Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/04/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 4092/2022 vertente TRA
nata a [...] il [...] ( C.F.: Parte_1 C.F._1
, elett.te dom.ta in Torre del Greco alla via Circumvallazione n°20
[...]
, presso lo studio dall'avvocato Raffaele Auricchio (C.F.: C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
[...] ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO Co
con sede in Via Controparte_2 Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: in persona del P.IVA_1 Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F. in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. Persona_1 N. 80974 del 21/07/2015 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE- OGGETTO: Opposizione ad ATP. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha esposto: di essere cittadina italiana;
che , con richiesta dell'8/3/2019 protocollata al n°3930810207767 e corredata da relativo certificato medico, ha proposto in via telematica domanda amministrativa all diretta ad CP_2 accertare il proprio stato di invalidità civile, al fine di vedersi riconoscere le correlative provvidenze economiche ai sensi della normativa vigente in materia;
che, in data 17/7/2019 veniva sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica designata, che riconosceva la ricorrente “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'80%”, come risulta dalla comunicazione CP_2
– Sede di Napoli del 28/7/2019 con allegato verbale sanitario;
che avverso tale provvedimento, in data 31/12/2019, è stato proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., ai fini dell'accertamento preventivo del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
che detto ricorso veniva rubricato al R.G. n°25920/2019 ed assegnato alla scrivente, la quale fissava l'udienza di discussione per il 22/10/2020 nominando quale CTU il dott. Persona_2 ricorso e decreto venivano ritualmente notificati all' , che CP_2 regolarmente si costituiva in giudizio;
che all'udienza cartolare del 22/10/2020 veniva conferito incarico al CTU, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, concedendo termine di legge per il deposito dell'elaborato peritale;
che le operazioni peritali venivano espletate in data 1/2/2021 e ad esse partecipava il dott. in veste di Persona_3 consulente tecnico di parte del ricorrente, già nominato in ricorso;
che in data 20/8/2021 il dott. inviava, a mezzo posta Persona_2 elettronica certificata, la bozza della relazione peritale;
che in data 6/9/2021 venivano inviate, a mezzo posta elettronica certificata, le
che in data 21/10/2021 l'ausiliario depositava Persona_3 telematicamente l'elaborato peritale definitivo richiamando in calce le osservazioni formulate da parte ricorrente avverso la propria bozza di relazione ma senza formulare alcuna nota integrativa di risposta;
che con decreto ex art. 445 bis c.p.c. dell'11/1/2022 notificato dalla Cancelleria a mezzo pec in pari data si concedeva alle parti trenta giorni per depositare l'eventuale dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU, dichiarazione che veniva depositata tempestivamente in data 8/2/2022; che, sulla base di quanto premesso l'istante ritenendo non congruo in relazione al complesso patologico descritto il giudizio medico-legale espresso dall in sede amministrativa che l'ausiliario CP_2 non ha ritenuto di modificare ha proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI avverso le conclusioni del CTU rassegnando le seguenti conclusioni:
1) in via principale, dichiarare che la ricorrente è invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (8/3/2019) o dalla diversa data riconosciuta nel corso del procedimento oppure, in via subordinata, che la stessa è invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) sempre con la medesima decorrenza sopra indicata;
2) condannare l Controparte_3 in persona del suo Presidente p.t., al pagamento in proprio favore della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa, o dalla diversa data riconosciuta in corso di causa, oltre interessi legali sino al soddisfo sui ratei maturati e maturandi;
3) condannare l al pagamento di spese, diritti ed onorari del CP_2 procedimento per A.T.P. nonché della presente fase del giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. L' , regolarmente costituitosi, ha chiesto dichiararsi CP_2 l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, previa rinnovazione di CTU, la causa è stata decisa con sentenza. Va preliminarmente rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014; 13550/2015). Ed infatti, “Il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono ne' negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell' di CP_2 erogarla” (cfr. Cass. 13550/2015). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del
2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio
2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u.. Il ctu nominato in sede di opposizione Dott. , ha Persona_4 accertato le seguenti affezioni:
“La ricorrente di anni 67, sulla base della Parte_1 documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetta da:
“DISTURBO PSICOTICO CRONICO GRAVE. ESITI DI ICTUS CEREBRALE. IPERTENSIONE ARTERIOSA”. Il complesso morboso di cui sopra è sicuramente nel suo insieme importante, e lo si può riconoscere produttivo, anche in riferimento ai contenuti della tabella indicativa delle percentuali di cui al DM 5/2/92. La fattispecie è caratterizzata sostanzialmente dalla patologia neuropsichiatrica per cui la paziente, come da documentazione allegata è affetta sin dal 2019 dove sono riferiti anche TSO (Trattamentio Sanitario Obbligatorio) per allucinazioni e delirio con dispercezioni uditive. Ultimo ricovero Obbligatorio documentato nel febbraio 2022. Per tale motivo la paziente è in trattamento farmacologico mirato e frequenta il Centro di Salute Mentale della ASL di compentenza. Tale condizione, attualmente in terapia farmacologica specifica è caratterizzata tra l'altro da dispercezioni (alterazione della facoltà di percepire, di acquisire cioè, mediante i sensi, informazioni su sé stessi e sul mondo circostante), discinesie (movimenti involontari della muscolatura che possono riguardare sia il movimento dei muscoli volontari sia la contrattilità della tonaca muscolare di alcuni organi interni o visceri). Pertanto, tale grave condizione in soggetto con severo rallentamento ideo motorio e severa riduzione delle capacità di critica e di giudizio, si valuta come da codice 1207 in misura del 100%. Inoltre, come si rileva dalla documentazione sanitaria allegata, la paziente ha subito nel corso di un ricovero per la suddetta psicosi schizofrenica un episodio di ictus cerebrale con conseguente emiparesi destra. Allo stato attuale abbiamo rilevato che la paziente presenta grave deficit della deambulazione per instabilità posturale per cui necessita di assistenza di altra persona. Pertanto, come detto considerato che la paziente presenta anche attuale severo rallentamento ideo motorio, la fattispecie si valuta con criterio analogico con il codice 7303 in misura del 70%. Infine, si segnala una ipertensione arteriosa in scarso equilibrio con la terapia farmacologica. In concorrenza con la patologia cerebrovascolare, si valuta come da codice 6441 in misura del 30%. Per tutto quanto sopra esposto, dopo calcolo riduzionistico previsto dall'articolo 5 del DL 509 si perviene alla totale e permanente inabilità (100%) da riconoscersi dal mese di febbraio 2023 epoca in cui le condizioni cliniche neuropsichiatriche della paziente hanno iniziato ad aggravarsi. Inoltre con precipuo riferimento alla grave difficoltà deambulatoria per cui necessita di assistenza di terzi in soggetto con emiparesi destra ed instabilità posturale in soggetto in terapia psichiatrica per grave psicosi caratterizzata da deliri ed allucinazioni e severo rallentamento ideo motorio con severa riduzione delle capacità di critica e di giudizio, è da ritenere meritevole di indennità di accompagnamento in quanto, già sottoposta a ricoveri di Trattamento Sanitario Obbligatorio, e rappresentando un soggetto pericoloso per se stesso e per gli altri è abbisognevole di assistenza continua. Tale beneficio, per quanto rilevato dalla storia clinica anamnestica e dalla documentazione sanitaria allegata è da riconoscersi, per un criterio clinico anamnestico, dal mese di giugno 2023 e con revisione al mese di gennaio 2027. CONCLUSIONI La ricorrente , di anni 67, sulla base della documentazione Parte_1 sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetta da:
“DISTURBO PSICOTICO CRONICO GRAVE. ESITI DI ICTUS CEREBRALE. IPERTENSIONE ARTERIOSA”. Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 5.2.1992 uno stato invalidante quantizzabile in misura del 100% (cento per cento) a partire dal febbraio 2023 CON diritto alla indennità di accompagnamento in quanto non più in grado di badare a se stessa negli atti quotidiani della vita dal mese di giugno 2023 e con revisione al mese di gennaio 2027. Napoli, 20.01.2025”. Alla luce della complessiva documentazione, pertanto, le conclusioni cui è pervenuto il secondo consulente tecnico d'ufficio sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. L'opposizione, pertanto, va accolta, e va rilevato che l'istante raggiunge un grado di invalidità pari al 100% dal 01/02/2023 con diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1° giugno 2023. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Simona D'Auria, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara che la parte ricorrente è invalida nella misura del 100% a far data dal 1° Febbraio 2023 con diritto all'indennità di accompagnamento dal 1° giugno 2023;
- Condanna l' alla refusione delle spese che si liquidano in CP_2 Euro_2.000,00 oltre iva e cpa da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- condanna l al pagamento delle spese di consulenze tecniche come da CP_2 separati decreti. Napoli, 07/04/2025. Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)