Sentenza 6 febbraio 2009
Massime • 2
Integra il delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza la condotta dell'imputato che rivolga frasi offensive all'indirizzo del P.M., definendolo "ignorante" nella materie specialistiche oggetto dell'istruttoria dibattimentale.
L'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598, comma primo, cod. pen., presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza della scriminante in relazione a frasi oltraggiose pronunziate dall'imputato all'indirizzo del P.M. in udienza, senza alcun collegamento a specifiche argomentazioni difensive).
Commentari • 4
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1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. 3. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia. (1) Comma così modificato dall'art. 18, L. 205/1999. Il testo precedentemente in vigore prevedeva la pena della reclusione da uno a quattro anni. Rassegna di giurisprudenza In tema di oltraggio a magistrato in udienza è sufficiente, ai fini dell'elemento psicologico, la consapevolezza del significato oltraggioso delle parole e degli atti compiuti, non occorrendo un dolo specifico (Sez. …
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Non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative non si applica allorché l'esposizione infedele espressa con la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato integri un fatto costitutivo di illecito penale (calunnia), essendo, in tal caso, del tutto irrilevante la circostanza di avere agito nell'espletamento di condotta difensiva. Cassazione penale sez. V, ud. 16 febbraio 2023 (dep. 9 giugno 2023), n. 25025 Presidente Zaza – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 maggio 2022, il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice di appello, rigettando l'impugnazione proposta dalla parte civile, ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2009, n. 14201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14201 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/02/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 233
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 019554/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO SC, N. IL 10/09/1965;
avverso SENTENZA del 09/01/2007 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Selvaggi Eugenio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Papa che ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
Udito il difensore Avv. Mascaro (in sostituzione dell'avv. Sammarco) che ha concluso per l'annullamento senza o con rinvio. FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava la penale responsabilità di DO AN per il delitto ex art. 343 c.p., per avere, durante l'udienza dibattimentale di un processo a suo carico innanzi al Tribunale di Cosenza, offeso l'onore e il decoro del dott. Vincenzo Umberto, svolgente funzioni di P.M., rivolgendogli la frase;
"sono AN DO e le sto dando dell'ignorante".
Propone ricorso l'imputato, deducendo che:
A)- è stata immotivatamente negata l'audizione della dott.ssa Onorati M. Antonietta, Presidente del Collegio che teneva l'udienza ove si verificarono i fatti, la quale avrebbe dovuto confermare che la frase incriminata fu proferita nel corso di un'istruttoria connotata da profili tecnico-economici molto complessi non ben padroneggiati dal P.M.;
B)- la frase proferita dal DO, seguita a un generico commento a bassa voce nel quale si segnalava la "ignoranza" del P.M. nelle materie specialistiche trattate nell'udienza, voleva evidentemente solo confermare tale osservazione ed era scevra da qualunque intento oltraggioso;
C)- in ogni caso il DO esercitò semplicemente il suo diritto di critica, sia in senso generale, sia nella specifica forma riconosciuta dall'art. 598 c.p., comma 1. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne la negata audizione della dott.ssa Onorati M. Antonietta, Presidente del Collegio che teneva l'udienza ove si verificarono i fatti, la stessa è pienamente giustificata dal fatto che la circostanza che essa avrebbe dovuto confermare, consistente nell'essere l'istruttoria dibattimentale ivi espletata connotata da profili tecnico-economici molto complessi (che, come tali, potevano essere non ben padroneggiati da un esperto di diritto, quale il P.M.) fu già pienamente riconosciuta dal giudice di primo grado. Sulla natura della frase proferita dal DO, i giudici di merito hanno non illogicamente rilevato che la medesima, pur seguita a un generico commento a bassa voce nel quale si segnalava la "ignoranza" del P.M. nelle materie specialistiche trattate nell'udienza, assunse una evidente e obbiettiva natura oltraggiosa per le modalità irriguardose e perentorie con cui fu proferita in un momento in cui, ove non fosse sussistita volontà di offendere, ben altro avrebbe dovuto e potuto essere il contegno e l'eventuale rispettoso atteggiamento esplicativo dell'imputato. Quanto al rivendicato esercizio del diritto di critica, deve osservarsi, in via generale, che esso presuppone che le espressioni adoperate siano contenute nell'ambito di un dissenso motivato ed espresso in termini corretti e misurati, che non assumano toni lesivi dell'onorabilità del destinatario: limiti che, in relazione alle descritte modalità del fatto, non possono considerarsi rispettati nel caso di specie. Relativamente, poi, all'invocata scriminante specifica di cui al dell'art. 598 c.p., comma 1 premesso che la stessa deve in via di principio ritenersi applicabile anche al delitto di cui all'art. 343 c.p. (v. Corte cost. sent. 380 del 1999; Cass. sent. 01.03.2001,
Fiori), si osserva che per la sua ricorrenza è necessario che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia, abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata (Cass.23.09.1998, Lambendola) e siano adoperate in scritti presentati o discorsi pronunciati in procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, e cioè nel corso del compimento di atti processuali di difesa (Cass. 27.10.1988, Fecchio). Esula evidentemente da tali presupposti la condotta posta in essere dal DO, che si è estrinsecata in un insulto secco, proferito fuori da atti procedurali di pertinenza dell'imputato e senza collegamenti a specifiche e concrete argomentazioni difensive.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile Vincenzo Umberto, liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009