Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/05/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Rosa Maria
Verrastro, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
definitiva nel procedimento iscritto al numero di RG 785/2019, avente ad oggetto" vendita di cose immobili”
vertente
TRA
,rappresentato e difeso dall'avv. Tomasiello Parte_1 erede di Persona_1
Annalisa, con studio in Picerno ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
Controparte_1 n persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Velia Caprino, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
E
Controparte_3 e Controparte_4 in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv. Antonio Stigliani, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliate, giusta mandato in atti;
nonché
rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Ferraro e Stefano Parte_2
Giove, con studio in Roma ed ivi elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Carbonetti, giusta procura generale alle liti del 22.10.2007 per notaio Per_2 di Roma, elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio dell'avv. Vittorio
Micocci;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Premessa:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
Controparte_4 nonché il Controparte_2
[...] Controparte_3
e la Controparte_5 , domandando : notaio dott.ssa Parte_2
in via principale:
di accertare e dichiarare la nullità dell'atto del 23.6.2011 di “Trasferimento soggetto ad IVA" a firma del notaio registrato a Potenza il 29.6.2011 nn. 9450 e 7275 con il quale laParte_2 società Controparte_1 aveva trasferito alla società Controparte_4 la proprietà dell'immobile locale commerciale sito alla Via Amerigo Vespucci piano secondo di mq.61 circa del foglio 48 p.lla 2710 sub 79 non in favore degli aventi diritto ( eredi di Persona_1
deceduto il 6.10.2009) ma in favore di soggetto giuridico differente che ne aveva acquistato la proprietà senza il pagamento di alcuna somma;
di condannare i convenuti alla cancellazione di ogni e qualsivoglia iscrizione e trascrizione pregiudizievole che dovesse risultare esistente sull'immobile; condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno per non avare potuto utilizzare il locale (pro quota) da liquidare in € 15.500,00 oltre alle ulteriori somme sino alla efefttiva restituzione del bene, o alla diversa, maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
in via gradata e subordinata, accertare la responsabilità contrattuale di Controparte_1
e la responsabilità nonché la responsabilità extracontrattuale della Controparte_4 per non avere correttamente individuato le contrattuale professionale del notaio Parte_2 parti contrattuali aventi diritto nei cui confronti trasferire il bene;
per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra di loro, ovvero ciascuno per la propria responsabilità, al risarcimento del danno in favore dell'attore pari ad 1/6 del valore commerciale del bene, ovvero ad
€ 38.014,66, nonché al risarcimento del danno derivato dal mancato utilizzo in quota del predetto bene, da liquidare in € 15.500,00 pari al prodotto tra la somma di € 1.000,00 canone di locazione dell'immobile, diviso per la quota ereditaria spettante di 1/6, e moltiplicato per 93 mesi, ovvero alla diversa, maggiore o minore somma, che fosse accertata in corso di causa;
in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria, oltre che condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese processuali.
Si costituivano tardivamente in giudizio, rispetto alla data di udienza come differita ai sensi dell'art.
Controparte_3 e Controparte_2 rispettivamente sorella e madre 168 comma 5 c.p.c., dell'attore, nonché eredi di Persona_1 nonché la società " Controparte_4
quali eccepivano la carenza di interesse ad agire dell'attore,, carenza di legittimazione passiva delle estranee rispetto all'atto del 22.6.2011; nel meritoconvenute Controparte_2 e Controparte_3
le convenute contestavano la domanda, quanto in particolare al dedotto profili di nullità del contratto ed alla domanda risarcitoria, priva di prova a sostegno, domandandone il rigetto.
Si costituiva tardivamente in giudizio, con comparsa depositata il 19.2.2020, la Controparte_1
[...] la quale contestava in ogni punto la domanda attorea, fornendo delle vicende contrattuali intervenute una diversa lettura e contestava anche l'an ed il quantum del risarcimento, allegando e depositando documentazione relativa ai canoni per la locazione e vendita degli immobili ubicati presso il centro Commerciale all'interno del Parcheggio 3, concordati con il CP_6 di Potenza;
la parte domandava il rigetto delle domande spiegate dall'attore.
Si costituiva, invece tempestivamente in giudizio con comparsa depositata il 28.1.2020 il notaio che, in via del tutto preliminare, eccepiva la prescrizione del creditoDott.ssa Parte_2 oggetto della domanda risarcitoria, in ragione della natura extracontrattuale delle responsabilità della stessa nei confronti del terzo odierno attore;
nel merito la parte, depositando visure ipocatastali, nelle quali era assente il preliminare depositato dalla parte ma primo di sottoscrizione dell'8.11.2006 delle quali eccepiva l'inesistenza ed in ogni caso la nullità, contestava nell' an e nel quantum la domanda risarcitoria allegando l'applicabilità di coefficienti di legge diversi rispetto a quello utilizzato come base di calcolo dall'attore e domandava il rigetto integrale delle domande da quest'ultimo proposte.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 29.1.2020 la la quale, Controparte_5
,
contestando la fondatezza della domanda attorea, in particolare la domanda di accertamento della nullità del contratto del 2011, eccepiva che nel caso di specie il contratto di mutuo fondiario era stato stipulato il 13.7.2011 e la connessa garanzia ipotecaria acquistata dall'istituto in buona fede, mentre la domanda di accertamento di nullità era stata proposta nel 2019 e, anche se debitamente trascritta, alla stessa convenuta non sarebbe stata opponibile.
Con sentenza non definitiva depositata il 6.3.2024 era disposto in parte motiva, testualmente:
"Il Tribunale in funzione di giudice unico, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 Controparte_7
Controparte_4 e Controparte_5 ogni
[...]
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di nullità proposta dall'attore;
2) Rigetta, in particolare, la domanda proposta dall'attore nei confronti di
[...]
Controparte_5 e nei conforti di Parte_2
3) Rigetta le domande proposta dall'attore nei confronti di Controparte_2 4) Accoglie, accertandone l'an, la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti di
Controparte_4 Controparte_3 e Controparte_1
5) Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, con nomina di CTU per la liquidazione del danno, nei termini di cui in parte motiva;
6) Spese al merito....".
Con separata ordinanza, era conferito al CTU individuato in persona del geometra Controparte_8 il seguente quesito: “...sulla scorta di tutti gli atti depositati in giudizio il presumibile valore di mercato
(di vendita) alla data del 30.6.2011, di una superficie di mq. 50,42 ubicata al piano secondo di Via
Amerigo Vespucci in catasto NCEU Comune di Potenza fg. 48 p.lla 2710 come indicato nell'atto di trasferimento immobiliare allegato 12 della produzione dell'attore; verifichi se vi fossero state o meno all'atto del trasferimento immobiliare dei prezzi di vendita convenzionati di obbligatoria applicazione (ove tale circostanza risulti documentalmente dalla documentazione depositata in atti dalle parti ovvero dal contratto di ritrasferimento); valuti il valore della quota di 1/6 di detto immobile;
tenti la conciliazione delle parti, compia ogni altro accertamento utile alle indagini...".
La causa proseguiva con l'esperimento delle operazioni peritali e all'udienza del 21.1.2025 era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c
2. I rapporti di dare
-avere tra le parti- le conclusioni della CTU.
Va premesso che il perimetro dell'odierno decidere è circoscritto dalla sentenza non definitiva ed è
pertanto limitato alla definizione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, in relazione alla domanda proposta dall'attore, per la parte in cui essa è stata ritenuta meritevole di accoglimento, nonché al riparto delle spese di lite sulla scorta della soccombenza come determinata dalla sentenza non definitiva.
Il CTU, con elaborato completo e condivisibile, in quanto privo di vizi logici e metodologici, depositato il 13.8.2024, ha accertato quanto segue: il valore di stima dell' intero immobile oggetto di causa, di mq. 50,42 ha un valore di stima pari ad €
115.966,00;
il valore della quota di 1/6 di esso è pari ad € 19.327,67.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU possono essere poste alla base del decidere e pertanto, fermo il resto, ovvero tutto quanto accertato nella sentenza non definitiva quivi integralmente richiamata, condanna al Controparte_4 Controparte_3 e Controparte_1
risarcimento del danno subito dall'attore, da liquidare nella somma complessiva di € 19.327,67. Trattandosi di obbligazione risarcitoria, sulla predetta somma, via via annualmente rivalutata, dovranno essere calcolati gli interessi legali, dal dovuto (ovvero dalla data del trasferimento della unità immobiliare) al saldo.
3. Il riparto delle spese di lite.
Con riferimento al riparto delle spese di lite, e richiamati i contenuti della sentenza non definitiva:
3.1. Nei rapporti tra l'attore, ed i convenuti Parte_2 Controparte_5
Controparte_2 le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico e dell'attore e liquidate, per ciascuna parte, in € 6.000,00 oltre spese processuali IVA e CPA come per legge, somma determinata in base al valore della causa ( quarto scaglione individuato in base al tenore delle proposte domande ed al loro importo massimo) alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) al livello di difficoltà della controversia ed agli importi di cu ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in somme sostanzialmente pari al valore intermedio tra minimo e medio di tariffa;
3.2. Nei rapporti tra l'attore ed i convenuti Controparte_4 i CP_4 Controparte_3 e condanna i convenuti, soccombenti rispetto alla domanda risarcitoria, Controparte_1
in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidandole in € 6.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, ed oltre spese vive, queste liquidate in € 759,00, seguendo, quanto ai compensi, i medesimi criteri sviluppati nel precedente punto 3.1.
3.3. le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in solido ed in via definitiva a carico di [...]
CP_4 Tutti i CP_4 Controparte_3 e Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Potenza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...]
Parte_1 nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3 e Controparte_3 Tutti i CP_4 Parte_2 e [...]
Controparte_5 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. Condanna Controparte_1 Controparte_3 e [...]
Controparte_4 al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 19.327,67, oltre ad interessi legali sulla somma, via via rivalutata dal dovuto, come in parte motiva al saldo;
2. Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti Controparte_5
che liquida, per ciascuna parte,
[...] Parte_2 e Controparte_2
in € 6.000,00 oltre spese processuali IVA e CPA;
3. Condanna i convenuti Controparte_4 Controparte_3 e [...] al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in Controparte_1 € 6.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, ed oltre spese vive, queste liquidate in € 759,00;
4. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva ed in solido, a carico di Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 e
Potenza, 15.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro