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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 132 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 132 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ASTOLFI VALERIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. CAPPELLI ANDREA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/01/2025 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
25.09.1988, a Roma (RM), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per_
-rilevato che dall'unione è nata la FI , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto;
Per_
2) Il SI. continuerà ad abitare unitamente alla FI presso la casa familiare di Via CP_1
Mosca 50 di sua proprietà e della di lui madre;
3) La SI.ra sposterà altrove la propria residenza dandone comunicazione al SI. Parte_1 [...]
; CP_1
Per_ 4) La FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente verrà mantenuta interamente dal padre con il quale la stessa continuerà ad abitare;
5) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a suddividere i propri beni personali e di essere indipendenti economicamente;
6) Ciascuno dei coniugi terrà a proprio carico le spese dei rispettivi legali.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di alle Parte_1 CP_1 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1574 Parte II Serie A Anno 1988 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 132 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ASTOLFI VALERIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. CAPPELLI ANDREA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/01/2025 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
25.09.1988, a Roma (RM), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per_
-rilevato che dall'unione è nata la FI , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto;
Per_
2) Il SI. continuerà ad abitare unitamente alla FI presso la casa familiare di Via CP_1
Mosca 50 di sua proprietà e della di lui madre;
3) La SI.ra sposterà altrove la propria residenza dandone comunicazione al SI. Parte_1 [...]
; CP_1
Per_ 4) La FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente verrà mantenuta interamente dal padre con il quale la stessa continuerà ad abitare;
5) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a suddividere i propri beni personali e di essere indipendenti economicamente;
6) Ciascuno dei coniugi terrà a proprio carico le spese dei rispettivi legali.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di alle Parte_1 CP_1 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1574 Parte II Serie A Anno 1988 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi