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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/10/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Latina
Sezione seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
30.09.2023 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv. Fusco Lorenzo, giusta delega in atti Pt_1
-Attore
rappresentato ed difeso dall' avv. Parte_2
LI BR;
-Convenuto
OGGETTO: Appello sentenza Giudice di Pace di Latina n. 48/2023;
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di trattazione per l' udienza del
30.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere brevemente in punto di fatto che il presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione l' appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il GDP di Latina aveva rigettato l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 555/2021 emesso in data 21.01.2021, con il quale era stato ingiunto all' odierno appellante ed opponente in primo grado, il pagamento della complessiva somma di € 3793,77 somme dovute, relativamente all' importo di € 450,48 per tre rate scadute aventi ad oggetto il pagamento quota relativa a tre mensilità
( ottobre, novembre,dicembre,2018) fondo spese credito Controparte_1 approvato in forza di delibera assembleare del 2.11.2017 nonché per la somma di € 3342,61, in forza della fattura 1623 del 31.12.2019 relativa ad interessi maturati in relazione a sorte capitale relative a crediti oggetto di autonome pretese sub iudice
Nel proporre appello avverso la sentenza di prime cure chiedeva riformarsi la Pt_1 sentenza di primo grado in relazione all' importo di € 450,48 in quanto aveva dedotto in primo grado la sopravvenuta inefficacia della delibera assembleare ( titolo della suddetta pretesa creditoria) in forza della sopravvenuta carenza di legittimazione sostanziale del alla riscossione delle quote del fondo spese nei confronti dei Consorziati per Parte_2 effetto dell' estinzione della suddetta posizione debitoria in conseguenza del pagamento del relativo debito del (peraltro rideterminato nella somma di € 75.000,00) da parte Parte_2 della in forza di un accollo del debito;
tale società a sua Controparte_2 volta avrebbe compensato il credito con il omettendo di pagare oneri consortili Parte_2 fino all' importo di cui al citato pagamento;
con riferimento all' ulteriore somma di €
3.342,61 deduceva l' inammissibilità della pretesa creditoria in ragione della circostanza che si trattava di fatturazione di interessi relativi a sorti capitali sub iudice, con conseguente inammissibilità per violazione sia del “ne bis in idem”, sia per inammissibile frazionamento del credito e violazione del divieto di anatocismo, profili di illegittimità disattesi dal giudice di prime cure;
evidenziava infine che, medio tempore, sulla medesima questione era sopravvenuta sentenza resa da questo Tribunale con la quale si era accertata, per le ragioni sopra sintetizzate, l' inammissibilità della fatturazione dei soli interessi, quale voce accessoria di crediti oggetto di autonome domande (Sentenza n. 431/2022).
Si è costituito il resistendo all' appello e chiedendo la conferma dell' appellata Parte_2 sentenza.
L' appello è fondato e merita accoglimento nei seguenti limiti.
Con riferimento al credito di cui alla somma di € 450,48, va osservato che la carenza di legittimazione sostanziale del alla riscossione delle suddetta somme per effetto Parte_2 dell' estinzione del debito da parte della consorziata , peraltro Controparte_2 rideterminato in misura ridotta rispetto a quello originariamente previsto e ripartito nelle quota approvate in bilancio, si traduce in una sopravvenuta inefficacia della delibera del
2.11.2017 non deducibile attraverso l' impugnazione ex art 1137 c.c. in quanto l' estinzione del credito è successiva di circa un anno e dunque non poteva essere oggetto di tempestiva deduzione nel termine decadenziale di gg 30, non traducendosi quindi in un motivo di invalidità dell' originario deliberato assembleare;
in ogni caso tale determina è stata superata dall' adozione in data 28/02/2018 (Cfr. all. 4) di una nuova delibera con la quale veniva approvata dall'assemblea la cessione del credito vantato dallo Controparte_1 alla soc. Seventeen Real Estate S.r.l. per un importo di € 75.000.00. Ne consegue sul punto l' accoglimento del motivo di gravame della sentenza di prime cure nella parte in cui ha omesso di valutare tale specifico profilo di inefficacia della delibera posta alla base della pretesa monitoria.
Con riferimento all' ulteriore credito di € 3.342,61, in forza della fattura 1623 del 31.12.2019
e fattura n. 1488/2019 relative ad interessi maturati in relazione a sorte capitale relative a crediti oggetto di autonome pretese sub iudice va osservato come l' appellante, già in fase oppositiva, in primo grado, aveva allegato come gli interessi di cui alla fattura n. 1623/2020 erano già oggetto di altra richiesta ovvero alcuni decreti ingiuntivi pendenti innanzi l'autorità giudiziaria avente ad oggetto la sorte capitale e i relativi interessi (all. 9). Più segnatamente veniva fornito un elenco estrapolato dal foglio di calcolo allegato direttamente da controparte da cui si ricavava che i seguenti decreti ingiuntivi: D.I. n. 724/2018 (relativo ad Parte altre fatture richiamate nell'elenco depositato dal ); D.I. n. 2580/2020 (delibera del
28/05/2019 e del 17/06/2019); D. I. n. 2776/2019 (relativo all'assemblea del 02/11/2017 spese;
D.I. n. 1887/2019 (relativo alle fatture per le sanzioni Controparte_1 decreto peraltro revocato dal Tribunale con Sentenza n. 1361/2021); D.I. n. 2545/2020
(relativo all'assemblea del 21/03/2019 delibera poi annullata con sentenza n. 1428/2021);
D. I. n. 1588/2020 (relativo all'assemblea del 21/03/2019 delibera poi annullata con sentenza n. 1428/2021); D. I. n. 1710/2020 (oneri consortili anno 2019 decreto revocato con sentenza n. 172/2023); D. I. 1717/2020 (fatture per interessi – decreto revocato con sentenza n. 210/2023); D. I. 1158/2020 (quota consortile anno 2019); erano comprensivi tanto della sorte capitale quanto degli interessi di mora (si veda la richiesta di applicazione degli interessi come da statuto nel ricorso ex art. 633 C.p.c.). valutando con attenzione il Parte foglio Excel di calcolo depositato dal nel fascicolo monitorio in ordine alle due fatture di interessi (il quale in ogni caso non può essere considerato idoneo a fondare la pretesa creditoria) emerge con evidenza che la fattura n. 1488/2019 e la n. 1623/2020 sono mere fatture riepilogative di interessi di mora calcolati su plurime fonti dell'obbligazione; a titolo meramente esemplificativo ed esaustivo: 1) residuo anno 2016; residuo anno 2017; anno
2018; Palombi;
Cupola; sanzione settore merceologico;
sanzione; interessi;
fabbisogno finanziario;
fondo 2019; rata palombi 2019. Parte Tali circostanze non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del nonostante l' analiticità e specificità delle opposte deduzioni.
Ne consegue che, nel richiamare quanto statuito da questo giudicante con sentenza n.
431/2022 si tratta dunque di pretese economiche già oggetto di domanda giudiziale sia per sorte capitale che per interessi e quindi un' autonoma e successiva domanda dei soli interessi (scorporata dalla sorte capitale) violerebbe il principio del “ ne bis in idem” atteso che si tratterebbe della ripetizione di una pretesa creditoria accessoria al capitale e già azionata in separato giudizio monitorio.
Peraltro, anche qualora gli interessi non fossero oggetto di specifica richiesta nel giudizio nel quale è fatto valere il credito principale in linea capitale, si darebbe luogo comunque ad una violazione del principio di infrazionabilità del credito, comportando una moltiplicazione di pretese creditorie derivanti da un' unica fonte di obbligazione, relativa ad un rapporto oramai concluso, che ben potevano essere fatte valere in modo unitario.
In tal senso, va evidenziato che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, poiché in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede.
In particolare, anche le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria ( Cass. Civ.
n. 14143/2021).
Evidenziano i giudici della Suprema Corte che in tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico". Dunque è evidente come nella fattispecie il opposto, azionando autonome Parte_2 domande relative ad interessi dovute per somme già richieste in autonomi e separati giudizi, abbia palesemente violato il principio suindicato.
Va infine rilevato come, con la domanda monitoria siano stati chiesti sulla quota interessi di cui alle fattture allegate, ulteriori interessi di mora ex art 13 della Statuto Consortile, riconosciuti dal giudice del monitorio, in violazione del divieto di cui all' art 1283 c.c.
In sostanza con la fatturazione della quota interessi “ avulsa dal capitale” il cui riconoscimento è sub judice, si è fittiziamente creato una nuova sorte capitale, generativa a sua volta di ulteriori interessi, in violazione del divieto di anatocismo e con una possibile duplicazione degli interessi dovuti.
Sul punto il giudice di prime cure non ha correttamente valutato i suddetti profili di illegittimità della pretesa monitoria omettendo di motivare sul punto.
Ne consegue l' accoglimento dell' appello anche in relazione alla fattura 1623/2019 , non essendo stato provato il credito di cui alle fatture allegate che, in ogni caso, potrà essere riconosciuto, qualora dedotto e dimostrato, nell' ambito dei giudizi introdotti relativi alla sorte capitale.
In tal senso il parametro di quantificazione degli interessi moratori non potrà essere oggetto di valutazione nel presente giudizio ma dovrà essere accertato e determinato nei procedimenti relativi ai crediti di cui alla sorte capitale ed ove è stata proposta domanda anche relativamente agli interessi maturati e maturandi.
Alla luce di quanto sopra l' appello è fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto
Spese di lite di doppio grado secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo ed a carico di parte convenuta.
PQM
il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l' appello e per l' effetto in riforma dell' appellata sentenza revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di doppio grado di Parte_2 giudizio liquidate in € 700,00 per competenze ed € 40,00 per esborsi documentati, oltre accessori (primo grado) ed in € 1300,00 per competenze ed € 180,00 per esborsi relativi alla fase di appello, in favore di parte appellante/opponente..
Latina, 5.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Latina
Sezione seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
30.09.2023 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv. Fusco Lorenzo, giusta delega in atti Pt_1
-Attore
rappresentato ed difeso dall' avv. Parte_2
LI BR;
-Convenuto
OGGETTO: Appello sentenza Giudice di Pace di Latina n. 48/2023;
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di trattazione per l' udienza del
30.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere brevemente in punto di fatto che il presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione l' appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il GDP di Latina aveva rigettato l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 555/2021 emesso in data 21.01.2021, con il quale era stato ingiunto all' odierno appellante ed opponente in primo grado, il pagamento della complessiva somma di € 3793,77 somme dovute, relativamente all' importo di € 450,48 per tre rate scadute aventi ad oggetto il pagamento quota relativa a tre mensilità
( ottobre, novembre,dicembre,2018) fondo spese credito Controparte_1 approvato in forza di delibera assembleare del 2.11.2017 nonché per la somma di € 3342,61, in forza della fattura 1623 del 31.12.2019 relativa ad interessi maturati in relazione a sorte capitale relative a crediti oggetto di autonome pretese sub iudice
Nel proporre appello avverso la sentenza di prime cure chiedeva riformarsi la Pt_1 sentenza di primo grado in relazione all' importo di € 450,48 in quanto aveva dedotto in primo grado la sopravvenuta inefficacia della delibera assembleare ( titolo della suddetta pretesa creditoria) in forza della sopravvenuta carenza di legittimazione sostanziale del alla riscossione delle quote del fondo spese nei confronti dei Consorziati per Parte_2 effetto dell' estinzione della suddetta posizione debitoria in conseguenza del pagamento del relativo debito del (peraltro rideterminato nella somma di € 75.000,00) da parte Parte_2 della in forza di un accollo del debito;
tale società a sua Controparte_2 volta avrebbe compensato il credito con il omettendo di pagare oneri consortili Parte_2 fino all' importo di cui al citato pagamento;
con riferimento all' ulteriore somma di €
3.342,61 deduceva l' inammissibilità della pretesa creditoria in ragione della circostanza che si trattava di fatturazione di interessi relativi a sorti capitali sub iudice, con conseguente inammissibilità per violazione sia del “ne bis in idem”, sia per inammissibile frazionamento del credito e violazione del divieto di anatocismo, profili di illegittimità disattesi dal giudice di prime cure;
evidenziava infine che, medio tempore, sulla medesima questione era sopravvenuta sentenza resa da questo Tribunale con la quale si era accertata, per le ragioni sopra sintetizzate, l' inammissibilità della fatturazione dei soli interessi, quale voce accessoria di crediti oggetto di autonome domande (Sentenza n. 431/2022).
Si è costituito il resistendo all' appello e chiedendo la conferma dell' appellata Parte_2 sentenza.
L' appello è fondato e merita accoglimento nei seguenti limiti.
Con riferimento al credito di cui alla somma di € 450,48, va osservato che la carenza di legittimazione sostanziale del alla riscossione delle suddetta somme per effetto Parte_2 dell' estinzione del debito da parte della consorziata , peraltro Controparte_2 rideterminato in misura ridotta rispetto a quello originariamente previsto e ripartito nelle quota approvate in bilancio, si traduce in una sopravvenuta inefficacia della delibera del
2.11.2017 non deducibile attraverso l' impugnazione ex art 1137 c.c. in quanto l' estinzione del credito è successiva di circa un anno e dunque non poteva essere oggetto di tempestiva deduzione nel termine decadenziale di gg 30, non traducendosi quindi in un motivo di invalidità dell' originario deliberato assembleare;
in ogni caso tale determina è stata superata dall' adozione in data 28/02/2018 (Cfr. all. 4) di una nuova delibera con la quale veniva approvata dall'assemblea la cessione del credito vantato dallo Controparte_1 alla soc. Seventeen Real Estate S.r.l. per un importo di € 75.000.00. Ne consegue sul punto l' accoglimento del motivo di gravame della sentenza di prime cure nella parte in cui ha omesso di valutare tale specifico profilo di inefficacia della delibera posta alla base della pretesa monitoria.
Con riferimento all' ulteriore credito di € 3.342,61, in forza della fattura 1623 del 31.12.2019
e fattura n. 1488/2019 relative ad interessi maturati in relazione a sorte capitale relative a crediti oggetto di autonome pretese sub iudice va osservato come l' appellante, già in fase oppositiva, in primo grado, aveva allegato come gli interessi di cui alla fattura n. 1623/2020 erano già oggetto di altra richiesta ovvero alcuni decreti ingiuntivi pendenti innanzi l'autorità giudiziaria avente ad oggetto la sorte capitale e i relativi interessi (all. 9). Più segnatamente veniva fornito un elenco estrapolato dal foglio di calcolo allegato direttamente da controparte da cui si ricavava che i seguenti decreti ingiuntivi: D.I. n. 724/2018 (relativo ad Parte altre fatture richiamate nell'elenco depositato dal ); D.I. n. 2580/2020 (delibera del
28/05/2019 e del 17/06/2019); D. I. n. 2776/2019 (relativo all'assemblea del 02/11/2017 spese;
D.I. n. 1887/2019 (relativo alle fatture per le sanzioni Controparte_1 decreto peraltro revocato dal Tribunale con Sentenza n. 1361/2021); D.I. n. 2545/2020
(relativo all'assemblea del 21/03/2019 delibera poi annullata con sentenza n. 1428/2021);
D. I. n. 1588/2020 (relativo all'assemblea del 21/03/2019 delibera poi annullata con sentenza n. 1428/2021); D. I. n. 1710/2020 (oneri consortili anno 2019 decreto revocato con sentenza n. 172/2023); D. I. 1717/2020 (fatture per interessi – decreto revocato con sentenza n. 210/2023); D. I. 1158/2020 (quota consortile anno 2019); erano comprensivi tanto della sorte capitale quanto degli interessi di mora (si veda la richiesta di applicazione degli interessi come da statuto nel ricorso ex art. 633 C.p.c.). valutando con attenzione il Parte foglio Excel di calcolo depositato dal nel fascicolo monitorio in ordine alle due fatture di interessi (il quale in ogni caso non può essere considerato idoneo a fondare la pretesa creditoria) emerge con evidenza che la fattura n. 1488/2019 e la n. 1623/2020 sono mere fatture riepilogative di interessi di mora calcolati su plurime fonti dell'obbligazione; a titolo meramente esemplificativo ed esaustivo: 1) residuo anno 2016; residuo anno 2017; anno
2018; Palombi;
Cupola; sanzione settore merceologico;
sanzione; interessi;
fabbisogno finanziario;
fondo 2019; rata palombi 2019. Parte Tali circostanze non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del nonostante l' analiticità e specificità delle opposte deduzioni.
Ne consegue che, nel richiamare quanto statuito da questo giudicante con sentenza n.
431/2022 si tratta dunque di pretese economiche già oggetto di domanda giudiziale sia per sorte capitale che per interessi e quindi un' autonoma e successiva domanda dei soli interessi (scorporata dalla sorte capitale) violerebbe il principio del “ ne bis in idem” atteso che si tratterebbe della ripetizione di una pretesa creditoria accessoria al capitale e già azionata in separato giudizio monitorio.
Peraltro, anche qualora gli interessi non fossero oggetto di specifica richiesta nel giudizio nel quale è fatto valere il credito principale in linea capitale, si darebbe luogo comunque ad una violazione del principio di infrazionabilità del credito, comportando una moltiplicazione di pretese creditorie derivanti da un' unica fonte di obbligazione, relativa ad un rapporto oramai concluso, che ben potevano essere fatte valere in modo unitario.
In tal senso, va evidenziato che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, poiché in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede.
In particolare, anche le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria ( Cass. Civ.
n. 14143/2021).
Evidenziano i giudici della Suprema Corte che in tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico". Dunque è evidente come nella fattispecie il opposto, azionando autonome Parte_2 domande relative ad interessi dovute per somme già richieste in autonomi e separati giudizi, abbia palesemente violato il principio suindicato.
Va infine rilevato come, con la domanda monitoria siano stati chiesti sulla quota interessi di cui alle fattture allegate, ulteriori interessi di mora ex art 13 della Statuto Consortile, riconosciuti dal giudice del monitorio, in violazione del divieto di cui all' art 1283 c.c.
In sostanza con la fatturazione della quota interessi “ avulsa dal capitale” il cui riconoscimento è sub judice, si è fittiziamente creato una nuova sorte capitale, generativa a sua volta di ulteriori interessi, in violazione del divieto di anatocismo e con una possibile duplicazione degli interessi dovuti.
Sul punto il giudice di prime cure non ha correttamente valutato i suddetti profili di illegittimità della pretesa monitoria omettendo di motivare sul punto.
Ne consegue l' accoglimento dell' appello anche in relazione alla fattura 1623/2019 , non essendo stato provato il credito di cui alle fatture allegate che, in ogni caso, potrà essere riconosciuto, qualora dedotto e dimostrato, nell' ambito dei giudizi introdotti relativi alla sorte capitale.
In tal senso il parametro di quantificazione degli interessi moratori non potrà essere oggetto di valutazione nel presente giudizio ma dovrà essere accertato e determinato nei procedimenti relativi ai crediti di cui alla sorte capitale ed ove è stata proposta domanda anche relativamente agli interessi maturati e maturandi.
Alla luce di quanto sopra l' appello è fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto
Spese di lite di doppio grado secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo ed a carico di parte convenuta.
PQM
il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l' appello e per l' effetto in riforma dell' appellata sentenza revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di doppio grado di Parte_2 giudizio liquidate in € 700,00 per competenze ed € 40,00 per esborsi documentati, oltre accessori (primo grado) ed in € 1300,00 per competenze ed € 180,00 per esborsi relativi alla fase di appello, in favore di parte appellante/opponente..
Latina, 5.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli