Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/05/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 20 marzo 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai n. 3214/2022 + 6466/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giuliano Parte_1
ricorrente
E
in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Pia Tedeschi e CP_1
Anna Oliva, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Luigi Russo ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1
07120229006820672000, con la quale veniva intimato il pagamento, tra le altre, di somme recate dagli avvisi di addebito n.37120112001649343000, n.37120120006526083000,
n.37120120016629022000, n.37120130009875581000, n.37120140007122764000,
n.37120150006719817000, n.37120160015099706000, n.37120170015757052000,
n.37120180014703913000, n.37120190020215657000 recanti somme dovute a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali IVS relativi agli anni dal 2008 al 2018 per l'importo totale di euro trentasettemilaquattrocentocinquantasei euro e ventuno centesimi (€ 37.456,21),.
Ha dedotto, al riguardo, l'omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, la prescrizione maturata tra la data di presunta notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, nonché, nel merito, la insussistenza della pretesa creditoria, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Con distinto ricorso recante RG. n. 6466/2022 parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200004696000 asseritamente notificata in data
08.11.2022, in relazione ai medesimi avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata con ricorso recante RG. n. 3214/2022, riproponendo le medesime censure.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_3
l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, nonché l'avvenuta interruzione della prescrizione.
CP_ L' ha eccepito l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione, acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di convenuto in giudizio. Ciò sulla scorta del CP_3
recente orientamento della Suprema Corte espresso a Sezioni Unite ( Cass., sent. n. 7514/2022), in base al quale, nel processo attinente alle opposizioni ad iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo
2 del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 così come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n.
209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, che ha modificato il testo originario dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Secondo la Suprema Corte, dunque, per un verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, in quanto la notifica degli avvisi di addebito spetta unicamente all'ente impositore, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( così testualmente Cass., sent. n. 7514/2022).
Nel merito, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
3 c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
L'impugnazione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame, mentre nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica dei titoli esecutivi, va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).». Nel caso in esame, l'opposizione agli atti esecutivi concernente l'omessa e/o irrituale notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento impugnata è rituale in quanto proposta nel termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento ( 30 maggio 2022).
CP_ Orbene, dalle relate di notifica depositate dall' si evince che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati a mezzo posta presso l'indirizzo del ricorrente indicato nello stesso ricorso introduttivo. In particolare, l'avviso di addebito n. 37120112001649343000 è stato notificato in data 10.10-2011, il n. 37120120006526083000 in data 09.08.2012, il n.37120120016629022000 in data 31.01.2013, il n.37120130009875581000 in data 10.01.2014, il n.37120140007122764000 in data 23.09.2014, il n.37120150006719817000 in
4 data 28.10.2015, il n.37120160015099706000 in data 22.11.2016, il n.37120170015757052000 in data 29.12.2017, il n.37120180014703913000 in data 13.12.2018, il n.37120190020215657000 in data 14.01.2020. Per completezza motivazionale, va, al riguardo, precisato che secondo l'art. 26, comma 1, DPR n. 602 del 1973, la notifica della cartella ( e, dunque, anche dell'avviso di addebito), può essere eseguita non soltanto tramite l'ufficiale giudiziario, o – in caso di convenzione- messo comunale o agente di polizia municipale, ma anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2
(destinatario, persone di famiglia, addette alla casa, all'ufficio o all'azienda) o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata e senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 149 c.p.c.., rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. N° 16949\2014).
Per il resto la notifica a mezzo posta dovrebbe ricalcare la disciplina ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 149 C.P.C. e leggi collegate. Dunque, priva di pregio è la censura di parte ricorrente in ordine alla irritualità della notifica del titolo esecutivo a mezzo posta.
Occorre, dunque analizzare l'eccezione relativa all'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica di tali atti.
Al riguardo, va dato atto del costante orientamento della Suprema Corte, in base al quale “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago
S. Estensore: Mercolino G. Relatore: Mercolino G. P.M. Russo RG. (Diff.)
Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che “"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
5 l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. CP_4
122 del 2010)….. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Orbene, la notifica della intimazione di pagamento impugnata si è perfezionata in data 30 maggio
2022 ( cfr. doc. parte ricorrente).
Nel caso in esame, i resistenti hanno eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione e ha CP_3
prodotto relate di notifica di precedenti intimazioni di pagamento, idonee, a suo dire, ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale dei contributi.
Orbene, è noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione
(cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002,
6 soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
che tali principi, già affermati dalla Suprema Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), sono stati ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione ( In tal senso, testualmente, Cass., n. 14755 del 2018).
I resistenti hanno, poi, invocato l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", il quale dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma
9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Orbene, occorre allora verificare la rituale notifica degli atti interruttivi prodotti ad e verificare CP_3
l'eventuale decorso del termine di prescrizione quinquennale decorrente tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
L ha dedotto che alla notifica degli avvisi di addebito n.37120112001649343000, CP_3
n.37120120006526083000 e n.37120120016629022000 hanno fatto seguito la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400026183000 notificato il 04.07.2014 a mezzo raccomandata
7 a/r n. 67211429155-6 consegnato in mani proprie. A questo ha fatto seguito l'avviso di intimazione n. 07120189056684217000 notificato in data 02.04.2019 a mezzo raccomandata a/r n. 67371061398-
2 consegnata in mani proprie, l'avviso di intimazione opposto notificato in data 30 maggio 2022 ed in data 07.06.2022 comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202200004696000; che agli avvisi di addebito n.37120130009875581000, n.37120140007122764000, n.37120150006719817000 hanno fatto seguito la notifica il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400026183000 notificato il 04.07.2014 a mezzo raccomandata a/r n. 67211429155-6 consegnato in mani proprie. A questo ha fatto seguito l'avviso di intimazione n. 07120189039526828000 notificato in data
02.07.2019 a mezzo raccomandata a/r n. 67366768741-2 consegnata in mani di familiare convivente.
In data 30.05.2022 veniva notificato l'avviso di intimazione opposto ed in data 07.06.2022 comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202200004696000; che all'avviso di addebito n.
37120160015099706000 ha fatto seguito la notifica dei seguenti titoli: l'avviso di intimazione n.
07120189039526828000 notificato in data 02.07.2019 a mezzo raccomandata a/r n. 67366768741-2 consegnata in mani di familiare convivente, il preavviso di fermo amministrativo n.
07180201900053702000 notificato in data 10.01.2020 mezzo raccomandata a/r n. 67378939976-4 consegnata in mani di familiare convivente e l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 30.05.2022 e comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202200004696000 notificata in data
8 novembre 2022; che all'avviso di addebito n. 37120170015757052000 e all'avviso di addebito n.
37120180014703913000 ha fatto seguito la notifica dei seguenti titoli: il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900053702000 notificato in data 10.01.2020 mezzo raccomandata a/r n.
67378939976-4 consegnata in mani di familiare convivente, in data 30.05.2022 veniva notificato l'avviso di intimazione opposto ed in data 07.06.2022 comunicazione preventiva di ipoteca n.
07176202200004696000; che all'avviso di addebito n. 37120190020215657000 ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento opposta ed in data 08.11.2022 comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202200004696000.
Dall'esame della documentazione prodotta da si evince la rituale notifica di tutti gli atti CP_3
interruttivi prodotti, con la conseguenza che, anche considerando la sospensione del termine prescrizionale di 311 giorni dettata dalla legislazione dell'emergenza appena richiamata, tra le date di notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione dei contributi.
Conseguentemente, essendo del tutto generica la contestazione sia dell'an che del quantum della pretesa creditoria, l'opposizione non può che essere respinta e, conseguentemente, va respinta anche l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata sui medesimi titoli esecutivi.
8 Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base die parametri minimi data la non complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3
- rigetta le domande;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, di cui euro 2697,00 in favore dell' ed euro 2697,00 in favore di oltre spese generali, iva e cpa come per legge. CP_3
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 14 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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