Ordinanza cautelare 21 febbraio 2023
Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01521/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2023, proposto da
MO IG IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Wladimir Francesco Troise Mangoni di S. Stefano, ER Buonfino e Mattia Errico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e LV Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio di via Alfredo Catalani 60 Milano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di “annullamento d'ufficio”, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, della SCIA trasmessa il 21 dicembre 2021 e conseguente ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, emanato il 18 novembre 2022 e notificato il 21 novembre 2022 dal Comune di Milano, Direzione Rigenerazione Urbana, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Unità Interventi Diretti Municipi 1-4, Unità Territoriale Municipio 3,
- per quanto occorrer possa, dell'avviso di avvio del procedimento volto all'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, emanato dal Comune di Milano in data 1° marzo 2022;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. RO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che parte ricorrente, in prossimità della udienza di trattazione, ha depositato atto con cui rinunzia al ricorso, avendo ottemperato nelle more all’ordine del Comune e dichiarando, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del gravame.
L’atto, previamente notificato e quivi depositato dal ricorrente, integra una valida rinunzia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ricorrendo all’uopo i rigorosi requisiti formali ivi enumerati.
Si impone, indi, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a., equo appalesandosi il disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, siccome congiuntamente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
ER Di RI, Presidente
RO PA, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO PA | ER Di RI |
IL SEGRETARIO