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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
LF CE, TO
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 983/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IVA-ALIQUOTE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180004100672000 IVA-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190001231104000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190006953836000 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01720190007571373000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200002810463000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200003887950000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 960/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01720249001219374000 emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di 7 cartelle di pagamento e 8 avvisi di addebito.
Ha sostenuto la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione della pretesa tributaria per il decorso del relativo termine quinquennale tra notifica delle cartelle e notifica dell'intimazione, la decadenza, l'omesso contraddittorio preventivo, il difetto di indicazione e conseguenziale sottoscrizione del ruolo in violazione degli artt. 12 comma 4 e 49 comma 1 del D.P.R. n.
602/1973 in combinato disposto con l'art . 52 comma 5 del d.lgs. n. 446/1997, l'omessa allegazione di documenti, il difetto di motivazione, l'omesso sgravio automatico in violazione del Decreto Sostegni (D.L.
n. 41/2021) e Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), la violazione del principio della doppia imposizione, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni. Ha dedotto, in particolare, la regolarità delle notifica delle cartelle di pagamento poste alla base dell'atto impugnato e la loro mancata impugnazione nei termini di legge, nonché la mancata estinzione per prescrizione delle pretese tributarie, essendo il relativo termine decennale, trattandosi di tributi erariali.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento agli avvisi di addebito posti alla base dell'intimazione di pagamento impugnata. Tali atti hanno, infatti, ad oggetto non crediti di natura tributaria, ma crediti dell'Inail e dell'Inps di natura previdenziale, in relazione alle quali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, e non al giudice tributario, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2 commi 1 e 2 d.lgs. 546/92. Al riguardo giova precisare che nel ricorso non risulta espressamente circoscritta l'impugnazione alla parte dell'intimazione di pagamento relativa alle cartelle di pagamento.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, si osseva quanto segue:
- la cartella n. 01720190007571373000 risulta notificata alla ricorrente, mediante consegna alla destinataria,
n data 17.1.2020 (cfr. relata di notifica allegata alla produzione di parte resistente);
- la cartella n. 01720190001231104000 risulta notificata alla ricorrente, in assenza delle persone di cui all'art. 139 c.p.c., mediante avviso affisso alla porta dell'abitazione e deposito dlel'atto presso la casa comunale, ex art. 140 c.p.c., con successivo invio dell'avviso di deposito con letterra raccomandata, ritirata dalla destinataria presso l'ufficio postale, in data 23.4.2019 (cfr. relata di notifica e avviso di ricevimento allegati alla produzione di parte resistente);
- la cartella n. 01720190006953836000 risulta notificata alla ricorrente, mediante consegna al familiare convivente (madre), in data 3.10.2019, e successivo invio di raccomandata informativa (cfr. relata di notifica allegata alla produzione di parte resistente);
- la cartella n. 01720200003887950000 risulta notificata alla ricorrente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata alla destinataria, in data 22.2.2022 (cfr. avviso di ricevimento allegato alla produzione di parte resistente);
- la cartella n. 01720180004100672000 risulta notificata alla ricorrente, mediante consegna al familiare convivente (madre), in data 16.1.2019, e successivo invio di raccomandata informativa (cfr. relata di notifica allegata alla produzione di parte resistente);
- la cartella n. 01720200002810463000 risulta notificata alla ricorrente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata alla destinataria, n data 22.10.2021 (cfr. avviso di ricevimento allegato alla produzione di parte resistente).
Al riguardo è opportuno precisare che l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 co. 2 c.p.c., l'invio della raccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 30821 del 2024); tuttavia, l'invio della raccomandata informativa, che non sia documentato allegando il relativo avviso di spedizione, può essere provato attraverso altro idoneo mezzo di prova (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 21288 del 2025).
Stante la regolarità della notifica delle suddette cartelle di pagamento, le eccezioni relative al merito delle presese tributarie, comprese quelle di decadenza e prescrizione, nonché quelle relative al difetto di indicazione e conseguenziale sottoscrizione del ruolo, andavano proposte con la tempestiva impugnazione delle cartelle medesime, che non risulta essere avvenuta, e sono, pertanto, precluse in questa sede ai sensi dell'art. 19 co. 3 d.lgs. 546/1992, a norma del quale gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri, e solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente all'atto notificato.
Le notifiche delle cartelle hanno interrotto i termini di prescrizione delle pretese tributarie, decennali per quanto rigiarda le imposte e quinquennali per quanto riguarda le sanzioni, facendo decorrere nuovi termini di prescrizione della stessa durata.
Tali termini sono rimasti sospesi per 85 giorni, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ex art. 67 D.L. n. 18/2020
(emanato per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al Covid).
I termini di prescrizione stati nuovamente interrotti attraverso la notifica dell'atto impugnato, in data 28.5.2024.
L'atto impugnato contiene una sufficiente indicazione dei presupposti delle pretese tributarie mediante il richiamo degli atti prodromici precedentemente notificati alla ricorrente.
L'omessa indicazione delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente possibilità di remissione in termini. Non ricorre la lamentata violazione della legge n. 197/2022, in quanto lo stralcio previsto da tale normativa riguarda i carichi residui fino a 1000 euro (complessivamente, e non per singola cartella), solo per sanzioni ed interessi, e solo gli affidi all'agente della riscossione avvenuti fino al 31.12.2015.
Il ricorso va, dunque, rigettato per ciò che attiene alle suddette cartelle di pagamento.
Il ricorso va, invece, accolto limitatamente alla cartella di pagamento n. 01720210004553990000, dell'importo di 18,45 euro, non essendovi prova della sua notifica alla ricorrente.
Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, appare adeguata la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/10. I residui 9/10 vanno, invece, liquidati in favore di parte resistente come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto dell'importo dell'atto impugnato e della riduzione prevista dall'art. 15 co. 2 sexies d.lgs. 546/1992, essendosi l'Agenzia delle Entrate costituita tramite un proprio funzionario.
Non ricorrono le condizioni per la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96, co 2 c.p.c., non ravvisandosi nelle sue difese mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito, accoglie il ricorso per la cartella n. 01720210004553990000, rigetta il ricorso nel resto. Compensa le spese di lite per 1/10 e condanna il ricorrente al pagamento dei residui 9/10 delle spese di lite, che liquida in euro 1600,00 oltre accessori di legge se dovute.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
LF CE, TO
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 983/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IVA-ALIQUOTE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001219374000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180004100672000 IVA-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190001231104000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190006953836000 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01720190007571373000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200002810463000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200003887950000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 960/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01720249001219374000 emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di 7 cartelle di pagamento e 8 avvisi di addebito.
Ha sostenuto la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione della pretesa tributaria per il decorso del relativo termine quinquennale tra notifica delle cartelle e notifica dell'intimazione, la decadenza, l'omesso contraddittorio preventivo, il difetto di indicazione e conseguenziale sottoscrizione del ruolo in violazione degli artt. 12 comma 4 e 49 comma 1 del D.P.R. n.
602/1973 in combinato disposto con l'art . 52 comma 5 del d.lgs. n. 446/1997, l'omessa allegazione di documenti, il difetto di motivazione, l'omesso sgravio automatico in violazione del Decreto Sostegni (D.L.
n. 41/2021) e Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), la violazione del principio della doppia imposizione, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni. Ha dedotto, in particolare, la regolarità delle notifica delle cartelle di pagamento poste alla base dell'atto impugnato e la loro mancata impugnazione nei termini di legge, nonché la mancata estinzione per prescrizione delle pretese tributarie, essendo il relativo termine decennale, trattandosi di tributi erariali.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento agli avvisi di addebito posti alla base dell'intimazione di pagamento impugnata. Tali atti hanno, infatti, ad oggetto non crediti di natura tributaria, ma crediti dell'Inail e dell'Inps di natura previdenziale, in relazione alle quali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, e non al giudice tributario, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2 commi 1 e 2 d.lgs. 546/92. Al riguardo giova precisare che nel ricorso non risulta espressamente circoscritta l'impugnazione alla parte dell'intimazione di pagamento relativa alle cartelle di pagamento.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, si osseva quanto segue:
- la cartella n. 01720190007571373000 risulta notificata alla ricorrente, mediante consegna alla destinataria,
n data 17.1.2020 (cfr. relata di notifica allegata alla produzione di parte resistente);
- la cartella n. 01720190001231104000 risulta notificata alla ricorrente, in assenza delle persone di cui all'art. 139 c.p.c., mediante avviso affisso alla porta dell'abitazione e deposito dlel'atto presso la casa comunale, ex art. 140 c.p.c., con successivo invio dell'avviso di deposito con letterra raccomandata, ritirata dalla destinataria presso l'ufficio postale, in data 23.4.2019 (cfr. relata di notifica e avviso di ricevimento allegati alla produzione di parte resistente);
- la cartella n. 01720190006953836000 risulta notificata alla ricorrente, mediante consegna al familiare convivente (madre), in data 3.10.2019, e successivo invio di raccomandata informativa (cfr. relata di notifica allegata alla produzione di parte resistente);
- la cartella n. 01720200003887950000 risulta notificata alla ricorrente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata alla destinataria, in data 22.2.2022 (cfr. avviso di ricevimento allegato alla produzione di parte resistente);
- la cartella n. 01720180004100672000 risulta notificata alla ricorrente, mediante consegna al familiare convivente (madre), in data 16.1.2019, e successivo invio di raccomandata informativa (cfr. relata di notifica allegata alla produzione di parte resistente);
- la cartella n. 01720200002810463000 risulta notificata alla ricorrente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata alla destinataria, n data 22.10.2021 (cfr. avviso di ricevimento allegato alla produzione di parte resistente).
Al riguardo è opportuno precisare che l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 co. 2 c.p.c., l'invio della raccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 30821 del 2024); tuttavia, l'invio della raccomandata informativa, che non sia documentato allegando il relativo avviso di spedizione, può essere provato attraverso altro idoneo mezzo di prova (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 21288 del 2025).
Stante la regolarità della notifica delle suddette cartelle di pagamento, le eccezioni relative al merito delle presese tributarie, comprese quelle di decadenza e prescrizione, nonché quelle relative al difetto di indicazione e conseguenziale sottoscrizione del ruolo, andavano proposte con la tempestiva impugnazione delle cartelle medesime, che non risulta essere avvenuta, e sono, pertanto, precluse in questa sede ai sensi dell'art. 19 co. 3 d.lgs. 546/1992, a norma del quale gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri, e solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente all'atto notificato.
Le notifiche delle cartelle hanno interrotto i termini di prescrizione delle pretese tributarie, decennali per quanto rigiarda le imposte e quinquennali per quanto riguarda le sanzioni, facendo decorrere nuovi termini di prescrizione della stessa durata.
Tali termini sono rimasti sospesi per 85 giorni, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ex art. 67 D.L. n. 18/2020
(emanato per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al Covid).
I termini di prescrizione stati nuovamente interrotti attraverso la notifica dell'atto impugnato, in data 28.5.2024.
L'atto impugnato contiene una sufficiente indicazione dei presupposti delle pretese tributarie mediante il richiamo degli atti prodromici precedentemente notificati alla ricorrente.
L'omessa indicazione delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente possibilità di remissione in termini. Non ricorre la lamentata violazione della legge n. 197/2022, in quanto lo stralcio previsto da tale normativa riguarda i carichi residui fino a 1000 euro (complessivamente, e non per singola cartella), solo per sanzioni ed interessi, e solo gli affidi all'agente della riscossione avvenuti fino al 31.12.2015.
Il ricorso va, dunque, rigettato per ciò che attiene alle suddette cartelle di pagamento.
Il ricorso va, invece, accolto limitatamente alla cartella di pagamento n. 01720210004553990000, dell'importo di 18,45 euro, non essendovi prova della sua notifica alla ricorrente.
Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, appare adeguata la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/10. I residui 9/10 vanno, invece, liquidati in favore di parte resistente come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto dell'importo dell'atto impugnato e della riduzione prevista dall'art. 15 co. 2 sexies d.lgs. 546/1992, essendosi l'Agenzia delle Entrate costituita tramite un proprio funzionario.
Non ricorrono le condizioni per la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96, co 2 c.p.c., non ravvisandosi nelle sue difese mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito, accoglie il ricorso per la cartella n. 01720210004553990000, rigetta il ricorso nel resto. Compensa le spese di lite per 1/10 e condanna il ricorrente al pagamento dei residui 9/10 delle spese di lite, che liquida in euro 1600,00 oltre accessori di legge se dovute.