Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9634/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott.ssa Cristiana Satta Giudice est.
riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9634/2020 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Colomba Eccellente, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Riviera di Chiaia n. 263, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Luca Galdieri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via F. Blundo n. 54, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
1
, nata a [...]il [...];
[...]
CURATORE DEL MINORE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.10.2020, , premettendo Parte_1 che in data 28.05.2003 nel Comune di Cetara (SA) aveva contratto matrimonio concordatario con la IG.ra e che dalla loro unione erano nate Controparte_1 due figlie, (nata il [...]) e (nata il [...]), deduceva Per_2 PE che: -l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei comportamenti della moglie contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, posto che la stessa, dal temperamento violento ed irascibile, aveva sottoposto esso istante, sin dall'inizio del matrimonio,
a reiterate violenze sia morali che fisiche, perpetrate anche in presenza delle figlie, in uno alla manifestazione di sentimenti di avversione e insofferenza nei riguardi di esso istante e della di lui famiglia d'origine; -le continue vessazioni, pressioni, mortificazioni e veti subiti dalla moglie lo avevano allontanato da tutti gli affetti, riducendolo in uno stato di profonda prostrazione e inducendolo ad abbandonare il tetto coniugale nell'anno 2012 per trasferirsi a casa del padre, continuando però
a sostenere tutte le spese relative al nucleo familiare e ad occuparsi delle figlie;
- fatto ritorno alla casa coniugale perché non riusciva a sopportare la lontananza dalle figlie, ricominciava la spirale di violenze, malgrado la resistente avesse reperito lavoro come commessa dapprima presso un negozio di biancheria, poi presso l'outlet “La Reggia” con guadagni mensili pari ad euro 1.300,00/1.400,00, demandando tutte le faccende domestiche e l'accudimento delle figlie a esso ricorrente;
-l'incessante stigmatizzazione della figura paterna da parte della aveva portato la primogenita, alleatasi con la madre, a sviluppare un feroce _1 odio nei confronti del padre, sì da influenzare negativamente anche la piccola
; -nel dicembre 2019 esso istante lasciava definitivamente la casa coniugale PE
e la ostacolava in ogni modo la frequentazione del padre con le figlie;
- in _1 merito alla propria posizione economica, rappresentava di lavorare alle dipendenze
2 della ditta Sider Service con la qualifica di operaio addetto alle vendite, percependo uno stipendio mensile di € 820,00, destinato a sostenere le spese per la conduzione in locazione della casa coniugale (euro 580,00 mensili per il canone locatizio), abitata dalla resistente insieme alle figlie minori.
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale, anche con sentenza parziale non definitiva, con addebito alla moglie;
-disporsi l'affidamento delle figlie ai Servizi Sociali competenti per territorio;
-porsi a carico di esso istante l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto delle figlie con la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche;
-nulla disporsi a titolo di mantenimento in favore della resistente.
Con decreto depositato in data 20.11.2020 il Presidente f.f. fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 25.06.2021 e onerava le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o, in caso di lavoro dipendente o di percezione di redditi da pensione, di produrre i prospetti paga relativi agli ultimi tre mesi.
Instaurato il contraddittorio, in data 14.06.2021 si costituiva la resistente, IG.ra
, la quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1 contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alla causa della crisi coniugale, proponendo domanda riconvenzionale di addebito al marito. Sul punto deduceva che: - stabilita la residenza familiare in AF, presso un appartamento messo a disposizione dal padre, la famiglia si trasferiva nell'anno 2008 in altro immobile sito in Orta di Atella, il cui canone di locazione veniva pagato per circa 6 anni con il canone locatizio percepito dalla casa di AF, poi venduta;
- con parte del ricavato della vendita dell'immobile in AF (euro 60.000,00), i coniugi stipulavano un compromesso notarile per l'acquisto di un appartamento in
Sant'Arpino, ma, a causa del diniego del non addivenivano alla stipula Pt_1 del definitivo, restituendo la somma alla madre della resistente;
- -la causa del deterioramento del rapporto coniugale era da attribuirsi in via esclusiva al marito posto che questi, dalle labili condizioni psicologiche, aveva abbandonato la casa coniugale nell'anno 2011 per poi farvi ritorno nel luglio 2013; -la ripresa della convivenza comprometteva la serenità delle minori – specie della secondogenita, che accusava acuti dolori agli arti – e della resistente, avendo il cominciato Pt_1 ad assumere atteggiamenti aggressivi sia nei confronti della moglie che delle figlie,
3 tali da importarne la sottoposizione a procedimento penale per maltrattamenti ai danni del coniuge e della FI minore;
-l'interruzione dei rapporti tra Per_2 essa resistente e la famiglia d'origine del marito risalivano all'anno 2011, in occasione del suicidio del nonno di quest'ultimo Sotto il profilo economico affermava di aver sempre lavorato, come commessa, sin dal tempo del fidanzamento, contribuendo con le proprie entrate al menage familiare; -di svolgere il lavoro di commessa presso un esercizio commerciale del Centro Commerciale “La
Reggia Outlet” di Caserta con una retribuzione mensile di circa euro 1.300,00, specificando che per tutta la durata dell'epidemia da Covid-19 (i.e. da marzo 2020) era stata in regime di cassa integrazione;
-di condurre in locazione l'abitazione sita in Orta di Atella per un ammontare del canone pari ad euro 550,00, oltre a sostenere le spese delle utenze domestiche;
- che il marito per diversi mesi, aveva contribuito alle necessità di casa versando alla moglie l'importo di euro 550,00, ma, subito dopo la fissazione dell'udienza presidenziale, aveva ridotto il contributo mensile per le figlie versando l'eIGua somma di euro 300,00.
Per tali motivi, chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito;
-disporsi l'affido esclusivo delle minori alla resistente, con collocamento presso di sé, senza nulla prevedere in ordine al diritto di visita del padre;
assegnare a sé la casa coniugale;
-porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto delle figlie nella misura di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- stabilire il divieto del marito di avvicinarsi a sé e alle figlie , nonché alla casa coniugale e ai luoghi dalle stesse frequentati -condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite e competenze di giudizio.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 25.06.2021 dinanzi al
Presidente f.f., il quale, all'esito dell'audizione dei coniugi e attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il Presidente f.f., ritenuto necessario procedere all'audizione della minore e acquisire relazione socio- Per_2 ambientale da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, rinviava all'uopo all'udienza del 21.07.2021.
Alla predetta udienza, il Presidente f.f., all'esito dell'audizione della minore
, si riservava in ordine all'adozione dei provvedimenti provvisori ed Per_2 urgenti.
4 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.07.2021, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata il 05.08.2021, qui di seguito riportati:
5 6 7 DeIGnato, poi, quale giudice istruttore sé stesso, fissava per il proseguimento del giudizio l'udienza del 09.02.2022.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, depositate le memorie integrative e pervenuta in data 26.01.2022 relazione dei Servizi Sociali presso il Comune di Orta di Atella, con la precisazione che, nelle more, diveniva maggiorenne, Per_2 all'udienza del 09.02.2022, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il g.i., rigettata la richiesta di modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, riservava in decisione per la pronuncia sul solo status.
Intervenuta in data 12.04.2022 la sentenza non definitiva di separazione (recante nr. 1796/2022), le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al giudice istruttore, con concessione dei termini ex art. 183, co.6, c.p.c. e fissazione dell'udienza del 26.10.2022 per il prosieguo del giudizio.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza del
26.10.2022, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il g.i., rigettata la richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti e ammessa la prova orale per testi articolata da parte ricorrente, nominava quale c.t.u. la dott.ssa Persona_3
Conferito l'incarico al nominato c.t.u. all'udienza del 28.12.2022, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, all'udienza del 06.06.2023, all'esito dell'escussione del teste di parte ricorrente, il giudice istruttore rinviava all'udienza del 04.10.2023
(anticipata al giorno antecedente) per esame della CTU e per sentire a prova contraria il teste di parte resistente.
Pervenuta in data 23.06.2023 relazione del c.t.u., all'udienza del 03.10.2023, stante l'impedimento a comparire del procuratore di parte ricorrente, il giudice istruttore disponeva la comparizione personale delle parti e del c.t.u. per il
14.11.2023.
8 All'udienza che precede, il giudice istruttore, all'esito del contraddittorio, disponeva l'avvio dei percorsi di sostegno alla genitorialità e di sostegno psicologico per la minore , nonché integrazione della c.t.u. sulla base degli esiti dei predetti PE percorsi in ordine alle modalità di affido e di visita, fissando per le conseguenti determinazioni l'udienza del 17.04.2024.
Depositate in data 12.03.2024 le relazioni relative al percorso di sostegno alla genitorialità e a quello di sostegno psicologico per la minore , nonché PE
l'integrazione di c.t.u. in data 16.04.2024, all'udienza del 17.04.2024 il giudice, all'esito del contraddittorio, si riservava.
A scioglimento della riserva, con ordinanza depositata in data 23.04.2024 il giudice istruttore disponeva un'ulteriore integrazione della c.t.u. e nominava quale curatore speciale della minore l'avv. , fissando per le determinazioni CP_2 consequenziali ai chiarimenti e alla predetta nomina l'udienza del 26.06.2024.
Pervenute in data 22.05.2024 le precisazioni in merito al regime di affido e alle modalità di incontro, in data 20.06.2024 si costituiva in giudizio il nominato curatore speciale della minore, il quale, opponendosi all'affido extrafamiliare suggerito dal consulente tecnico, chiedeva disporsi l'ascolto della minore.
All'udienza del 26.06.2024, il giudice istruttore, all'esito del contraddittorio, si riservava e con ordinanza depositata in data 28.06.2024, disponeva che i Servizi
Sociali territorialmente competenti avviassero i percorsi di sostegno alla genitorialità, fissando per l'audizione della minore l'udienza del 05.11.2024.
Pervenute le relazioni dei professionisti dei Servizi Sociali presso i Comuni di Orta di Atella e di Frattamaggiore, rispettivamente in data 30.10.2024 e 04.11.2024, all'udienza del 05.11.2024 il giudice istruttore, sentita la minore , riteneva PE la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2024 (anticipata al giorno precedente).
All'udienza del 17.12.2024 il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al Collegio concedendo i termini ex 190 c.p.c., invitando, altresì le parti ad avviare con immediatezza il percorso di sostegno psicologico per la minore relazionando in ordine agli esiti nelle comparse conclusionali. PE
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
9 ***
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione, occorre in questa sede esaminare le statuizioni accessorie alla separazione.
DOMANDE DI ADDEBITO
Per quanto riguarda le reciproche domande di addebito, va ricordato che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
Più precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n.
2445 del 9.02.2015). In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere
10 censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”.
(Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Quindi, ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova non solo della sussistenza di comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale. Se è vero che talvolta, specialmente laddove vi siano comportamenti eclatanti quali la violenza domestica o l'infedeltà, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni o a massime di comune esperienza, è altrettanto vero che quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione. E' il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
In riferimento, in specie, alle violenze inflitte al coniuge quale motivo dell'addebito della separazione, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che “il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”
(cfr. ex multis: Cassazione civile, sez.I, 10/12/2018, n.31901; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n.7388).
11 La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa neppure qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr.: Cassazione civile sez. VI, 14/01/2016, n.433; Cassazione civile sez. I, 14/01/2011, n.817).
Quanto alla prova dell'addebito, è da premettere che il processo civile conosce la cd. prova atipica, vale a dire quegli elementi in esso introdotti – quali le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa, gli scritti di terzi etc. – che, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici, né vincolando affatto il giudice alla decisione finale, restano dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili, in conformità al principio di cui all'art. 116 c.p.c., quali elementi di prova (cfr.: Cass.civ., 15.01.2020, n.517; Cass. 10.10.2018, n.25067; Cass.,
20.01.2015, n.840).
Ancor più specificamente, anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651, 652 e
654 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale;
sì che la prova dell'addebito della separazione non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale ma a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale ove il coniuge è stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. e dalla quale emerge una condotta tenuta dallo stesso marito prevaricatoria, offensiva ed infine violenta a carico della moglie, cui va, pertanto, attribuito l'addebito dell'intervenuta separazione risultando tali comportamenti caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie. Sul punto occorre rilevare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la celebrazione di un giudizio penale e la sentenza di condanna che lo conclude a carico di uno di essi possono costituire, quali fatti storici espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile,
12 secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass.civ., Sez.I, ordinanza,
20.12.2021, n. 40796; Cass., 21.01.2020, n.1249; Cass., 04.07.2019, n.18025;
Cass., 30.07.2018, n.20170).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che le parti hanno formulato reciprocamente la richiesta di addebito deducendo comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
in specie, il IG. Pt_1 ha dedotto che la moglie, sin dall'inizio del matrimonio, lo ha sottoposto a reiterate violenze sia morali che fisiche, perpetrate anche in presenza delle figlie, altresì manifestando sentimenti di avversione e insofferenza nei riguardi suoi e della sua famiglia d'origine, rappresentando come le continue vessazioni, pressioni, mortificazioni e veti subiti ad opera della lo avevano allontanato da tutti _1 gli affetti, riducendolo in uno stato di profonda prostrazione e inducendolo ad allontanarsi dal tetto coniugale nell'anno 2012, mentre la IG.ra ha dedotto _1 la detenzione da parte del di condotte violente ai suoi danni. Pt_1
Orbene, ritiene il collegio che la domanda di addebito formulata dal IG. Pt_1 non ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, in quanto le circostanze assunte a fondamento dell'istanza non risultano idonee a dimostrare l'imputabilità in capo alla IG.ra della sopravvenuta crisi coniugale, posto _1 che le dichiarazioni rese all'udienza del 06.06.2023 dai testi di parte ricorrente, IG.ri e (rispettivamente, fratello ed amico d'infanzia Testimone_1 Tes_2 del , sono prive di rilevanza probatoria in quanto aventi ad Parte_1 oggetto episodi appresi dai detti testi non per conoscenza diretta o sottoposti alla loro percezione fisica ma perché riferiti dallo stesso ricorrente e vertenti su circostanze favorevoli a quest'ultimo.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, per valutare l'attendibilità dei contenuti della deposizione di un teste de relato “occorre distinguere i testimoni de relato ex parte e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si
13 presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (sic: Cass., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3137; v., anche, Cass., n. 18709/2021; Cass. Civ., ordinanza 21 maggio 2024, n. 14030).
Il concorso di tali altri elementi oggettivi è necessario non perché vi è la possibilità astratta che il terzo menta, ma per desumere la falsità o la veridicità delle dichiarazioni riferite de relato (cfr. Cass. Civ., n. 18896/2015) dal momento che tali dichiarazioni, se non suffragate da ulteriori elementi oggettivi, possono rivelarsi inutili in quanto recanti un contributo non rilevante e dannose ai fini della ricostruzione dei fatti da accertare, atteso che il teste in questione potrebbe rivelarsi portavoce, anche inconsapevole, di una delle parti in causa (cfr. Cass., n.
3137/2016).
Quanto in specie alla testimonianza de relato ex parte, teste "de relato ex parte", come su accennato, è quel teste che depone su fatti e circostanze di cui è stato informato, più o meno in modo interessato, dal soggetto medesimo che ha proposto
(o subito) il giudizio o che abbia operato per conto e nell'interesse di quest'ultimo, fino a identificarsi con esso - sulla base di specifiche ragioni e circostanze - così da perdere la propria autonomia (Cass., n. 3137/2016). Per tale motivo, le deposizioni di tale teste hanno un rilievo sostanzialmente nullo (Cass. nn. 569/2015; 8358/07, richiamate da Cass., n. 1320/2017), non assumendo alcun valore probatorio, nemmeno indiziario. Potranno costituire un valido elemento di prova quando saranno suffragate da circostanze oggettive o soggettive ad esse estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo, che concorreranno a confortarne la credibilità (Cass., n. 324/1972, richiamata da Cass., n. 8760/2021).
Va, per contro, accolta la domanda di addebito formulata dalla IG.ra in _1 quanto le circostanze dedotte dalla resistente secondo le quali la causa della crisi coniugale è da imputarsi alla violenta condotta del marito hanno trovato riscontro nelle risultanze processuali.
In particolare, le dichiarazioni rese dalla FI in data 20.07.2021 (di Per_2 seguito riportate: “Nel periodo di Natale 2019 era di nuovo tornato a casa ed una sera rientrò di notte ubriaco, io dormivo e mi svegliai per le urla e quando mi affacciai vidi lui sopra AM che la picchiava, io cercai di spostarlo e lui picchiò anche me.
A AM rimase un ematoma sull'inguine molto grande ma non andò al pronto
14 soccorso”) – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione della linearità del narrato offerto – trovano pieno riscontro nel dispositivo della sentenza di condanna alla pena di anni 6 di reclusione emessa dal Tribunale di Napoli Nord,
Sezione Penale II, all'esito dell'udienza di discussione del 04.02.2025 nei confronti del IG. con la quale è stata affermata la penale responsabilità Parte_1 dello stesso in ordine al reato di cui all'art. 572 c.p. per fatti commessi ai danni di e , e comprendenti tra l'altro l'episodio di Controparte_1 Parte_2 violenza descritta da , come emerge dall'esame dei capi di Parte_2 imputazione (cfr. allegati comparsa con domanda riconvenzionale della . _1
Episodi di violenza in danno del coniuge emergono altresì dalle dichiarazioni della minore , sentita dal giudice istruttore all'udienza del 5.11.2024 che, per PE quanto di rilievo, così ha dichiarato: “Qualche volta aggrediva anche AM. Una sera ricordo che io ero in camera a dormire e sentii le urla quando lui tornò a casa ubriaco ubriaco da un'uscita con gli amici e diede un calcio a AM. Io ero in camera ma la porta era aperta e si vedeva dove stavano loro io mi alzai e mi sedetti sul letto. Dal mio letto vidi che spinse mia AM via e AM e mia sorella riuscirono poi a mandarlo via spingendolo fuori casa e chiudendo a chiave la porta”.
Orbene, ritiene il tribunale che le emergenze processuali sopra evidenziate, rappresentano indizi gravi precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. delle violenze poste in essere dal ai danni del coniuge con ciò costituendo piena Pt_1 _1 prova della violazione dei doveri coniugali ad opera del ricorrente, acquisendo rilievo determinante nel senso dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
La separazione tra i coniugi va, pertanto, addebitata esclusivamente al ricorrente.
REGIME DI AFFIDO DELLA FIGLIA MINORE: Parte_3
Relativamente all'affidamento della FI minore (nato il [...]) deve PE rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro;
15 vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017; Cass. 24536/2010;
Cass.26587/2009; Cass. 16593/2008).
Tra il regime di affido condiviso e quello esclusivo si interpone un tertium genus rappresentato dall' “affido super esclusivo” (anche noto come “affido esclusivo rafforzato”), da disporsi solo in casi di eccezionale gravità, ovvero di incapacità del genitore di prendersi cura dei figli o di comportamenti pregiudizievoli nei confronti di quest'ultimi. Trattasi di una forma di affido che determina la concentrazione delle competenze genitoriali in capo ad un solo genitore anche in ordine alle scelte di maggior interesse per i figli, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c.
Il provvedimento che statuisce tale regime di affido non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, avendo il genitore non affidatario sempre il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per gli stessi pregiudizievoli.
Sul punto, la S.C. statuisce che “In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro tesi all'allontanamento morale
e materiale del figlio da sé, indicati come IGnificativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. “madre malevola”
(MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (Cass. civ., Sez.I,
17/05/2021, n.13217).
Ancora, “Una volta accertato in giudizio il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da rabbia, sfiducia e paura ricondotte dagli stessi prevalentemente al comportamento di uno solo dei genitori, è legittima la scelta del giudice di fare ricorso al cosiddetto affidamento super esclusivo, pur senza pronunciare la decadenza genitoriale dell'altro genitore” (Cass. civ., sez. I,
16 31/12/2020, n.29999).
In materia di affidamento dei figli minori, anche in assenza di condanna penale, qualora siano accertati comportamenti violenti, aggressivi o manipolatori da parte di un genitore — specie se avvenuti alla presenza dei figli — il giudice civile è tenuto a disporre misure idonee a tutelare il benessere psicologico e relazionale dei minori, ivi compreso l'affido super esclusivo all'altro genitore.
Secondo recente giurisprudenza di legittimità “Il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato» (sic:
Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 20/03/2025, n. 7409; v. anche Cass. n.
4595 del 21/02/2025).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di alla madre nella sua forma superesclusiva, PE diversamente da quanto statuito in via provvisoria ed urgente giusta ordinanza depositata in data 05.08.2021 e come d'altronde richiesto da parte resistente in sede di comparsa conclusionale, in virtù delle gravi carenze nelle capacità genitoriali del IG. Pt_1
A tale conclusione si perviene sulla base delle risultanze istruttorie sopra evidenziate che hanno portato alla pronuncia di addebito della separazione a carico del e con ciò discostandosi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, che Pt_1 aveva suggerito un affido extra familiare della minore.
Sul punto, rileva il tribunale come l'ausiliare del giudice, a conclusione della relazione depositata in data 23.06.2023, abbia suggerito un temporaneo affido congiunto della minore e l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità in coppia da effettuare presso strutture pubbliche.
Il perito, poi, in ottemperanza a quanto indicato nel verbale di udienza dell'11.11.2023, in data 12.04.2024, ha depositato consulenza integrativa sulla base degli esiti dei percorsi di sostegno alla genitorialità cui dovevano essere avviati entrambi i genitori, evidenziando come dalla lettura della relazione a firma della dott.ssa , psicologa individuata dai IGnori e per il Persona_4 _1 Pt_1
17 supporto alla genitorialità (prodotta dal perito in data 12.03.2024), sia emersa una forzata interruzione del percorso a causa della “ostinata chiusura della IGnora che, con il suo comportamento respingente e squalificante, ha di fatti _1 invalidato il tentativo di accompagnare la famiglia verso un equilibrio maggiormente stabile e tutelante soprattutto per la sana crescita psicofisica della minore” (v. p. 5 della relazione integrativa), ritenendo che la IG.ra esprima “insufficienti e _1 inadeguate capacità genitoriali” ed abbia “confermato la propria incapacità di focalizzare le proprie azioni sul benessere della FI, esprimendo una condotta psicologicamente abbandonica verso la minore, la quale è stata lasciata da sola a gestire una lacerante ambivalenza di cui la madre non ha mai realmente preso coscienza né ha dimostrato di voler collaborare con nell'affrontare l'angoscia PE derivatane” (v. p. 9 ibidem), con ciò proponendo un affido extra familiare della minore.
Orbene, ritiene il tribunale che le conclusioni cui è giunto il CTU siano da ritenersi totalmente erronee e non riflettenti la reale situazione rilevata anche dalla dott.ssa
. Sul punto si evidenzia come il CTU sia giunto a tali conclusioni tra l'altro Per_4 sulla base del comportamento materno che avrebbe inteso interrompere il percorso di sostegno alla genitorialità, senza da un lato tener conto delle giustificazioni mediche allegate in causa, che rilevano un problema di salute della che _1 aveva inizialmente causato l'interruzione degli incontri. La mancata ripresa degli incontri e la chiusura della IGnora non sono ad avviso del tribunale _1 elementi idonei a determinare un'insufficiente capacità genitoriale della resistente.
Occorre infatti, evidenziare in primo luogo come i percorsi di sostegno suggeriti dal giudice istruttore fossero percorsi di mero sostegno alla genitorialità che avrebbero dovuto guidare ciascun coniuge singolarmente nel percorso genitoriale, e non un percorso di mediazione, cui sembrerebbero esser stato inizialmente avviate le parti, considerato che il ciclo di incontri innanzi alla dott.ssa è avvenuto Per_4 congiuntamente tra i coniugi, ma è dovuto proseguire separatamente in ragione dell'elevata conflittualità tra i coniugi e dell'impossibilità dichiarata dallo stesso professionista di poter proseguire congiuntamente.
La conflittualità emergente tra le parti non può esser considerata in maniera avulsa dal contesto di violenze di cui è stata fornita prova in giudizio, giustificante l'addebito della separazione al IG. Ed in tale ottica la chiusura della Pt_1
18 descritta dal CTU non può ritenersi frutto di un'inidoneità genitoriale, _1 bensì è evidente conseguenza di un'eIGenza di protezione del nucleo familiare dalle violenze poste in essere dal coniuge ai danni della stessa e della FI _1
. Si legge nella relazione della dott.ssa (professionista incaricato Per_2 Per_4 dalle parti per il percorso di sostegno alla genitorialità) “La IG.ra agli unici _1 due incontri effettuati riporta di aspettarsi la serenità delle sue figlie. Ella sostiene di non aver mai voluto escludere la presenza del padre, ma, tuttavia, evidenzia le sue preoccupazioni relative all'atteggiamento e al tipo di rapporto che ha avuto Pt_1 nei confronti delle figlie, esprimendo notevoli perplessità relativamente ad alcune manchevolezze e disfunzionalità, a suo dire, inerenti all'espletamento del ruolo genitoriale paterno. La sostiene che il primo step dovrebbe essere un dialogo _1 da parte del padre basato sulle scuse nei confronti dei figlie, specie nei confronti di
, considerata colei che ha subito maggiormente le prevaricazioni paterne”. Per_2
Rileva la dott.ssa come “con la coppia genitoriale siano Per_4 Controparte_3 mancate le basi necessarie per un accordo di supporto alla genitorialità condivisa, risultando tra i due partner una linea educativa comune assente.
Le decisioni di maggior interesse per le due figlie, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, non sono mai state prese di comune accordo a seguito dell'evento separativo. La delicata situazione della coppia che vede la presenza, anche, di denunce in ambito penale coinvolge l'intero nucleo familiare che deve necessariamente fare i conti con un'assenza di comunicazione che ad oggi si riflette in marcata difficoltà nella collaborazione della gestione condivisa delle loro due figlie, vedendo attivo uno scontro che richiede un “vincitore e un vinto”
Dalle stesse parole del professionista emerge come il tentativo posto in essere e non riuscito sia stato quello di avviare le parti ad una collaborazione genitoriale, risolvendo la conflittualità tra i coniugi, che è obiettivo tipico della mediazione familiare e non del sostegno alla genitorialità, che dovrebbe per contro supportare i genitori -singolarmente intesi- nel proprio ruolo genitoriale aiutandoli a sviluppare le proprie capacità.
In ragione di ciò risulta evidente come le conclusioni di inadeguatezza genitoriale cui è pervenuto il CTU siano frutto di un errato esame della complessiva situazione familiare, non avendo tenuto in adeguata considerazione il clima familiare di violenze che ha determinato la disgregazione del nucleo familiare con ripercussioni
19 su tutti i membri.
Del resto, la stessa curatrice speciale della minore non ha evidenziato criticità in ordine alla capacità della resistente di svolgere la funzione educativa.
La posizione di chiusura della come anche la mancata collaborazione _1 autentica da parte di al percorso di supporto psicologico (rilevata dalla PE dott.ssa cfr. relazione depositata dal perito in data 12.03.2024), Persona_5 ben si possono spiegare – come detto - alla luce delle condotte violente tenute dal ricorrente in ambito familiare.
I gravi fatti di violenza posti in essere dal IG. ai danni dell'ex coniuge e Pt_1 della primogenita , come positivamente accertati nell'ambito del giudizio Per_2 penale conclusosi con la condanna del alla pena di anni 6 di reclusione, Pt_1 vanno inseriti in un generale quadro probatorio composto, in specie, anche dalle dichiarazioni rese da in sede di audizione. Persona_1
I predetti elementi indirizzano univocamente verso la sussistenza di un contesto segnato da violenza familiare, che ha reso la minore spettatrice degli atti di violenza posti in essere dal padre ai danni della madre e della sorella (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 05.11.2024: “Ho assistito a violenze nei confronti di mia PE sorella, AM e zia. Come ho detto spesso su mia sorella, la insultava, dicendole che era stupida, non capiva niente. Qualche volta aggrediva anche AM. Una sera ricordo che io ero in camera a dormire e sentii le urla quando lui tornò a casa ubriaco da un'uscita con gli amici e diede un calcio a AM. Io ero in camera ma la porta era aperta e si vedeva dove stavano loro io mi alzai e mi sedetti sul letto. Dal mio letto vidi che spinse mia AM via e AM e mia sorella riuscirono poi a mandarlo via spingendolo fuori casa e chiudendo a chiave la porta”).
Le dichiarazioni rese dalla minore trovano riscontro nel narrato offerto dalla primogenita , sentita poco prima di compiere la maggiore età, la quale, Per_2 oltre ad aver riferito le aggressioni subite dal padre, ha dichiarato: “Quanto ai rapporti tra e papà sembravano buoni, poi ha avuto dei problemi di PE PE salute non riusciva a camminare ed alla fine abbiamo scoperto che somatizzava la depressione di papà. Lei ci raccontò che si sentiva il peso della depressione di papà perchè lui quando tornava le diceva che doveva farlo giocare e divertire […]. Non ha mai usato violenza su come su di me, ma solo urla e grida”. PE
I descritti elementi denotano una scarsa adeguatezza del all'assunzione di Pt_1
20 un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa della minore, e giustificano l'affido esclusivo c.d. “rafforzato” o “superesclusivo” di alla madre, diversamente da quanto disposto in via provvisoria ed urgente PE dall'ordinanza depositata in data 05.08.2021.
In conseguenza del disposto affidamento monogenitoriale, la scelta della residenza abituale di , coincidendo con il luogo in cui la minore ha stabilito la sede PE prevalente dei propri interessi e affetti e costituendo, ex art. 145 comma 2 c.c., uno degli affari essenziali per la vita della stessa è demandata alla IG.ra _1
, alla quale competono in via esclusiva le decisioni di maggior interesse
[...] per la minore (quali quelle su salute, educazione ed istruzione).
Nulla deve disporsi, per contro, in ordine al regime di affido della FI , Per_2 in quanto la stessa è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, avendo compiuto il diciottesimo anno di età in data 12.09.2021.
In ordine alla richiesta di sospensione della potestà genitoriale del IG. Pt_1
alla luce della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord in data 04.02.2025, il collegio osserva come nel dispositivo della predetta sentenza il giudice penale ha comminato all'imputato la sanzione accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale per anni 12 ex art. 34
c.p.. L'esecutività del predetto provvedimento de potestate conseguirà, pertanto, all'irrevocabilità della sentenza penale di condanna.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la FI minore
, il collegio, tenuto conto del fermo rifiuto opposto dalla stessa in sede di PE audizione (cfr. dichiarazioni rese all'udienza tenutasi in data 05.11.2024) e dell'età della minore ormai quindicenne e capace di autodeterminarsi, ritiene di non disporre alcunchè in merito, rimettendo ad ogni libera determinazione di la PE scelta dell'an e del quomodo degli eventuali futuri incontri con il padre.
Parimenti, nulla deve disporsi in ordine al diritto di visita della FI , in Per_2 quanto la stessa è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, avendo compiuto il diciottesimo anno di età in data 12.09.2021.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
21 In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla resistente, genitore collocatario della FI minore e PE convivente con la FI , maggiorenne economicamente non Per_2 autosufficiente.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale sita in Orta di Atella (CE), alla via Del Prete n.
1, è tutt'ora abitata dalla resistente unitamente alle figlie (minorenne) e PE
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), con la Per_2 conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla IG.ra _1
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla IG.ra
, deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza Controparte_1 costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso. A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone – infatti - la permanenza del vincolo
22 coniugale, con la conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (cfr. in tal senso Cass. n. 975/2021).
Si osserva ancora in punto di diritto che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” ( cfr. Cassazione Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017); “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi” “al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue eIGenze” (cfr. ex plurimis: Cass. 9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961).
23 A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Orbene, ciò premesso in punto di diritto osserva il Tribunale, in punto di fatto, che in sede presidenziale, con l'ordinanza depositata in data 05.08.2021, il Presidente
f.f. nulla ha previsto a titolo di assegno coniugale.
Non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il Collegio
a determinarsi in senso difforme rispetto alle statuizioni rese in sede presidenziale
- non avendo parte ricorrente svolto deduzioni né formulato istanze istruttorie o articolato mezzi di prova volti a dimostrare gli assunti posti a fondamento della propria domanda - la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla resistente va rigettata.
Peraltro, per stessa ammissione della resistente, la stessa percepisce quale stipendio per l'attività lavorativa addetta alle vendite l'importo dui euro 1300,00 mensili (cfr. verbale d'udienza del 28.06.2021).
In ordine, poi, alle capacità reddituali del IG. , si evidenzia che gli Parte_1 unici elementi acquisiti al presente giudizio sono rappresentati dalle buste paga relative ai mesi di luglio-settembre 2020 allegate al ricorso introduttivo(dalle quali emerge un reddito netto pari a circa 800-900 euro), rapporto di lavoro cessato nel
2020 (cfr. lettera di licenziamento in atti), dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede presidenziale, ove ha riferito di essere addetto alle vendite presso un'azienda siderurgica sita in Casoria, guadagnando circa 500-600 euro con contratto part
24 time (cfr. verbale d'udienza del 28.06.2021) e da un unico CUD relativo all'anno di imposta 2021 da cui emerge un reddito per euro 6500 circa.
Valutati gli elementi così evidenziati, le situazioni reddituali delle parti devono ritenersi sostanzialmente analoghe, con conseguente negazione del diritto della IG.ra ad ottenere un assegno coniugale a carico del in ragione di _1 Pt_1 quanto sopra esposto.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento della FI minore e della FI maggiorenne ma PE non economicamente autosufficiente , considerato che le stesse sono Per_2 collocate in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle eIGenze delle figlie e delle condizioni economiche dei coniugi, ed in particolare della situazione reddituale del ricorrente passata in rassegna nel capo precedente, debba essere confermato l'obbligo del IG. di concorrere al mantenimento di e Pt_1 PE
nella misura complessiva di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna Per_2 FI) al mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in via provvisoria ed urgente giusta ordinanza depositata in data
05.08.2021.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della IG.ra , presso il suo domicilio ovvero mediante Controparte_1 versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
25 Nei rapporti con il curatore speciale le spese devono esser poste a carico del ricorrente in ragione dell'affido super esclusivo della minore alla madre e delle ragioni della decisione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del consulente sono poste definitivamente a carico del IG. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di addebito formulata dalla IG.ra nei Controparte_1 confronti del IG. ; Parte_1
- rigetta la domanda di addebito formulata dal IG. nei confronti Parte_1 della IG.ra ; Controparte_1
- dispone l'affido esclusivo rafforzato della FI minore (nata il Persona_1
22.02.2010) alla IG.ra , con residenza privilegiata presso la Controparte_1 stessa, mentre nulla dispone in ordine al diritto di visita del padre per le ragioni indicate in parte motiva;
- assegna la casa coniugale sita in Orta di Atella (CE), alla via Del Prete n. 1, alla IG.ra ; Controparte_1
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla IG.ra _1
;
[...]
- pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 IG.ra l'assegno mensile pari alla somma complessiva di euro Controparte_1
300,00 (euro 150,00 per ciascuna FI) a titolo di mantenimento della FI minore e della FI maggiorenne non economicamente autosufficiente PE
, oltre al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte Per_2 motiva;
- pone le spese di CTU a carico di;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre spese generali ed
[...] accessori di legge;
26 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
che liquida in complessivi euro 4500,00, oltre spese generali ed CP_2 accessori di legge
Così deciso, in camera di conIGlio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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