Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 942 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 6/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 942 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 6/3/2024 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con Parte_1 C.F._1
l'avv. CAMBIAGGI LUISELLA MARIA ADA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CAMBIAGGI Controparte_1 C.F._2
LUISELLA MARIA ADA
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in Tempio Pausania il 6/7/1997 con regime patrimoniale della comunione legale dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1997, numero 29, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
La casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni concordate in ordine alle questioni economiche, ribadite all'udienza del 6/3/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
I ricorrenti hanno, pertanto, interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso nonché, sussistenti i presupposti di legge, a formulare contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, essenzialmente patrimoniali, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le
2 stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Deve, infine, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , alle condizioni di seguito indicate:
[...] Controparte_1
“1) Al fine di dirimere la controversia di carattere patrimoniale tra i coniugi insorta e per la soluzione nella crisi familiare le parti convengono di ricomprendere, tra le condizioni di separazione e divorzio, le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate :
- il marito comproprietario per ½ pro indiviso della casa familiare e per ¼ pro indiviso della relativa pertinenza in Tempio Pausania (SS) alla Via Montegrappa n° 1, a norma e per effetto dell'art. 1376 cc, trasferisce alla moglie - che accetta - la propria quota di proprietà di ½ pro indiviso della predetta casa familiare (al N.C.E.U. Catasto fabbricati del Comune di Tempio
Pausania SS ( L093) al Foglio 216 Particella 67 subalterno 3, rendita euro 322,79 Zona censuaria
1, Categoria A/4 , Classe 3 costituito da appartamento sito al piano 2° ) composta da cinque vani ed accessori, per totali 95 mq (aree scoperte incluse), confinante con via Montegrappa, proprietà
e salvo altri, nonché la propria quota di proprietà di ¼ pro Persona_1 Persona_2
indiviso della pertinenza (su cui i coniugi sono proprietari al 50% in virtù di atto di divisione del
17.03.2003 – pratica di DIVISIONE n. 112066 in atti N° 1775.1/2003 con i signori Per_2
e proprietari dell'altro 50%) sita sempre in Via Montegrappa, snc al
[...] Persona_1
Piano S1, costituita da piccolo locale di ricovero, adibito a rimessa di impianti ( al N.C.E.U. al
Foglio 216 Particella 67 subalterno 5, rendita euro 54,54 Zona censuaria 1, Categoria C/2, Classe
1 di 16 mq.) il tutto, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con ogni diritto, accessorio, accessione, servitù attive e passive, liberi da pesi ed oneri, lasciando la moglie nel possesso materiale e legale di tali beni, mentre il coniuge cedente trasferirà la propria abitazione altrove, ove radicherà la residenza .
- Le unità immobiliari descritte sono state acquistate dai coniugi prima del matrimonio, in data 29 febbraio 1996, con atto per Notaio Dr Repertorio n. 1080 – Raccolta n. 524 , Persona_3
registrato in Tempio Pausania il 20.03.1996 al N° 745 Mod. 1V trascritto in Conservatoria dei
3 RRII il 19.03.1996 con numero presentazione 11, al Reg Generale N° 1882 e Reg Particolare N°
1412.
- I coniugi, comproprietari, dichiarano che i predetti cespiti immobiliari costituiscono parte di un fabbricato edificato prima del 01.09.1967 e di esso si producono i titoli abilitativi. E' stato realizzato in forza di Licenza di costruzione n° 118 del Comune di Tempio Pausania del 20.12.1966
(Doc. 7) ed è stato dichiarato abitabile con Permesso di Abitabilità del 30.08.1973 (Doc. 5); il medesimo non è affetto da irregolarità urbanistiche e/o edilizie ostative alla sua piena e libera commerciabilità ai sensi della legge n.47 del 1985, D.P.R. n.380 del 2001.
- L'immobile è dotato di attestato di prestazione energetica APE (Doc. 6 rilasciato nel nov 2024), avente codice certificato CA 081124 inoltrato a egione.sardegna.it dal tecnico Email_1
accertatore in data 8.11.2024 - con classificazione “prestazione energetica globale classe D )”.
- I coniugi, quali comproprietari degli immobili oggetto di trasferimento, si riferiscono e all'uopo richiamano la planimetria aggiornata che li raffigurano (Doc. 9), così come depositate in Catasto e dichiarano la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente alla Attestazione di
Conformità rilasciata dal Geom. - all'uopo incaricato - in cui si certifica che gli Parte_2
immobili sopra descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevati ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come allegate all'Attestazione.
2) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento immobiliare come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761 / 2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione.
3) La moglie, cessionaria, si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
4) La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 C.C., c on esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
4 5) La mobilia e gli arredi presenti nella casa familiare, in comunione, ad esclusione dei beni personali e degli oggetti posseduti prima del matrimonio e/o ricevuti in eredità, vengono lasciati nella piena disponibilità e possesso alla moglie, con conseguente cessione da parte del marito alla medesima, che accetta, della propria quota di ½ di proprietà;
6) Quanto al bene mobile registrato, specificamente Motociclo per trasporto persone Honda Ornet
600 cc. tg. DV 83089 (Doc 12) in comproprietà dei coniugi per 1/2 ciascuno, la moglie trasferisce al marito – che accetta – la propria quota di comproprietà (pari ad ½) con onere del marito di
Con regolarizzare presso gli uffici il suddetto passaggio di titolarità .
7) Con funzione solutoria e latamente compensativa avente causa nella soluzione della crisi familiare nonché al fine di dividere i beni e la liquidità ricadente in comunione, la moglie offre di versare al marito - che accetta – la somma una tantum di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
Quanto ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), a titolo di acconto sull'importo fissato in euro
50.000,00 sono stati già versati in data 6.11.2024 a mezzo assegno circolare non trasferibile del
05.11.2024 intestato ad , tratto Banco di Sardegna di Tempio Pausania n° Controparte_1
3901439881-01 (cfr. Atto di quietanza Doc. 12). Quanto al saldo dell'importo come sopra stabilito, pari ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), questo sarà pagato entro e non oltre l'udienza di comparizione dei coniugi fissata dal Tribunale ai fini della odierna separazione, con impegno della moglie sig.ra di produrre, per l'udienza detta, copia dell'assegno o del bonifico del saldo Pt_1
di cui sopra.
8) Le parti prendono atto che, su tutti gli accordi come sopra raggiunti (cfr. supra) non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà o costituzione di diritto reale, con impegno, in caso di rifiuto della trascrizione da parte del Conservatore, alla stipula dell'atto davanti al Notaio.
9) I coniugi dichiarano, infine, che non sussistono altri procedimenti, civili o penali, aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, e copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
10) Le parti dichiarano di aver definito, con il presente accordo, ogni questione relativa all'assetto dei loro rapporti patrimoniali e di non avere, perciò, altro da pretendere reciprocamente per alcun titolo.
Spese compensate”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del
5 matrimonio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 25/9/2025, ore 10.15, in presenza.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 6/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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