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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 511 pronunciata il 28/03/2023
Oggetto: annullamento avviso di addebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott. Amato Carbone Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 782/2023
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Manelli,
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 17/10/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato in data 02/08/2018 la
[...] proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 32420180001184135000 Parte_1 notificato dall' in data 13/07/2018 con il quale veniva domandato il pagamento di contributi CP_1 previdenziali nell'importo di € 10.490,33. Oggetto di detto avviso erano contributi riferiti al periodo ottobre 2012 – dicembre 2014, dovuti a causa della revoca delle agevolazioni ottenute dalla società in riferimento al lavoratore , il quale, al momento dell'assunzione a tempo Persona_1
indeterminato presso la società ricorrente, non risultava essere rimasto disoccupato nei 24 mesi antecedenti al momento dell'assunzione. Sosteneva la società opponente l'illegittimità di tale
1 richiesta contestando nel merito la sussistenza delle ragioni poste a base della formazione del debito. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, nonché di ogni atto allo stesso consequenziale.
L' , benché regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale di Brindisi respingeva il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Riteneva il Giudice di prime cure che la
Per_ stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato del dovesse considerarsi dovuta in quanto effettuata in applicazione del diritto di precedenza maturato dal lavoratore stesso, per cui non poteva configurarsi il presupposto giuridico per l'ottenimento degli sgravi contributi.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 27/10/2023, la Parte_1
proponeva appello, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della
[...]
pronuncia di primo grado. A motivo del gravame deduceva che il Giudice di prime cure avesse omesso di considerare che, non essendosi costituito in giudizio, l'Ente resistente non aveva potuto fornire la prova della legittimità e regolarità dell'avviso di addebito contestato;
sosteneva, poi, che avesse erroneamente interpretato la normativa di riferimento (art. 8, co. 9, L. 407/1990, art. 4, co.
12, L. 92/2012, art. 5, co. 4 quater e sexies, D. Lgs. 368/2001) atteso che detta normativa non prevede un'ipotesi di assunzione obbligatoria ma semplicemente un obbligo di scelta del soggetto, col quale instaurare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, subordinato all'esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore stesso. In assenza di tale espressione di volontà non poteva dirsi vigente, a carico del datore di lavoro, un obbligo di assunzione. Ribadendo, in ragione di tanto, la sussistenza del diritto all'esonero contributo, chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse annullato l'avviso di addebito opposto con ogni conseguenza in ordine alla posizione contributiva della Società appellante.
Con ordinanza del 26/01/2024, depositata il successivo 31/01/2024, questa Corte rigettava l'istanza cautelare avendo rilevato che la causa risultava definita in primo grado con sentenza adottata e pubblicata in data 28/03/2023 e che l'appello era stato proposto solo in data 27/10/2023 e, dunque, oltre il termine decadenziale di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327, co.
1, c.p.c..
Il gravame risultava notificato all' presso la sede legale di Roma in data 05/01/2024, ma l' CP_1 [...]
appellato non si costituiva nemmeno nel presente grado di giudizio. Parte_2
All'udienza del 17/10/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante che si riportava ai propri scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'appello va dichiarato inammissibile.
Non vi è dubbio che la proposizione dell'appello sia avvenuta allorquando il termine c.d. lungo per l'impugnazione, dettato dall'art. 327 c.p.c. per tutte le tipologie di impugnazione (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza contro cui si intende proporre gravame), tanto in materia civile che di lavoro, era decorso.
Ed invero, il ricorso introduttivo del gravame è stato depositato in data 27/10/2023, mentre la sentenza di primo grado era stata pronunciata e depositata in data 28/03/2023, e dunque quasi un mese dopo lo spirare del su richiamato termine massimo per la proposizione dell'appello previsto dal codice di rito. Pertanto, alla data del deposito del ricorso in appello, la decadenza comminata dal richiamato articolo del codice di rito si era compiuta.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (a SS.UU., sent. n. 17775 del 22/07/2013) la previsione dell'art. 327 c.p.c. è diretta a garantire la certezza e stabilità dei rapporti giuridici;
tanto che il limite temporale massimo per la proposizione dell'impugnazione non è suscettibile di superamento, neppure allorquando non sia ancora maturato il termine breve dalla notificazione della sentenza. Ciò in quanto detta ultima notifica non sarebbe idonea né ad ampliare né ad interrompere il decorso del termine decadenziale semestrale spostando il dies a quo per la proposizione del gravame al momento della notifica stessa.
Il ricorso introduttivo del presente grado di giudizio va, pertanto, dichiarato tardivo e l'appello inammissibile con il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia adottata inter partes dal
Tribunale di Brindisi.
Nulla va pronunciato circa le spese del presente grado di giudizio stante la mancata costituzione dell'Ente previdenziale appellato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27/10/2023 da
[...] nei confronti dell' , avverso la sentenza del 28/03/2023 n. 511 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Dichiara l'appello inammissibile
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
3 Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17/10/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
4
N. 511 pronunciata il 28/03/2023
Oggetto: annullamento avviso di addebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott. Amato Carbone Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 782/2023
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Manelli,
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 17/10/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato in data 02/08/2018 la
[...] proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 32420180001184135000 Parte_1 notificato dall' in data 13/07/2018 con il quale veniva domandato il pagamento di contributi CP_1 previdenziali nell'importo di € 10.490,33. Oggetto di detto avviso erano contributi riferiti al periodo ottobre 2012 – dicembre 2014, dovuti a causa della revoca delle agevolazioni ottenute dalla società in riferimento al lavoratore , il quale, al momento dell'assunzione a tempo Persona_1
indeterminato presso la società ricorrente, non risultava essere rimasto disoccupato nei 24 mesi antecedenti al momento dell'assunzione. Sosteneva la società opponente l'illegittimità di tale
1 richiesta contestando nel merito la sussistenza delle ragioni poste a base della formazione del debito. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, nonché di ogni atto allo stesso consequenziale.
L' , benché regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale di Brindisi respingeva il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Riteneva il Giudice di prime cure che la
Per_ stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato del dovesse considerarsi dovuta in quanto effettuata in applicazione del diritto di precedenza maturato dal lavoratore stesso, per cui non poteva configurarsi il presupposto giuridico per l'ottenimento degli sgravi contributi.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 27/10/2023, la Parte_1
proponeva appello, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della
[...]
pronuncia di primo grado. A motivo del gravame deduceva che il Giudice di prime cure avesse omesso di considerare che, non essendosi costituito in giudizio, l'Ente resistente non aveva potuto fornire la prova della legittimità e regolarità dell'avviso di addebito contestato;
sosteneva, poi, che avesse erroneamente interpretato la normativa di riferimento (art. 8, co. 9, L. 407/1990, art. 4, co.
12, L. 92/2012, art. 5, co. 4 quater e sexies, D. Lgs. 368/2001) atteso che detta normativa non prevede un'ipotesi di assunzione obbligatoria ma semplicemente un obbligo di scelta del soggetto, col quale instaurare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, subordinato all'esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore stesso. In assenza di tale espressione di volontà non poteva dirsi vigente, a carico del datore di lavoro, un obbligo di assunzione. Ribadendo, in ragione di tanto, la sussistenza del diritto all'esonero contributo, chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse annullato l'avviso di addebito opposto con ogni conseguenza in ordine alla posizione contributiva della Società appellante.
Con ordinanza del 26/01/2024, depositata il successivo 31/01/2024, questa Corte rigettava l'istanza cautelare avendo rilevato che la causa risultava definita in primo grado con sentenza adottata e pubblicata in data 28/03/2023 e che l'appello era stato proposto solo in data 27/10/2023 e, dunque, oltre il termine decadenziale di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327, co.
1, c.p.c..
Il gravame risultava notificato all' presso la sede legale di Roma in data 05/01/2024, ma l' CP_1 [...]
appellato non si costituiva nemmeno nel presente grado di giudizio. Parte_2
All'udienza del 17/10/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante che si riportava ai propri scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'appello va dichiarato inammissibile.
Non vi è dubbio che la proposizione dell'appello sia avvenuta allorquando il termine c.d. lungo per l'impugnazione, dettato dall'art. 327 c.p.c. per tutte le tipologie di impugnazione (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza contro cui si intende proporre gravame), tanto in materia civile che di lavoro, era decorso.
Ed invero, il ricorso introduttivo del gravame è stato depositato in data 27/10/2023, mentre la sentenza di primo grado era stata pronunciata e depositata in data 28/03/2023, e dunque quasi un mese dopo lo spirare del su richiamato termine massimo per la proposizione dell'appello previsto dal codice di rito. Pertanto, alla data del deposito del ricorso in appello, la decadenza comminata dal richiamato articolo del codice di rito si era compiuta.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (a SS.UU., sent. n. 17775 del 22/07/2013) la previsione dell'art. 327 c.p.c. è diretta a garantire la certezza e stabilità dei rapporti giuridici;
tanto che il limite temporale massimo per la proposizione dell'impugnazione non è suscettibile di superamento, neppure allorquando non sia ancora maturato il termine breve dalla notificazione della sentenza. Ciò in quanto detta ultima notifica non sarebbe idonea né ad ampliare né ad interrompere il decorso del termine decadenziale semestrale spostando il dies a quo per la proposizione del gravame al momento della notifica stessa.
Il ricorso introduttivo del presente grado di giudizio va, pertanto, dichiarato tardivo e l'appello inammissibile con il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia adottata inter partes dal
Tribunale di Brindisi.
Nulla va pronunciato circa le spese del presente grado di giudizio stante la mancata costituzione dell'Ente previdenziale appellato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27/10/2023 da
[...] nei confronti dell' , avverso la sentenza del 28/03/2023 n. 511 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Dichiara l'appello inammissibile
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
3 Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17/10/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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