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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/12/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 862/2017 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro per parte appellante e dall'avv. Marco Facciolla per parte appellata, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 862 del R.G.A.C. 2017 promossa da:
Controparte_1
[...]
, in
[...]
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- appellante - contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Facciolla;
- parte appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 851/2016, resa dal Giudice di Pace di Castrovillari il
15.12.2016, depositata in data 6.2.2017 e comunicata il 20.2.2017.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con il presente gravame parte appellante ha invocato la riforma della sentenza testé richiamata deducendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente accolto il ricorso in opposizione proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27/2016, emessa in data Controparte_2
11.5.2016, con cui era stato ingiunto - sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento n.
441 del 31.5.2012 - il pagamento della somma di € 800,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7, comma 1, lettera d) del D. Lgs.n. 285/2005, in quanto due passeggeri trasportati sull'autobus di linea Sant'Agata d'Esaro Roma erano stati trovati privi di titolo di viaggio;
ha così insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia
l'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: annullare e/o riformare la sentenza qui impugnata e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di controparte proposta in primo grado, con conferma integrale della debenza delle somme di ruolo ingiunte e dei relativi accessori di legge, maturati e maturandi fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contradditorio, con comparsa datata 15.2.2018 si è costituita in giudizio la società appellata, la quale ha dedotto l'infondatezza dell'appello, invocandone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente considerato che - ai sensi del comma 1 dell'art. 7 (rubricato “Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie”) del decreto legislativo n. 285-05 (recante disposizioni in punto di “Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”) - “Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si verificano quando l'impresa: (…) d) non rispetta
l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera f), relativo al rilascio del titolo di viaggio (…)”; siffatta ulteriore disposizione normativa pone, poi, in capo all'impresa che espleta il servizio l'obbligo di “rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, le località di partenza e di destinazione, il periodo di validità ed il valore, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale”.
2. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va registrato che costituisce circostanza pacifica che in data 31.5.2012, in occasione di un controllo condotto presso la fermata di Castrovillari, due funzionari dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Cosenza ebbero ad accertare che due passeggeri, in atti compiutamente indentificati, si trovavano privi di titolo di viaggio a bordo dell'autobus di linea tg DP850SE della società appellata, sebbene fossero saliti uno a Roggiano Gravina e l'altro a S. Marco Argentano. A tal riguardo, ritiene questo Tribunale condivisibile la prospettazione dell'opponente circa l'asserita insussistenza della contestata violazione sull'assunto che non sussisterebbe “alcuna norma che imponga al personale di rilasciare il titolo di viaggio al momento della salita a bordo, potendo lo stesso essere rilasciato anche nel corso del viaggio e comunque prima della discesa del passeggero…”.
Ed infatti, vigendo in materia di sanzioni amministrative il principio di legalità e tipicità, dalle disposizioni normative sopra trascritte non risulta affatto evincibile che la società Controparte_2 fosse obbligata ad emettere il titolo di viaggio non oltre il momento della salita a bordo da
[...] parte del trasportato, tanto più ove si consideri che nella specifica fattispecie fattuale sottesa all'odierna controversia si stava espletando un servizio di linea interregionale tra Sant'Agata D'Esaro e Roma, motivo per cui bene avrebbe potuto l'odierna appellata adempiere all'obbligo de quo anche nel corso del prosieguo del lungo viaggio che risultava, al momento dell'ispezione, solo agli inizi, trovandosi l'autobus ancora a Castrovillari e, dunque, in territorio calabrese. Pertanto, l'odierno appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma della gravata sentenza.
3. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio - tenuto conto delle peculiarità in fatto che valgono a connotare l'odierna res controversa e del non univoco quadro normativo - si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
862/2017 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 862/2017 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro per parte appellante e dall'avv. Marco Facciolla per parte appellata, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 862 del R.G.A.C. 2017 promossa da:
Controparte_1
[...]
, in
[...]
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- appellante - contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Facciolla;
- parte appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 851/2016, resa dal Giudice di Pace di Castrovillari il
15.12.2016, depositata in data 6.2.2017 e comunicata il 20.2.2017.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con il presente gravame parte appellante ha invocato la riforma della sentenza testé richiamata deducendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente accolto il ricorso in opposizione proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27/2016, emessa in data Controparte_2
11.5.2016, con cui era stato ingiunto - sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento n.
441 del 31.5.2012 - il pagamento della somma di € 800,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7, comma 1, lettera d) del D. Lgs.n. 285/2005, in quanto due passeggeri trasportati sull'autobus di linea Sant'Agata d'Esaro Roma erano stati trovati privi di titolo di viaggio;
ha così insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia
l'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: annullare e/o riformare la sentenza qui impugnata e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di controparte proposta in primo grado, con conferma integrale della debenza delle somme di ruolo ingiunte e dei relativi accessori di legge, maturati e maturandi fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contradditorio, con comparsa datata 15.2.2018 si è costituita in giudizio la società appellata, la quale ha dedotto l'infondatezza dell'appello, invocandone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente considerato che - ai sensi del comma 1 dell'art. 7 (rubricato “Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie”) del decreto legislativo n. 285-05 (recante disposizioni in punto di “Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”) - “Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si verificano quando l'impresa: (…) d) non rispetta
l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera f), relativo al rilascio del titolo di viaggio (…)”; siffatta ulteriore disposizione normativa pone, poi, in capo all'impresa che espleta il servizio l'obbligo di “rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, le località di partenza e di destinazione, il periodo di validità ed il valore, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale”.
2. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va registrato che costituisce circostanza pacifica che in data 31.5.2012, in occasione di un controllo condotto presso la fermata di Castrovillari, due funzionari dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Cosenza ebbero ad accertare che due passeggeri, in atti compiutamente indentificati, si trovavano privi di titolo di viaggio a bordo dell'autobus di linea tg DP850SE della società appellata, sebbene fossero saliti uno a Roggiano Gravina e l'altro a S. Marco Argentano. A tal riguardo, ritiene questo Tribunale condivisibile la prospettazione dell'opponente circa l'asserita insussistenza della contestata violazione sull'assunto che non sussisterebbe “alcuna norma che imponga al personale di rilasciare il titolo di viaggio al momento della salita a bordo, potendo lo stesso essere rilasciato anche nel corso del viaggio e comunque prima della discesa del passeggero…”.
Ed infatti, vigendo in materia di sanzioni amministrative il principio di legalità e tipicità, dalle disposizioni normative sopra trascritte non risulta affatto evincibile che la società Controparte_2 fosse obbligata ad emettere il titolo di viaggio non oltre il momento della salita a bordo da
[...] parte del trasportato, tanto più ove si consideri che nella specifica fattispecie fattuale sottesa all'odierna controversia si stava espletando un servizio di linea interregionale tra Sant'Agata D'Esaro e Roma, motivo per cui bene avrebbe potuto l'odierna appellata adempiere all'obbligo de quo anche nel corso del prosieguo del lungo viaggio che risultava, al momento dell'ispezione, solo agli inizi, trovandosi l'autobus ancora a Castrovillari e, dunque, in territorio calabrese. Pertanto, l'odierno appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma della gravata sentenza.
3. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio - tenuto conto delle peculiarità in fatto che valgono a connotare l'odierna res controversa e del non univoco quadro normativo - si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
862/2017 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato