Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1910 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. NATATI Parte_1 C.F._1
ANGELA
nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. FORMICA DEBORA CP_1 C.F._2
con l'intervento del PM
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
All'udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni: il ricorrente e la resistente: le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo relativo alla frequentazione nel senso che la clausola della sentenza in base alla quale il padre, quando la bambina trascorre il week end dalla madre, la può vedere il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 21.00, deve intendersi sostituita nel senso che il padre può vedere la bambina il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16.30 e 21.00. Le parti chiedono di darsi atto che i genitori sono concordi nel far frequentare alla figlia l'insegnamento della religione.
il PM: visto.
FATTO E DIRITTO
Premesso che ha convenuto in giudizio per ottenere una parziale Parte_1 CP_1 modifica della frequentazione della figlia (nata nel 2021) di cui alla sentenza di Per_1 separazione pronunciata da questo Tribunale l'8 maggio 2024;
Cont che la si è opposta alla modifica della frequentazione e ha chiesto di dirimere il contrasto sorto in ordine alla frequentazione dell'ora di religione;
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che tale accordo appare condivisibile nel merito e nella prospettiva di attenuazione/superamento dell'elevata conflittualità la cui persistenza non potrebbe che pregiudicare la serenità della minore;
che deve essere disposta la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
modifica le condizioni di frequentazione della figlia minore contenute nella sentenza di separazione pronunciata l'8 maggio 2024 nel senso che la clausola in base alla quale il padre, quando la bambina trascorre il week end dalla madre, può vederla il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 21.00, deve intendersi sostituita con la locuzione il padre, quando la bambina trascorre il week end dalla madre, può vederla il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16.30 e 21.00.
Dà atto che i genitori sono concordi nel far frequentare alla figlia l'insegnamento dell'ora di religione.
Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ferrara, 21 gennaio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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