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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/08/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 321/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 321/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Teresa M. Faillace;
appellante
e
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Villecco;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1585/2018 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 05.07.2018, avente ad oggetto azione di ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e difesa, riformare parzialmente la sentenza n. 1585/2018, emessa dal
Tribunale di Cosenza, con conferma dei capi della sentenza non oggetto di espressa impugnazione, accogliendo i motivi d'appello con conseguente accertamento della
1 nullità della commissione di massimo scoperto applicata al conto corrente per cui è causa (motivo n. 1) e della misura complessiva degli interessi addebitati in conseguenza di clausole nulle (motivo n. 2). Con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta avvocata anticipataria. In via istruttoria si rinnova la richiesta di disporre CTU tecnico contabile per la verifica delle nullità contrattuali denunciate e per tutti i motivi indicati a partire dalla pag. 10 dell'atto di citazione in appello, cui si rinvia”.
Per l'appellata: “Voglia l'on. le Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile ovvero rigettare nel merito
l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza di Parte_1 primo grado. Il tutto con condanna alle spese e competenze del presente giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di Parte_1 aver intrattenuto un rapporto di c/c n. 52/000053 con la Controparte_2
, che l'istituto di credito aveva illegittimamente proceduto alla
[...] capitalizzazione trimestrale degli interessi, richiesto commissioni di massimo scoperto, spese ed interessi ultra legali non pattuiti, e superato il tasso soglia, conveniva la predetta Banca in giudizio chiedendo che, previo accertamento di tali profili, venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente addebitate nella misura di € 11.223,68 oltre interessi.
La banca eccepiva l'inammissibilità della domanda per inesistenza del pagamento indebito, in quanto il conto era ancora aperto, nonché il rigetto nel merito per prescrizione del credito, decadenza dal diritto e la validità delle pattuizioni.
Istruita la causa a mezzo c.t.u. contabile, con sentenza n. 1585/2018 il Tribunale così statuiva: “Dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
Rigetta le ulteriori domande;
Dichiara compensate le spese di lite”.
Segnatamente il giudice di prime cure, respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla banca, riteneva fondata la questione di nullità della clausola contrattuale (art. 7) che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, osservando che gli usi bancari in tema di anatocismo non assumevano la rilevanza riservata dall'art. 1283 c.c. agli usi contrari, avendo natura negoziale e non già normativa, atteso che difettava la ricorrenza dell'opinio iuris ac necessitatis trattandosi di condizioni generali di contratto introdotte dall'ABI ed inserite in formulari che i
2 clienti erano costretti dalle banche a sottoscrivere, con conseguenza che gli interessi dovevano essere calcolati a debito senza alcuna forma di capitalizzazione.
Disattendeva le richieste di mancanza e/o illegittimità della pattuizione della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa, atteso che la funzione della stessa era da individuare nel corrispettivo che la banca percepisce per la concessione della disponibilità di denaro in favore del correntista (cfr. Cass. n.
12965/16), nonché di addebito di interessi convenzionali, in quanto il benestare di lettera di apertura del conto corrente in oggetto, debitamente sottoscritto dall'attore, conteneva la puntuale indicazione dei tassi, e stante la genericità della deduzione di usurarietà degli interessi, ritenuta priva del benché minimo riferimento ai tassi soglia ed alle operazioni illegittime, e tenuto conto della mancata produzione dei decreti ministeriali determinativi del c.d. tasso soglia - necessaria per operare i dovuti riscontri - da parte dell' attore.
Rigettava, infine, la richiesta restitutoria atteso che, come eccepito all'istituto di credito, all'epoca della instaurazione del giudizio il rapporto di conto corrente era ancora in essere. Al riguardo osservava che nel caso di conto aperto non si era in presenza di un pagamento bensì della mera annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, di per sé inidonea a configurare un indebito, atteso che solo dalla estinzione del rapporto avrebbe potuto configurarsi un pagamento che poteva dar vita ad una pretesa restitutoria nella misura in cui si fosse tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. Il correntista non aveva inoltre neppure dedotto l'esistenza di specifici versamenti di natura solutoria, eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il saldo nei limiti del fido.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
05.02.2019, sulla base dei seguenti motivi: 1) Difetto e/o Parte_1 contraddittorietà logica della motivazione e violazione dell'art. 1418 c.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva disatteso la richiesta “di mancanza e/o illegittimità della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa”.
Assumeva l'appellante che nel giudizio di primo grado, nell'atto di citazione ne era stata rilevata la nullità per mancanza di causa e poi, nella comparsa conclusionale, era stato posto il rilievo anche relativamente all'indeterminatezza, per le modalità con le quali essa era stata concretamente stipulata. Infatti, nella lettera di benestare prodotta in atti della CMS era stata indicata solo la percentuale (0.125%) senza
3 alcuna ulteriore indicazione, né alcuna altra spiegazione operativa era contenuta, su tale clausola, nelle Norme che regolavano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi allegate al contratto;
2) Omessa quantificazione degli interessi illegittimamente addebitati. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omesso esame. Deduceva
l'appellante che una volta espletata la consulenza, il Giudice avrebbe dovuto, nel dichiarare la nullità di una delle clausole contrattuali (peraltro proprio quella in riferimento alla quale - l'anatocismo - era stata espletata la CTU) anche dichiarare quali fossero le somme di cui in corso di causa era stata accertato l'illegittimo addebitato. Al contrario, si era limitato, pure in presenza di una CTU già espletata e che indicava espressamente l'importo degli interessi ripetibili, a dichiarare solo la nullità della clausola, senza alcuna ulteriore statuizione. Ne discendeva il vizio di omessa pronuncia e la necessità che la Corte adita accertasse e dichiarasse quali erano le somme illegittimamente addebitate dalla sul conto corrente, CP_3 intestato all'appellante. Rilevava inoltre che i quesiti formulati al c.t.u. contenevano due errori:
1. l'aver limitato l'indagine ai soli interessi anatocistici, lasciando fuori dall'esame del CTU ogni altra invalidità dedotta in giudizio ed, in particolare, quella relativa alla commissione di massimo scoperto;
2. l'aver richiesto di identificare i cd. versamenti solutori pur in mancanza di una precisa eccezione formulata in tal senso dalla convenuta. Invero, nella prima CTU il consulente aveva espressamente CP_1 affermato che “dall'esame dei saldi così rielaborati non si è mai rilevato che il cliente sia andato extra fido e quindi tutti i versamenti effettuati dal risultano Pt_1 avere natura ripristinatoria. Considerando che, alla data di inizio del procedimento il conto risulta in essere, gli interessi anatocistici indebitamente calcolati dalla risultano essere ripetibili non essendo pervenuta alcuna forma di CP_1 prescrizione” (v. pag. 7 della CTU), mentre nell'integrazione alla CTU, il Giudice di primo grado aveva chiesto l'individuazione delle rimesse solutorie sulla base degli estratti conto;
tale modus operandi era chiaramente illegittimo ed illogico in quanto non poteva revocarsi in dubbio che le somme addebitate in violazione di norme imperative non possono essere prese in alcuna considerazione, tant'è che lo stesso
CTU, a pag. 4 della relazione integrativa, aveva precisato che “ tutti i saldi
(trimestrali e non) risultanti dagli estratti conto redatti dalle banche (relativi a rapporti di apertura di credito sorti anteriormente al 22 aprile 2000 come nel caso specifico) sono errati, se non altro per contenere illegittimi interessi anatocistici”
… “Pertanto il saldo da considerare per definire un versamento solutorio o non
4 solutorio non è quello rinvenibile dagli e/c bancari, ma è il “saldo ricalcolato”, ovvero il saldo depurato dalle competenze bancarie illegittimamente addebitate dalla banca, giorno per giorno, nel corso del rapporto”. Ad avviso dell'appellante, quindi, l'accertamento da tenere presente, per la determinazione degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati era quello della prima CTU, che indicava un importo di €.5.574,57 e non quello della relazione integrativa. Formulava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe e chiedeva in via istruttoria c.t.u. tecnico-contabile.
Si costituiva in data 30.04.2019 società che aveva incorporato Controparte_1 per fusione chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in CP_3 fatto e in diritto.
Con ordinanza del 05.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.05.2019, la Corte rigettava la richiesta di c.t.u. formulata dall'appellante e fissava l'udienza del 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 05.03.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa dichiarazione di nullità per indeterminatezza della clausola prevedente la commissione di massimo scoperto.
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. n. 19825/22).
5 Pertanto, poiché nella fattispecie nel contratto inter partes la CMS è stata pattuita mediante indicazione della sola percentuale (pari a 0.125%), senza cioè alcun riferimento alla base di calcolo, la stessa deve ritenersi nulla e l'importo applicato a tale titolo deve essere espunto. Non osta a tale statuizione la circostanza che l'odierno appellante con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado abbia chiesto l'accertamento della nullità della cms per mancanza di causa e solo in sede di comparsa conclusionale abbia dedotto quale ulteriore causa di nullità la sua indeterminatezza. Ed invero, proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale, il giudice ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio una causa di nullità diversa da quella prospettata, purchè essa emerga dagli atti di causa (Cass. n. 26495/2019: “ll giudice innanzi al quale sia proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto. Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'eccezione in senso lato, rilevabile
d'ufficio ex art. 345 c.p.c.”).
2.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per essersi limitata a dichiarare la nullità delle clausole contrattuali senza indicare le somme illegittimamente addebitate per la cui determinazione, ad avviso dell'appellante, occorre fare riferimento all'accertamento contenuto nella prima c.t.u., che indicava un importo di € 5.574,57 e non a quello della relazione integrativa.
Il motivo deve essere accolto.
Ritiene, innanzitutto, la Corte che debba privilegiarsi il modus procedendi adottato dal consulente contabile nominato in primo grado nella prima c.t.u. ove la individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista è stata effettuata non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Tale metodologia è condivisa dalla più recente giurisprudenza di legittimità in quanto ritenuta maggiormente conforme ai principi espressi da Cass. S.U. n.
24418/2010 (cfr. tra le tante Cass. n. 7721/2023; n. 3858/2021; n. 9141/2020).
Orbene, dalla predetta c.t.u. è emerso che tutti i versamenti effettuati dal Pt_2 risultano avere natura ripristinatoria e che sono stati addebitati interessi illegittimi
6 per €5.574,57. Dalle schede contabili allegate alla c.t.u. si ricava che l'importo della cms, anch'essa illegittima per quanto sopra detto, è pari ad €421,57. Il tutto alla data del 30.09.2009, alla quale si fermano gli estratti conto in atti.
Ciò posto, va rimarcato che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale "potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo" (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11).
In applicazione di tale principio correttamente il giudice di primo grado, in mancanza di versamenti di natura solutoria, ha rigettato la domanda ex art. 2033 c.c..
Ora però l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. Pertanto anche durante il rapporto il correntista ha interesse a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole contrattuali, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della
7 riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito) (Cass. Civ. n. 29 dell'11.1.2024;
Cass. Civ. n. 5904 del 4.3.2021; Cass. civ. n. 21646/2018; Cass. civ. n. 24418/2010).
Pertanto, qualora il correntista agisca chiedendo anche l'accertamento dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti (domanda di accertamento del saldo), non rileva lo stato di apertura o chiusura del conto corrente, posto che l'azione di accertamento, che nella specie l'appellante ha richiesto prodromicamente alla ripetizione di indebito, può essere validamente esperita anche in ipotesi di conto corrente aperto.
Tenendo conto delle risultanze della scheda contabile n. 3 allegata alla prima c.t.u. che evidenziano un saldo (determinato dalle sole operazioni attive e passive) al
30.09.2009 di €5.273,11 a credito del correntista, interessi da addebitare (senza alcuna forma di capitalizzazione) pari ad €3.728,17 e interessi creditori pari ad
€156,45, il saldo rettificato al 30.09.2009 è pari ad €1.701,39 a credito del correntista.
Va quindi accertato e dichiarato che il saldo del conto alla data del 30.09.2009 è pari ad €1.701,39 a credito del correntista.
In tal senso va riformata l'impugnata decisione.
§3. Le spese processuali.
3.1. La riforma della sentenza comporta la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, tenuto conto della riduzione dell'importo dovuto alla sia pure in misura inferiore a quella pretesa CP_1 dall'attore-appellante, va confermata la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata, mentre le spese del presente grado vanno poste a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 05.02.2019, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 1585/2018 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 05.07.2018, così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 52/000053, acceso il 05.07.1993 presso la Controparte_2
8 di e di alla data del 30.09.2009 era pari ad euro €1.701,39 a credito CP_2 CP_2 del correntista;
b) conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
c) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in €174,00 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Teresa M. Faillace, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 321/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Teresa M. Faillace;
appellante
e
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Villecco;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1585/2018 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 05.07.2018, avente ad oggetto azione di ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e difesa, riformare parzialmente la sentenza n. 1585/2018, emessa dal
Tribunale di Cosenza, con conferma dei capi della sentenza non oggetto di espressa impugnazione, accogliendo i motivi d'appello con conseguente accertamento della
1 nullità della commissione di massimo scoperto applicata al conto corrente per cui è causa (motivo n. 1) e della misura complessiva degli interessi addebitati in conseguenza di clausole nulle (motivo n. 2). Con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta avvocata anticipataria. In via istruttoria si rinnova la richiesta di disporre CTU tecnico contabile per la verifica delle nullità contrattuali denunciate e per tutti i motivi indicati a partire dalla pag. 10 dell'atto di citazione in appello, cui si rinvia”.
Per l'appellata: “Voglia l'on. le Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile ovvero rigettare nel merito
l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza di Parte_1 primo grado. Il tutto con condanna alle spese e competenze del presente giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di Parte_1 aver intrattenuto un rapporto di c/c n. 52/000053 con la Controparte_2
, che l'istituto di credito aveva illegittimamente proceduto alla
[...] capitalizzazione trimestrale degli interessi, richiesto commissioni di massimo scoperto, spese ed interessi ultra legali non pattuiti, e superato il tasso soglia, conveniva la predetta Banca in giudizio chiedendo che, previo accertamento di tali profili, venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente addebitate nella misura di € 11.223,68 oltre interessi.
La banca eccepiva l'inammissibilità della domanda per inesistenza del pagamento indebito, in quanto il conto era ancora aperto, nonché il rigetto nel merito per prescrizione del credito, decadenza dal diritto e la validità delle pattuizioni.
Istruita la causa a mezzo c.t.u. contabile, con sentenza n. 1585/2018 il Tribunale così statuiva: “Dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
Rigetta le ulteriori domande;
Dichiara compensate le spese di lite”.
Segnatamente il giudice di prime cure, respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla banca, riteneva fondata la questione di nullità della clausola contrattuale (art. 7) che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, osservando che gli usi bancari in tema di anatocismo non assumevano la rilevanza riservata dall'art. 1283 c.c. agli usi contrari, avendo natura negoziale e non già normativa, atteso che difettava la ricorrenza dell'opinio iuris ac necessitatis trattandosi di condizioni generali di contratto introdotte dall'ABI ed inserite in formulari che i
2 clienti erano costretti dalle banche a sottoscrivere, con conseguenza che gli interessi dovevano essere calcolati a debito senza alcuna forma di capitalizzazione.
Disattendeva le richieste di mancanza e/o illegittimità della pattuizione della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa, atteso che la funzione della stessa era da individuare nel corrispettivo che la banca percepisce per la concessione della disponibilità di denaro in favore del correntista (cfr. Cass. n.
12965/16), nonché di addebito di interessi convenzionali, in quanto il benestare di lettera di apertura del conto corrente in oggetto, debitamente sottoscritto dall'attore, conteneva la puntuale indicazione dei tassi, e stante la genericità della deduzione di usurarietà degli interessi, ritenuta priva del benché minimo riferimento ai tassi soglia ed alle operazioni illegittime, e tenuto conto della mancata produzione dei decreti ministeriali determinativi del c.d. tasso soglia - necessaria per operare i dovuti riscontri - da parte dell' attore.
Rigettava, infine, la richiesta restitutoria atteso che, come eccepito all'istituto di credito, all'epoca della instaurazione del giudizio il rapporto di conto corrente era ancora in essere. Al riguardo osservava che nel caso di conto aperto non si era in presenza di un pagamento bensì della mera annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, di per sé inidonea a configurare un indebito, atteso che solo dalla estinzione del rapporto avrebbe potuto configurarsi un pagamento che poteva dar vita ad una pretesa restitutoria nella misura in cui si fosse tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. Il correntista non aveva inoltre neppure dedotto l'esistenza di specifici versamenti di natura solutoria, eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il saldo nei limiti del fido.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
05.02.2019, sulla base dei seguenti motivi: 1) Difetto e/o Parte_1 contraddittorietà logica della motivazione e violazione dell'art. 1418 c.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva disatteso la richiesta “di mancanza e/o illegittimità della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa”.
Assumeva l'appellante che nel giudizio di primo grado, nell'atto di citazione ne era stata rilevata la nullità per mancanza di causa e poi, nella comparsa conclusionale, era stato posto il rilievo anche relativamente all'indeterminatezza, per le modalità con le quali essa era stata concretamente stipulata. Infatti, nella lettera di benestare prodotta in atti della CMS era stata indicata solo la percentuale (0.125%) senza
3 alcuna ulteriore indicazione, né alcuna altra spiegazione operativa era contenuta, su tale clausola, nelle Norme che regolavano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi allegate al contratto;
2) Omessa quantificazione degli interessi illegittimamente addebitati. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omesso esame. Deduceva
l'appellante che una volta espletata la consulenza, il Giudice avrebbe dovuto, nel dichiarare la nullità di una delle clausole contrattuali (peraltro proprio quella in riferimento alla quale - l'anatocismo - era stata espletata la CTU) anche dichiarare quali fossero le somme di cui in corso di causa era stata accertato l'illegittimo addebitato. Al contrario, si era limitato, pure in presenza di una CTU già espletata e che indicava espressamente l'importo degli interessi ripetibili, a dichiarare solo la nullità della clausola, senza alcuna ulteriore statuizione. Ne discendeva il vizio di omessa pronuncia e la necessità che la Corte adita accertasse e dichiarasse quali erano le somme illegittimamente addebitate dalla sul conto corrente, CP_3 intestato all'appellante. Rilevava inoltre che i quesiti formulati al c.t.u. contenevano due errori:
1. l'aver limitato l'indagine ai soli interessi anatocistici, lasciando fuori dall'esame del CTU ogni altra invalidità dedotta in giudizio ed, in particolare, quella relativa alla commissione di massimo scoperto;
2. l'aver richiesto di identificare i cd. versamenti solutori pur in mancanza di una precisa eccezione formulata in tal senso dalla convenuta. Invero, nella prima CTU il consulente aveva espressamente CP_1 affermato che “dall'esame dei saldi così rielaborati non si è mai rilevato che il cliente sia andato extra fido e quindi tutti i versamenti effettuati dal risultano Pt_1 avere natura ripristinatoria. Considerando che, alla data di inizio del procedimento il conto risulta in essere, gli interessi anatocistici indebitamente calcolati dalla risultano essere ripetibili non essendo pervenuta alcuna forma di CP_1 prescrizione” (v. pag. 7 della CTU), mentre nell'integrazione alla CTU, il Giudice di primo grado aveva chiesto l'individuazione delle rimesse solutorie sulla base degli estratti conto;
tale modus operandi era chiaramente illegittimo ed illogico in quanto non poteva revocarsi in dubbio che le somme addebitate in violazione di norme imperative non possono essere prese in alcuna considerazione, tant'è che lo stesso
CTU, a pag. 4 della relazione integrativa, aveva precisato che “ tutti i saldi
(trimestrali e non) risultanti dagli estratti conto redatti dalle banche (relativi a rapporti di apertura di credito sorti anteriormente al 22 aprile 2000 come nel caso specifico) sono errati, se non altro per contenere illegittimi interessi anatocistici”
… “Pertanto il saldo da considerare per definire un versamento solutorio o non
4 solutorio non è quello rinvenibile dagli e/c bancari, ma è il “saldo ricalcolato”, ovvero il saldo depurato dalle competenze bancarie illegittimamente addebitate dalla banca, giorno per giorno, nel corso del rapporto”. Ad avviso dell'appellante, quindi, l'accertamento da tenere presente, per la determinazione degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati era quello della prima CTU, che indicava un importo di €.5.574,57 e non quello della relazione integrativa. Formulava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe e chiedeva in via istruttoria c.t.u. tecnico-contabile.
Si costituiva in data 30.04.2019 società che aveva incorporato Controparte_1 per fusione chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in CP_3 fatto e in diritto.
Con ordinanza del 05.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.05.2019, la Corte rigettava la richiesta di c.t.u. formulata dall'appellante e fissava l'udienza del 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 05.03.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa dichiarazione di nullità per indeterminatezza della clausola prevedente la commissione di massimo scoperto.
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. n. 19825/22).
5 Pertanto, poiché nella fattispecie nel contratto inter partes la CMS è stata pattuita mediante indicazione della sola percentuale (pari a 0.125%), senza cioè alcun riferimento alla base di calcolo, la stessa deve ritenersi nulla e l'importo applicato a tale titolo deve essere espunto. Non osta a tale statuizione la circostanza che l'odierno appellante con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado abbia chiesto l'accertamento della nullità della cms per mancanza di causa e solo in sede di comparsa conclusionale abbia dedotto quale ulteriore causa di nullità la sua indeterminatezza. Ed invero, proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale, il giudice ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio una causa di nullità diversa da quella prospettata, purchè essa emerga dagli atti di causa (Cass. n. 26495/2019: “ll giudice innanzi al quale sia proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto. Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'eccezione in senso lato, rilevabile
d'ufficio ex art. 345 c.p.c.”).
2.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per essersi limitata a dichiarare la nullità delle clausole contrattuali senza indicare le somme illegittimamente addebitate per la cui determinazione, ad avviso dell'appellante, occorre fare riferimento all'accertamento contenuto nella prima c.t.u., che indicava un importo di € 5.574,57 e non a quello della relazione integrativa.
Il motivo deve essere accolto.
Ritiene, innanzitutto, la Corte che debba privilegiarsi il modus procedendi adottato dal consulente contabile nominato in primo grado nella prima c.t.u. ove la individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista è stata effettuata non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Tale metodologia è condivisa dalla più recente giurisprudenza di legittimità in quanto ritenuta maggiormente conforme ai principi espressi da Cass. S.U. n.
24418/2010 (cfr. tra le tante Cass. n. 7721/2023; n. 3858/2021; n. 9141/2020).
Orbene, dalla predetta c.t.u. è emerso che tutti i versamenti effettuati dal Pt_2 risultano avere natura ripristinatoria e che sono stati addebitati interessi illegittimi
6 per €5.574,57. Dalle schede contabili allegate alla c.t.u. si ricava che l'importo della cms, anch'essa illegittima per quanto sopra detto, è pari ad €421,57. Il tutto alla data del 30.09.2009, alla quale si fermano gli estratti conto in atti.
Ciò posto, va rimarcato che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale "potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo" (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11).
In applicazione di tale principio correttamente il giudice di primo grado, in mancanza di versamenti di natura solutoria, ha rigettato la domanda ex art. 2033 c.c..
Ora però l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. Pertanto anche durante il rapporto il correntista ha interesse a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole contrattuali, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della
7 riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito) (Cass. Civ. n. 29 dell'11.1.2024;
Cass. Civ. n. 5904 del 4.3.2021; Cass. civ. n. 21646/2018; Cass. civ. n. 24418/2010).
Pertanto, qualora il correntista agisca chiedendo anche l'accertamento dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti (domanda di accertamento del saldo), non rileva lo stato di apertura o chiusura del conto corrente, posto che l'azione di accertamento, che nella specie l'appellante ha richiesto prodromicamente alla ripetizione di indebito, può essere validamente esperita anche in ipotesi di conto corrente aperto.
Tenendo conto delle risultanze della scheda contabile n. 3 allegata alla prima c.t.u. che evidenziano un saldo (determinato dalle sole operazioni attive e passive) al
30.09.2009 di €5.273,11 a credito del correntista, interessi da addebitare (senza alcuna forma di capitalizzazione) pari ad €3.728,17 e interessi creditori pari ad
€156,45, il saldo rettificato al 30.09.2009 è pari ad €1.701,39 a credito del correntista.
Va quindi accertato e dichiarato che il saldo del conto alla data del 30.09.2009 è pari ad €1.701,39 a credito del correntista.
In tal senso va riformata l'impugnata decisione.
§3. Le spese processuali.
3.1. La riforma della sentenza comporta la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, tenuto conto della riduzione dell'importo dovuto alla sia pure in misura inferiore a quella pretesa CP_1 dall'attore-appellante, va confermata la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata, mentre le spese del presente grado vanno poste a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 05.02.2019, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 1585/2018 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 05.07.2018, così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 52/000053, acceso il 05.07.1993 presso la Controparte_2
8 di e di alla data del 30.09.2009 era pari ad euro €1.701,39 a credito CP_2 CP_2 del correntista;
b) conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
c) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in €174,00 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Teresa M. Faillace, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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