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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/05/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5567/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5567/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Antonio Parisi Parte_1
OPPONENTE
contro in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv.to Giada Isidori Controparte_1
OPPOSTA
e tramite la mandataria , in Controparte_2 Controparte_3
p.l.r.p.t., con il patrocinio degli avvocati Giovan Battista Santangelo e Carmine
Minieri
INTERVENTRICE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 422/2020, emesso dal Tribunale di
Nola in favore della nella qualità di mandataria all'incasso Controparte_1
della Eclipse con il quale gli si ingiungeva il pagamento dell'importo di CP_4
€ 9.386,94, oltre interessi e spese di procedura, in forza di un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura.
L'opponente, preliminarmente, chiedeva il rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto per inefficacia dello stesso e
2 l'accertamento del difetto di legittimazione attiva dell'opposta; nel merito, il eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, l'assenza di un Parte_1
valido supporto probatorio e l'illegittima applicazione di penali ed interessi di mora.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva all'opposizione Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e diritto.
Instauratosi il contradditorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fallito il tentativo di mediazione obbligatoria,
all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e giungeva all'udienza cartolare del 22/04/2025 per decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
3 secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
4 concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Inoltre, in merito all'intervento in giudizio della va Controparte_2
evidenziato che, trattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti, una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. Cass.
civ. 10442/2023), situazione che, nel caso in esame, non può dirsi sussistente.
Premesso ciò, nel caso in esame, quanto all'eccezione di inefficacia ex art. 644
c.p.c., la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “[...] l'opposizione a
decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione
che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio,
investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente
fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva
notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta
l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del
ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si
5 costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte
convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è,
in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa
ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel
procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910). Invero la
notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del
creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di
abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art.
644 c.p.c.” (in motivazione, Cass. civ. nr. 3908/2016). Orbene, nel caso che ci occupa la notifica del decreto ingiuntivo avveniva tardivamente ed in violazione dei termini perentori di cui all'art. 644 c.p.c., da ciò derivando l'inefficacia del decreto;
tutto ciò, però, non preclude al Giudice, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, la decisione sulla fondatezza della pretesa avanzata.
Dunque, nel valutare il fondamento della pretesa creditoria dell'opposta, anche alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo e del riparto dell'onere della prova, l'opposta, quale attrice in senso sostanziale, produceva in giudizio: il contratto di finanziamento n. 4395244 sottoscritto da parte opponente, contratto di cessione del credito stipulato tra la Santander Consumer
Bank S.p.A. e Banca Ifis S.p.A., contratto di cessione del credito stipulato tra la
Banca Ifis S.p.A. e la contratto di cessione del credito stipulato Controparte_5
tra la e la Eclipse 1 s.r.l. nonché il relativo estratto in Gazzetta CP_5 CP_5
Ufficiale, due dettagli di pagamento eseguiti da parte opponente, l'estratto conto ed il certificato di proprietà afferente l'autovettura targata CC197DG.
Tale compendio documentale deve reputarsi sufficiente per l'emissione del
6 decreto ingiuntivo e per provare adeguatamente la pretesa creditoria anche in sede di opposizione. Difatti, in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve dimostrare la fonte del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Di contro, l'onere probatorio incombente sull'opponente non può reputarsi assolto.
Difatti tutti i motivi di opposizione non sono solo sforniti di qualsiasi supporto probatorio, ma anche formulati in maniera generica, risultando quindi inidonei a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Orbene, con riferimento all'onere della prova della cessione di un credito, la
Corte di Cassazione ha di recente ribadito che la cessione del credito non è
soggetta a particolari vincoli di forma e, pertanto, la sua esistenza è
dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche mediante presunzioni (Cass.
civ. n. 17944/2023). Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'art. 58, comma 2, T.U.B. statuisce che venga data la notizia dell'avvenuta cessione,
senza prescrivere un contenuto minimo informativo e che “[...] è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per
categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. civ. n.
7 15884/2019). I giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che “[...] in
caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti
nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire
adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e
consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi
nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
concrete” (Cass. civ. n. 17944/2023).
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opponente, stante la produzione, da parte dell'opposta,
di tutti i contratti di cessione del credito controverso, come sopra già elencati.
Parimenti, priva di pregio risulta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito avanzata dall'opponente. Difatti, parte opposta versava in atti documentazione comprovante l'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione (cfr. due pagamenti eseguiti in data 24/05/2013 ed in data
24/09/2013 da parte opponente riferibili al contratto de quo). Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il credito derivante dal contratto di finanziamento è soggetto ai sensi dell'art. 2946 c.c. al termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento, motivo per cui il relativo
8 debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata
(Cass. civ. 4232/2023, in cui veniva altresì evidenziato che “Nel contratto di
mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato,
che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli
interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione
quinquennale ex art. 2948 c.c.”).
Nel caso in esame, il contratto di finanziamento contestato veniva sottoscritto in data 12/05/2006 con decorrenza dal 01/07/2006 e avrebbe dovuto essere estinto in 36 rate mensili, con versamento dell'ultima rata in data 01/07/2009.
Ne consegue che, facendo decorrere la prescrizione decennale dalla scadenza dell'ultima rata, il termine sancito dall'art. 2946 c.c. sarebbe scaduto il
01/07/2019 ma lo stesso veniva interrotto da due pagamenti effettuati da parte opponente in data 24/05/2013 e in data 24/09/2013. L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
Ancora, infondato si connota il disconoscimento afferente alla conformità
all'originale della copia del contratto di finanziamento prodotta in giudizio dall'opposta. Di recente la giurisprudenza di merito ha ribadito che “Il
disconoscimento formulato solo ai sensi dell'art. 2719 c.c. su riproduzioni
fotostatiche scritture deve pur senza vincoli di forma contestare la conformità
delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una
dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si
intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto
all'originale. Orbene, di contro, non è ammissibile se l'opponente non si è in
9 alcun modo premurato di indicare i rilevati profili differenziali tra il
documento prodotto in copia e l'originale, ma si è limitato a disconoscere gli
atti prodotti in sede monitoria come se tale disconoscimento valesse, di per sé,
a privare di efficacia probatoria le copie depositate” (Tribunale Napoli sez. II,
29/07/2024, n.7440). Nel caso in esame, l'opponente in alcun modo rispettava tali indicazioni, limitandosi ad effettuare un disconoscimento oltremodo generico e, pertanto, del tutto privo di efficacia.
Inoltre, la a confutazione della predetta eccezione, offriva in Controparte_1
produzione il contratto di finanziamento dal quale è evincibile che il prestito in esame, erogato da Finconsumo Banca S.p.a. a per l'importo Parte_1
di € 6.150,00, era finalizzato all'acquisto di un'autovettura targata CC197DG.
Il contratto de quo riporta la sottoscrizione di parte opponente che, in forza di quel contratto di finanziamento, acquistava la predetta autovettura come comprovato dal certificato di proprietà versato in atti. Da ciò non può che ritenersi provata documentalmente l'erogazione dell'importo di € 6.150,00 in favore di parte opponente ad opera dell'opposta.
Parimenti pacifico, in quanto non contestato, l'inadempimento dell'opponente rispetto alla propria controprestazione.
Infine, per quanto attiene alla dedotta illegittimità dei tassi di interesse applicati ed alla violazione del divieto di anatocismo, si osserva come la predetta eccezione venisse sollevata in termini estremamente generici e risultava priva di qualsiasi riscontro probatorio e di riferimenti specifici al caso concreto (attività
probatoria che, invero, avrebbe potuto facilmente realizzarsi mediante il deposito di una perizia di parte o anche semplicemente effettuando dei ricalcoli rispetto alla documentazione contabile depositata dalla banca).
10 In conclusione, va condannato a pagare in favore della parte Parte_1
opposta la somma di € 9.386,94 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (in applicazione dei parametri minimi, stante la particolare semplicità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Revoca il decreto ingiuntivo nr. 422/2020 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 9.386,94 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 2.540,00 oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Nola, 19/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5567/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Antonio Parisi Parte_1
OPPONENTE
contro in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv.to Giada Isidori Controparte_1
OPPOSTA
e tramite la mandataria , in Controparte_2 Controparte_3
p.l.r.p.t., con il patrocinio degli avvocati Giovan Battista Santangelo e Carmine
Minieri
INTERVENTRICE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 422/2020, emesso dal Tribunale di
Nola in favore della nella qualità di mandataria all'incasso Controparte_1
della Eclipse con il quale gli si ingiungeva il pagamento dell'importo di CP_4
€ 9.386,94, oltre interessi e spese di procedura, in forza di un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura.
L'opponente, preliminarmente, chiedeva il rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto per inefficacia dello stesso e
2 l'accertamento del difetto di legittimazione attiva dell'opposta; nel merito, il eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, l'assenza di un Parte_1
valido supporto probatorio e l'illegittima applicazione di penali ed interessi di mora.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva all'opposizione Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e diritto.
Instauratosi il contradditorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fallito il tentativo di mediazione obbligatoria,
all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e giungeva all'udienza cartolare del 22/04/2025 per decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
3 secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
4 concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Inoltre, in merito all'intervento in giudizio della va Controparte_2
evidenziato che, trattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti, una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. Cass.
civ. 10442/2023), situazione che, nel caso in esame, non può dirsi sussistente.
Premesso ciò, nel caso in esame, quanto all'eccezione di inefficacia ex art. 644
c.p.c., la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “[...] l'opposizione a
decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione
che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio,
investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente
fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva
notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta
l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del
ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si
5 costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte
convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è,
in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa
ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel
procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910). Invero la
notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del
creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di
abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art.
644 c.p.c.” (in motivazione, Cass. civ. nr. 3908/2016). Orbene, nel caso che ci occupa la notifica del decreto ingiuntivo avveniva tardivamente ed in violazione dei termini perentori di cui all'art. 644 c.p.c., da ciò derivando l'inefficacia del decreto;
tutto ciò, però, non preclude al Giudice, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, la decisione sulla fondatezza della pretesa avanzata.
Dunque, nel valutare il fondamento della pretesa creditoria dell'opposta, anche alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo e del riparto dell'onere della prova, l'opposta, quale attrice in senso sostanziale, produceva in giudizio: il contratto di finanziamento n. 4395244 sottoscritto da parte opponente, contratto di cessione del credito stipulato tra la Santander Consumer
Bank S.p.A. e Banca Ifis S.p.A., contratto di cessione del credito stipulato tra la
Banca Ifis S.p.A. e la contratto di cessione del credito stipulato Controparte_5
tra la e la Eclipse 1 s.r.l. nonché il relativo estratto in Gazzetta CP_5 CP_5
Ufficiale, due dettagli di pagamento eseguiti da parte opponente, l'estratto conto ed il certificato di proprietà afferente l'autovettura targata CC197DG.
Tale compendio documentale deve reputarsi sufficiente per l'emissione del
6 decreto ingiuntivo e per provare adeguatamente la pretesa creditoria anche in sede di opposizione. Difatti, in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve dimostrare la fonte del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Di contro, l'onere probatorio incombente sull'opponente non può reputarsi assolto.
Difatti tutti i motivi di opposizione non sono solo sforniti di qualsiasi supporto probatorio, ma anche formulati in maniera generica, risultando quindi inidonei a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Orbene, con riferimento all'onere della prova della cessione di un credito, la
Corte di Cassazione ha di recente ribadito che la cessione del credito non è
soggetta a particolari vincoli di forma e, pertanto, la sua esistenza è
dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche mediante presunzioni (Cass.
civ. n. 17944/2023). Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'art. 58, comma 2, T.U.B. statuisce che venga data la notizia dell'avvenuta cessione,
senza prescrivere un contenuto minimo informativo e che “[...] è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per
categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. civ. n.
7 15884/2019). I giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che “[...] in
caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti
nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire
adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e
consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi
nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
concrete” (Cass. civ. n. 17944/2023).
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opponente, stante la produzione, da parte dell'opposta,
di tutti i contratti di cessione del credito controverso, come sopra già elencati.
Parimenti, priva di pregio risulta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito avanzata dall'opponente. Difatti, parte opposta versava in atti documentazione comprovante l'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione (cfr. due pagamenti eseguiti in data 24/05/2013 ed in data
24/09/2013 da parte opponente riferibili al contratto de quo). Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il credito derivante dal contratto di finanziamento è soggetto ai sensi dell'art. 2946 c.c. al termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento, motivo per cui il relativo
8 debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata
(Cass. civ. 4232/2023, in cui veniva altresì evidenziato che “Nel contratto di
mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato,
che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli
interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione
quinquennale ex art. 2948 c.c.”).
Nel caso in esame, il contratto di finanziamento contestato veniva sottoscritto in data 12/05/2006 con decorrenza dal 01/07/2006 e avrebbe dovuto essere estinto in 36 rate mensili, con versamento dell'ultima rata in data 01/07/2009.
Ne consegue che, facendo decorrere la prescrizione decennale dalla scadenza dell'ultima rata, il termine sancito dall'art. 2946 c.c. sarebbe scaduto il
01/07/2019 ma lo stesso veniva interrotto da due pagamenti effettuati da parte opponente in data 24/05/2013 e in data 24/09/2013. L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
Ancora, infondato si connota il disconoscimento afferente alla conformità
all'originale della copia del contratto di finanziamento prodotta in giudizio dall'opposta. Di recente la giurisprudenza di merito ha ribadito che “Il
disconoscimento formulato solo ai sensi dell'art. 2719 c.c. su riproduzioni
fotostatiche scritture deve pur senza vincoli di forma contestare la conformità
delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una
dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si
intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto
all'originale. Orbene, di contro, non è ammissibile se l'opponente non si è in
9 alcun modo premurato di indicare i rilevati profili differenziali tra il
documento prodotto in copia e l'originale, ma si è limitato a disconoscere gli
atti prodotti in sede monitoria come se tale disconoscimento valesse, di per sé,
a privare di efficacia probatoria le copie depositate” (Tribunale Napoli sez. II,
29/07/2024, n.7440). Nel caso in esame, l'opponente in alcun modo rispettava tali indicazioni, limitandosi ad effettuare un disconoscimento oltremodo generico e, pertanto, del tutto privo di efficacia.
Inoltre, la a confutazione della predetta eccezione, offriva in Controparte_1
produzione il contratto di finanziamento dal quale è evincibile che il prestito in esame, erogato da Finconsumo Banca S.p.a. a per l'importo Parte_1
di € 6.150,00, era finalizzato all'acquisto di un'autovettura targata CC197DG.
Il contratto de quo riporta la sottoscrizione di parte opponente che, in forza di quel contratto di finanziamento, acquistava la predetta autovettura come comprovato dal certificato di proprietà versato in atti. Da ciò non può che ritenersi provata documentalmente l'erogazione dell'importo di € 6.150,00 in favore di parte opponente ad opera dell'opposta.
Parimenti pacifico, in quanto non contestato, l'inadempimento dell'opponente rispetto alla propria controprestazione.
Infine, per quanto attiene alla dedotta illegittimità dei tassi di interesse applicati ed alla violazione del divieto di anatocismo, si osserva come la predetta eccezione venisse sollevata in termini estremamente generici e risultava priva di qualsiasi riscontro probatorio e di riferimenti specifici al caso concreto (attività
probatoria che, invero, avrebbe potuto facilmente realizzarsi mediante il deposito di una perizia di parte o anche semplicemente effettuando dei ricalcoli rispetto alla documentazione contabile depositata dalla banca).
10 In conclusione, va condannato a pagare in favore della parte Parte_1
opposta la somma di € 9.386,94 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (in applicazione dei parametri minimi, stante la particolare semplicità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Revoca il decreto ingiuntivo nr. 422/2020 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 9.386,94 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 2.540,00 oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Nola, 19/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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