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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74123 Taranto TA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92868 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1832/2025 depositato il 13/11/2025 Richieste delle parti: i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.6.2025 la società Ricorrente_1 , in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava l'accertamento, notificato il 22.4.2025, con cui il Comune di Taranto accertava maggiore IMU, sanzioni e interessi per l'anno 2019 in relazione ad un terreno ritenuto edificabile. Censurava l'atto impugnato per 1) difetto di contraddittorio preventivo;
2) difetto di notifica dell'atto impugnato perché la PEC è stata inviata alla casella dell'amministratore e non a quella della società destinataria dell'atto notificato;
3) incongruità del valore attribuito dal Comune al terreno assoggettato ad imposizione siccome risulta da perizia tecnica allegata che ha valutato lo stesso in €. 0,80 al mq.; 4) assenza di un piano attuativo in relazione alla zona in cui ricade il terreno di che trattasi. Chiedeva l'annullamento dell'accertamento impugnato. Con comparsa del 9.10.2025 si costituiva il Comune di Taranto replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Per quanto attiene al contraddittorio preventivo, il Comune ha provato la notifica in data 13.3.2025 dello schema d'atto con invito alla contribuente a presentare osservazioni;
in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui il contraddittorio non si fosse instaurato correttamene, ciò non determinerebbe alcuna invalidità del successivo accertamento perché la ricorrente non ha dedotto, neanche in questa sede, motivi validi per i quali l'atto, nel caso d un corretto contraddittorio, avrebbe potuto avere un contenuto diverso (c.d. prova di resistenza). Con riferimento, invece, alla notifica dell'accertamento alla casella PEC dell''amministratore, invece che a quella della società, si rileva che l'atto è stato impugnato dalla società nel termine di decadenza, il che dimostra che la notifica ha raggiunto lo scopo cui era destinata sicchè mai potrebbe essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 156 co. 3 c.p.c. Nel merito, il ricorso è infondato atteso che il Comune ha stimato il valore del suolo per il quale le previsioni dello strumento urbanistico generale consentono la realizzazione di attrezzature di interesse comune ed insediamenti residenziali secondo i valori attribuiti dalla delibera di CC n.60/23 per le aree edificatorie esistenti nel Comune di Taranto e in particolare €. 39,82/mq per la zona in cui sono previste attrezzature di interesse pubblico ed €. 141;39/mq per quella in cui sono previsti insediamenti residenziali. La ricorrente contesta siffatta valutazione sulla base di una allegata perizia in cui si afferma che il valore del terreno sarebbe di €. 0,80/mq. Non si può aderire a siffatta valutazione atteso che, in disparte il suo carattere meramente assertivo, la stessa non è conferente alla natura indubbiamente edificatoria del terreno della ricorrente secondo quanto risulta dal vigente strumento urbanistico, ma piuttosto sarebbe propria di un terreno avente destinazione agricola. Né ha rilevanza la mancanza di un piano urbanistico attuativo atteso che, come affermato, più volte, dalla SC di Cassazione, per la natura edificatoria ai fini IMU sono sufficienti le previsioni del piano urbanistico generale. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 12 novembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74123 Taranto TA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92868 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1832/2025 depositato il 13/11/2025 Richieste delle parti: i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.6.2025 la società Ricorrente_1 , in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava l'accertamento, notificato il 22.4.2025, con cui il Comune di Taranto accertava maggiore IMU, sanzioni e interessi per l'anno 2019 in relazione ad un terreno ritenuto edificabile. Censurava l'atto impugnato per 1) difetto di contraddittorio preventivo;
2) difetto di notifica dell'atto impugnato perché la PEC è stata inviata alla casella dell'amministratore e non a quella della società destinataria dell'atto notificato;
3) incongruità del valore attribuito dal Comune al terreno assoggettato ad imposizione siccome risulta da perizia tecnica allegata che ha valutato lo stesso in €. 0,80 al mq.; 4) assenza di un piano attuativo in relazione alla zona in cui ricade il terreno di che trattasi. Chiedeva l'annullamento dell'accertamento impugnato. Con comparsa del 9.10.2025 si costituiva il Comune di Taranto replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Per quanto attiene al contraddittorio preventivo, il Comune ha provato la notifica in data 13.3.2025 dello schema d'atto con invito alla contribuente a presentare osservazioni;
in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui il contraddittorio non si fosse instaurato correttamene, ciò non determinerebbe alcuna invalidità del successivo accertamento perché la ricorrente non ha dedotto, neanche in questa sede, motivi validi per i quali l'atto, nel caso d un corretto contraddittorio, avrebbe potuto avere un contenuto diverso (c.d. prova di resistenza). Con riferimento, invece, alla notifica dell'accertamento alla casella PEC dell''amministratore, invece che a quella della società, si rileva che l'atto è stato impugnato dalla società nel termine di decadenza, il che dimostra che la notifica ha raggiunto lo scopo cui era destinata sicchè mai potrebbe essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 156 co. 3 c.p.c. Nel merito, il ricorso è infondato atteso che il Comune ha stimato il valore del suolo per il quale le previsioni dello strumento urbanistico generale consentono la realizzazione di attrezzature di interesse comune ed insediamenti residenziali secondo i valori attribuiti dalla delibera di CC n.60/23 per le aree edificatorie esistenti nel Comune di Taranto e in particolare €. 39,82/mq per la zona in cui sono previste attrezzature di interesse pubblico ed €. 141;39/mq per quella in cui sono previsti insediamenti residenziali. La ricorrente contesta siffatta valutazione sulla base di una allegata perizia in cui si afferma che il valore del terreno sarebbe di €. 0,80/mq. Non si può aderire a siffatta valutazione atteso che, in disparte il suo carattere meramente assertivo, la stessa non è conferente alla natura indubbiamente edificatoria del terreno della ricorrente secondo quanto risulta dal vigente strumento urbanistico, ma piuttosto sarebbe propria di un terreno avente destinazione agricola. Né ha rilevanza la mancanza di un piano urbanistico attuativo atteso che, come affermato, più volte, dalla SC di Cassazione, per la natura edificatoria ai fini IMU sono sufficienti le previsioni del piano urbanistico generale. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 12 novembre 2025 Il Giudice monocratico