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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 76/2024 R.G.L., vertente TRA
– C.F. - con Sede Parte_1 P.IVA_1 in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli (c.f.
) e RE TR (c.f. ), in forza di procura C.F._1 C.F._2 generale alle liti a rogito Notaio Dott. del 23.01.2023, rep. 37590/7131, Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Locri via Matteotti n. 48 - presso i Pt_1 difensori che lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_1 appellante CONTRO
, nata il [...] a [...], CF Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dall'Avv. Pietro Accardo, CF
, elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 Email_2 studio in Reggio Calabria, Via S. Anna 2° Tronco n. 18/i appellata CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 07.02.2022, Controparte_1 esponeva che con missiva del 18.11.2021 l le aveva comunicato di aver liquidato in Pt_1 suo favore, in esecuzione a provvedimento giurisdizionale, l'assegno ordinario di invalidità n. 18517539 con decorrenza da maggio 2019. La somma era stata corrisposta solo parzialmente, avendo l'Istituto assicuratore operato una serie di trattenute delle quali solo la principale (€ 4.934,86) riportava una motivazione vagamente intellegibile, per quanto generica (“293 – recupero trattamenti di famiglia”) essendo invece le altre (complessivi € 3.114,65) collegate solo a dei codici numerici del tutto incomprensibili. Stante la mancata specificazione del titolo dei pretesi indebiti compensati, degli anni di riferimento e di modalità ed epoca dei pagamenti che si assumevano essere stati eseguiti, non era consentita al destinatario alcuna verifica della fondatezza della pretesa azionata nei suoi confronti: il che era ingiustificato solo a pensare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 198/11), prima di eseguire contestazioni di sorta 2
relativamente alle prestazioni previdenziali l'Istituto Assicuratore doveva chiarire all'utente le ragioni della propria pretesa restitutoria in maniera chiara e determinata onde consentire di poterne verificare la fondatezza e eventuali errori. Stante la genericità della contestazione, altrettanto genericamente la ricorrente contestava di aver indebitamente percepito alcuna somma da parte dell' , con la Pt_1 conseguente tenutezza di questo alla prova sia dell'effettiva erogazione delle somme oggetto di recupero, sia della qualità indebita delle stesse. Inoltre, nella vigenza dell'art. 545 c.p.c. non era consentita la pignorabilità, sequestrabilità o, comunque, compensabilità ad alcun titolo, di pensioni che mensilmente non superassero l'importo di una volta e mezza quello dell'assegno sociale (nel 2021, circa 700 euro mensili). Poiché la pensione liquidata ammontava a meno di duecento euro mensili con aggiunta degli assegni familiari, essa non avrebbe potuto essere assoggettata ad alcun tipo di trattenuta. Rassegnava le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la illegittimità, per i motivi esposti in narrativa, delle trattenute di complessivi € 8.049,51 operate dall' sugli Pt_1 arretrati liquidati in data 18/112021 sulla pensione cat. IO n. 18517539 in favore della ricorrente;
in conseguenza, condannare l al pagamento in suo favore della predetta Pt_1 somma, oltre interessi legali come per legge fino al soddisfo effettivo. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al Pt_1 pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari. Costituitosi l chiedeva il rigetto del ricorso. Pt_1
Esponeva che l'Ufficio amministrativo della competente Sede aveva riferito Pt_1 quanto appresso: “Da verifica nelle Banche Dati è emerso che le trattenute trovano origine nell'operazione di riallineamento prestazioni/posizione assicurativa, effettuata nella fase di liquidazione dell'AOI. L'AOI ha decorrenza 05/2019, per cui è emersa incompatibilità con le prestazioni DS AGR e ANF 2019 e 2020, già erogate alla data di liquidazione dell'assegno d'invalidità. Per questo motivo le prestazioni sono state riesaminate in data 18.11.2021, DS 2019 rielaborata con un numero inferiore di giornate riconosciute e DS 2020 Respinta;
sono state accertate quindi le somme non spettanti per ds agr e anf dalla decorrenza AOI (01.05.2019) fino al 12.2020; si è provveduto quindi al Recupero di tali somme sugli arretrati AOI;
si allegano comunicazioni di liquidazione e riesame con dettagli calcoli e calcolo arretrati AOI estrapolato dalla procedura Arte Web. Gli assegni familiari sono stati comunque liquidati sulla IO 18517539, praticamente sono stati revocati sulla DS e recuperati e riconosciuti sull'AOI, si allega TE08.” In considerazione di quanto sopra, l'operato dell' era legittimo, stante quanto Pt_1 emerso all'esito della verifica delle prestazioni erogate per i periodi di riferimento;
pertanto, ogni argomentazione di controparte era infondata, con conseguente rigetto del ricorso. La ricorrente non aveva fornito alcuna prova idonea a sostenere la legittima percezione delle somme ed a confutare l'azione di recupero, ribadita, comunque, l'assenza dei requisiti per beneficiare delle somme in questione, con conseguente obbligo di restituire le prestazioni percepite indebitamente per i periodi di riferimento, non essendovi neppure contestazione sul relativo importo. Ove necessario, affermava che il provvedimento era munito di tutti gli elementi prescritti ai fini al raggiungimento dello scopo e le argomentazioni avversarie sul punto apparivano del tutto irrilevanti, pretestuose ed infondate, così come inconferente era il richiamo all'art. 545 cpc, non applicabile al caso di specie. Chiedeva il rigetto del ricorso.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. 3
Con sentenza n. 943/2023 pubblicata il 25/10/2023, il Tribunale di Locri così provvedeva: “1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la trattenuta operata dall' per complessivi € 8.049,51 sugli arretrati liquidati in data 18/11/2021 sulla Pt_1 pensione cat. IO n. 18517539 in favore della ricorrente;
2) condanna l' alla restituzione Pt_1 della predetta somma, oltre interessi legali al soddisfo;
3) condanna l al pagamento Pt_1 delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in € 1.100,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi distrattari”. Affermava essere rispondente al vero che tra diverse partite di dare e avere l Pt_1 potesse operare una compensazione automatica, trattandosi di operazione contabile, per cui era consentita la detrazione dell'una somma dall'altra. Nella specie si verteva, però, in materia previdenziale, e precisamente nell'ambito della ripetizione dell'indebito su trattamenti pensionistici (qual era l'assegno ordinario di invalidità), per il quale vigeva una legislazione speciale, l'art. 1, comma 262, L. 662/1996, secondo cui in caso di indebito pensionistico: Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione. Il recupero dell'indebito era, quindi, necessariamente rateale. Ne conseguiva che il recupero dell'indennità di DS, divenuta indebita al momento del riconoscimento dell'assegno IO, doveva avvenire mediante trattenute sulla pensione, nei limiti previsti dalla disposizione sopra riportata e non conguagliando l'indebito sugli arretrati della medesima pensione, di cui in tal modo era stata dimezzata l'erogazione. Inoltre, anche sotto altro profilo il recupero era illegittimo e sarebbe comunque dovuto avvenire nei limiti di cui all'art. 69 L. 153/69. L'illegittimità della trattenuta applicata derivava dal fatto che l'importo dell'indennità era inferiore a quello che era considerato il c.d. "minimo vitale", tenuto conto della prestazione erogata (cfr. Cass. 18755/2013: "Ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale"), mentre era pignorabile nei soli limiti del quinto - ex art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - la parte residua"). In tal senso deponeva anche Cass. sez. L. n 9001/2003: “In tema di indebito previdenziale, l , salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 Pt_1 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne' incide su di esso l'art 6 comma 11 quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153”. Il ricorso andava accolto, con condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che, con il primo motivo, Pt_1 lamentava l'erroneo accertamento e l'errata valutazione dei fatti – errata applicazione della normativa richiamata – inapplicabilità della L. 662/96 - errata motivazione. 4
Richiamando quanto già esposto nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, riportava quanto illustrato dall'Ufficio amministrativo della competente Sede , Pt_1 secondo cui le trattenute trovavano origine nell'operazione di riallineamento prestazioni/posizione assicurativa, effettuata nella fase di liquidazione dell'AOI, con decorrenza 05/2019, per essere emersa incompatibilità con le prestazioni DS AGR e ANF 2019 e 2020, già erogate alla data di liquidazione dell'assegno d'invalidità. Per questo motivo le prestazioni erano state riesaminate in data 18.11.2021, la DS 2019 era stata rielaborata con un numero inferiore di giornate riconosciute e la DS 2020 Respinta;
erano state accertate quindi le somme non spettanti per ds. Agr. e anf. dalla decorrenza AOI (01.05.2019) fino al 12.2020; si era provveduto quindi al recupero di tali somme sugli arretrati AOI, come da allegate comunicazioni di liquidazione e riesame con dettagli calcoli e calcolo arretrati AOI estrapolato dalla procedura Arte Web. Gli assegni familiari erano stati comunque liquidati sulla IO 18517539, revocati sulla DS e recuperati e riconosciuti sull'AOI, si allega TE08. Ribadiva che l'indebito in questione era scaturito dall'incompatibilità delle prestazioni DS AGR e AOI ed il relativo recupero era stato applicato sugli arretrati AOI (art. 6, comma 7°, del D.L. n. 148 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236 del 1993). Il Tribunale non aveva ritenuto l'inesistenza dell'indebito, né l'irripetibilità delle somme in questione, ma si era limitato a censurare la mancata rateizzazione del relativo recupero attivato dall' , pronunciando su una domanda non formulata dalla ricorrente, che con il Pt_1 ricorso introduttivo del giudizio e con le conclusioni finali aveva contestato la fondatezza della pretesa dell' , ma non le modalità adottate dall' per il recupero delle somme Pt_1 Pt_1 in questione. La motivazione della sentenza era errata, sia in merito all'interpretazione dei fatti, sia per le previsioni normative ritenute applicabili in relazione alla domanda, poiché:
1) Trattavasi di indebito scaturito dalla corresponsione per lo stesso periodo di prestazioni tra loro incompatibili: prestazioni DS AGR e ANF 2019 e 2020, già erogate alla data di liquidazione dell'assegno d'invalidità con decorrenza 05/2019;
2) l aveva quantificato l'indebito ed aveva provveduto al recupero di tali somme Pt_1 sugli arretrati AOI, trattenendo mediante compensazione quanto dovuto dalla ricorrente a detto titolo.
3) dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione in atti si evinceva che l aveva fornito la chiara indicazione dei singoli importi erogati a titolo di Pt_1 disoccupazione per gli anni di riferimento, nonché adeguata motivazione della compensazione e della somma riconosciuta a titolo di conguaglio arretrati su pensione;
4) la ricorrente non aveva fornito alcuna prova a sostegno della pretese azionate, in evidente violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.
5) nel merito, la fondatezza della pretesa restitutoria fatta valere dall' era fondata, Pt_1 giacché ai sensi dell'art. 6, comma 7°, del D.L. n. 148 del 1993, convertito con modificazioni in L. 236/1993, la prestazione di disoccupazione era incompatibile con la pensione di invalidità. Pertanto, stante la percezione da parte della ricorrente per il periodo indicato dell'indennità di disoccupazione agricola, non spettante in quanto incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità, il recupero dell'indebito era legittimo, circostanza che non smentita dalla motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale non aveva affermato l'irripetibilità delle somme, ma aveva errato nel censurare la modalità liquidatoria in un'unica soluzione sugli arretrati anziché con trattenute rateali, argomento neppure sollevato dalla ricorrente. Nel prosieguo, considerava che, ferma la ripetibilità delle somme pretese dall a Pt_1 titolo di indebito e la legittimità della compensazione, la motivazione della sentenza era errata in quanto era errata l'applicazione della L. 662/96, trattandosi di norma speciale 5
riferita solo a indebiti ante 1996, (art. 1, comma 260, L. 662/1996), evenienza non ricorrente nel caso di specie. La controparte non aveva contestato le modalità di recupero adottate dall' che, Pt_1 come tali, non erano state oggetto di contraddittorio tra le parti. Pertanto, il Tribunale aveva errato a condannare “l' alla restituzione della predetta Pt_1 somma, oltre interessi legali al soddisfo”; al più avrebbe dovuto disporre il recupero nei limiti del quinto e non certo condannare l' alla restituzione dell'intera somma, risultando in Pt_1 tal senso errata anche l'applicazione dell'art. 69 della L. 153/1969, nei termini e per gli effetti di cui alla motivazione della sentenza impugnata. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata anche nel punto di condanna dell Pt_1 al pagamento delle spese Costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1 Affermava che la sentenza era corretta e l'atto di appello era estremamente generico, limitandosi a trascrivere iil contenuto della memoria difensiva di costituzione nel giudizio di primo grado, al punto che non era dato capire il motivo per cui la decisione impugnata doveva ritenersi meritevole di riforma se non per il mero fatto di non avere accolto le istanze di controparte. La pensione liquidata in favore della sig.ra mmontava a meno di duecento CP_1 euro mensili con aggiunta degli assegni familiari e non si vedeva come la stessa potesse essere assoggettata a qualche genere di trattenuta. Chiedeva il rigetto dell'appello. Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Appare incontroverso che l'indebito per il cui recupero si è attivato l derivi dalla Pt_1 corresponsione, per il medesimo periodo, di prestazioni fra loro incompatibili: prestazioni DS AGR e ANF 2019 e 2020. Tali prestazioni erano state già erogate alla data di liquidazione dell'assegno d'invalidità con decorrenza 05/2019 e l , nella fase di liquidazione Controparte_2 dell'AOI con decorrenza 05/2019, a seguito dell'accertamento dell'incompatibilità con le Parte prestazioni DS e ANF 2019 e 2020, aveva eseguito il riallineamento della prestazioni/posizione assicurativa, riesaminate in data 18.11.2021, e la DS 2019 era stata rielaborata con un numero inferiore di giornate riconosciute e la DS 2020 respinta. Accertata la corresponsione di somme non spettanti per e ANF dal momento CP_3 della decorrenza dell'AOI (01.05.2019) e fino al 12.2020, si era provveduto al recupero delle somme indebitamente corrisposte sugli arretrati AOI. La ricostruzione così operata ha reso incontroversi l'esistenza e l'ammontare dell'indebito e il Tribunale lo ha, di fatto, riconosciuto allorquando ha affermato che l Pt_1 ben poteva operare la compensazione automatica, trattandosi di operazione contabile, per cui era consentita la detrazione dell'una somma dall'altra, con ciò riconoscendo l'esistenza di prestazioni indebitamente erogate, da cui detrarre le somme ancora dovute. Ciò posto, è fondato il motivo con cui l'appellante ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva applicato il comma 262 art. 1 L. 662/1996, comma, secondo cui nel caso di indebito pensionistico il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione, traendo la conclusione che “il recupero dell'indebito è, quindi, necessariamente rateale”. 6
Invero, tale norma è contestualizzata, cfr. art. 1 comma 260 L. 662/1996, nell'ambito della disciplina del recupero di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, indebitamente erogate a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996. Poiché le prestazioni dedotte in lite non rientrano nella fattispecie disciplinata dal comma 260, deve escludersi che sia imposta ope legis la rateizzazione del recupero dell'indebito. Non può, dunque, esser confermata la sentenza nella parte in cui ha affermato “Ne consegue che il recupero dell'indennità di DS divenuta indebita al momento del riconoscimento dell'assegno IO doveva avvenire mediante trattenute sulla pensione, nei limiti previsti dalla disposizione sopra riportata e non conguagliando l'indebito sugli arretrati della medesima pensione, di cui in tal modo è stata dimezzata l'erogazione” e deve essere esclusa, per questo profilo, l'illegittimità ritenuta in sentenza. È fondato il motivo di impugnazione anche per l'altro profilo segnalato dall'appellante, vale a dire che il Tribunale aveva emesso una pronuncia su una domanda non formulata dalla ricorrente, Infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. in dettaglio sub 1), la aveva lamentato la mancata specificazione del titolo dei pretesi indebiti CP_1 compensati, degli anni di riferimento, della modalità ed epoche dei pagamenti eseguiti, non consentendo al destinatario alcuna verifica della fondatezza della pretesa. Nel prosieguo, la ricorrente aveva lamentato che, nella vigenza dell'art. 545 c.p.c., non era consentita la pignorabilità, sequestrabilità o, comunque, compensabilità ad alcun titolo, di pensioni che mensilmente non superassero l'importo di una volta e mezza quello dell'assegno sociale (nel 2021, circa 700 euro mensili) e che, poiché la pensione liquidata ammontava a meno di duecento euro mensili con aggiunta degli assegni familiari, essa non avrebbe potuto essere assoggettata ad alcun tipo di trattenuta. Tale essendo le ragioni poste a fondamento del ricorso, è fondata, la doglianza rassegnata dall' , anche nella parte in cui ha rilevato che la ricorrente non aveva Pt_1 contestato alcunché sulle modalità con cui l aveva proceduto al recupero, né, rileva Pt_1 questa Corte, ella aveva mai vantato alcun diritto a conseguirne la rateizzazione. Già per i motivi sino ad ora esposti la sentenza deve essere riformata.
5. Il Tribunale ha altresì affermato: “… anche sotto altro profilo il recupero è illegittimo e sarebbe comunque dovuto avvenire nei limiti di cui all'art. 69 L. 153/69 laddove la somma trattenuta è ampiamente superiore al quinto degli arretrati erogati”. Anche questo punto della motivazione è stato censurato dall' , che ha lamentato Pt_1 che era errata l'applicazione dell'art. 69 L. 153/1969 nei termini e per gli effetti di cui alla motivazione della sentenza impugnata. Sul punto, deve essere considerato se i limiti imposti dall'art. 545 c.p.c., invocati dalla ricorrente quale fatto impeditivo al recupero dell'indebito, siano applicabili ad una fattispecie in cui non sussiste pignoramento da parte dell' per crediti propri, ma solo una Pt_1 compensazione fra somme da corrispondere e somme indebitamente corrisposte. L'interrogativo è stato risolto alla Suprema Corte: “In tema di indebito, l , salvo il Pt_1 diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022- che rilevano 7
nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall'
[...]
, o quando l agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di CP_2 Pt_1 prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024). In applicazione dei principi di diritto sopra riportati, deve concludersi che i limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. posti dalla ricorrente a fondamento della domanda non regolamentino la fattispecie dedotta in giudizio, in cui l ha operato una trattenuta, per Pt_1 compensazione, per il recupero dell'indebito previdenziale. Ancora, si osserva che la ricorrente, che ha limitato le proprie doglianze alla impignorabilità art. 545 c.p.c., norma non applicabile alla fattispecie in esame, non ha offerto alcuna prova dei propri redditi, né in raffronto a questi ha allegato in che modo la trattenuta potesse incidere sul c.d. minimo vitale, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui “in relazione all'art. 69 L. 153/1969, norma applicabile alla presente fattispecie, come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la fissazione della quota Pt_1 pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.” (cfr. Cass. 3648/2019). La tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa avere l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale. Nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della consistenza dei propri redditi al fine di provare la (eventuale) violazione del c.d. minimo vitale. Per tutti i motivi esposti, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettato il ricorso proposto da . Controparte_1 Vista la dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. dalla ricorrente/appellata, soccombente, nessuna statuizione a suo carico deve essere adottata sulle spese di entrambi i gradi di giudizio. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., nei Pt_1 confronti di , avverso la sentenza n. 943/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Locri, pubblicata il 25/10/2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese dei due gradi di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 76/2024 R.G.L., vertente TRA
– C.F. - con Sede Parte_1 P.IVA_1 in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli (c.f.
) e RE TR (c.f. ), in forza di procura C.F._1 C.F._2 generale alle liti a rogito Notaio Dott. del 23.01.2023, rep. 37590/7131, Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Locri via Matteotti n. 48 - presso i Pt_1 difensori che lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_1 appellante CONTRO
, nata il [...] a [...], CF Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dall'Avv. Pietro Accardo, CF
, elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 Email_2 studio in Reggio Calabria, Via S. Anna 2° Tronco n. 18/i appellata CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 07.02.2022, Controparte_1 esponeva che con missiva del 18.11.2021 l le aveva comunicato di aver liquidato in Pt_1 suo favore, in esecuzione a provvedimento giurisdizionale, l'assegno ordinario di invalidità n. 18517539 con decorrenza da maggio 2019. La somma era stata corrisposta solo parzialmente, avendo l'Istituto assicuratore operato una serie di trattenute delle quali solo la principale (€ 4.934,86) riportava una motivazione vagamente intellegibile, per quanto generica (“293 – recupero trattamenti di famiglia”) essendo invece le altre (complessivi € 3.114,65) collegate solo a dei codici numerici del tutto incomprensibili. Stante la mancata specificazione del titolo dei pretesi indebiti compensati, degli anni di riferimento e di modalità ed epoca dei pagamenti che si assumevano essere stati eseguiti, non era consentita al destinatario alcuna verifica della fondatezza della pretesa azionata nei suoi confronti: il che era ingiustificato solo a pensare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 198/11), prima di eseguire contestazioni di sorta 2
relativamente alle prestazioni previdenziali l'Istituto Assicuratore doveva chiarire all'utente le ragioni della propria pretesa restitutoria in maniera chiara e determinata onde consentire di poterne verificare la fondatezza e eventuali errori. Stante la genericità della contestazione, altrettanto genericamente la ricorrente contestava di aver indebitamente percepito alcuna somma da parte dell' , con la Pt_1 conseguente tenutezza di questo alla prova sia dell'effettiva erogazione delle somme oggetto di recupero, sia della qualità indebita delle stesse. Inoltre, nella vigenza dell'art. 545 c.p.c. non era consentita la pignorabilità, sequestrabilità o, comunque, compensabilità ad alcun titolo, di pensioni che mensilmente non superassero l'importo di una volta e mezza quello dell'assegno sociale (nel 2021, circa 700 euro mensili). Poiché la pensione liquidata ammontava a meno di duecento euro mensili con aggiunta degli assegni familiari, essa non avrebbe potuto essere assoggettata ad alcun tipo di trattenuta. Rassegnava le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la illegittimità, per i motivi esposti in narrativa, delle trattenute di complessivi € 8.049,51 operate dall' sugli Pt_1 arretrati liquidati in data 18/112021 sulla pensione cat. IO n. 18517539 in favore della ricorrente;
in conseguenza, condannare l al pagamento in suo favore della predetta Pt_1 somma, oltre interessi legali come per legge fino al soddisfo effettivo. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al Pt_1 pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari. Costituitosi l chiedeva il rigetto del ricorso. Pt_1
Esponeva che l'Ufficio amministrativo della competente Sede aveva riferito Pt_1 quanto appresso: “Da verifica nelle Banche Dati è emerso che le trattenute trovano origine nell'operazione di riallineamento prestazioni/posizione assicurativa, effettuata nella fase di liquidazione dell'AOI. L'AOI ha decorrenza 05/2019, per cui è emersa incompatibilità con le prestazioni DS AGR e ANF 2019 e 2020, già erogate alla data di liquidazione dell'assegno d'invalidità. Per questo motivo le prestazioni sono state riesaminate in data 18.11.2021, DS 2019 rielaborata con un numero inferiore di giornate riconosciute e DS 2020 Respinta;
sono state accertate quindi le somme non spettanti per ds agr e anf dalla decorrenza AOI (01.05.2019) fino al 12.2020; si è provveduto quindi al Recupero di tali somme sugli arretrati AOI;
si allegano comunicazioni di liquidazione e riesame con dettagli calcoli e calcolo arretrati AOI estrapolato dalla procedura Arte Web. Gli assegni familiari sono stati comunque liquidati sulla IO 18517539, praticamente sono stati revocati sulla DS e recuperati e riconosciuti sull'AOI, si allega TE08.” In considerazione di quanto sopra, l'operato dell' era legittimo, stante quanto Pt_1 emerso all'esito della verifica delle prestazioni erogate per i periodi di riferimento;
pertanto, ogni argomentazione di controparte era infondata, con conseguente rigetto del ricorso. La ricorrente non aveva fornito alcuna prova idonea a sostenere la legittima percezione delle somme ed a confutare l'azione di recupero, ribadita, comunque, l'assenza dei requisiti per beneficiare delle somme in questione, con conseguente obbligo di restituire le prestazioni percepite indebitamente per i periodi di riferimento, non essendovi neppure contestazione sul relativo importo. Ove necessario, affermava che il provvedimento era munito di tutti gli elementi prescritti ai fini al raggiungimento dello scopo e le argomentazioni avversarie sul punto apparivano del tutto irrilevanti, pretestuose ed infondate, così come inconferente era il richiamo all'art. 545 cpc, non applicabile al caso di specie. Chiedeva il rigetto del ricorso.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. 3
Con sentenza n. 943/2023 pubblicata il 25/10/2023, il Tribunale di Locri così provvedeva: “1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la trattenuta operata dall' per complessivi € 8.049,51 sugli arretrati liquidati in data 18/11/2021 sulla Pt_1 pensione cat. IO n. 18517539 in favore della ricorrente;
2) condanna l' alla restituzione Pt_1 della predetta somma, oltre interessi legali al soddisfo;
3) condanna l al pagamento Pt_1 delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in € 1.100,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi distrattari”. Affermava essere rispondente al vero che tra diverse partite di dare e avere l Pt_1 potesse operare una compensazione automatica, trattandosi di operazione contabile, per cui era consentita la detrazione dell'una somma dall'altra. Nella specie si verteva, però, in materia previdenziale, e precisamente nell'ambito della ripetizione dell'indebito su trattamenti pensionistici (qual era l'assegno ordinario di invalidità), per il quale vigeva una legislazione speciale, l'art. 1, comma 262, L. 662/1996, secondo cui in caso di indebito pensionistico: Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione. Il recupero dell'indebito era, quindi, necessariamente rateale. Ne conseguiva che il recupero dell'indennità di DS, divenuta indebita al momento del riconoscimento dell'assegno IO, doveva avvenire mediante trattenute sulla pensione, nei limiti previsti dalla disposizione sopra riportata e non conguagliando l'indebito sugli arretrati della medesima pensione, di cui in tal modo era stata dimezzata l'erogazione. Inoltre, anche sotto altro profilo il recupero era illegittimo e sarebbe comunque dovuto avvenire nei limiti di cui all'art. 69 L. 153/69. L'illegittimità della trattenuta applicata derivava dal fatto che l'importo dell'indennità era inferiore a quello che era considerato il c.d. "minimo vitale", tenuto conto della prestazione erogata (cfr. Cass. 18755/2013: "Ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale"), mentre era pignorabile nei soli limiti del quinto - ex art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - la parte residua"). In tal senso deponeva anche Cass. sez. L. n 9001/2003: “In tema di indebito previdenziale, l , salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 Pt_1 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne' incide su di esso l'art 6 comma 11 quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153”. Il ricorso andava accolto, con condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che, con il primo motivo, Pt_1 lamentava l'erroneo accertamento e l'errata valutazione dei fatti – errata applicazione della normativa richiamata – inapplicabilità della L. 662/96 - errata motivazione. 4
Richiamando quanto già esposto nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, riportava quanto illustrato dall'Ufficio amministrativo della competente Sede , Pt_1 secondo cui le trattenute trovavano origine nell'operazione di riallineamento prestazioni/posizione assicurativa, effettuata nella fase di liquidazione dell'AOI, con decorrenza 05/2019, per essere emersa incompatibilità con le prestazioni DS AGR e ANF 2019 e 2020, già erogate alla data di liquidazione dell'assegno d'invalidità. Per questo motivo le prestazioni erano state riesaminate in data 18.11.2021, la DS 2019 era stata rielaborata con un numero inferiore di giornate riconosciute e la DS 2020 Respinta;
erano state accertate quindi le somme non spettanti per ds. Agr. e anf. dalla decorrenza AOI (01.05.2019) fino al 12.2020; si era provveduto quindi al recupero di tali somme sugli arretrati AOI, come da allegate comunicazioni di liquidazione e riesame con dettagli calcoli e calcolo arretrati AOI estrapolato dalla procedura Arte Web. Gli assegni familiari erano stati comunque liquidati sulla IO 18517539, revocati sulla DS e recuperati e riconosciuti sull'AOI, si allega TE08. Ribadiva che l'indebito in questione era scaturito dall'incompatibilità delle prestazioni DS AGR e AOI ed il relativo recupero era stato applicato sugli arretrati AOI (art. 6, comma 7°, del D.L. n. 148 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236 del 1993). Il Tribunale non aveva ritenuto l'inesistenza dell'indebito, né l'irripetibilità delle somme in questione, ma si era limitato a censurare la mancata rateizzazione del relativo recupero attivato dall' , pronunciando su una domanda non formulata dalla ricorrente, che con il Pt_1 ricorso introduttivo del giudizio e con le conclusioni finali aveva contestato la fondatezza della pretesa dell' , ma non le modalità adottate dall' per il recupero delle somme Pt_1 Pt_1 in questione. La motivazione della sentenza era errata, sia in merito all'interpretazione dei fatti, sia per le previsioni normative ritenute applicabili in relazione alla domanda, poiché:
1) Trattavasi di indebito scaturito dalla corresponsione per lo stesso periodo di prestazioni tra loro incompatibili: prestazioni DS AGR e ANF 2019 e 2020, già erogate alla data di liquidazione dell'assegno d'invalidità con decorrenza 05/2019;
2) l aveva quantificato l'indebito ed aveva provveduto al recupero di tali somme Pt_1 sugli arretrati AOI, trattenendo mediante compensazione quanto dovuto dalla ricorrente a detto titolo.
3) dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione in atti si evinceva che l aveva fornito la chiara indicazione dei singoli importi erogati a titolo di Pt_1 disoccupazione per gli anni di riferimento, nonché adeguata motivazione della compensazione e della somma riconosciuta a titolo di conguaglio arretrati su pensione;
4) la ricorrente non aveva fornito alcuna prova a sostegno della pretese azionate, in evidente violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.
5) nel merito, la fondatezza della pretesa restitutoria fatta valere dall' era fondata, Pt_1 giacché ai sensi dell'art. 6, comma 7°, del D.L. n. 148 del 1993, convertito con modificazioni in L. 236/1993, la prestazione di disoccupazione era incompatibile con la pensione di invalidità. Pertanto, stante la percezione da parte della ricorrente per il periodo indicato dell'indennità di disoccupazione agricola, non spettante in quanto incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità, il recupero dell'indebito era legittimo, circostanza che non smentita dalla motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale non aveva affermato l'irripetibilità delle somme, ma aveva errato nel censurare la modalità liquidatoria in un'unica soluzione sugli arretrati anziché con trattenute rateali, argomento neppure sollevato dalla ricorrente. Nel prosieguo, considerava che, ferma la ripetibilità delle somme pretese dall a Pt_1 titolo di indebito e la legittimità della compensazione, la motivazione della sentenza era errata in quanto era errata l'applicazione della L. 662/96, trattandosi di norma speciale 5
riferita solo a indebiti ante 1996, (art. 1, comma 260, L. 662/1996), evenienza non ricorrente nel caso di specie. La controparte non aveva contestato le modalità di recupero adottate dall' che, Pt_1 come tali, non erano state oggetto di contraddittorio tra le parti. Pertanto, il Tribunale aveva errato a condannare “l' alla restituzione della predetta Pt_1 somma, oltre interessi legali al soddisfo”; al più avrebbe dovuto disporre il recupero nei limiti del quinto e non certo condannare l' alla restituzione dell'intera somma, risultando in Pt_1 tal senso errata anche l'applicazione dell'art. 69 della L. 153/1969, nei termini e per gli effetti di cui alla motivazione della sentenza impugnata. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata anche nel punto di condanna dell Pt_1 al pagamento delle spese Costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1 Affermava che la sentenza era corretta e l'atto di appello era estremamente generico, limitandosi a trascrivere iil contenuto della memoria difensiva di costituzione nel giudizio di primo grado, al punto che non era dato capire il motivo per cui la decisione impugnata doveva ritenersi meritevole di riforma se non per il mero fatto di non avere accolto le istanze di controparte. La pensione liquidata in favore della sig.ra mmontava a meno di duecento CP_1 euro mensili con aggiunta degli assegni familiari e non si vedeva come la stessa potesse essere assoggettata a qualche genere di trattenuta. Chiedeva il rigetto dell'appello. Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Appare incontroverso che l'indebito per il cui recupero si è attivato l derivi dalla Pt_1 corresponsione, per il medesimo periodo, di prestazioni fra loro incompatibili: prestazioni DS AGR e ANF 2019 e 2020. Tali prestazioni erano state già erogate alla data di liquidazione dell'assegno d'invalidità con decorrenza 05/2019 e l , nella fase di liquidazione Controparte_2 dell'AOI con decorrenza 05/2019, a seguito dell'accertamento dell'incompatibilità con le Parte prestazioni DS e ANF 2019 e 2020, aveva eseguito il riallineamento della prestazioni/posizione assicurativa, riesaminate in data 18.11.2021, e la DS 2019 era stata rielaborata con un numero inferiore di giornate riconosciute e la DS 2020 respinta. Accertata la corresponsione di somme non spettanti per e ANF dal momento CP_3 della decorrenza dell'AOI (01.05.2019) e fino al 12.2020, si era provveduto al recupero delle somme indebitamente corrisposte sugli arretrati AOI. La ricostruzione così operata ha reso incontroversi l'esistenza e l'ammontare dell'indebito e il Tribunale lo ha, di fatto, riconosciuto allorquando ha affermato che l Pt_1 ben poteva operare la compensazione automatica, trattandosi di operazione contabile, per cui era consentita la detrazione dell'una somma dall'altra, con ciò riconoscendo l'esistenza di prestazioni indebitamente erogate, da cui detrarre le somme ancora dovute. Ciò posto, è fondato il motivo con cui l'appellante ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva applicato il comma 262 art. 1 L. 662/1996, comma, secondo cui nel caso di indebito pensionistico il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione, traendo la conclusione che “il recupero dell'indebito è, quindi, necessariamente rateale”. 6
Invero, tale norma è contestualizzata, cfr. art. 1 comma 260 L. 662/1996, nell'ambito della disciplina del recupero di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, indebitamente erogate a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996. Poiché le prestazioni dedotte in lite non rientrano nella fattispecie disciplinata dal comma 260, deve escludersi che sia imposta ope legis la rateizzazione del recupero dell'indebito. Non può, dunque, esser confermata la sentenza nella parte in cui ha affermato “Ne consegue che il recupero dell'indennità di DS divenuta indebita al momento del riconoscimento dell'assegno IO doveva avvenire mediante trattenute sulla pensione, nei limiti previsti dalla disposizione sopra riportata e non conguagliando l'indebito sugli arretrati della medesima pensione, di cui in tal modo è stata dimezzata l'erogazione” e deve essere esclusa, per questo profilo, l'illegittimità ritenuta in sentenza. È fondato il motivo di impugnazione anche per l'altro profilo segnalato dall'appellante, vale a dire che il Tribunale aveva emesso una pronuncia su una domanda non formulata dalla ricorrente, Infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. in dettaglio sub 1), la aveva lamentato la mancata specificazione del titolo dei pretesi indebiti CP_1 compensati, degli anni di riferimento, della modalità ed epoche dei pagamenti eseguiti, non consentendo al destinatario alcuna verifica della fondatezza della pretesa. Nel prosieguo, la ricorrente aveva lamentato che, nella vigenza dell'art. 545 c.p.c., non era consentita la pignorabilità, sequestrabilità o, comunque, compensabilità ad alcun titolo, di pensioni che mensilmente non superassero l'importo di una volta e mezza quello dell'assegno sociale (nel 2021, circa 700 euro mensili) e che, poiché la pensione liquidata ammontava a meno di duecento euro mensili con aggiunta degli assegni familiari, essa non avrebbe potuto essere assoggettata ad alcun tipo di trattenuta. Tale essendo le ragioni poste a fondamento del ricorso, è fondata, la doglianza rassegnata dall' , anche nella parte in cui ha rilevato che la ricorrente non aveva Pt_1 contestato alcunché sulle modalità con cui l aveva proceduto al recupero, né, rileva Pt_1 questa Corte, ella aveva mai vantato alcun diritto a conseguirne la rateizzazione. Già per i motivi sino ad ora esposti la sentenza deve essere riformata.
5. Il Tribunale ha altresì affermato: “… anche sotto altro profilo il recupero è illegittimo e sarebbe comunque dovuto avvenire nei limiti di cui all'art. 69 L. 153/69 laddove la somma trattenuta è ampiamente superiore al quinto degli arretrati erogati”. Anche questo punto della motivazione è stato censurato dall' , che ha lamentato Pt_1 che era errata l'applicazione dell'art. 69 L. 153/1969 nei termini e per gli effetti di cui alla motivazione della sentenza impugnata. Sul punto, deve essere considerato se i limiti imposti dall'art. 545 c.p.c., invocati dalla ricorrente quale fatto impeditivo al recupero dell'indebito, siano applicabili ad una fattispecie in cui non sussiste pignoramento da parte dell' per crediti propri, ma solo una Pt_1 compensazione fra somme da corrispondere e somme indebitamente corrisposte. L'interrogativo è stato risolto alla Suprema Corte: “In tema di indebito, l , salvo il Pt_1 diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022- che rilevano 7
nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall'
[...]
, o quando l agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di CP_2 Pt_1 prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024). In applicazione dei principi di diritto sopra riportati, deve concludersi che i limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. posti dalla ricorrente a fondamento della domanda non regolamentino la fattispecie dedotta in giudizio, in cui l ha operato una trattenuta, per Pt_1 compensazione, per il recupero dell'indebito previdenziale. Ancora, si osserva che la ricorrente, che ha limitato le proprie doglianze alla impignorabilità art. 545 c.p.c., norma non applicabile alla fattispecie in esame, non ha offerto alcuna prova dei propri redditi, né in raffronto a questi ha allegato in che modo la trattenuta potesse incidere sul c.d. minimo vitale, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui “in relazione all'art. 69 L. 153/1969, norma applicabile alla presente fattispecie, come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la fissazione della quota Pt_1 pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.” (cfr. Cass. 3648/2019). La tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa avere l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale. Nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della consistenza dei propri redditi al fine di provare la (eventuale) violazione del c.d. minimo vitale. Per tutti i motivi esposti, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettato il ricorso proposto da . Controparte_1 Vista la dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. dalla ricorrente/appellata, soccombente, nessuna statuizione a suo carico deve essere adottata sulle spese di entrambi i gradi di giudizio. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., nei Pt_1 confronti di , avverso la sentenza n. 943/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Locri, pubblicata il 25/10/2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese dei due gradi di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti