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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 27/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1698/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), ed ivi residente Parte_1 C.F._1 nel Vicolo Lo Guzzo n. 3
E
, nata a [...] il [...], ed ivi residente nella Via S. Croce 70 (C.F. Controparte_1
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giovanni C.F._2
CANNATA (C.F.: e Avv. Davide RAFFA (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
27/09/2024. Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 23.01.2025, resa all'esito dell'udienza del
21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare “lo scioglimento del Parte_1 Controparte_1
matrimonio” (rectius, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) dagli stessi contratto il 19.9.1998 in Nicosia, trascritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.
71, parte II, Serie A, anno 1998, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il
10.09.2024.
Le parti hanno premesso che dal rapporto matrimoniale sono nate a Nicosia i figli: (nata il Per_1
4.1.2005) ed (nato il [...]) e che, con Decreto di omologa n. cronol. N. 2189/2022, Per_2
pubblicato 23/03/2022, all'esito del giudizio RG n. 933/2021, il Tribunale di Enna ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1) La casa coniugale, di proprietà dei genitori della moglie, rimarrà nella disponibilità esclusiva di questa. 2) Le parti danno reciprocamente atto di avere già concordato la divisione di tutti i loro beni familiari e dichiarano di non avere nessuna pretesa da avanzare a riguardo. 3) Il figli rimarranno collocati prevalentemente presso la madre e saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla loro educazione ed istruzione attuando congiuntamente ogni decisione. 4) Con riferimento al diritto di visita il padre potrà vedere i figli ogni qual volta lo vorrà previo accordo con la madre e nel rispetto delle loro esigenze;
in caso di mancato accordo si dovrà seguire la seguente regola: a) Durante il periodo scolastico i minori permarranno con il padre due giorni alla settimana in conformità agli accordi ed in mancanza nei giorni di martedì
e giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00, nei periodi di vacanza stessi giorni ma dalle ore 9.00 alle 21.00: b) I fine settimana i figli staranno con il padre a fine settimana alterni dal sabato all'uscita di scuola sino alle ore 20.00 delle domenica;
durante il periodo di vacanza dalle ore 9.00 di sabato alle ore 21.00 della domenica. c) Durante le festività natalizie i figli staranno 5 giorni anche consecutivi con il padre in cui saranno ricompresi ad anni alterni il giorno di Natale o di capodanno;
durante le festività pasquali i figli staranno con il padre 2 giorni consecutivi ad anni alterni pasqua
o pasquetta. d) Durante le ferie estive il padre avrà con sé i figli per dure settimane, anche non consecutive, nei periodi che concorderà con la madre. e) Nei giorni del compleanno dei minori, gli stessi, qualora non si raggiunga un'intesa che preveda un festeggiamento in presenza di entrambi i genitori, staranno con il padre, ad anni alterni, a pranzo o a cena. f) In occasione di ricorrenze che riguardino parenti entro il quarto grado, il padre avrà il diritto di avere con sé i minori, sostituendo tale giorno a quello cui di regola avrebbe diritto di averli con sé durante la settimana;
uguale diritto avrà la madre, al fine di consentire la partecipazione dei minori a ricorrenze che riguardino la propria parentela: g) I minori trascorreranno con il padre la Festa del Papà e con la madre la Festa della Mamma. 5) Il padre entro giorno 10 di ogni mese corrisponderà alla madre, a titolo di assegno per il mantenimento dei figli, la somma di € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio. Gli assegni familiari erogati dal sistema previdenziale verranno versati, a beneficio dei figli, dal genitore percipiente. I coniugi si impegnano a collaborare reciprocamente affinché l'istanza volta all'ottenimento della menzionata misura di sostegno giunga a buon fine nel minor tempo possibile.
6) Il padre, previa esibizione delle pezze giustificative, corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli che a titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come segue: acquisto libri e corredo inizio anno scolastico, viaggi e soggiorni di studio o di istruzione, ripetizione o lezioni extra scolastiche, tasse universitarie e spese per soggiorno presso la sede universitaria, dentista, occhiali, interventi e visite specialistiche, acquisto computer, compleanni e festeggiamenti dedicati ai figli.”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa n. cronol. 2189/2022, pubblicato 23/03/2022 all'esito del giudizio RG n. 933/2021, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse dei figli, con la naturale precisazione che gli accordi relativi all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita del padre si applicheranno al solo minore (nato il [...]) e non anche Per_2
alla figlia (nata il [...]), essendo la stessa divenuta maggiorenne, va, pertanto, statuito Per_1
come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 21.01.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi , nato a [...] il [...], (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], dichiara la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio concordatario dagli stessi contratto il 19.9.1998 in Nicosia, trascritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 71, parte II, Serie A, anno 1998, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 10.09.2024 e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 24.02.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1698/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), ed ivi residente Parte_1 C.F._1 nel Vicolo Lo Guzzo n. 3
E
, nata a [...] il [...], ed ivi residente nella Via S. Croce 70 (C.F. Controparte_1
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giovanni C.F._2
CANNATA (C.F.: e Avv. Davide RAFFA (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
27/09/2024. Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 23.01.2025, resa all'esito dell'udienza del
21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare “lo scioglimento del Parte_1 Controparte_1
matrimonio” (rectius, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) dagli stessi contratto il 19.9.1998 in Nicosia, trascritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.
71, parte II, Serie A, anno 1998, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il
10.09.2024.
Le parti hanno premesso che dal rapporto matrimoniale sono nate a Nicosia i figli: (nata il Per_1
4.1.2005) ed (nato il [...]) e che, con Decreto di omologa n. cronol. N. 2189/2022, Per_2
pubblicato 23/03/2022, all'esito del giudizio RG n. 933/2021, il Tribunale di Enna ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1) La casa coniugale, di proprietà dei genitori della moglie, rimarrà nella disponibilità esclusiva di questa. 2) Le parti danno reciprocamente atto di avere già concordato la divisione di tutti i loro beni familiari e dichiarano di non avere nessuna pretesa da avanzare a riguardo. 3) Il figli rimarranno collocati prevalentemente presso la madre e saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla loro educazione ed istruzione attuando congiuntamente ogni decisione. 4) Con riferimento al diritto di visita il padre potrà vedere i figli ogni qual volta lo vorrà previo accordo con la madre e nel rispetto delle loro esigenze;
in caso di mancato accordo si dovrà seguire la seguente regola: a) Durante il periodo scolastico i minori permarranno con il padre due giorni alla settimana in conformità agli accordi ed in mancanza nei giorni di martedì
e giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00, nei periodi di vacanza stessi giorni ma dalle ore 9.00 alle 21.00: b) I fine settimana i figli staranno con il padre a fine settimana alterni dal sabato all'uscita di scuola sino alle ore 20.00 delle domenica;
durante il periodo di vacanza dalle ore 9.00 di sabato alle ore 21.00 della domenica. c) Durante le festività natalizie i figli staranno 5 giorni anche consecutivi con il padre in cui saranno ricompresi ad anni alterni il giorno di Natale o di capodanno;
durante le festività pasquali i figli staranno con il padre 2 giorni consecutivi ad anni alterni pasqua
o pasquetta. d) Durante le ferie estive il padre avrà con sé i figli per dure settimane, anche non consecutive, nei periodi che concorderà con la madre. e) Nei giorni del compleanno dei minori, gli stessi, qualora non si raggiunga un'intesa che preveda un festeggiamento in presenza di entrambi i genitori, staranno con il padre, ad anni alterni, a pranzo o a cena. f) In occasione di ricorrenze che riguardino parenti entro il quarto grado, il padre avrà il diritto di avere con sé i minori, sostituendo tale giorno a quello cui di regola avrebbe diritto di averli con sé durante la settimana;
uguale diritto avrà la madre, al fine di consentire la partecipazione dei minori a ricorrenze che riguardino la propria parentela: g) I minori trascorreranno con il padre la Festa del Papà e con la madre la Festa della Mamma. 5) Il padre entro giorno 10 di ogni mese corrisponderà alla madre, a titolo di assegno per il mantenimento dei figli, la somma di € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio. Gli assegni familiari erogati dal sistema previdenziale verranno versati, a beneficio dei figli, dal genitore percipiente. I coniugi si impegnano a collaborare reciprocamente affinché l'istanza volta all'ottenimento della menzionata misura di sostegno giunga a buon fine nel minor tempo possibile.
6) Il padre, previa esibizione delle pezze giustificative, corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli che a titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come segue: acquisto libri e corredo inizio anno scolastico, viaggi e soggiorni di studio o di istruzione, ripetizione o lezioni extra scolastiche, tasse universitarie e spese per soggiorno presso la sede universitaria, dentista, occhiali, interventi e visite specialistiche, acquisto computer, compleanni e festeggiamenti dedicati ai figli.”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa n. cronol. 2189/2022, pubblicato 23/03/2022 all'esito del giudizio RG n. 933/2021, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse dei figli, con la naturale precisazione che gli accordi relativi all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita del padre si applicheranno al solo minore (nato il [...]) e non anche Per_2
alla figlia (nata il [...]), essendo la stessa divenuta maggiorenne, va, pertanto, statuito Per_1
come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 21.01.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi , nato a [...] il [...], (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], dichiara la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio concordatario dagli stessi contratto il 19.9.1998 in Nicosia, trascritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 71, parte II, Serie A, anno 1998, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 10.09.2024 e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 24.02.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.