TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 27931/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27931/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA BARBAROUX, Parte_1 C.F._1 1 Torino presso lo studio dell'avv. BIAFORA CATERINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 31 10100 CP_1 C.F._2 Torino presso lo studio dell'avv. BERTOLI GERMANA e dell'avv. GUAZZONE MARIA LAURA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 CP_1 18/07/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 315 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 09/07/2010. ER
pagina 1 di 4 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20/08/2018.
Con ricorso depositato il 28/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore (quattordicenne) resti affidato in via condivisa a entrambi i ER genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza presso la madre in Torino, C.so Orbassano n. 118;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio in ogni occasione in cui sarà possibile, previo accordo con la madre, e, in difetto, secondo quantomeno le seguenti modalità, sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio con prelievo presso l'abitazione materna sino alla domenica sera con rientro dopo cena presso l'abitazione materna salvo differente richiesta di di ER fermarsi a pernottare presso il padre previa comunicazione alla IG.ra (in tal caso il Pt_1 riaccompagnamento sarà il lunedì mattina a scuola o presso l'abitazione materna, in caso di sospensione/interruzione delle lezioni);
pagina 2 di 4 b) nella settimana in cui il week-end sarà di spettanza materna, due giorni con pernottamento, il martedì ed il giovedì, con prelievo il pomeriggio presso l'abitazione materna sino al mattino successivo con rientro a scuola o presso l'abitazione materna, in caso di sospensione/interruzione delle lezioni (attualmente, su richiesta di , che è all'inizio di un nuovo percorso scolastico, il IG. ER CP_1 riaccompagna il figlio a casa della madre dopo aver cenato insieme);
c) nella settimana in cui il week-end sarà di spettanza paterna, due giorni con pernottamento, il lunedì ed il mercoledì, con prelievo il pomeriggio presso l'abitazione materna sino al mattino successivo con rientro a scuola o presso l'abitazione materna, in caso di sospensione/interruzione delle lezioni (attualmente, su richiesta di , che è all'inizio di un nuovo percorso scolastico, il IG. ER CP_1 riaccompagna il figlio a casa della madre dopo aver cenato insieme);
d) in caso di malattia, resterà con il genitore presso il quale si troverà in allora che dovrà ER tempestivamente avvisare l'altro anche rispetto alle cure che verranno somministrate previo parere medico;
e) durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni, dal ER
23 dicembre alle ore 9:00 al 30 dicembre alle ore 21.30 o dal 30 dicembre alle ore 21.30 al 06 gennaio alle ore 21.30 (in caso di disaccordo negli anni pari la prima settimana con la madre) precisando che il
24.12 verrà trascorso da con il genitore con il quale non trascorrerà la prima settimana dalle ore ER 9:00 alle ore 21:30 con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore;
f) durante le vacanze scolastiche pasquali, trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il ER giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna. Eventuali altri giorni di vacanza scolastica seguiranno il calendario ordinario infrasettimanale;
g) per tutte le altre festività (25.04, 1°.05, 15.08 se non ricompreso nelle vacanze estive di uno dei due genitori, 1°.11, 8.12, festa patronale): le festività non collegate ad un ponte scolastico verranno trascorse alternativamente con l'uno o l'altro genitore. Nel caso di ponte scolastico, starà con il genitore ER a cui spetta il week-end collegato al ponte;
h) il giorno del compleanno di verrà trascorso con il genitore cui spetta la giornata da calendario ER con possibilità per l'altro di trascorrere qualche ora con il figlio per gli auguri e la consegna dei regali, concordando tra genitori gli orari di prelievo e rientro;
i) per le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore trascorrerà con due settimane anche non ER consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con sospensione del calendario ordinario (in caso di mancato accordo negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le seconde due con la madre, viceversa negli anni dispari);
j) nel caso in cui un genitore volesse trascorrere una vacanza che richieda attività particolari o comunemente ritenute rischiose, occorrerà l'accordo con l'altro genitore così per i viaggi all'estero;
k) ciascun genitore si impegna a garantire che giornalmente tra le ore 19:00 e le ore 21:00 possa ER effettuare una chiamata con l'altro genitore;
l) i genitori concordano altresì che, salvo diverso accordo scritto, ciascuno - se lo desidera - potrà partecipare agli eventi scolastici e sportivi (recite, saggi, gare ecc.) nonché cerimonie religiose (quali cresima) riguardanti il figlio anche se non ricadenti in un giorno di spettanza;
DISPONE che, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, il IG. versi in favore della CP_1 IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 a partire dal mese di settembre Pt_1 2024, per dodici mensilità che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 3 di 4 DA' ATTO che l'assegno unico verrà percepito dal mese di settembre 2024 integralmente dalla madre senza che ciò possa intendersi come integrazione al mantenimento del figlio;
DISPONE, relativamente alle spese straordinarie di che entrambi i coniugi si facciano carico ER del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, spese tutte previamente concordate e successivamente documentate come da protocollo adottato d'intesa tra Codesto Ill.mo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino il 15/03/2016, che dichiarano di aver letto, compreso ed accettato;
DA' ATTO che il IG. verserà alla IG.ra a titolo di una tantum l'importo di € 20.000,00 CP_1 Pt_1 contestualmente all'iscrizione a ruolo della presente causa mediante assegno circolare alla medesima intestato;
DA' ATTO che il IG. verserà, a titolo transattivo, quale partecipazione alle spese legali CP_1 stragiudiziali della IG.ra all'Avv. Caterina Biafora entro e non oltre la data di deposito delle Pt_1 note scritte della presente procedura l'importo complessivo di € 1.000,00 già comprensivo di ogni onere di legge;
DA' ATTO che il IG. verserà alla IG.ra a saldo e stralcio per arretrati ISTAT sino alla CP_1 Pt_1 sottoscrizione del presente accordo, l'importo di € 517,99 entro e non oltre la data di deposito delle note scritte della presente procedura;
DA' ATTO che la casa già coniugale è stata venduta in data 14.10.2024;
DA' ATTO che, con il puntuale adempimento di tutto quanto sin qui pattuito, i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi, di avere definito ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro intercorrente, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, anche derivante dal rapporto di coniugio, dalla separazione e dal divorzio nonché con riguardo all'abitazione già coniugale, ad arretrati ISTAT ed a spese accessorie del figlio alla data della sottoscrizione del presente accordo, oltre che a qualsivoglia titolo o ragione;
DA' ATTO che le parti si rilasciano reciprocamente il consenso/assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto/carta d'identità valida per l'espatrio del figlio;
DA' ATTO che le spese di lite sono compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale,
sulle spese di lite. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27931/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA BARBAROUX, Parte_1 C.F._1 1 Torino presso lo studio dell'avv. BIAFORA CATERINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 31 10100 CP_1 C.F._2 Torino presso lo studio dell'avv. BERTOLI GERMANA e dell'avv. GUAZZONE MARIA LAURA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 CP_1 18/07/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 315 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 09/07/2010. ER
pagina 1 di 4 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20/08/2018.
Con ricorso depositato il 28/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore (quattordicenne) resti affidato in via condivisa a entrambi i ER genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza presso la madre in Torino, C.so Orbassano n. 118;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio in ogni occasione in cui sarà possibile, previo accordo con la madre, e, in difetto, secondo quantomeno le seguenti modalità, sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio con prelievo presso l'abitazione materna sino alla domenica sera con rientro dopo cena presso l'abitazione materna salvo differente richiesta di di ER fermarsi a pernottare presso il padre previa comunicazione alla IG.ra (in tal caso il Pt_1 riaccompagnamento sarà il lunedì mattina a scuola o presso l'abitazione materna, in caso di sospensione/interruzione delle lezioni);
pagina 2 di 4 b) nella settimana in cui il week-end sarà di spettanza materna, due giorni con pernottamento, il martedì ed il giovedì, con prelievo il pomeriggio presso l'abitazione materna sino al mattino successivo con rientro a scuola o presso l'abitazione materna, in caso di sospensione/interruzione delle lezioni (attualmente, su richiesta di , che è all'inizio di un nuovo percorso scolastico, il IG. ER CP_1 riaccompagna il figlio a casa della madre dopo aver cenato insieme);
c) nella settimana in cui il week-end sarà di spettanza paterna, due giorni con pernottamento, il lunedì ed il mercoledì, con prelievo il pomeriggio presso l'abitazione materna sino al mattino successivo con rientro a scuola o presso l'abitazione materna, in caso di sospensione/interruzione delle lezioni (attualmente, su richiesta di , che è all'inizio di un nuovo percorso scolastico, il IG. ER CP_1 riaccompagna il figlio a casa della madre dopo aver cenato insieme);
d) in caso di malattia, resterà con il genitore presso il quale si troverà in allora che dovrà ER tempestivamente avvisare l'altro anche rispetto alle cure che verranno somministrate previo parere medico;
e) durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni, dal ER
23 dicembre alle ore 9:00 al 30 dicembre alle ore 21.30 o dal 30 dicembre alle ore 21.30 al 06 gennaio alle ore 21.30 (in caso di disaccordo negli anni pari la prima settimana con la madre) precisando che il
24.12 verrà trascorso da con il genitore con il quale non trascorrerà la prima settimana dalle ore ER 9:00 alle ore 21:30 con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore;
f) durante le vacanze scolastiche pasquali, trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il ER giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna. Eventuali altri giorni di vacanza scolastica seguiranno il calendario ordinario infrasettimanale;
g) per tutte le altre festività (25.04, 1°.05, 15.08 se non ricompreso nelle vacanze estive di uno dei due genitori, 1°.11, 8.12, festa patronale): le festività non collegate ad un ponte scolastico verranno trascorse alternativamente con l'uno o l'altro genitore. Nel caso di ponte scolastico, starà con il genitore ER a cui spetta il week-end collegato al ponte;
h) il giorno del compleanno di verrà trascorso con il genitore cui spetta la giornata da calendario ER con possibilità per l'altro di trascorrere qualche ora con il figlio per gli auguri e la consegna dei regali, concordando tra genitori gli orari di prelievo e rientro;
i) per le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore trascorrerà con due settimane anche non ER consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con sospensione del calendario ordinario (in caso di mancato accordo negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le seconde due con la madre, viceversa negli anni dispari);
j) nel caso in cui un genitore volesse trascorrere una vacanza che richieda attività particolari o comunemente ritenute rischiose, occorrerà l'accordo con l'altro genitore così per i viaggi all'estero;
k) ciascun genitore si impegna a garantire che giornalmente tra le ore 19:00 e le ore 21:00 possa ER effettuare una chiamata con l'altro genitore;
l) i genitori concordano altresì che, salvo diverso accordo scritto, ciascuno - se lo desidera - potrà partecipare agli eventi scolastici e sportivi (recite, saggi, gare ecc.) nonché cerimonie religiose (quali cresima) riguardanti il figlio anche se non ricadenti in un giorno di spettanza;
DISPONE che, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, il IG. versi in favore della CP_1 IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 a partire dal mese di settembre Pt_1 2024, per dodici mensilità che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 3 di 4 DA' ATTO che l'assegno unico verrà percepito dal mese di settembre 2024 integralmente dalla madre senza che ciò possa intendersi come integrazione al mantenimento del figlio;
DISPONE, relativamente alle spese straordinarie di che entrambi i coniugi si facciano carico ER del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, spese tutte previamente concordate e successivamente documentate come da protocollo adottato d'intesa tra Codesto Ill.mo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino il 15/03/2016, che dichiarano di aver letto, compreso ed accettato;
DA' ATTO che il IG. verserà alla IG.ra a titolo di una tantum l'importo di € 20.000,00 CP_1 Pt_1 contestualmente all'iscrizione a ruolo della presente causa mediante assegno circolare alla medesima intestato;
DA' ATTO che il IG. verserà, a titolo transattivo, quale partecipazione alle spese legali CP_1 stragiudiziali della IG.ra all'Avv. Caterina Biafora entro e non oltre la data di deposito delle Pt_1 note scritte della presente procedura l'importo complessivo di € 1.000,00 già comprensivo di ogni onere di legge;
DA' ATTO che il IG. verserà alla IG.ra a saldo e stralcio per arretrati ISTAT sino alla CP_1 Pt_1 sottoscrizione del presente accordo, l'importo di € 517,99 entro e non oltre la data di deposito delle note scritte della presente procedura;
DA' ATTO che la casa già coniugale è stata venduta in data 14.10.2024;
DA' ATTO che, con il puntuale adempimento di tutto quanto sin qui pattuito, i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi, di avere definito ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro intercorrente, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, anche derivante dal rapporto di coniugio, dalla separazione e dal divorzio nonché con riguardo all'abitazione già coniugale, ad arretrati ISTAT ed a spese accessorie del figlio alla data della sottoscrizione del presente accordo, oltre che a qualsivoglia titolo o ragione;
DA' ATTO che le parti si rilasciano reciprocamente il consenso/assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto/carta d'identità valida per l'espatrio del figlio;
DA' ATTO che le spese di lite sono compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale,
sulle spese di lite. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4