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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/10/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Francesco De Giorgi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4496 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato;
opponente
contro
( ), residente in [...]ed ivi elettivamente CP_2 C.F._1
domiciliata in presso lo studio dell'avv. Roberto Murgia, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
opposta
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse di entrambe le parti (conclusioni rese con gli atti rispettivamente depositati in data 17.12.2024 e 18.12.2024): “revoca del decreto ingiuntivo e dichiarazione di
cessazione della materia del contendere a spese compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso monitorio ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Cagliari CP_2
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 613/2024 del 28.5.2024, con il quale è stato ingiunto al il pagamento della somma di euro 11.591, oltre Controparte_1
interessi e spese, con clausola di provvisoria esecutività.
La somma oggetto della richiesta monitoria era stata riconosciuta alla ricorrente a titolo di indennità di espropriazione per una quota (10/40) di un'area sita nel Comune di Elmas,
espropriata dalla società on provvedimento n. 1/2018 del 22.10.2018. A CP_3
seguito di tale espropriazione, l'indennità era stata depositata presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Cagliari, e successivamente, in data 3.11.2022, era stato emesso decreto di svincolo da parte dell'ente espropriante in favore della signora ai sensi CP_2
degli artt. 26 e 28 del T.U. Espropri.
Nonostante il provvedimento di svincolo, il non Controparte_1
aveva proceduto al pagamento, sicché la ricorrente ha agito in via monitoria per ottenere coattivamente la somma.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il Controparte_1
deducendo l'erroneità del provvedimento per mancata dimostrazione della
[...]
titolarità formale del diritto di credito da parte dell'ingiungente. In particolare, l'opponente ha sostenuto che, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento, era necessario acquisire la prova della titolarità del bene espropriato mediante documentazione idonea, recante gli estremi di trascrizione e registrazione nei pubblici registri immobiliari. Secondo il
Ministero, tale prova non sarebbe stata fornita, essendosi l'ingiungente limitata a produrre un atto di divisione che attestava il possesso ultraventennale del bene, ma non la titolarità
formalmente trascritta.
Nella contumacia della convenuta opposta il giudice si è riservato sulla sospensione della provvisoria esecuzione. Nelle more si è costituita in giudizio la quale ha affermato di aver raggiunto CP_2
un accordo con la controparte in forza del quale concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con compensazione integrale delle spese di lite. Anche il ha CP_1
depositato conclusioni conformi.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
***
Preliminarmente si deve revocare la dichiarazione di contumacia della convenuta opposta resa all'udienza del 17.12.2024.
Sempre preliminarmente occorre evidenziare come nulla osti all'emissione della presente sentenza pur essendosi il giudice riservato sulla sola provvisoria esecuzione, atteso che le parti hanno concordemente inteso superare tale fase processuale con la formulazione di conclusioni conformi che evidenziano come tra le stesse sia cessata la materia del contendere.
Ciò premesso, non può che prendersi atto della concorde volontà delle parti in ordine sia alla revoca dell'ingiunzione, sia alla cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo stragiudiziale, sia in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, conformemente al principio per cui: “la cessazione della materia del contendere
si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir
meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba
sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle
rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i
presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della
regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la
compensazione delle spese” (cfr. Cass. civ. ord. n. 30251/2023).
Il decreto opposto deve, pertanto, essere revocato e la causa decisa come in dispositivo,
anche in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 613/2024 emesso in data 28.5.2024;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari 8.10.2025
Il giudice dott. Francesco De Giorgi