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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 16642/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16642/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in via P. Baghetti 3, Parte_1 C.F._1
Torino presso lo studio dell'avv. FRIOLO MONICA MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Piazzale San Controparte_1 C.F._2
Gabriele di Gorizia n. 177/bis, Torino presso lo studio dell'avv. MAIENZA EMILIO* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in AVIGLIANA il 12/04/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nate le figlie: l'8.11.2004 e il 5.07.2007. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19.09.2022. Con ricorso depositato il 08/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore continuerà ad essere affidata alle cure di entrambi i genitori con Per_2 residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia secondo gli accordi tra i coniugi Per_2
e tenuto conto del gradimento della ragazza.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura ed all'educazione delle figlie e quando le avrà con sé. Per_1 Per_2
DISPONE che il signor provveda a corrispondere all'altro coniuge per il mantenimento CP_1 delle figlie, l'assegno periodico di € 510,00 (€ 255,00 per ciascuna di esse) da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, rinunciando a favore della moglie a richiedere ed a percepire l'assegno unico fino ad oggi diviso con la signora in ragione del Pt_1 50%, che dalla sottoscrizione del presente ricorso sarà percepito unicamente da quest'ultima.
DISPONE che le spese scolastiche ed extrascolastiche ordinarie e di quelle mediche non coperte dal SSN purché debitamente documentate e di quelle scolastiche, extrascolastiche e mediche straordinarie purché previamente concordate e documentate in conformità al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del 15.03.2016 pubblicato dal Tribunale di Torino, nonché le spese per Per_1 sia relative alla palestra che all'attività di equitazione (per lo svolgimento della quale di regola la figlia verrà accompagnata dalla madre, ad eccezione delle volte in cui quest'ultima per motivi lavorativi fosse impossibilitata a farlo ed in tal caso sarà il padre a condurla al maneggio) e quelle relative alla palestra per saranno suddivise ed a carico di entrambi i genitori nella misura del Per_2
50%;
DISPONE che la casa coniugale rimarrà assegnata alla signora che continuerà a viverci Pt_1 con le figlie.
PRENDE ATTO che il marito continuerà a farsi carico in via esclusiva del pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale. A tal proposito le parti confermano quanto già stabilito in sede di separazione, ossia che in caso di vendita della casa coniugale il ricavato della vendita stessa - fermo restando comunque l'accollo anche delle rate residue del mutuo al signor - verrà diviso in CP_1 ragione del 60% al signor e del 40% alla signora . CP_1 Pt_1
DISPONE la revoca all'assegno di Mantenimento previsto in Sede di Separazione in favore della Signora con conseguente rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa circa il TFS Parte_1
(Trattamento di Fine Servizio) che sarà percepito dal Signor e che gli odierni Controparte_1 ricorrenti, economicamente autosufficienti, RINUNCIANO reciprocamente ad eventuali pretese.
PRENDE ATTO che le parti con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione nel presente procedimento degli estratti bancari dell'ultimo triennio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16642/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in via P. Baghetti 3, Parte_1 C.F._1
Torino presso lo studio dell'avv. FRIOLO MONICA MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Piazzale San Controparte_1 C.F._2
Gabriele di Gorizia n. 177/bis, Torino presso lo studio dell'avv. MAIENZA EMILIO* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in AVIGLIANA il 12/04/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nate le figlie: l'8.11.2004 e il 5.07.2007. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19.09.2022. Con ricorso depositato il 08/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore continuerà ad essere affidata alle cure di entrambi i genitori con Per_2 residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia secondo gli accordi tra i coniugi Per_2
e tenuto conto del gradimento della ragazza.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura ed all'educazione delle figlie e quando le avrà con sé. Per_1 Per_2
DISPONE che il signor provveda a corrispondere all'altro coniuge per il mantenimento CP_1 delle figlie, l'assegno periodico di € 510,00 (€ 255,00 per ciascuna di esse) da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, rinunciando a favore della moglie a richiedere ed a percepire l'assegno unico fino ad oggi diviso con la signora in ragione del Pt_1 50%, che dalla sottoscrizione del presente ricorso sarà percepito unicamente da quest'ultima.
DISPONE che le spese scolastiche ed extrascolastiche ordinarie e di quelle mediche non coperte dal SSN purché debitamente documentate e di quelle scolastiche, extrascolastiche e mediche straordinarie purché previamente concordate e documentate in conformità al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del 15.03.2016 pubblicato dal Tribunale di Torino, nonché le spese per Per_1 sia relative alla palestra che all'attività di equitazione (per lo svolgimento della quale di regola la figlia verrà accompagnata dalla madre, ad eccezione delle volte in cui quest'ultima per motivi lavorativi fosse impossibilitata a farlo ed in tal caso sarà il padre a condurla al maneggio) e quelle relative alla palestra per saranno suddivise ed a carico di entrambi i genitori nella misura del Per_2
50%;
DISPONE che la casa coniugale rimarrà assegnata alla signora che continuerà a viverci Pt_1 con le figlie.
PRENDE ATTO che il marito continuerà a farsi carico in via esclusiva del pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale. A tal proposito le parti confermano quanto già stabilito in sede di separazione, ossia che in caso di vendita della casa coniugale il ricavato della vendita stessa - fermo restando comunque l'accollo anche delle rate residue del mutuo al signor - verrà diviso in CP_1 ragione del 60% al signor e del 40% alla signora . CP_1 Pt_1
DISPONE la revoca all'assegno di Mantenimento previsto in Sede di Separazione in favore della Signora con conseguente rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa circa il TFS Parte_1
(Trattamento di Fine Servizio) che sarà percepito dal Signor e che gli odierni Controparte_1 ricorrenti, economicamente autosufficienti, RINUNCIANO reciprocamente ad eventuali pretese.
PRENDE ATTO che le parti con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione nel presente procedimento degli estratti bancari dell'ultimo triennio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.