Art. 11.
Agli affrancanti coltivatori diretti potranno essere concesse tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni sulla proprieta' contadina di cui alla legge 1 febbraio 1956, n. 53 , e successive modifiche ed integrazioni.
Agli affrancanti coltivatori diretti potranno essere concesse tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni sulla proprieta' contadina di cui alla legge 1 febbraio 1956, n. 53 , e successive modifiche ed integrazioni.