la possibilità di conseguire la monetizzazione delle ferie limitatamente alla eccedenza tra giorni di ferie maturati e giorni in cui è obbligatorio per il personale fruire delle ferie (vedi art. 1 comma
55 della legge n. 228 del 24.12.2012). A tal riguardo, valga osservare che non può esservi alcuna equiparazione tra la sospensione delle attività didattiche e la fruizione delle ferie e che, pertanto, il docente non può automaticamente essere considerato in ferie nel periodo di sospensione delle attività, dunque posto in ferie d'ufficio dal proprio dirigente. L'art. 74 comma
2 del d.lgs. n. 297/1994 in materia di: “calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado”, del resto, prevede che: “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”. La disposizione non attribuisce al predetto periodo la natura di ferie, ma di sospensione delle attività didattiche e, dunque, di permanenza in servizio del docente. Diversamente opinando non potrebbe comprendersi per quale ragione l'incarico di un docente a tempo determinato può coprire l'intero periodo dal 1°settembre al 30 giugno pur, di regola, iniziando le attività didattiche all'incirca a metà settembre e terminando entro la prima decade di giugno di ogni anno. Peraltro, la sospensione delle attività didattiche si ha dal 1° luglio al 31 agosto, periodo in relazione al quale il docente con incarico fino al 30.06 non presta servizio;
dunque, si deve ritenere che durante l'anno scolastico, nelle festività come individuate dal calendario scolastico, ad essere sospese sono solo le lezioni e non le attività didattiche, dovendosi presumere che in tali periodi i docenti svolgano attività propedeutiche o funzionali all'insegnamento.
Così riepilogato il quadro normativo applicabile alla fattispecie de qua, possiamo ora passare ad esaminare gli orientamenti assunti dalla giurisprudenza sia europea che di legittimità, le cui decisioni hanno dettato importanti principi oramai condivisi dalla maggioritaria giurisprudenza di merito.
La Corte di Giustizia chiamata a pronunciarsi sul tema ha affermato quanto segue “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro” (v.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 06.11.2018, causa C-684/16).
La stessa Corte di Giustizia (sez. VI, 24/07/2024, n.689) ha più di recente statuito che “28 In primo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e che le autorità nazionali competenti possono attuare solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 25). 29.
Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro
(sentenza del 25 novembre 2021, job- Pag. 7 di 13 medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29
e giurisprudenza citata); 30. Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018,
M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018,
M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). 32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…). 33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre
2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
In ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha, dal canto suo, statuito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. N. 14268/2022; conformi Cass.
Nn. 8803/2023; 32807/2023).
Più di recente, gli hanno altresì affermato il seguente principio di diritto “il docente a Parte_2 tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così Cass. N. 11968 del
7.05.2025; Cass. 17 giugno 2024 n. 16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n. 15415; Cass.
15 maggio 2024 n.13440).
È, pertanto, chiaro ed inequivoco, alla luce degli orientamenti appena richiamati, che il docente a termine non possa perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato – anche formalmente - dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
I suddetti principi risultano pacificamente applicabili anche ai giorni di festività soppresse previsti dall'art. 14 del CCNL 2007, i quali devono fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica. A tal proposito, la Corte di legittimità ha precisato che “la mancata previsione, […] di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
04/04/2024, n. 8926).
Trattasi di principio del tutto condiviso, che estende alle festività soppresse quanto previsto per le ferie, in virtù del fatto che sono istituti assimilabili fra loro.
Applicando tali principi al caso che occupa, si osserva quanto segue.
L'odierna ricorrente chiede la corresponsione dell'indennità per le ferie maturate e non godute nel corso degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 nei quali, come si evince dallo stato matricolare prodotto, è stata destinataria di incarichi a tempo determinato con scadenza al 30.06 di ciascun anno. Ha operato il calcolo dei giorni di ferie maturati al netto di quelli goduti secondo quanto risultante dalla certificazione emessa dagli Istituti scolastici presso i quali ha prestato servizio. Dunque, per determinare il quantum debeatur ha fatto applicazione dei parametri retributivi giornalieri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Il , pur costituitosi, non ha provato di aver fornito un'informazione adeguata al CP_1 lavoratore circa il godimento delle ferie maturate (e residue), né ha fornito nel presente giudizio prova di aver invitato formalmente e chiaramente la docente a goderne, con il predetto avviso della perdita del diritto per il caso del mancato godimento. Da tale omissione discende, quindi, il diritto in capo alla ricorrente alla monetizzazione delle ferie non avendo in parte qua il CP_1 provato di aver corrisposto detta indennità.
In punto di quantificazione, in sede di deposito delle note scritte per l'odierna udienza, la difesa della ricorrente ha dichiarato di aderire alla determinazione del credito effettuata dal CP_1 insistendo, quindi, per la condanna dello stesso al pagamento in suo favore dell'importo di €
4.579,76.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda spiegata dalla Pace, il Controparte_1
va condannato al pagamento in favore della stessa del complessivo importo di €
[...]
4.579,76, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito e fino all'integrale soddisfo.
All'accoglimento della domanda principale segue il diritto della ricorrente ad ottenere dal la regolarizzazione - con riguardo alle somme individuate come a lei spettanti - della CP_1 propria posizione contributivo-previdenziale nei confronti dell' . CP_2
Per quanto concerne, infine, le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, il va condannato al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 liquidate nella misura indicata in dispositivo determinata tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio.
Con riguardo all' , non avendo formulato parte ricorrente domande in via diretta e non CP_2 potendosi ravvisare una vera e propria soccombenza del nei suoi confronti, si reputa CP_1 equo operarne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 841/2025 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'indennità sostitutiva per ferie non godute relativamente agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in misura complessiva pari ad € 4.579,76, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
condanna il alla regolarizzazione contributiva nei confronti Controparte_1 dell' , mediante versamento dei contributi previdenziali (nella misura di legge e nei limiti CP_2 della prescrizione di legge) sulle somme in questa sede attribuite alla ricorrente;
condanna il a rifondere alla ricorrente – e per essa al Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. - le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali (15%) come per legge;
compensa integralmente tra il e l le spese di lite. Controparte_1 CP_2
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista