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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1687/2023
Verbale di udienza del 5/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Marianna Vetrano nonché il ricorrente personalmente.
L'avv. Vetrano si riporta al ricorso e alle note difensive autorizzate e alle conclusioni ivi rassegnate e ne chiede l'accoglimento.
E' presente per l' l'avv. Garofalo il quale si riporta alla memoria di costituzione e CP_1 conclude per il suo integrale accoglimento.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 5/12/2025
Il giudice del lavoro.
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
5/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1687/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Parte_1 C.F._1
Vetrano, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in Nola alla via
Circumvallazione n. 165 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanna Sereno, Nicola di Ronza
e NL EL, elettivamente domiciliato con gli stessi Avvocati in Avellino alla Via
Roma, 17, presso la Sede provinciale dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/06/2023, previamente introdotto dinanzi al
Tribunale di Nola e riassunto presso questo Tribunale a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, esponeva di aver prestato attività lavorativa in Parte_1 qualità di docente ITP (Insegnante Tecnico Pratico) per l'insegnamento del laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia, alle dipendenze dell'Istituto Paritario
2 “Istituti NN ON S.r.l.”, con sede in Pomigliano d'Arco (NA), per il periodo dal
14/09/2015 al 11/01/2017.
Riferiva di aver ricevuto, in data 27/07/2020, comunicazione da parte dell' con la quale CP_1 veniva disposto il disconoscimento del suddetto rapporto di lavoro ai fini previdenziali, sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento n. 2019004435/DDL del
23/12/2019, notificato al datore di lavoro.
Deduceva la regolarità e l'effettività della prestazione lavorativa resa, caratterizzata da un orario part-time di 8 ore settimanali, svolta presso la sede dell'istituto, con retribuzione mensile di circa 271,49 euro corrisposta in contanti. A sostegno delle proprie ragioni, produceva, tra gli altri documenti, i contratti di lavoro, le buste paga, la Certificazione Unica
2016 e l'atto di dimissioni volontarie.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava ricorso amministrativo, che veniva rigettato dal Comitato Regionale dell' con delibera del 30/09/2021. CP_1
Contestava, pertanto, la legittimità e la fondatezza del disconoscimento operato dall' CP_2
e rassegnava le seguenti conclusioni: “Per quanto sopra esposto, accogliere il presente ricorso;
Accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di lavoro subordinato instaurato tra l'azienda Istituti NN ON S.r.l., matricola 5135462840 con sede in CP_1
Pomigliano D'arco alla via Passariello ed il docente , per i periodi dal Parte_1
14/09/2015 al 11/01/2017; - accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia del:
4. verbale unico di accertamento n. 2019004435/DDl del 23/12/2019 nei confronti dell'Istituto scolastico paritario “Istituti NN ON srl”;
5. provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro del 02/03/2020; 6. delibera di reiezione del
30/09/2021. - o comunque disporre la disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente convalida del rapporto di lavoro con l'azienda Istituti NN ON S.r.l. per i periodi dal 14/09/2015 al 11/01/2017. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario.”
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando in toto le pretese avversarie e chiedendone il rigetto.
Eccepiva la correttezza del proprio operato, fondato sulle risultanze di una complessa e articolata attività ispettiva, cristallizzata nel verbale n. 2019004435/DDL del 23/12/2019.
Evidenziava che da tale accertamento era emersa l'insussistenza di numerosi rapporti di lavoro denunciati dalla società “Istituti NN ON S.r.l.”, tra cui quello del ricorrente, per carenza degli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
3 In particolare, sottolineava come dall'esame della documentazione acquisita (registri di firma docenti, registri elettronici di classe) e dalle dichiarazioni rese da numerosi soggetti
(personale amministrativo, docenti, soci), fosse emersa una sistematica fittizietà dei rapporti. Con specifico riferimento agli insegnanti tecnico-pratici (ITP), gli ispettori rilevavano che: non risultavano aver mai attestato la loro presenza firmando i registri cartacei o elettronici;
i docenti teorici, che avrebbero dovuto essere affiancati dagli ITP, avevano negato lo svolgimento di attività di laboratorio o di essere mai stati affiancati da docenti pratici;
alcuni ITP avevano dichiarato di non collaborare con docenti teorici, in contrasto con la normativa di settore, o di non avere classi fisse;
i pagamenti erano avvenuti sistematicamente in contanti, senza alcuna attestazione tracciabile.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di prova orale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
La controversia ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con cui l' ha CP_1 disconosciuto, ai fini previdenziali, il rapporto di lavoro che il ricorrente assume aver intrattenuto con la società “Istituti NN ON S.r.l.” nel periodo dal 14/09/2015 al
11/01/2017.
In via preliminare, occorre ribadire il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'ente previdenziale, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto medesimo, quale fatto costitutivo del diritto azionato, grava interamente sul lavoratore. L'eventuale iscrizione negli elenchi o la denuncia unilaterale del datore di lavoro ( ) assolvono a una funzione di Pt_2 agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' nell'esercizio dei suoi poteri CP_1 di controllo, contesti la veridicità del rapporto.
Nel caso di specie, l' ha fondato il proprio provvedimento di disconoscimento su un CP_1 articolato e circostanziato verbale ispettivo (n. 2019004435/DDL del 23/12/2019), prodotto in giudizio, dal quale emergono plurimi e gravi indizi circa la natura fittizia di un numero cospicuo di rapporti di lavoro formalmente instaurati dalla società datrice, tra cui quello del
. Pt_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso per le circostanze apprese da terzi o per le valutazioni degli ispettori, possiedono un'elevata attendibilità, che può
4 essere infirmata solo da una prova contraria, rigorosa e convincente (cfr. Cass. Civ., Sez. L,
N. 15481 dell'1/06/2023). Essi costituiscono un elemento probatorio che il giudice deve valutare liberamente, in concorso con le altre risultanze processuali.
“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N. 15073 del 6/06/2008).
Nel merito, il verbale ispettivo evidenzia un quadro di grave irregolarità gestionale e di sistematica simulazione dei rapporti di lavoro. Con specifico riguardo alla figura degli insegnanti tecnico-pratici (ITP), categoria cui appartiene il ricorrente, gli ispettori hanno accertato, attraverso l'esame documentale e l'acquisizione di dichiarazioni, che:
i loro nominativi non comparivano nei registri di presenza dei docenti, né in quelli elettronici di classe;
i docenti delle materie teoriche hanno escluso la previsione di attività laboratoriali e, comunque, di essere mai stati affiancati da docenti ITP;
i pagamenti delle retribuzioni avvenivano in contanti, in violazione delle norme sulla tracciabilità e senza rilascio di quietanze.
Questi elementi, analiticamente esposti nel verbale e nella memoria di costituzione dell' costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che depongono per la non CP_1 genuinità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
A fronte di tale robusto quadro indiziario, il ricorrente non ha fornito una prova contraria idonea a superarlo. La documentazione prodotta (contratti, buste paga, CU) è costituita da atti di formazione unilaterale del datore di lavoro, la cui attendibilità è minata dal fatto che la stessa società è stata oggetto dell'accertamento ispettivo che ne ha disvelato le pratiche simulatorie. Tali documenti, da soli, non sono idonei a comprovare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, specie quando provengono da un soggetto la cui affidabilità è stata posta in discussione.
Né l'istruttoria orale ha consentito di raggiungere la prova rigorosa richiesta. Le dichiarazioni testimoniali, infatti, devono essere valutate con particolare cautela, tenendo conto delle discrepanze con quanto dichiarato agli ispettori in un momento più prossimo ai fatti e non sospetto. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito può legittimamente attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite agli ispettori
5 nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quelle riferite successivamente in sede di deposizione processuale (cfr. Cass. 24208/2020).
La testimonianza resa da , socio della società datrice, appare, inoltre, Testimone_1 inattendibile. Risulta infatti che il teste abbia un contenzioso pendente con l' per il CP_1 disconoscimento del proprio rapporto di lavoro, il che evidenzia un interesse personale e diretto a un esito favorevole di controversie analoghe alla presente. Tale carenza di credibilità è ulteriormente corroborata dalla dichiarazione, resa dallo stesso in sede di ispezione e riportata nel verbale, di non ricordare i nomi degli insegnanti assegnati al laboratorio;
circostanza quest'ultima che mal si concilia con il ruolo gestorio di fatto che gli veniva attribuito e che è contradittoria con quanto dallo stesso affermato in sede di deposizione testimoniale (cfr. pagine 21-22 del file allegato sub 1 denominato “Istituti
NN ON verb dich I parte” in produzione di parte resistente).
Le incongruenze emerse non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato da parte del . Pt_1
4.In conclusione, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante. Le risultanze del verbale ispettivo, connotate da elevata attendibilità, non sono state infirmate da prove di segno contrario sufficientemente robuste e convincenti. Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporne l'integrale compensazione, fondandosi la decisione della presente controversia su un complesso apprezzamento del materiale probatorio, in particolare sulla valutazione comparativa tra le risultanze ispettive e le dichiarazioni testimoniali, la cui ponderazione è rimessa alla discrezionalità del giudicante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' ogni altra istanza, Parte_1 CP_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 5/12/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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