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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 9 luglio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5919/2019 R.G.
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Messina, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Giuseppe Tribulato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura CP_1 in atti, dall'Avv. Massimiliano Marinelli ed elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio dell'Avv. Antonino Lo Giudice
OPPOSTO
Oggetto: licenziamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 1, comma 51 legge n. 92/2012, depositato il 29 novembre 2019, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro,
[...] emessa in data 31 ottobre 2019, con cui era stato rigettato il ricorso avverso il licenziamento intimato a seguito della procedura di licenziamento collettivo attivata il 29 marzo 2017.
Esponeva:
- di avere lavorato alle dipendenze della società operante nel settore della vigilanza CP_1 privata, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nel 4° Livello, qualifica di Operaio, CCNL per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, fino al 6 novembre 2017 giorno di cessazione del rapporto di lavoro all'esito della procedura di licenziamento collettivo attivata in data 29 marzo 2017 ai sensi della Legge n. 223/1991; - la suddetta procedura, a seguito di esame congiunto con le OO.SS., si era conclusa con esito negativo in data 17 luglio 2017 ed aveva riguardato l'esubero di n. 516 guardie particolari giurate non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale dislocate nel territorio siciliano e precisamente n. 308 nella filiale di Palermo, n. 21 nella filiale di Trapani,
n. 32 nella filiale di Caltanissetta, n. 18 nella filiale di Enna, n. 50 nella filiale di Agrigento, n.
87 nella filiale di Messina, nonché di n. 8 impiegati amministrativi;
- le motivazioni sottese alla scelta imprenditoriale di ridurre il personale erano dipese, secondo la prospettazione datoriale così come indicata nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo del 29 marzo 2017, dalla crisi congiunturale acuita dalla revoca di numerosi servizi gestiti in appalto e dalla gravità della crisi in atto maggiormente avvertita nel territorio siciliano anche a causa della presenza di altri istituti di vigilanza privata che eludendo le norme pattizie in tema di salvaguardia occupazionale in materia di cambio appalto (artt. 24
e ss. del CCNL di settore), di fatto non consentivano la continuità lavorativa dei dipendenti già Cont in servizio con con conseguente esubero degli stessi;
- lamentava la società convenuta anche una riduzione dei compensi pattuiti in sede di gara d'appalto per le prestazioni rese che si attestavano a cifre anche al di sotto del costo del lavoro;
- il datore di lavoro aveva escluso dalla predetta procedura i dipendenti con qualifica infungibile di Guardia particolare giurata in possesso dell'abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall' ex D.M. n. 85/1999 e ciò in quanto tali dipendenti, in CP_2 possesso di determinati requisiti, erano gli unici a poter essere utilizzati per la gestione dei servizi aeroportuali;
- con riferimento ai criteri di scelta di cui all'art. 5, l. n. 223/91, il datore di lavoro aveva deciso unilateralmente di non applicare in concorso con gli altri criteri quello legato alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative e ciò per l'unicità della qualifica operante in seno all'azienda “trattandosi di lavoratori aventi tutti la mansione di guardia particolare giurata”;
- relativamente agli altri due criteri (carichi di famiglia ed anzianità di servizio), l'azienda aveva deciso di attribuire un punteggio pari a 0,50 per ogni anno di servizio e di 2,50 per ogni familiare a carico;
- erano state, pertanto, redatte due graduatorie, una inerente al personale amministrativo
(impiegati) ed una inerente al personale operativo GPG ove egli era risultato collocato al posto n. 131 con il punteggio di 4,41 in cui era stata indicata l'assunzione alla data del 7 maggio
2008; - conclusasi la procedura con esito negativo, egli aveva ricevuto comunicazione di licenziamento senza preavviso con decorrenza 6 novembre 2017, impugnata con raccomandata a/r del 22 dicembre 2017, che non aveva sortito alcun effetto;
- era seguito, pertanto, ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012 depositato in data 8 marzo
2018, in cui aveva eccepito la violazione degli art. 4 e 5 della legge 223/1991 sotto l'aspetto della omessa applicazione del criterio delle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative” nonché per il mancato coinvolgimento della unità produttiva di Milano, la violazione dell'art. 2 l. 604/1966 e dell'art. 18, comma 4 l. 300/70 per insussistenza del motivo addotto (esubero di personale), dell'art. 29, comma 3 del D.lvo 276/2003 e dell'art. 2112 c.c. comma 4° ed aveva chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della procedura di riduzione del personale e del licenziamento irrogato con diritto alla reintegra ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate (art. 18, comma 4, l. 300/70) o in via degradata al pagamento della indennità risarcitoria prevista dalla legge nella sua misura massima (art. 18, comma 5, l. 300/70);
- con memoria del 18 aprile 2018 si era costituita in giudizio contestando la CP_1 fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto;
- a seguito di scambio di note autorizzate la causa era stata decisa con il rigetto del ricorso e condanna di egli ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.823,00 oltre oneri accessori;
- in particolare, il giudicante, richiamata la nota del 29 marzo 2017 di avvio della procedura di licenziamento collettivo, aveva ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo sotteso al licenziamento per l'intervenuta cessazione degli appalti e, con riferimento alla contestata violazione degli artt. 4 e 5, l. n. 223/1991, sotto l'aspetto della omessa applicazione del criterio delle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative”, aveva ritenuto infondata la doglianza così motivando: “Parte ricorrente infatti contesta che la resistente avrebbe dovuto valutare il criterio delle esigenze tecniche organizzative, dovendo procedere preliminarmente al licenziamento di quei lavoratori addetti ad appalti cessati ed aventi diritto alla garanzia occupazionale e successivamente procedere al licenziamento degli altri lavoratori. Tuttavia parte ricorrente non indica il nominativo di un lavoratore, addetto ad un appalto cessato ed avente diritto alla garanzia occupazionale, che non sia stato licenziato. Non risulta pertanto provato che qualora la resistente avesse utilizzato tale criterio di scelta l' non sarebbe Pt_1 rientrato tra i dipendenti destinatari del licenziamento. Tale motivo di impugnazione va pertanto rigettato. Si richiama a riguardo la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'annullamento del licenziamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell'art. 5 legge n.
223 del 1991 non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto al licenziamento (Cass. 2016 n.
24558)”;
- con riferimento all'esclusione dalla procedura di licenziamento dei lavoratori della filiale di
Milano, il giudicante aveva ritenuto giustificata siffatta esclusione richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione n. 14612/2006 secondo cui: - “qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve interessare necessariamente l'intera azienda, ma può essere effettuata, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico- produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale”;
- infine era stata ritenuta giustificata la scelta di escludere dalla procedura di licenziamento collettivo i lavoratori in possesso del titolo abilitante essendo tali lavoratori gli unici a CP_2 poter essere impiegati nei servizi aeroportuali con mansioni non fungibili con quelle degli altri lavoratori.
Rilevava la nullità della procedura di licenziamento collettivo per l'omissione del criterio delle
“esigenze tecnico-produttive ed organizzative” unilateralmente disposta dal datore di lavoro al fine di individuare i lavoratori in esubero in violazione degli art. 4 e 5 della legge 223/1991.
Lamentava la violazione degli artt. 4 e 5 e 24 della Legge n. 223/1991 per il mancato coinvolgimento dell'unità produttiva di Milano.
Rilevava, poi, la violazione dell'art. 2 l. 604/1966 e dell'art. 18, comma 4 l. 300/70 per insussistenza del motivo addotto relativo all'esubero di personale.
Lamentava, altresì, la violazione della procedura prevista dagli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 ed errori nella redazione della graduatoria.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità della procedura di riduzione di personale per violazione degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 nonché del licenziamento irrogato con diritto del ricorrente alla reintegra ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate (art. 18, comma 4, l. 300/70) o in via degradata al pagamento della indennità risarcitoria prevista dalla legge nella sua misura massima (art. 18, comma 5, l. 300/70); che venisse accertata e dichiarata la manifesta insussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento e comunque l'infondatezza ed illegittimità degli stessi con diritto del lavoratore alla reintegra ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate (art. 18, comma 4, l. 300/70) od in via degradata al pagamento della indennità risarcitoria prevista dalla legge nella sua misura massima (art. 18, comma
5, l. 300/70); instava per le spese di lite delle due fasi di giudizio.
2. costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. CP_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e che, per l'effetto, venisse ritenuto e dichiarato che il licenziamento irrogato al ricorrente era legittimo;
in subordine, chiedeva che venisse ritenuto e dichiarato che il recesso era affetto, unicamente, da un vizio formale della procedura e che, dunque, il ricorrente aveva diritto solo al risarcimento del danno, detratto, quale aliunde perceptum o percipiendum, quanto da percepito nelle more del giudizio;
instava per le spese di lite
3.- L'udienza del 9 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Dalla documentazione in atti risulta che con comunicazione 29 marzo 2017, prot. n. 186, la CP_1 ha comunicato “la sua volontà di avviare la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 4
[...]
e 24 della legge 223/91 per n. 516 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia particolare giurata non in possesso dell'abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale..e di n. 08 impiegati amministrativi operanti dell'intero territorio della Regione Sicilia ..”. In particolare, ha evidenziato che “già da diverso tempo ha iniziato a risentire sull'intero territorio siciliano ..della recessione economica del Paese..della completa saturazione del mercato in un contesto competitivo caratterizzato dalla ingerenza di enti di mediazione, di una quota smisurata di operatori e dal constante aumento degli stessi che…ha consentito alla clientela…di imporre, al fine del mantenimento dei contratti, la riduzione dei compensi pattuiti oltre ogni limite, anche inferiori al solo costo del lavoro”. Ha, altresì, rilevato che “al di là della perdita dei servizi, non è data continuità occupazionale ali addetti poiché gli Istituti subentranti …eludono scientificamente il rispetto delle disposizioni ex artt. 24, 25, 26 e 27, sì da ottenerne un duplice vantaggio: - il primo della mancata assunzione dei dipendenti dell'istituto cessante occupati nell'appalto/affidamento, con le logiche conseguenze in capo a quest'ultimo; il secondo derivante dall'assunzione di nuovi dipendenti da impiegare nel servizio de quo con le agevolazioni contributive in vigore, presupposto per
l'abbattimento del prezzo da offrire attraverso la elusione delle ordinarie regole di mercato, della concorrenza e della disciplina dettata dal Ccnl. Tale mancata applicazione delle norme ex artt.24,
25, 26 e 27 del vigente Ccnl in materia di cambio di appalto da parte delle aziende subentranti ha contribuito a generare l'esubero oggi formalmente denunziato, basti tra gli altri richiamare i seguenti mancati cambi di appalto subiti….”. Ha, poi, evidenziato che “considerato che la società opera presso chè esclusivamente nella vigilanza armata, le Guardie Particolari Giurate oggetto della procedura non possono essere impiegate in altre mansioni essendo l'organico … saturo e la società non più nelle condizioni di mantenere l'attuale aliquota di lavoratori e di servizi senza pregiudicare in modo irreversibile gli attuali assetti organici ed economico finanziari già pesantemente provati”.
Ha, quindi, concluso rilevando che “i lavoratori verranno posti in mobilità al termine della procedura di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge 223/91”.
Con lettera datata 2 novembre 2017 è stato comunicato al ricorrente che in ottemperanza ed in esito alla procedura di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge 223/91 era risultato tra i dipendenti da licenziare e, pertanto, il suo rapporto di lavoro sarebbe cessato con effetto dal 6 novembre 2017.
4.1- Nel merito, va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In materia di licenziamenti collettivi, a seguito dell'entrata in vigore della l. n.
223 del 1991, il controllo giudiziale non può avere ad oggetto i motivi specifici di riduzione del personale, ma soltanto la correttezza procedurale dell'operazione e non possono formare oggetto di cognizione giudiziaria tutte le censure a mezzo delle quali - senza che siano fatte valere violazioni degli artt. 4 e 5 della detta legge e comunque senza che sia offerta prova della dolosa elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle stesse procedure di mobilità al fine di effettuare discriminazioni tra i lavoratori - si intenda investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sull'effettiva esigenza di riduzione o trasformazione dell'attività” (Cass. Civ., sez. lav., 5 dicembre
2017 n. 29047).
Nel caso di specie, non appare provata la sussistenza di una dolosa elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle stesse procedure di mobilità al fine di effettuare discriminazioni tra i lavoratori.
Dagli atti emerge che il licenziamento del personale è stato determinato dalla revoca di diversi appalti nel territorio siciliano, dalla difficoltà di acquisirne di nuovi, a causa della presentazione da parte dei concorrenti di offerte economiche inferiori al costo del lavoro, nonché dal mancato passaggio alle imprese cessionarie, aggiudicatarie dei nuovi contratti di servizio, dei dipendenti in forza presso l'appalto cessato.
Appare, dunque, sussistente il giustificato motivo oggettivo, considerato che la perdita degli appalti determina la necessità di riduzione del personale per l'espletamento dell'attività (v. Trib. Messina., sez. lav., 29 aprile 2020, ord).
4.2- Le ragioni della scelta di ridurre il personale e la limitazione dell'esubero del personale nel territorio siciliano giustificano, a giudizio di questo decidente, l'esclusione dalla procedura dei lavoratori della filiale di Milano della società resistente.
Al riguardo si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale la determinazione pattizia dei criteri di scelta del personale deve rispettare non solo il principio di non discriminazione sanzionato dall'art. 15 l. n. 300 del 1970, bensì il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono essere ispirati a caratteri di obiettività e generalità, dai quali non prescinde il criterio che, sulla base di oggettive esigenze aziendali, limita la scelta nell'ambito di un'unità produttiva o di un settore dell'azienda. Pertanto, nel licenziamento in questione, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve interessare necessariamente l'intera azienda, ma può essere effettuata, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale” (Cass.
Civ. Sez. lav., 23 giugno 2006, n. 14612).
4.3- In ordine ai criteri di scelta, appare giustificata la scelta di escludere dal licenziamento i dipendenti con qualifica di Guardia particolare giurata in possesso dell'abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall' ex D.M. n. 85/1999, dell'abilitazione di addetto alla CP_2 vigilanza portuale/ferroviaria rilasciata dalla Questura ex DM n. 154/2009 e dell'abilitazione ex D.M.
30/2008 per l'assunzione della carica di direttore tecnico in quanto le relative mansioni non risultano fungibili con quelle degli altri lavoratori.
4.4.- In ordine alla lamentata violazione dell'art. 4 della legge 223/1991, va, in particolare, rilevato che ai sensi del 4 comma 9 della disposizione citata “Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla
Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2”.
Nel caso di specie, la non ha dimostrato di aver inviato nel termine di 7 giorni, l'elenco dei CP_1 lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta. La condotta appare censurabile determinando una inammissibile deroga alle finalità della suindicata comunicazione, che risponde alla necessità di rendere visibili e, dunque, controllabile dalle organizzazioni sindacali le ragioni della messa in mobilità del lavoratore, anche in funzione della verifica della sua correttezza e dell'individuazione dei motivi idonei a sorreggerne la relativa impugnazione (v. Trib Messina, sez. lav., n. 2063/2023).
5.- Risulta, dunque, violato l'art.4 comma 9 della legge n. 223/1991 con conseguente applicazione della tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 7, terzo periodo della l. 300/1970, in base a quanto previsto dall'art.5 comma 3 della legge n. 223/1991 (v. Trib Messina, sez. lav., n. 2063/2023), con richiamo all'art. 18, comma 5 per cui va dichiarato “risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento” e va condannato “il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo”.
In considerazione dei fattori indicati alla norma e, in particolare, dell'anzianità del lavoratore nonché delle dimensioni aziendali appare congruo commisurare a 18 mensilità di retribuzione l'onere dell'indennità a carico della società resistente.
6. Destituita di fondamento appare la richiesta di parte resistente di sottrarre dal risarcimento del danno l'aliunde perceptum o percipiendum in quanto secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, condiviso da questo decidente, “In caso di licenziamento illegittimo cui consegua la tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, st.lav. riformulato non trova applicazione la detrazione dell'"aliunde perceptum", in quanto tale ipotesi, a differenza di quella contemplata dal precedente comma 4, comporta comunque la cessazione del rapporto con effetto dalla data del recesso, sicché la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva, che già tenga conto anche delle condizioni delle parti (e quindi presumibilmente pure della eventuale situazione lavorativa del dipendente dal punto di vista della collaborazione eventualmente prestata per la riduzione del danno), non può assumere caratteristiche analoghe a quelle che caratterizzano la fattispecie ex comma 4, rispecchiando, dunque, la diversità delle situazioni, in una prospettiva sistematica di unitaria e coerente disciplina delle conseguenze sanzionatorie, la mancata espressa previsione, nel comma 5, del principio della detrazione dell'"aliunde" di cui al comma 4” (Cass.civ., sez. lav., 6 agosto 2020, n.16786).
7. - Atteso l'esito della lite le spese di entrambe le fasi vanno compensate in ragione dii due terzi e la restante quota, viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispositivo, ex dm 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto del valore della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla nei confronti di CP_1 Parte_1
[...]
- dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra e la e Parte_1 CP_1 condanna quest'ultima al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria che liquida in complessive 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese in ragione due terzi e pone a carico di parte resistente la restante quota che si liquida complessivamente in euro 4930,66, per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Messina, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 9 luglio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5919/2019 R.G.
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Messina, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Giuseppe Tribulato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura CP_1 in atti, dall'Avv. Massimiliano Marinelli ed elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio dell'Avv. Antonino Lo Giudice
OPPOSTO
Oggetto: licenziamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 1, comma 51 legge n. 92/2012, depositato il 29 novembre 2019, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro,
[...] emessa in data 31 ottobre 2019, con cui era stato rigettato il ricorso avverso il licenziamento intimato a seguito della procedura di licenziamento collettivo attivata il 29 marzo 2017.
Esponeva:
- di avere lavorato alle dipendenze della società operante nel settore della vigilanza CP_1 privata, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nel 4° Livello, qualifica di Operaio, CCNL per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, fino al 6 novembre 2017 giorno di cessazione del rapporto di lavoro all'esito della procedura di licenziamento collettivo attivata in data 29 marzo 2017 ai sensi della Legge n. 223/1991; - la suddetta procedura, a seguito di esame congiunto con le OO.SS., si era conclusa con esito negativo in data 17 luglio 2017 ed aveva riguardato l'esubero di n. 516 guardie particolari giurate non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale dislocate nel territorio siciliano e precisamente n. 308 nella filiale di Palermo, n. 21 nella filiale di Trapani,
n. 32 nella filiale di Caltanissetta, n. 18 nella filiale di Enna, n. 50 nella filiale di Agrigento, n.
87 nella filiale di Messina, nonché di n. 8 impiegati amministrativi;
- le motivazioni sottese alla scelta imprenditoriale di ridurre il personale erano dipese, secondo la prospettazione datoriale così come indicata nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo del 29 marzo 2017, dalla crisi congiunturale acuita dalla revoca di numerosi servizi gestiti in appalto e dalla gravità della crisi in atto maggiormente avvertita nel territorio siciliano anche a causa della presenza di altri istituti di vigilanza privata che eludendo le norme pattizie in tema di salvaguardia occupazionale in materia di cambio appalto (artt. 24
e ss. del CCNL di settore), di fatto non consentivano la continuità lavorativa dei dipendenti già Cont in servizio con con conseguente esubero degli stessi;
- lamentava la società convenuta anche una riduzione dei compensi pattuiti in sede di gara d'appalto per le prestazioni rese che si attestavano a cifre anche al di sotto del costo del lavoro;
- il datore di lavoro aveva escluso dalla predetta procedura i dipendenti con qualifica infungibile di Guardia particolare giurata in possesso dell'abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall' ex D.M. n. 85/1999 e ciò in quanto tali dipendenti, in CP_2 possesso di determinati requisiti, erano gli unici a poter essere utilizzati per la gestione dei servizi aeroportuali;
- con riferimento ai criteri di scelta di cui all'art. 5, l. n. 223/91, il datore di lavoro aveva deciso unilateralmente di non applicare in concorso con gli altri criteri quello legato alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative e ciò per l'unicità della qualifica operante in seno all'azienda “trattandosi di lavoratori aventi tutti la mansione di guardia particolare giurata”;
- relativamente agli altri due criteri (carichi di famiglia ed anzianità di servizio), l'azienda aveva deciso di attribuire un punteggio pari a 0,50 per ogni anno di servizio e di 2,50 per ogni familiare a carico;
- erano state, pertanto, redatte due graduatorie, una inerente al personale amministrativo
(impiegati) ed una inerente al personale operativo GPG ove egli era risultato collocato al posto n. 131 con il punteggio di 4,41 in cui era stata indicata l'assunzione alla data del 7 maggio
2008; - conclusasi la procedura con esito negativo, egli aveva ricevuto comunicazione di licenziamento senza preavviso con decorrenza 6 novembre 2017, impugnata con raccomandata a/r del 22 dicembre 2017, che non aveva sortito alcun effetto;
- era seguito, pertanto, ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012 depositato in data 8 marzo
2018, in cui aveva eccepito la violazione degli art. 4 e 5 della legge 223/1991 sotto l'aspetto della omessa applicazione del criterio delle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative” nonché per il mancato coinvolgimento della unità produttiva di Milano, la violazione dell'art. 2 l. 604/1966 e dell'art. 18, comma 4 l. 300/70 per insussistenza del motivo addotto (esubero di personale), dell'art. 29, comma 3 del D.lvo 276/2003 e dell'art. 2112 c.c. comma 4° ed aveva chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della procedura di riduzione del personale e del licenziamento irrogato con diritto alla reintegra ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate (art. 18, comma 4, l. 300/70) o in via degradata al pagamento della indennità risarcitoria prevista dalla legge nella sua misura massima (art. 18, comma 5, l. 300/70);
- con memoria del 18 aprile 2018 si era costituita in giudizio contestando la CP_1 fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto;
- a seguito di scambio di note autorizzate la causa era stata decisa con il rigetto del ricorso e condanna di egli ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.823,00 oltre oneri accessori;
- in particolare, il giudicante, richiamata la nota del 29 marzo 2017 di avvio della procedura di licenziamento collettivo, aveva ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo sotteso al licenziamento per l'intervenuta cessazione degli appalti e, con riferimento alla contestata violazione degli artt. 4 e 5, l. n. 223/1991, sotto l'aspetto della omessa applicazione del criterio delle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative”, aveva ritenuto infondata la doglianza così motivando: “Parte ricorrente infatti contesta che la resistente avrebbe dovuto valutare il criterio delle esigenze tecniche organizzative, dovendo procedere preliminarmente al licenziamento di quei lavoratori addetti ad appalti cessati ed aventi diritto alla garanzia occupazionale e successivamente procedere al licenziamento degli altri lavoratori. Tuttavia parte ricorrente non indica il nominativo di un lavoratore, addetto ad un appalto cessato ed avente diritto alla garanzia occupazionale, che non sia stato licenziato. Non risulta pertanto provato che qualora la resistente avesse utilizzato tale criterio di scelta l' non sarebbe Pt_1 rientrato tra i dipendenti destinatari del licenziamento. Tale motivo di impugnazione va pertanto rigettato. Si richiama a riguardo la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'annullamento del licenziamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell'art. 5 legge n.
223 del 1991 non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto al licenziamento (Cass. 2016 n.
24558)”;
- con riferimento all'esclusione dalla procedura di licenziamento dei lavoratori della filiale di
Milano, il giudicante aveva ritenuto giustificata siffatta esclusione richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione n. 14612/2006 secondo cui: - “qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve interessare necessariamente l'intera azienda, ma può essere effettuata, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico- produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale”;
- infine era stata ritenuta giustificata la scelta di escludere dalla procedura di licenziamento collettivo i lavoratori in possesso del titolo abilitante essendo tali lavoratori gli unici a CP_2 poter essere impiegati nei servizi aeroportuali con mansioni non fungibili con quelle degli altri lavoratori.
Rilevava la nullità della procedura di licenziamento collettivo per l'omissione del criterio delle
“esigenze tecnico-produttive ed organizzative” unilateralmente disposta dal datore di lavoro al fine di individuare i lavoratori in esubero in violazione degli art. 4 e 5 della legge 223/1991.
Lamentava la violazione degli artt. 4 e 5 e 24 della Legge n. 223/1991 per il mancato coinvolgimento dell'unità produttiva di Milano.
Rilevava, poi, la violazione dell'art. 2 l. 604/1966 e dell'art. 18, comma 4 l. 300/70 per insussistenza del motivo addotto relativo all'esubero di personale.
Lamentava, altresì, la violazione della procedura prevista dagli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 ed errori nella redazione della graduatoria.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità della procedura di riduzione di personale per violazione degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 nonché del licenziamento irrogato con diritto del ricorrente alla reintegra ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate (art. 18, comma 4, l. 300/70) o in via degradata al pagamento della indennità risarcitoria prevista dalla legge nella sua misura massima (art. 18, comma 5, l. 300/70); che venisse accertata e dichiarata la manifesta insussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento e comunque l'infondatezza ed illegittimità degli stessi con diritto del lavoratore alla reintegra ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate (art. 18, comma 4, l. 300/70) od in via degradata al pagamento della indennità risarcitoria prevista dalla legge nella sua misura massima (art. 18, comma
5, l. 300/70); instava per le spese di lite delle due fasi di giudizio.
2. costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. CP_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e che, per l'effetto, venisse ritenuto e dichiarato che il licenziamento irrogato al ricorrente era legittimo;
in subordine, chiedeva che venisse ritenuto e dichiarato che il recesso era affetto, unicamente, da un vizio formale della procedura e che, dunque, il ricorrente aveva diritto solo al risarcimento del danno, detratto, quale aliunde perceptum o percipiendum, quanto da percepito nelle more del giudizio;
instava per le spese di lite
3.- L'udienza del 9 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Dalla documentazione in atti risulta che con comunicazione 29 marzo 2017, prot. n. 186, la CP_1 ha comunicato “la sua volontà di avviare la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 4
[...]
e 24 della legge 223/91 per n. 516 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia particolare giurata non in possesso dell'abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale..e di n. 08 impiegati amministrativi operanti dell'intero territorio della Regione Sicilia ..”. In particolare, ha evidenziato che “già da diverso tempo ha iniziato a risentire sull'intero territorio siciliano ..della recessione economica del Paese..della completa saturazione del mercato in un contesto competitivo caratterizzato dalla ingerenza di enti di mediazione, di una quota smisurata di operatori e dal constante aumento degli stessi che…ha consentito alla clientela…di imporre, al fine del mantenimento dei contratti, la riduzione dei compensi pattuiti oltre ogni limite, anche inferiori al solo costo del lavoro”. Ha, altresì, rilevato che “al di là della perdita dei servizi, non è data continuità occupazionale ali addetti poiché gli Istituti subentranti …eludono scientificamente il rispetto delle disposizioni ex artt. 24, 25, 26 e 27, sì da ottenerne un duplice vantaggio: - il primo della mancata assunzione dei dipendenti dell'istituto cessante occupati nell'appalto/affidamento, con le logiche conseguenze in capo a quest'ultimo; il secondo derivante dall'assunzione di nuovi dipendenti da impiegare nel servizio de quo con le agevolazioni contributive in vigore, presupposto per
l'abbattimento del prezzo da offrire attraverso la elusione delle ordinarie regole di mercato, della concorrenza e della disciplina dettata dal Ccnl. Tale mancata applicazione delle norme ex artt.24,
25, 26 e 27 del vigente Ccnl in materia di cambio di appalto da parte delle aziende subentranti ha contribuito a generare l'esubero oggi formalmente denunziato, basti tra gli altri richiamare i seguenti mancati cambi di appalto subiti….”. Ha, poi, evidenziato che “considerato che la società opera presso chè esclusivamente nella vigilanza armata, le Guardie Particolari Giurate oggetto della procedura non possono essere impiegate in altre mansioni essendo l'organico … saturo e la società non più nelle condizioni di mantenere l'attuale aliquota di lavoratori e di servizi senza pregiudicare in modo irreversibile gli attuali assetti organici ed economico finanziari già pesantemente provati”.
Ha, quindi, concluso rilevando che “i lavoratori verranno posti in mobilità al termine della procedura di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge 223/91”.
Con lettera datata 2 novembre 2017 è stato comunicato al ricorrente che in ottemperanza ed in esito alla procedura di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge 223/91 era risultato tra i dipendenti da licenziare e, pertanto, il suo rapporto di lavoro sarebbe cessato con effetto dal 6 novembre 2017.
4.1- Nel merito, va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In materia di licenziamenti collettivi, a seguito dell'entrata in vigore della l. n.
223 del 1991, il controllo giudiziale non può avere ad oggetto i motivi specifici di riduzione del personale, ma soltanto la correttezza procedurale dell'operazione e non possono formare oggetto di cognizione giudiziaria tutte le censure a mezzo delle quali - senza che siano fatte valere violazioni degli artt. 4 e 5 della detta legge e comunque senza che sia offerta prova della dolosa elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle stesse procedure di mobilità al fine di effettuare discriminazioni tra i lavoratori - si intenda investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sull'effettiva esigenza di riduzione o trasformazione dell'attività” (Cass. Civ., sez. lav., 5 dicembre
2017 n. 29047).
Nel caso di specie, non appare provata la sussistenza di una dolosa elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle stesse procedure di mobilità al fine di effettuare discriminazioni tra i lavoratori.
Dagli atti emerge che il licenziamento del personale è stato determinato dalla revoca di diversi appalti nel territorio siciliano, dalla difficoltà di acquisirne di nuovi, a causa della presentazione da parte dei concorrenti di offerte economiche inferiori al costo del lavoro, nonché dal mancato passaggio alle imprese cessionarie, aggiudicatarie dei nuovi contratti di servizio, dei dipendenti in forza presso l'appalto cessato.
Appare, dunque, sussistente il giustificato motivo oggettivo, considerato che la perdita degli appalti determina la necessità di riduzione del personale per l'espletamento dell'attività (v. Trib. Messina., sez. lav., 29 aprile 2020, ord).
4.2- Le ragioni della scelta di ridurre il personale e la limitazione dell'esubero del personale nel territorio siciliano giustificano, a giudizio di questo decidente, l'esclusione dalla procedura dei lavoratori della filiale di Milano della società resistente.
Al riguardo si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale la determinazione pattizia dei criteri di scelta del personale deve rispettare non solo il principio di non discriminazione sanzionato dall'art. 15 l. n. 300 del 1970, bensì il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono essere ispirati a caratteri di obiettività e generalità, dai quali non prescinde il criterio che, sulla base di oggettive esigenze aziendali, limita la scelta nell'ambito di un'unità produttiva o di un settore dell'azienda. Pertanto, nel licenziamento in questione, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve interessare necessariamente l'intera azienda, ma può essere effettuata, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale” (Cass.
Civ. Sez. lav., 23 giugno 2006, n. 14612).
4.3- In ordine ai criteri di scelta, appare giustificata la scelta di escludere dal licenziamento i dipendenti con qualifica di Guardia particolare giurata in possesso dell'abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall' ex D.M. n. 85/1999, dell'abilitazione di addetto alla CP_2 vigilanza portuale/ferroviaria rilasciata dalla Questura ex DM n. 154/2009 e dell'abilitazione ex D.M.
30/2008 per l'assunzione della carica di direttore tecnico in quanto le relative mansioni non risultano fungibili con quelle degli altri lavoratori.
4.4.- In ordine alla lamentata violazione dell'art. 4 della legge 223/1991, va, in particolare, rilevato che ai sensi del 4 comma 9 della disposizione citata “Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla
Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2”.
Nel caso di specie, la non ha dimostrato di aver inviato nel termine di 7 giorni, l'elenco dei CP_1 lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta. La condotta appare censurabile determinando una inammissibile deroga alle finalità della suindicata comunicazione, che risponde alla necessità di rendere visibili e, dunque, controllabile dalle organizzazioni sindacali le ragioni della messa in mobilità del lavoratore, anche in funzione della verifica della sua correttezza e dell'individuazione dei motivi idonei a sorreggerne la relativa impugnazione (v. Trib Messina, sez. lav., n. 2063/2023).
5.- Risulta, dunque, violato l'art.4 comma 9 della legge n. 223/1991 con conseguente applicazione della tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 7, terzo periodo della l. 300/1970, in base a quanto previsto dall'art.5 comma 3 della legge n. 223/1991 (v. Trib Messina, sez. lav., n. 2063/2023), con richiamo all'art. 18, comma 5 per cui va dichiarato “risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento” e va condannato “il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo”.
In considerazione dei fattori indicati alla norma e, in particolare, dell'anzianità del lavoratore nonché delle dimensioni aziendali appare congruo commisurare a 18 mensilità di retribuzione l'onere dell'indennità a carico della società resistente.
6. Destituita di fondamento appare la richiesta di parte resistente di sottrarre dal risarcimento del danno l'aliunde perceptum o percipiendum in quanto secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, condiviso da questo decidente, “In caso di licenziamento illegittimo cui consegua la tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, st.lav. riformulato non trova applicazione la detrazione dell'"aliunde perceptum", in quanto tale ipotesi, a differenza di quella contemplata dal precedente comma 4, comporta comunque la cessazione del rapporto con effetto dalla data del recesso, sicché la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva, che già tenga conto anche delle condizioni delle parti (e quindi presumibilmente pure della eventuale situazione lavorativa del dipendente dal punto di vista della collaborazione eventualmente prestata per la riduzione del danno), non può assumere caratteristiche analoghe a quelle che caratterizzano la fattispecie ex comma 4, rispecchiando, dunque, la diversità delle situazioni, in una prospettiva sistematica di unitaria e coerente disciplina delle conseguenze sanzionatorie, la mancata espressa previsione, nel comma 5, del principio della detrazione dell'"aliunde" di cui al comma 4” (Cass.civ., sez. lav., 6 agosto 2020, n.16786).
7. - Atteso l'esito della lite le spese di entrambe le fasi vanno compensate in ragione dii due terzi e la restante quota, viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispositivo, ex dm 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto del valore della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla nei confronti di CP_1 Parte_1
[...]
- dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra e la e Parte_1 CP_1 condanna quest'ultima al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria che liquida in complessive 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese in ragione due terzi e pone a carico di parte resistente la restante quota che si liquida complessivamente in euro 4930,66, per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Messina, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga