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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7695/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023002EM0000011770001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 11.4.2025 Ricorrente_1, C. F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2023/002/EM/000001177/0/001, notificato in data 16.1.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate le richiedeva l'importo di € 200,00= a titolo di imposta di registro per un procedimento R.G. n. 94/23 di esecuzione mobiliare innanzi al Tribunale di Velletri. Deduceva la ricorrente l'infondatezza della pretesa creditoria per: 1) non debenza dell'imposta di registro perché richiesta in violazione dell'art 57, comma 1.1, del D.P.R. n. 131/1986 come introdotto dall'art. 2, lett. aa), n. 2, del D. Lgs. n. 139/2024; 2) violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente;
3) difetto di motivazione. Pertanto, concludeva per la nullità dell'atto impugnato, previa sua sospensiva, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma in data 9.5.2025, con apposita memoria in cui contestava quanto ex adverso dedotto rilevando la non applicazione della modifica normativa essendo l'atto stato emesso in precedenza e la completezza della motivazione dell'atto.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e della sospensiva con condanna alle spese di giudizio.
In data 25.11.2025 la ricorrente depositava memorie illustrative in cui prendeva atto che l'Agenzia delle
Entrate avesse depositato in allegato alla propria costituzione in giudizio la prova del pagamento dell'imposta da parte dell'istante. Pertanto, rilevando che per mero errore ed in buona fede, dovuto alla mancata annotazione dell'avvenuto pagamento all'interno del fascicolo, era stato introdotto il presente giudizio, chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che con le memorie illustrative della ricorrente e l'avvenuto pagamento della somma richiesta con l'atto impugnato, avvenuta il 3.2.2025 (e, quindi, anche prima del deposito del ricorso) è venuto meno l'interesse al ricorso e va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992.
Sussistono giusti motivi, visto anche il modico valore della causa, per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7695/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023002EM0000011770001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 11.4.2025 Ricorrente_1, C. F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2023/002/EM/000001177/0/001, notificato in data 16.1.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate le richiedeva l'importo di € 200,00= a titolo di imposta di registro per un procedimento R.G. n. 94/23 di esecuzione mobiliare innanzi al Tribunale di Velletri. Deduceva la ricorrente l'infondatezza della pretesa creditoria per: 1) non debenza dell'imposta di registro perché richiesta in violazione dell'art 57, comma 1.1, del D.P.R. n. 131/1986 come introdotto dall'art. 2, lett. aa), n. 2, del D. Lgs. n. 139/2024; 2) violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente;
3) difetto di motivazione. Pertanto, concludeva per la nullità dell'atto impugnato, previa sua sospensiva, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma in data 9.5.2025, con apposita memoria in cui contestava quanto ex adverso dedotto rilevando la non applicazione della modifica normativa essendo l'atto stato emesso in precedenza e la completezza della motivazione dell'atto.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e della sospensiva con condanna alle spese di giudizio.
In data 25.11.2025 la ricorrente depositava memorie illustrative in cui prendeva atto che l'Agenzia delle
Entrate avesse depositato in allegato alla propria costituzione in giudizio la prova del pagamento dell'imposta da parte dell'istante. Pertanto, rilevando che per mero errore ed in buona fede, dovuto alla mancata annotazione dell'avvenuto pagamento all'interno del fascicolo, era stato introdotto il presente giudizio, chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che con le memorie illustrative della ricorrente e l'avvenuto pagamento della somma richiesta con l'atto impugnato, avvenuta il 3.2.2025 (e, quindi, anche prima del deposito del ricorso) è venuto meno l'interesse al ricorso e va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992.
Sussistono giusti motivi, visto anche il modico valore della causa, per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma l'11 dicembre 2025.
Il Giudice