TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/11/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 4869 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. LE DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] Dè Tirreni – SA- il 06.12.1974), elettivamente domiciliato Parte_1 in Roma via Carlo Poma n.2, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Leone giusta procura in atti ricorrente
E
, in persona del Direttore Regionale Lazio pro tempore, elettivamente domiciliato in Tivoli via CP_1
Nazionale Tiburtina n. 75, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Martino giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2024, premesso di essere dipendente della Parte_1 società e di aver subito in data 3.2.2024 un'aggressione da parte di ignoti mentre Controparte_2 si recava, a bordo di un mezzo di pubblico trasporto, presso la sede di lavoro riportando “trauma cranico, trauma alla piramide nasale con epistassi sn, trauma emitorace sn, frattura dell'apice del setto nasale, frattura composta dell'arco anteriore della IX costa a sinistra con una prognosi 30 giorni s.c.” nonché premesso di aver denunciato tempestivamente tale evento all' per vedersi CP_1 riconosciuto l'infortunio sul lavoro ma - all'esito del procedimento amministrativo – l'Istituto respingeva la domanda perché l'infortunio non risulterebbe avvenuto per rischio lavorativo “bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”, ha sostenuto che, diversamente da quanto ritenuto dall' la suddetta CP_1 aggressione doveva qualificarsi come un infortunio sul lavoro e ha chiesto il riconoscimento delle relative prestazioni di legge.
1 L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza, ribadendo le CP_1 motivazioni esposte nel provvedimento di rigetto.
Espletata una ctu medico-legale, la causa è stata rinviata per discussione.
Con decreto del 22.10.2025 è stata disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I procuratori delle parti hanno presentato le note di trattazione scritta e la controversia viene pertanto decisa con la presente sentenza.
La domanda merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Il ricorrente ha esposto che, in data 3.2.2024, mentre si recava in ufficio mediante mezzo pubblico
(Cotral), subiva un'aggressione da parte di soggetti ignoti che lo colpivano violentemente provocandogli un trauma cranico e diverse fratture.
Tali specifiche allegazioni riguardanti l'accadimento fattuale dell'aggressione non sono state specificatamente contestate dall' CP_1
Invero, quest'ultimo, pur non contestando la ricostruzione della dinamica dei fatti operata dal ricorrente, ha sostenuto che, nella specie, difetterebbe il requisito del nesso di occasionalità lavorativa, in quanto l'evento occorso al arebbe riferibile ad un rischio generico gravante su qualunque Pt_1 persona nel vivere quotidiano.
Dunque, la valutazione demandata a questo Giudice consiste nel verificare se l'evento occorso al così come descritto in ricorso sia qualificabile come infortunio sul lavoro. Pt_1
L'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 (“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”), per quel che qui intessa, prevede che
“L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni […]
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”.
2 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della configurabilità di un infortunio sul lavoro, è necessaria la sussistenza dell'occasione di lavoro quale criterio di collegamento tra l'evento infortunistico e l'attività lavorativa. Detto requisito del nesso di occasionalità lavorativa giustifica la tutela differenziata, costituzionalmente garantita, rispetto ad altri eventi dannosi, e ricomprende tutte le attività prodromiche e strumentali all'esecuzione della prestazione lavorativa e tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore (col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. rischio elettivo).
Con precipuo riguardo alla fattispecie del rapporto tra fatto doloso del terzo e occasione di lavoro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17685 del 2015, hanno fissato le coordinate ermeneutiche che l'interprete deve utilizzare per verificare se si è in presenza di un infortunio sul lavoro.
Tali principi sono stati recentemente ripresi dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 31485 del
2021.
Secondo tale giurisprudenza, la tutela assicurativa, previdenziale e solidaristica va esclusa nel caso in cui la causa violenta dell'evento occorso al lavoratore, sul luogo o sulle vie del lavoro, sia stata integrata dal comportamento doloso del terzo riconducibile ai rapporti personali tra l'aggressore e la vittima e, come tali, del tutto estranei all'attività lavorativa. In tale ipotesi, il collegamento tra evento lesivo e attività lavorativa risulta basato su una mera coincidenza cronologica e topografica, tale da escludere la possibilità di ritenere configurata l'occasione di lavoro.
Nello specifico, nella pronuncia da ultima richiamata si afferma che “Si evince, dunque, dalla decisione del 2015 delle Sezioni Unite della Corte, che il fatto doloso del terzo esclude l'infortunio indennizzabile soltanto se la finalità dell'azione delittuosa sia estranea al lavoro, per essersi ingenerate situazioni di pericolo individuale alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro, mentre non lo esclude se persiste tra comportamento del terzo ed evento un collegamento funzionale con l'attività di lavoro, anche a prescindere da qualsiasi coincidenza cronologica e topografica […] L'aggressione va, dunque, ricompresa nell'occasione di lavoro ogni qualvolta vi sia il nesso di occasionalità con
l'attività tutelata e il tragitto protetto, anche se attività e tragitto non ne siano stati la causa ma abbiano quanto meno reso possibile o agevolato il perpetrarsi dell'azione violenta e criminosa”.
In sostanza, la protezione assicurativa del lavoratore aggredito è configurabile laddove il tragitto lavorativo abbia semplicemente costituito il nesso di occasionalità necessaria con comportamenti del terzo sfociati in episodi delittuosi diretti a colpire vittime di un intento criminoso scelte a caso,
3 agevolandoli o rendendoli possibili, mentre non costituisce evento protetto, meritevole della protezione assicurativa e solidaristica, la situazione di pericolo individuale che abbia esposto all'azione delittuosa dell'aggressore la sola vittima, per effetto dei rapporti interpersonali e, dunque, extra-lavorativi.
Dunque, il collegamento tra causa violenta e occasione di lavoro sussiste quando il percorso lavorativo abbia reso possibile o agevolato il verificarsi dell'evento a discapito della vittima malcapitata, in un determinato posto, per ragioni lavorative (in questi termini la citata giurisprudenza secondo cui “Il tragitto, da e per il lavoro, e i mezzi di locomozione adoperati presentano sempre un nesso di occasionalità necessaria con eventuali azioni delittuose dirette a colpire vittime casuali e la lavoratrice vittima occasionale, e casualmente prescelta, è dunque protetta dalla legislazione previdenziale allorché fatti criminosi in suo danno avvengano in assenza di un movente personale che colleghi la vittima all'autore e in ragione del nesso di occasionalità necessario tra itinerario protetto e fatto delittuoso”).
Applicando tali principi al caso concreto in esame, deve rilevarsi come sia incontestato che il allorquando ha subito l'aggressione, si trovasse a bordo di un mezzo Cotral e stesse Pt_1 percorrendo il tragitto che lo porta sul posto di lavoro.
Quindi, l'evento è stato occasionato dal lavoro in quanto il si trovava nel tratto di strada Pt_1 in cui ha subito l'aggressione per ragioni lavorative.
Del resto, è pacifico che il ricorrente non avesse alcun rapporto personale o extra-lavorativo con gli aggressori e, quindi, non può dirsi che l'azione violenta sia stata giustificata da pregresse vicende personali tra le parti.
Né è emersa – e comunque non è stata allegata dall' – la fattispecie del rischio elettivo idoneo CP_1 ad interrompere il nesso di occasionalità lavorativa. Del resto, non vi sono elementi per ritenere che l'aggressione in questione sia stata causata da un comportamento abnorme del lavoratore idoneo a recidere il nesso con l'occasione di lavoro, circostanza questa ostativa al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro che avrebbe dovuto essere eccepita dall' convenuto. CP_3
Ed invero non può ritenersi che la condotta del consistita nel lamentarsi del presunto Pt_1
“andamento lento” del conducente COTRAL rappresenti un comportamento abnorme tale da aver determinato l'aggressione da parte di ignoti.
In definitiva, deve affermarsi che l'aggressione subita dal in data 3.2.2024 costituisce Pt_1 un infortunio sul lavoro e, dato che la valutazione del danno effettuata dal Ctu nominato ( dr Per_1
è stata stabilita nella misura del 10%, l' va condannato a riconoscere al ricorrente le
[...] CP_1 prestazioni di legge conseguenti all'evento infortunistico ed a corrispondere allo stesso l'indennizzo ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, con la indicata misura e con decorrenza dalla data di presentazione
4 della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
Infatti, le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, comunque non evidenziati dalle parti che non hanno presentato osservazioni critiche avverso la bozza dell'elaborato peritale.
Considerato che la domanda principale del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dei postumi derivanti dall'infortunio nella misura del 14% è stata respinta, le spese processuali vanno compensate per 1/3 e l' va condannato al pagamento, in favore dei procuratori antistatari di parte CP_1 ricorrente, del restante 2/3 liquidato come in dispositivo, seppur tenendo conto della serialità del contenzioso in esame.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono pertanto poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara il diritto di in relazione all'infortunio occorso in data 3.2.2024, Parte_1 all'indennizzo per danno biologico nella misura del 10% e condanna l' alla corresponsione in CP_1 suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
- compensa nella misura di 1/3 le spese processuali e condanna l' alla rifusione, in favore del CP_1 procuratore antistatario di parte ricorrente, del restante 2/3 che liquida in euro 1.798,00, oltre accessori di legge;
- pone a carico dell le spese di ctu medico-legale, già liquidate provvisoriamente con separato CP_1 decreto;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti.
Tivoli, 18.11.2025
Il Giudice
LE Di RO
5