Articolo 11 della Legge 22 luglio 1966, n. 607
Articolo 10Articolo 12
Versione
7 agosto 1966
Art. 11.
Agli affrancanti coltivatori diretti potranno essere concesse tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni sulla proprieta' contadina di cui alla legge 1 febbraio 1956, n. 53 , e successive modifiche ed integrazioni.
Entrata in vigore il 7 agosto 1966
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