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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/02/2026, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1764/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3338/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZ. RIFIUTO n. 201410640312 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 3338/2025, depositato il 29/05/2025, le Sig.re Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_1, eredi del Sig. Nominativo_3, a sua volta erede universale del Sig. Nominativo_4, rappresentate e difese dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, hanno impugnato il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso presentata in data 24.09.2024 concernente l'imposta indebitamente corrisposta in relazione alla sentenza n. 763/96 del Tribunale di Catania, nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso presentata in data 24.09.2024 concernente l'imposta indebitamente corrisposta in relazione alla sentenza n. 763/96 del Tribunale di
Catania.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Illegittimità silenzio rifiuto della somma indebitamente versata di €. 46.984,00, oltre gli interessi;
Conclude per il riconoscimento del diritto al rimborso richiesto, con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 25/07/2025. Evidenzia che permangono ruoli pendenti che costituiscono motivo ostativo ha chiesto rimborso.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 04/09/2025, la parte ricorrente eccepisce la tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e contesta la produzione documentale. Controdeduce alla motivazione della causa ostativa al rimborso della presenza di “ruoli a debito pendenti” a carico del sig. Nominativo_4, dedotto dell'Agenzia delle Entrate. Dichiara di avere provveduto al pagamento della somma complessiva di Euro 28.605,43, pari all'intera somma dei ruoli pendenti, comprensiva di interessi di mora, compensi e spese varie, calcolata dall'ADER in data 02.09.2025, così azzerando l'intera posizione del sig. Nominativo_4. Conclude per il riconoscimento del diritto al rimborso.
All'udienza del 19 settembre 2025, la Corte ha concesso il rinvio chiesto congiuntamente dalle parti per consentire il tentativo di bonario componimento della controversia.
In data 19/11/2025 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha richiesto la trattazione della controversia in collegamento da remoto.
All'udienza del 05/12/2025, in accoglimento del rinvio chiesto della parte ricorrente, la Corte ha rinviato la trattazione del ricorso all'odierna udienza del 06/02/2026.
Con memoria illustrativa depositata in data 03/02/2026, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, di avere disposto il rimborso verrà eseguito entro i tempi tecnici. Conclude per declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza del 06/02/2026, le parti congiuntamente hanno richiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che la richiesta congiunta delle parti vada accolta e che pertanto va dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in
Catania il 6 febbraio 2026 Il giudice estensore Filippo Politi Il Presidente Liborio Fazzi
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3338/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZ. RIFIUTO n. 201410640312 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 3338/2025, depositato il 29/05/2025, le Sig.re Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_1, eredi del Sig. Nominativo_3, a sua volta erede universale del Sig. Nominativo_4, rappresentate e difese dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, hanno impugnato il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso presentata in data 24.09.2024 concernente l'imposta indebitamente corrisposta in relazione alla sentenza n. 763/96 del Tribunale di Catania, nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso presentata in data 24.09.2024 concernente l'imposta indebitamente corrisposta in relazione alla sentenza n. 763/96 del Tribunale di
Catania.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Illegittimità silenzio rifiuto della somma indebitamente versata di €. 46.984,00, oltre gli interessi;
Conclude per il riconoscimento del diritto al rimborso richiesto, con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 25/07/2025. Evidenzia che permangono ruoli pendenti che costituiscono motivo ostativo ha chiesto rimborso.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 04/09/2025, la parte ricorrente eccepisce la tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e contesta la produzione documentale. Controdeduce alla motivazione della causa ostativa al rimborso della presenza di “ruoli a debito pendenti” a carico del sig. Nominativo_4, dedotto dell'Agenzia delle Entrate. Dichiara di avere provveduto al pagamento della somma complessiva di Euro 28.605,43, pari all'intera somma dei ruoli pendenti, comprensiva di interessi di mora, compensi e spese varie, calcolata dall'ADER in data 02.09.2025, così azzerando l'intera posizione del sig. Nominativo_4. Conclude per il riconoscimento del diritto al rimborso.
All'udienza del 19 settembre 2025, la Corte ha concesso il rinvio chiesto congiuntamente dalle parti per consentire il tentativo di bonario componimento della controversia.
In data 19/11/2025 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha richiesto la trattazione della controversia in collegamento da remoto.
All'udienza del 05/12/2025, in accoglimento del rinvio chiesto della parte ricorrente, la Corte ha rinviato la trattazione del ricorso all'odierna udienza del 06/02/2026.
Con memoria illustrativa depositata in data 03/02/2026, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, di avere disposto il rimborso verrà eseguito entro i tempi tecnici. Conclude per declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza del 06/02/2026, le parti congiuntamente hanno richiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che la richiesta congiunta delle parti vada accolta e che pertanto va dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in
Catania il 6 febbraio 2026 Il giudice estensore Filippo Politi Il Presidente Liborio Fazzi