Versione
2 gennaio 1990
2 gennaio 1990
>
Versione
1 luglio 2025
1 luglio 2025
>
Versione
10 agosto 2025
10 agosto 2025
Art. 2. Non influenza del procedimento penale 1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare ne' su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell' articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.
3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorita' amministrative competenti ((ne danno)) comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attivita' di coordinamento e vigilanza delle attivita' inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport puo' chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante ((conti di gioco)) intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilita' ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal ((...)) comma 3-ter, ((previa trasmissione)) da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.
3-quinquies. ((Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorita' amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale)) .
2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell' articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.
3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorita' amministrative competenti ((ne danno)) comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attivita' di coordinamento e vigilanza delle attivita' inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport puo' chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante ((conti di gioco)) intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilita' ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal ((...)) comma 3-ter, ((previa trasmissione)) da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.
3-quinquies. ((Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorita' amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale)) .
Commentari • 2
- 1. Calcioscommesse: il ruolo della giustizia sportiva e della giurisdizione ordinariaDario La Marchesina · https://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2012 · 0.7940204
Nel giugno 2011, il calcio italiano si è ritrovato ad affrontare, dopo gli episodi del 1980 e del 1986, l'ennesimo scandalo relativo alle scommesse con il coinvolgimento di giocatori, dirigenti e società di Serie A, Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti; l'accusa principale nei confronti degli indagati è quella di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla truffa (art. 640 c.p.) ed alla frode sportiva (art. 1 L. 401/1989). In questa sede è utile, sotto il profilo giuridico, analizzare i ruoli della giustizia sportiva e di quella ordinaria nell'ambito di un'inchiesta come il calcioscommesse. A) Il ruolo della Giustizia Sportiva Nell'ambito giuridico-sportivo la …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2018, n. 6096Provvedimento: […] 1. Con ordinanza pronunciata in data 13.3.2017 il Tribunale di Brindisi ha respinto la richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a NI UL con sentenza del Tribunale di Brindisi pronunciata in data 30.4.2012, irrevocabile il 17.7.2015. Il Tribunale ha osservato che NI UL era stato condannato, con la menzionata sentenza, per il reato di cui all'art. 2 legge n. 401/1989 commesso sino al 30.5.2010, mentre l'ulteriore sentenza, divenuta definitiva il 25.11.2016, riguardava lo stesso reato, commesso nel periodo tra il 18.8.2010 e il 19.12.2010, e dunque prima della sentenza che aveva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.Leggi di più...
- art. 168 cod. pen.·
- limite biennale di pena·
- revoca sospensione condizionale della pena·
- reati commessi prima irrevocabilità sentenza·
- annullamento senza rinvio·
- condanna sopravvenuta·
- art. 620 cod. proc. pen.