CASS
Sentenza 10 dicembre 2020
Sentenza 10 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2020, n. 35063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35063 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35063 Anno 2020 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 24/11/2020 Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa il 2.11.2012 dal GUP del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena inflitta a IN IC in mesi otto di reclusione e 2000,00 euro di multa che ha posto in continuazione con quella inflitta con la sentenza della medesima Corte di Appello pronunciata il 4.07.2017, irrevocabile il 15.02.2018, determinando così la sanzione complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione e 9.000,00 euro. La Corte territoriale ha qualificato il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 ascritto all'imputato nell'ambito dell'art. 73 comma 5 DPR 309 /90, in relazione alla testimonianza resa dall'acquirente Martone, al ritrovamento della "cipollina" di droga, al fatto che l'attività di spaccio di cocaina contestata all'imputato ha riguardato sempre quantità modeste (nella specie 0,613 gr). In Carapelle il 24.09.2008 con la recidiva reiterata infraquinquennale specifica. La Corte territoriale, nella rideterminazione della pena, ha ritenutg, così come il primo giudice la continuazione con reati accertati con la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 4.07.2016n.2405/2016, divenuta irrevocabile il 15.02.2018, che irrogato la pena definitiva di anni duei mesi otto di reclusione e euro 7.000,00; su tale pena i complessivamente considerata/ ha calcolato l'aumento per i fatti di spaccio del presente processo e, tenuto conto del limite previsto dall'art 81 ultimo comma cod.pen., trattandosi di recidivo di cui all'art. 99 comma 4 cod.pen., ha individuando l'aumento, non inferiore ad un terzo, in mesi dodici di reclusione e 3.000,00 euro di multa, in considerazione della reiterata attività di smercio e ha poi applicato la riduzione per il rito. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di IN, che ha articolato due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge essendo il reato prescritto in quanto l'aumento per la recidiva di cui all'art. 99 comma 2 fa si che il termine massimo di prescrizione sia di nove anni. 2.2. Con il secondo motivo/ ha dedotto vizio di violazione di legge perché l'aumento per la continuazione andava calcolato sulla violazione più grave ritenuta nella sentenza della Corte di appello del 4.07.2016; quell4cioè di cui al capo 103 7 per il quale è stata individuata la pena base di anni uno mesi due di reclusione ed euro 1500,00 di multa. 2.3.Con i motivi aggiunti tpresentati con memoria del 30.10.2020/ illustra ulteriormente il secondo motivo ' indicando che l'aumento per la continuazione doveva essere calcolato non inferiore al terzo ma sulla pena base di anni uno e mesi 2 di reclusione e che comunque la pena finale derivante dall' aumento per la continuazione era ito_ s~ inferiore a 8 mesi di reclusione. 4 t 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scrittaTai sensi dell'art. 23 comma 8 DL 28.10.2020 n.137 dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1.11 primo motivo è infondato. La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pentSez. 2 - , n. 57755 del 12/10/2018 Ud. (dep. 20/12/2018) Rv. 274721 - 01) Nel caso di specie, per i reati puniti con pena edittale massima pari ad anni sei di reclusione, quale è l'art. 73 comma 5 DPR 309/90 commesso il 24.09.2008, la contestata recidiva comporta l'applicabilità di una pena massima pari ad anni dieci di reclusione: ai sensi dell'art. 157 cod.pen., tale è il tempo necessario a prescrivere, oltre aumenti per il sopravvenire di eventi interruttivi. L'art. 161 c.p., comma 2, stabilisce che poi che in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 c.p.) può comportare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99 comma 4cod.pen. Nel caso di specie pertanto il termine di prescrizione massimo matura nel marzo 2025. 2. Il secondo motivo è fondato. 2.1.Va premesso ,quanto all'individuazione del reato più grave in caso di continuazione, che allorché si tratti di più fatti tutti sub iudice, cioè sentenziati contemporaneamente dal medesimo giudice, la violazione più grave debba essere individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Cass. Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. TT e altro, Rv. 255347). A tale regola non soggiace invece il caso in cui si tratti di reati già giudicati con sentenza irrevocabile, in relazione al quale, giusta il chiaro disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave anche quando per alcuni dei reati si è proceduto con giudizio abbreviato". Nell'ipotesi - che appunto ricorre nel caso specie - in cui si tratti di fatti in parte decisi con pronuncia irrevocabile, in parte sub iudice, ferma la duplice necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e di confrontare grandezze omogenee, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni dovrà essere compiuta dal decidente di merito confrontando tra loro, per un verso, la pena irrogata per i fatti già sentenziati in via definitiva, per altro verso, la pena irroganda per i reati sottoposti al proprio vaglio. 2 Per procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., il Giudice deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. 2.2. Questa Corte ha affermato, infatti, che/ in tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità, (cfr Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018Ud. (dep. 27/06/2018) Rv. 273447 - 01; Sez.
1 - n. 21424 del 19/03/2019 Cc. (dep. 16/05/2019 ) Rv. 275845 - 01) 2.3. La Corte di Appello di Bari ha errato nel computo della pena per il reato per cui si procede operando l'aumento per la continuazione sulla pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione e 7000,00 di multa irrogata con la sentenza n.2405/2016, anziché, secondo i principi di diritto sopra riaffermati, procedere allo scorporo di tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione, con il reato posto a base del nuovo computo. 3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
fermo restando l'affermazione della responsabilità penale ex art. 624 cod.proc.pen.. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso il 24.11.2020
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35063 Anno 2020 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 24/11/2020 Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa il 2.11.2012 dal GUP del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena inflitta a IN IC in mesi otto di reclusione e 2000,00 euro di multa che ha posto in continuazione con quella inflitta con la sentenza della medesima Corte di Appello pronunciata il 4.07.2017, irrevocabile il 15.02.2018, determinando così la sanzione complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione e 9.000,00 euro. La Corte territoriale ha qualificato il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 ascritto all'imputato nell'ambito dell'art. 73 comma 5 DPR 309 /90, in relazione alla testimonianza resa dall'acquirente Martone, al ritrovamento della "cipollina" di droga, al fatto che l'attività di spaccio di cocaina contestata all'imputato ha riguardato sempre quantità modeste (nella specie 0,613 gr). In Carapelle il 24.09.2008 con la recidiva reiterata infraquinquennale specifica. La Corte territoriale, nella rideterminazione della pena, ha ritenutg, così come il primo giudice la continuazione con reati accertati con la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 4.07.2016n.2405/2016, divenuta irrevocabile il 15.02.2018, che irrogato la pena definitiva di anni duei mesi otto di reclusione e euro 7.000,00; su tale pena i complessivamente considerata/ ha calcolato l'aumento per i fatti di spaccio del presente processo e, tenuto conto del limite previsto dall'art 81 ultimo comma cod.pen., trattandosi di recidivo di cui all'art. 99 comma 4 cod.pen., ha individuando l'aumento, non inferiore ad un terzo, in mesi dodici di reclusione e 3.000,00 euro di multa, in considerazione della reiterata attività di smercio e ha poi applicato la riduzione per il rito. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di IN, che ha articolato due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge essendo il reato prescritto in quanto l'aumento per la recidiva di cui all'art. 99 comma 2 fa si che il termine massimo di prescrizione sia di nove anni. 2.2. Con il secondo motivo/ ha dedotto vizio di violazione di legge perché l'aumento per la continuazione andava calcolato sulla violazione più grave ritenuta nella sentenza della Corte di appello del 4.07.2016; quell4cioè di cui al capo 103 7 per il quale è stata individuata la pena base di anni uno mesi due di reclusione ed euro 1500,00 di multa. 2.3.Con i motivi aggiunti tpresentati con memoria del 30.10.2020/ illustra ulteriormente il secondo motivo ' indicando che l'aumento per la continuazione doveva essere calcolato non inferiore al terzo ma sulla pena base di anni uno e mesi 2 di reclusione e che comunque la pena finale derivante dall' aumento per la continuazione era ito_ s~ inferiore a 8 mesi di reclusione. 4 t 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scrittaTai sensi dell'art. 23 comma 8 DL 28.10.2020 n.137 dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1.11 primo motivo è infondato. La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pentSez. 2 - , n. 57755 del 12/10/2018 Ud. (dep. 20/12/2018) Rv. 274721 - 01) Nel caso di specie, per i reati puniti con pena edittale massima pari ad anni sei di reclusione, quale è l'art. 73 comma 5 DPR 309/90 commesso il 24.09.2008, la contestata recidiva comporta l'applicabilità di una pena massima pari ad anni dieci di reclusione: ai sensi dell'art. 157 cod.pen., tale è il tempo necessario a prescrivere, oltre aumenti per il sopravvenire di eventi interruttivi. L'art. 161 c.p., comma 2, stabilisce che poi che in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 c.p.) può comportare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99 comma 4cod.pen. Nel caso di specie pertanto il termine di prescrizione massimo matura nel marzo 2025. 2. Il secondo motivo è fondato. 2.1.Va premesso ,quanto all'individuazione del reato più grave in caso di continuazione, che allorché si tratti di più fatti tutti sub iudice, cioè sentenziati contemporaneamente dal medesimo giudice, la violazione più grave debba essere individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Cass. Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. TT e altro, Rv. 255347). A tale regola non soggiace invece il caso in cui si tratti di reati già giudicati con sentenza irrevocabile, in relazione al quale, giusta il chiaro disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave anche quando per alcuni dei reati si è proceduto con giudizio abbreviato". Nell'ipotesi - che appunto ricorre nel caso specie - in cui si tratti di fatti in parte decisi con pronuncia irrevocabile, in parte sub iudice, ferma la duplice necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e di confrontare grandezze omogenee, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni dovrà essere compiuta dal decidente di merito confrontando tra loro, per un verso, la pena irrogata per i fatti già sentenziati in via definitiva, per altro verso, la pena irroganda per i reati sottoposti al proprio vaglio. 2 Per procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., il Giudice deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. 2.2. Questa Corte ha affermato, infatti, che/ in tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità, (cfr Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018Ud. (dep. 27/06/2018) Rv. 273447 - 01; Sez.
1 - n. 21424 del 19/03/2019 Cc. (dep. 16/05/2019 ) Rv. 275845 - 01) 2.3. La Corte di Appello di Bari ha errato nel computo della pena per il reato per cui si procede operando l'aumento per la continuazione sulla pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione e 7000,00 di multa irrogata con la sentenza n.2405/2016, anziché, secondo i principi di diritto sopra riaffermati, procedere allo scorporo di tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione, con il reato posto a base del nuovo computo. 3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
fermo restando l'affermazione della responsabilità penale ex art. 624 cod.proc.pen.. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso il 24.11.2020