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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
AC ALESSANDRO, Relatore
MAZZUCA LUCIANO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1619/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501GH02796 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501GH02796 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501GH02796 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: ////
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 29.12.2025 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. T6501GH02796/2025 dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Vicenza, notificato il 11/12/2025 e con il quale era stato determinato un maggiore reddito di partecipazione alla
Società_1 s.a.s. di Società_2 di cui esso ricorrente era socio, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver premesso che con avviso di accertamento n. T6502GH02978/2024 l'Ufficio aveva accertato in capo a detta società un maggior reddito pari ad Euro 65.451,00 imputabile ai soci, deduceva che questa aveva proposto ricorso in data 29.12.2025 e, richiamata l'ordinanza di Cass. n. 19715/2025 sulla sospensione del processo tributario, concludeva come innanzi indicato.
Con successivo atto depositato il 29.12.2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso deducendo di averlo erroneamente depositato presso l'adita Corte anziché presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 29.1.2026.
Così esposti i fatti di causa, deve essere dichiarata, ex art. 44 D. Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio stante la rinuncia al ricorso.
Non luogo a provvedere sulle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio del'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 29.12.2025 da Ricorrente_2 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ritualmente notificato e depositato in data 29.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Dichiara l'estinzione del giudizio per rinunzia;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite. Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026. Il Giudice estensore Il Presidente dott.
AL EL dott. Luigi Barrella
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
AC ALESSANDRO, Relatore
MAZZUCA LUCIANO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1619/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501GH02796 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501GH02796 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501GH02796 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: ////
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 29.12.2025 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. T6501GH02796/2025 dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Vicenza, notificato il 11/12/2025 e con il quale era stato determinato un maggiore reddito di partecipazione alla
Società_1 s.a.s. di Società_2 di cui esso ricorrente era socio, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver premesso che con avviso di accertamento n. T6502GH02978/2024 l'Ufficio aveva accertato in capo a detta società un maggior reddito pari ad Euro 65.451,00 imputabile ai soci, deduceva che questa aveva proposto ricorso in data 29.12.2025 e, richiamata l'ordinanza di Cass. n. 19715/2025 sulla sospensione del processo tributario, concludeva come innanzi indicato.
Con successivo atto depositato il 29.12.2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso deducendo di averlo erroneamente depositato presso l'adita Corte anziché presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 29.1.2026.
Così esposti i fatti di causa, deve essere dichiarata, ex art. 44 D. Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio stante la rinuncia al ricorso.
Non luogo a provvedere sulle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio del'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 29.12.2025 da Ricorrente_2 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ritualmente notificato e depositato in data 29.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Dichiara l'estinzione del giudizio per rinunzia;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite. Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026. Il Giudice estensore Il Presidente dott.
AL EL dott. Luigi Barrella