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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Rocco Pavese Consigliere
3. dr. Francesca Tritto Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello in data 29/09/2025, all'esito dello scambio di note ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 510/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Pelosi Patrizia Parte_1
e Dentino Pasqualina, con domicilio eletto in Pompei (Na), al Viale Mazzini n.109;
- parte appellante -
E
, parte rappresentata e difesa come Controparte_1 in atti dall'Avv. Amato Gaetano, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale della Sede Provinciale di Salerno, in Corso Garibaldi 38;
- parte appellata –
OGGETTO: pagamento TFR a cura del fondo di garanzia di cui all'art. 2 L. 297/1982-
- appello avverso la sentenza n. 517/2023, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G. L., in data 22/03/2023;
CONCLUSIONI:
PARTE APPELLANTE:
“accertare, per le causali ed i motivi di cui in ricorso, il diritto in capo al ricorrente alla corresponsione, da parte dall' , della somma di € 26.868,87 Parte_1 CP_1 quale TFR maturato dal 01/07/1985 al 04/04/2006, non corrisposto dalla soc.
[...]
Pa
” comprensivo di interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del Pt_2 credito alla data di presentazione della domanda di ammissione al Fondo (3/05/2021), oltre interessi e rivalutazione successivi che matureranno fino all'effettivo pagamento e, per gli effetti, condannare l' convenuto, ai sensi dell'art. 2 L. 297/1982, al CP_1 pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, oltre le spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
PARTE APPELLATA:
Rigetto del gravame, con condanna alle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 517/2023, pronunciata in data 22.03.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di G.L., rigettava, con compensazione delle spese di lite, la domanda proposta da con ricorso del 6/07/2022, con la quale Parte_1
CP_ quest'ultimo chiedeva il pagamento della somma di € 24.647,67 all' ex art. 2 L.
80/1992 a titolo di TFR per il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dapprima della e poi della Va premesso che, in data Controparte_2 Controparte_3
14/10/2019, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Torre Annunziata, Parte_1
Sezione Lavoro, decreto ingiuntivo n. 309/2019, notificato il 22/10/2019, non opposto e munito di formula esecutiva in data 15/01/2020, con il quale veniva ingiunto alla
[...]
il pagamento immediato, in suo favore, del TFR pari all'importo di euro CP_3
24.647,67, maturato dal 01/07/1985 al 04/04/2006 allorquando era alle dipendenze della
“Zi Caterina Srl” società cedente l'azienda alla Precisava il Controparte_3 ricorrente che, nella cessione di azienda dalla Zi Caterina Srl alla non Controparte_3 gli era stato liquidato il TFR. Con atto di precetto, notificato in data 28/1/2020, il ricorrente intimava alla società il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo ed in data 10/3/2020 esperiva infruttuosamente il pignoramento mobiliare nei confronti della debitrice. CP_ In data 03/05/2021, il ricorrente presentava all' domanda di ammissione al Fondo di Garanzia per la somma di euro 26.868,87, costituente il Tfr, ex art. 2 L. 90/1992, ricevendo il provvedimento di rigetto con la seguente motivazione: “Non risulta la Contr prova giudiziale del credito ( . 38540/2019) - Non risulta: SR53 con TFR lordo già corrisposto e relative tratt. Irpef. Copia conf. Tit. esecutivo (msg. 1627/2020)- Bilancio finale di liquidazione con chiara evidenza insufficienza garanzie patrimoniali – Mod.
SR187”.
Il adiva, quindi, il Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo, sulla scorta del Pt_1 decreto ingiuntivo divenuto titolo esecutivo e della ricorrenza dei presupposti della l. CP_ 297/1982 (art. 2), la condanna dell' alla corresponsione delle somme a carico dello speciale fondo di garanzia, trattandosi di datore non fallibile, in quanto cancellato dal registro delle imprese da più di un anno.
Con sentenza n. 517/2023, pubblicata in data 22.03.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di G.L., rigettava, come detto, la domanda proposta da Pt_1
, argomentando che “[…] la cancellazione dal registro delle imprese ai sensi
[...] dell'art. 2495, secondo comma, cod.civ., produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società […] il titolo esecutivo che parte ricorrente pone a base dell'istanza deve ritenersi inesistente (poiché reso nell'anno 2019 nei confronti di un soggetto già estinto)”.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello eccependo Parte_1
l'erroneità della gravata decisione. L'appellante ha dedotto, in particolare, che il decreto emesso sarebbe perfettamente idoneo e valido a costituire prova giudiziale del credito in quanto cosa giudicata, infatti, il provvedimento monitorio, reso a seguito di accertamento giudiziale dell'esistenza del diritto azionato da parte del Tribunale di
Torre Annunziata, è divenuto definitivo per la mancata opposizione con l'effetto del passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c..
Tale giudicato, conseguente alla mancata opposizione, per giurisprudenza costante copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, ma anche il rapporto di cui esso si fonda e il titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, oltre alla inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione. Da qui l'appellante esclude che il
Tribunale di Nocera Inferiore, attesa anche la rituale notifica del D.I. presso la sede delle società in data 22/10/2019, e dunque, dopo la data di estinzione, potesse riesaminare ciò che era stato oggetto di valutazione da parte del Giudice del monitorio, con efficacia passata in giudicato, considerato altresì che presso la sede della società era stato anche eseguito il pignoramento mobiliare infruttuoso in data 10.03.2020, ben oltre la data di estinzione della società. L'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo.
In data 7/10/2024, si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1 Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa è stata decisa.
L'appello non può trovare accoglimento.
L'art. 2 della legge 297/1982 prevede che per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia venga posta in essere una preventiva escussione del creditore che può essere attuata, per i soggetti fallibili, mediante l'ammissione del credito al passivo fallimentare, ammissione che presuppone l'accertamento da parte del giudice fallimentare della sussistenza del credito e del suo ammontare, per i soggetti non fallibili un titolo giudiziale.
Sarebbe pertanto inammissibile una domanda proposta al Fondo per il pagamento del
TFR in cui il lavoratore allegasse meramente il mancato adempimento del datore, lamentando genericamente l'insolvenza dello stesso, non potendo il Fondo intervenire prima della dichiarazione di insolvenza e di ammissione al passivo del credito fatto valere o in mancanza di titolo giudiziale. Infatti al fine di rendere comunque possibile l'accesso dei lavoratori al Fondo di garanzia (e con ciò la realizzazione della tutela minima assicurata dalla direttiva comunitaria 80/987/CE come modificata dalla direttiva
2008/94/CE), l'art. 2 co. 5 L. n. 297/82 prevede che, in assenza del procedimento di accertamento del passivo, il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato da un provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito di lavoro è stato riconosciuto. Dispone infatti il citato comma 5 che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Nel caso di specie è incontroverso che non vi è stata alcuna ammissione del credito al passivo fallimentare, non essendo stato dichiarato alcun fallimento.
Peraltro, armonizzando nell'ordinamento nazionale la Direttiva 20/10/1980, n.
80/987/CEE, che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (art. 9 dir. 80/987 cit.), il governo italiano, nell'esercizio del delegato potere legislativo, ha derogato in melius le disposizioni comunitarie, introducendo il più favorevole spazio temporale annuale per l'ambito d'intervento della protezione previdenziale, in luogo del minor termine di sei mesi previsto dal legislatore comunitario.
In altri termini, la verifica dell'iniziativa del lavoratore che aspiri alla tutela previdenziale deve focalizzarsi sulla prestazione pretesa, ora TFR spettante al lavoratore assicurato, ora sulle tre mensilità della retribuzione, e consistente nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, o mediante insinuazione ai passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.)o, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare o sia ritornato in bonis, mediante previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
In conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro”(così da ultimo Cass. n. 16249 del 29/07/2020).
Del tutto irrilevante è la produzione di parte appellante dell'ultima busta paga e del contratto di cessione del ramo d'azienda, non costituendo titoli sufficienti ed idonei per agire nei confronti dell'appellato , che interviene non come coobbligato in solido CP_1
CP_ del datore insolvente ma in garanzia. Infatti l' è estraneo al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro;
è pertanto necessario che il credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro sia accertato dal giudice. La pronuncia di una sentenza o l'emissione del decreto ingiuntivo, in caso di soggetto non fallibile, e la sua notificazione al debitore (consentendo a questi l'eventuale opposizione), assicurando un contraddittorio, consente di ottenere un titolo da cui il credito vantato è certo, liquido ed esigibile.
Ma, nel caso in esame, manca del tutto un valido titolo giudiziario in quanto il decreto ingiuntivo n. 309/2019 del Tribunale di Torre Annunziata è stato richiesto, emesso e Part notificato quando la società “ risultava cancellata dal Registro CP_3 dell'Imprese (cancellazione del 18.05.2017 come da visura all.10 in atti).
Com'è noto, infatti, la cancellazione dal registro delle imprese di una società, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio (cfr., Cass., S.U.,
12-03.2013, n. 6070). Dunque, al momento della richiesta, della concessione e della notificazione del decreto ingiuntivo, la società ingiunta si era già estinta, in quanto cancellata dal registro delle imprese. Da ciò consegue che il decreto ingiuntivo, essendo stato notificato ad un soggetto giuridico inesistente, deve essere inevitabilmente ritenuto non sufficiente a provare il credito vantato non costituendo un titolo esecutivo valido.
Quindi, a prescindere dall'asserita impossibilità per fatto non imputabile al lavoratore di esperire l'esecuzione forzata, difetta proprio il titolo da eseguire. Né tale titolo potrebbe mai formarsi nell'odierno giudizio ove il convenuto non è il datore di lavoro, bensì
l' , soggetto terzo ed estraneo al rapporto di lavoro, che interviene solo in funzione CP_1 di garanzia e non già di coobbligato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come per legge e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, così determinata in applicazione dei criteri previsti dal D.M. 147/2022.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza 517/2023, emessa in data 22/03/2023 dal Tribunale di Nocera
Inferiore, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto che sussistono astrattamente i presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte Parte_1 appellata nel presente grado, liquidate in € 1.984,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 29/09/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Rocco Pavese Consigliere
3. dr. Francesca Tritto Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello in data 29/09/2025, all'esito dello scambio di note ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 510/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Pelosi Patrizia Parte_1
e Dentino Pasqualina, con domicilio eletto in Pompei (Na), al Viale Mazzini n.109;
- parte appellante -
E
, parte rappresentata e difesa come Controparte_1 in atti dall'Avv. Amato Gaetano, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale della Sede Provinciale di Salerno, in Corso Garibaldi 38;
- parte appellata –
OGGETTO: pagamento TFR a cura del fondo di garanzia di cui all'art. 2 L. 297/1982-
- appello avverso la sentenza n. 517/2023, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G. L., in data 22/03/2023;
CONCLUSIONI:
PARTE APPELLANTE:
“accertare, per le causali ed i motivi di cui in ricorso, il diritto in capo al ricorrente alla corresponsione, da parte dall' , della somma di € 26.868,87 Parte_1 CP_1 quale TFR maturato dal 01/07/1985 al 04/04/2006, non corrisposto dalla soc.
[...]
Pa
” comprensivo di interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del Pt_2 credito alla data di presentazione della domanda di ammissione al Fondo (3/05/2021), oltre interessi e rivalutazione successivi che matureranno fino all'effettivo pagamento e, per gli effetti, condannare l' convenuto, ai sensi dell'art. 2 L. 297/1982, al CP_1 pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, oltre le spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
PARTE APPELLATA:
Rigetto del gravame, con condanna alle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 517/2023, pronunciata in data 22.03.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di G.L., rigettava, con compensazione delle spese di lite, la domanda proposta da con ricorso del 6/07/2022, con la quale Parte_1
CP_ quest'ultimo chiedeva il pagamento della somma di € 24.647,67 all' ex art. 2 L.
80/1992 a titolo di TFR per il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dapprima della e poi della Va premesso che, in data Controparte_2 Controparte_3
14/10/2019, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Torre Annunziata, Parte_1
Sezione Lavoro, decreto ingiuntivo n. 309/2019, notificato il 22/10/2019, non opposto e munito di formula esecutiva in data 15/01/2020, con il quale veniva ingiunto alla
[...]
il pagamento immediato, in suo favore, del TFR pari all'importo di euro CP_3
24.647,67, maturato dal 01/07/1985 al 04/04/2006 allorquando era alle dipendenze della
“Zi Caterina Srl” società cedente l'azienda alla Precisava il Controparte_3 ricorrente che, nella cessione di azienda dalla Zi Caterina Srl alla non Controparte_3 gli era stato liquidato il TFR. Con atto di precetto, notificato in data 28/1/2020, il ricorrente intimava alla società il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo ed in data 10/3/2020 esperiva infruttuosamente il pignoramento mobiliare nei confronti della debitrice. CP_ In data 03/05/2021, il ricorrente presentava all' domanda di ammissione al Fondo di Garanzia per la somma di euro 26.868,87, costituente il Tfr, ex art. 2 L. 90/1992, ricevendo il provvedimento di rigetto con la seguente motivazione: “Non risulta la Contr prova giudiziale del credito ( . 38540/2019) - Non risulta: SR53 con TFR lordo già corrisposto e relative tratt. Irpef. Copia conf. Tit. esecutivo (msg. 1627/2020)- Bilancio finale di liquidazione con chiara evidenza insufficienza garanzie patrimoniali – Mod.
SR187”.
Il adiva, quindi, il Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo, sulla scorta del Pt_1 decreto ingiuntivo divenuto titolo esecutivo e della ricorrenza dei presupposti della l. CP_ 297/1982 (art. 2), la condanna dell' alla corresponsione delle somme a carico dello speciale fondo di garanzia, trattandosi di datore non fallibile, in quanto cancellato dal registro delle imprese da più di un anno.
Con sentenza n. 517/2023, pubblicata in data 22.03.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di G.L., rigettava, come detto, la domanda proposta da Pt_1
, argomentando che “[…] la cancellazione dal registro delle imprese ai sensi
[...] dell'art. 2495, secondo comma, cod.civ., produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società […] il titolo esecutivo che parte ricorrente pone a base dell'istanza deve ritenersi inesistente (poiché reso nell'anno 2019 nei confronti di un soggetto già estinto)”.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello eccependo Parte_1
l'erroneità della gravata decisione. L'appellante ha dedotto, in particolare, che il decreto emesso sarebbe perfettamente idoneo e valido a costituire prova giudiziale del credito in quanto cosa giudicata, infatti, il provvedimento monitorio, reso a seguito di accertamento giudiziale dell'esistenza del diritto azionato da parte del Tribunale di
Torre Annunziata, è divenuto definitivo per la mancata opposizione con l'effetto del passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c..
Tale giudicato, conseguente alla mancata opposizione, per giurisprudenza costante copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, ma anche il rapporto di cui esso si fonda e il titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, oltre alla inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione. Da qui l'appellante esclude che il
Tribunale di Nocera Inferiore, attesa anche la rituale notifica del D.I. presso la sede delle società in data 22/10/2019, e dunque, dopo la data di estinzione, potesse riesaminare ciò che era stato oggetto di valutazione da parte del Giudice del monitorio, con efficacia passata in giudicato, considerato altresì che presso la sede della società era stato anche eseguito il pignoramento mobiliare infruttuoso in data 10.03.2020, ben oltre la data di estinzione della società. L'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo.
In data 7/10/2024, si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1 Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa è stata decisa.
L'appello non può trovare accoglimento.
L'art. 2 della legge 297/1982 prevede che per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia venga posta in essere una preventiva escussione del creditore che può essere attuata, per i soggetti fallibili, mediante l'ammissione del credito al passivo fallimentare, ammissione che presuppone l'accertamento da parte del giudice fallimentare della sussistenza del credito e del suo ammontare, per i soggetti non fallibili un titolo giudiziale.
Sarebbe pertanto inammissibile una domanda proposta al Fondo per il pagamento del
TFR in cui il lavoratore allegasse meramente il mancato adempimento del datore, lamentando genericamente l'insolvenza dello stesso, non potendo il Fondo intervenire prima della dichiarazione di insolvenza e di ammissione al passivo del credito fatto valere o in mancanza di titolo giudiziale. Infatti al fine di rendere comunque possibile l'accesso dei lavoratori al Fondo di garanzia (e con ciò la realizzazione della tutela minima assicurata dalla direttiva comunitaria 80/987/CE come modificata dalla direttiva
2008/94/CE), l'art. 2 co. 5 L. n. 297/82 prevede che, in assenza del procedimento di accertamento del passivo, il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato da un provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito di lavoro è stato riconosciuto. Dispone infatti il citato comma 5 che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Nel caso di specie è incontroverso che non vi è stata alcuna ammissione del credito al passivo fallimentare, non essendo stato dichiarato alcun fallimento.
Peraltro, armonizzando nell'ordinamento nazionale la Direttiva 20/10/1980, n.
80/987/CEE, che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (art. 9 dir. 80/987 cit.), il governo italiano, nell'esercizio del delegato potere legislativo, ha derogato in melius le disposizioni comunitarie, introducendo il più favorevole spazio temporale annuale per l'ambito d'intervento della protezione previdenziale, in luogo del minor termine di sei mesi previsto dal legislatore comunitario.
In altri termini, la verifica dell'iniziativa del lavoratore che aspiri alla tutela previdenziale deve focalizzarsi sulla prestazione pretesa, ora TFR spettante al lavoratore assicurato, ora sulle tre mensilità della retribuzione, e consistente nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, o mediante insinuazione ai passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.)o, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare o sia ritornato in bonis, mediante previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
In conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro”(così da ultimo Cass. n. 16249 del 29/07/2020).
Del tutto irrilevante è la produzione di parte appellante dell'ultima busta paga e del contratto di cessione del ramo d'azienda, non costituendo titoli sufficienti ed idonei per agire nei confronti dell'appellato , che interviene non come coobbligato in solido CP_1
CP_ del datore insolvente ma in garanzia. Infatti l' è estraneo al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro;
è pertanto necessario che il credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro sia accertato dal giudice. La pronuncia di una sentenza o l'emissione del decreto ingiuntivo, in caso di soggetto non fallibile, e la sua notificazione al debitore (consentendo a questi l'eventuale opposizione), assicurando un contraddittorio, consente di ottenere un titolo da cui il credito vantato è certo, liquido ed esigibile.
Ma, nel caso in esame, manca del tutto un valido titolo giudiziario in quanto il decreto ingiuntivo n. 309/2019 del Tribunale di Torre Annunziata è stato richiesto, emesso e Part notificato quando la società “ risultava cancellata dal Registro CP_3 dell'Imprese (cancellazione del 18.05.2017 come da visura all.10 in atti).
Com'è noto, infatti, la cancellazione dal registro delle imprese di una società, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio (cfr., Cass., S.U.,
12-03.2013, n. 6070). Dunque, al momento della richiesta, della concessione e della notificazione del decreto ingiuntivo, la società ingiunta si era già estinta, in quanto cancellata dal registro delle imprese. Da ciò consegue che il decreto ingiuntivo, essendo stato notificato ad un soggetto giuridico inesistente, deve essere inevitabilmente ritenuto non sufficiente a provare il credito vantato non costituendo un titolo esecutivo valido.
Quindi, a prescindere dall'asserita impossibilità per fatto non imputabile al lavoratore di esperire l'esecuzione forzata, difetta proprio il titolo da eseguire. Né tale titolo potrebbe mai formarsi nell'odierno giudizio ove il convenuto non è il datore di lavoro, bensì
l' , soggetto terzo ed estraneo al rapporto di lavoro, che interviene solo in funzione CP_1 di garanzia e non già di coobbligato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come per legge e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, così determinata in applicazione dei criteri previsti dal D.M. 147/2022.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza 517/2023, emessa in data 22/03/2023 dal Tribunale di Nocera
Inferiore, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto che sussistono astrattamente i presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte Parte_1 appellata nel presente grado, liquidate in € 1.984,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 29/09/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano