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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/07/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – g.o.t.s. -
All'udienza del 9/07/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 285/2024 RG, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Giovannantonio n. 9, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Teramo, Via CodiceFiscale_1
Vincenzo Comi n.18, presso lo studio del suo procuratore avv. Franco Propato, che la rappresenta e difende nel presente procedimento in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Contro
sede Teramo, già Controparte_1 [...]
, in persona del Direttore p.t. corrente in Teramo, Controparte_2 alla via F. Franchi n. 37, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario in servizio dott.ssa
Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso ordinanza-ingiunzione I.T.L. di Teramo, n. 190/2023 (prot. n.15313,
Rif. Reg. 93/23, Rapp.104/23) del 20/11/2023, notificata a mezzo racc.ta AR n. 78527949593-5, pervenuta al destinatario l'8/01/2024 con la quale veniva comminata la sanzione pecuniaria di € 6.022,35 per la violazione dell'art. 1 co. 910 e 911 Legge 27/12/2017 n. 205.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/02/2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 190/2023 dell' di Teramo del 20/11/2023, in forza Controparte_1 della quale le veniva contestato di aver pagato in contanti talune retribuzioni ai lavoratori dipendenti e , in forza presso l'attività artigianale della Persona_1 Persona_2 ricorrente al momento dell'accesso ispettivo avvenuto il 7/06/2022. In particolare, si contestava alla ricorrente di aver corrisposto, quale datore di lavoro, le seguenti somme in contanti: - al lavoratore , relativamente ai mesi di marzo, aprile e dicembre 2021 Parte_2
(saldo mensilità e 13^ mensilità), nonché marzo e maggio 2022, gli importi, rispettivamente, di € 573,00,
€ 596,00, € 359,00, € 443,00, € 720,00 ed € 769,00;
- al lavoratore l'importo di € 599,00 quale retribuzione 13^ mensilità. Persona_1
A sostegno del ricorso, la SI.ra eccepisce, in primo luogo, la violazione dei termini di cui Pt_1 all'art. 14 legge n. 689/1981 per la notifica del verbale di accertamento e notificazione. Nel merito, deduce di aver sempre pagato gli stipendi e altri emolumenti ai dipendenti mediante assegni bancari tratti dal conto corrente bancario intestato alla ricorrente stessa, del quale veniva prodotto l'estratto al servizio ispettivo. Le inadempienze accertate, invero, traggono fonte dalla situazione economica determinata dalla pandemia Sars-Cov2 che ha esteso i suoi effetti deleteri per il mondo del lavoro e per l'economia nazionale sino a tutto l'anno 2022, per le restrizioni alla circolazione delle persone, che si sono propagati in tutti i settori merceologici, in specie in quello dei servizi come l'attività di lavaggio auto in testa alla SInora . In ogni caso, la ricorrente eccepisce che l'ordinanza-ingiunzione è Pt_1 illegittima, dovendosi rilevare la contraddittorietà delle somme esposte nell'ordinanza-ingiuntiva stessa.
Dalla disamina dell'ordinanza emerge l'importo complessivo di € 6.022,35 (definito nell'ordinanza quale
“totale” di: € 5.000,00, codice tributo: 741T, ed € 22,35, codice tributo: 790T), laddove l'ordine di pagamento consta della somma di € 5.000,00= per sanzioni ed € 22,35 per spese di notificazione.
L'incertezza e/o l'indeterminatezza delle somme addebitate alla ricorrente portano a ritenere illegittima l'ordinanza – ingiunzione con susseguente annullamento della stessa.
L' si è costituito in giudizio e ha resistito all'opposizione, della quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione di testimoni. La causa, quindi, è stata rinviata, per la discussione con termine per note, all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
°°°°°°°°
Preliminarmente, va rigettata l'eccepita violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
Dall'incarto processuale, invero, è emerso che il primo accesso ispettivo è avvenuto in data 7/07/2022
e le operazioni si sono concluse in data 25/11/2022. In tale periodo, si è proceduto all'acquisizione di sommarie informazioni e alla richiesta di documentazione, la cui consegna è ultimata nella data sopra indicata, come da dichiarazione sottoscritta dalla stessa ricorrente. Ciò posto, il verbale unico di accertamento è stato trasmesso alla ricorrente con prot. 15462 del 21/12/2022 e, quindi, entro un termine di gran lunga inferiore ai 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 dalla conclusione degli accertamenti.
Le doglianze di merito sono parimenti infondate.
A tal riguardo, infatti, sono incontestabili i pagamenti in contanti. Ed invero, che tra la ricorrente e i SI.ri e è Persona_2 Persona_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato è circostanza pacifica, in quanto ammessa sia in sede di ricorso sia in sede di dichiarazione resa dalla SI.ra agli ispettori (“ lavora da circa due anni Pt_1 Per_2 con il seguente orario dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato” e, con riferimento a “... ha Persona_1 lavorato in precedenza ed è stato licenziato perché non veniva più a lavorare. Ha preso tutte le competenze Persona_1 dovute … ad eccezione del saldo del TFR che ammonta a circa € 1.000,00 …”.
Anche la circostanza per cui i pagamenti di alcune retribuzioni ed altri emolumenti di spettanza dei suddetti lavoratori siano avvenuti in contanti è risultata provata. La SI.ra , infatti, ha Pt_1 consegnato spontaneamente al personale ispettivo dell'I.T.L. di Teramo le ricevute e/o le dichiarazioni attestanti il pagamento delle retribuzioni (talune in contanti, altre mediante assegno bancario) ai lavoratori e . Tale comportamento si configura Persona_1 Persona_2 come vera e propria autodenuncia in ordine alle violazioni amministrative di cui ai commi 910 e 911 della legge 27/12/2017 n. 205.
Con riferimento all'importo della sanzione irrogata, l'I.T.L., nella memoria difensiva, ha dichiarato che la condotta della SI.ra ha indotto l'Istituto a comminare una sanzione quantificata nel minimo Pt_1 edittale (€ 1.000,00 x 5 mensilità).
Conclusivamente, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo ai valori minimi, attesa la condotta collaborativa della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. n. 285/2024 così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ITL, che liquida in complessivi euro 1.200,00 oltre spese forfetarie (15%), Iva. C.p.a. se dovuti.
Teramo, addì 9/07/2025
IL GI
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale