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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. GI IN Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa IC BO Giudice nella causa iscritta al n. 685 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14 febbraio 1974, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Cristi- na Aglieri Rinella ( Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
(c.f. ), nata Controparte_1 C.F._2
ad Alimena (PA) il 26 settembre 1978, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Calabrese ( ; Email_2
–parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Tribunale di Termini Imerese sez. civile Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: come da note scritte d'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 marzo 2021, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con il 25 settembre Controparte_1
1991, unione dalla quale sono nati due figli – nata il [...], Per_1
e nato il [...] - ha chiesto pronunciarsi la cessazione Per_2
degli effetti civili del matrimonio, deducendo che in seguito alla separazione non era più ripresa la convivenza tra i coniugi.
Ha chiesto a proprio carico la previsione di un onere per il mantenimento dei figli nella misura di € 300,00, tenuto conto delle proprie condizioni eco- nomiche, gravate da alcuni debiti, e del mantenimento che deve corrispondere anche nei confronti di un'altra figlia nata da una nuova unione, senza alcuna previsione di assegno divorzile in favore della resistente atteso che la stessa ha intrapreso una nuova convivenza e ha avuto anche un altro figlio.
Si è costituita in giudizio la quale, pur aderendo alla do- CP_1
manda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha rilevato che la situa- zione economica e patrimoniale del ricorrente non è peggiorata rispetto al momento della separazione, a differenza della propria;
ha chiesto la previsione di un mantenimento indiretto per i figli di € 500,00 mensili e la corresponsio- ne in suo favore di un assegno divorzile pari a € 200,00 mensili.
Inoltre, ha chiesto di ritenere e dichiarare il diritto alla corresponsione del
40% del TFR che sarà percepito, al momento della maturazione del diritto, dal ricorrente, rispetto alla quota riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile di questi è coinciso il matrimonio, contratto il 25.09.1999.
All'esito dell'udienza del 18 giugno 2021, esperito infruttuosamente il ten- tativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha rimesso le parti davanti al Giudice istruttore previa adozione dei provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, disponendo l'applicazione delle medesime condizioni della separazione con eccezione dell'assegno divorzile in favore della resisten- te.
Con sentenza non definitiva n. 98/22, depositata il 7 febbraio 2022, questo
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto in Cefalù il 25 settembre 1999.
Tanto premesso, nessun provvedimento va adottato con riferimento al re- gime di affidamento dei figli della coppia avendo i medesimi ormai raggiunto entrambi la maggiore età.
Restano da esaminare, in questa sede, le ulteriori questioni controverse tra le parti relative alle istanze di natura economica;
è stata richiesta la correspon- sione di una somma a titolo di assegno divorzile e un importo a titolo di con- tributo al mantenimento indiretto dei figli della coppia entrambi maggiorenni.
Con riferimento alla prima domanda va rilevato che, come ampiamente noto, a norma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, l'assegno di divorzio ha sia una funzione assi- stenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione com- pensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contri- buendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile La sua attribuzione è subordinata all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e comunque dell'impossibilità di procurarse- li per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte del comma 6 dell'art. 5 L. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economi- co-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richie- dente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
La combinazione dei due criteri (assistenziale e perequativo) comporta che
– in adesione all'orientamento consolidato della Corte di legittimità – il mero divario di reddito tra gli ex coniugi non legittimi il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, dovendosi invece accertare se la differenza sia conseguenza di scelte maturate e condivise da entrambi i coniugi durante il matrimonio nella distribuzione dei ruoli, se cioè sia accaduto che il coniuge economicamente più debole, che richiede il mantenimento, abbia rinunciato alle sue aspettative di crescita professionale, per dedicarsi alla famiglia, alla ca- sa e alla gestione dei figli;
quando cioè quello dei due coniugi che è meno for- te in senso economico dell'altro sia tale non per sua responsabilità o libera scelta, ma a causa del contributo che – per valutazione condivisa con l'altro coniuge – abbia dato alla formazione del patrimonio familiare. In tale caso, dunque, sorge il diritto ad ottenere un contributo per il mantenimento.
Tenendo conto degli esposti principi e andando al caso di specie, va pre- messo che nel corso del procedimento solo parte ricorrente ha fornito una
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile adeguata prova delle proprie condizioni reddituali, producendo la relativa do- cumentazione aggiornata dalla quale si evince, all'attualità, un reddito netto di circa € 30.000,00 annui.
Con riferimento alla resistente, che ha richiesto la corresponsione dell'assegno, manca, invece, la prova dell'attuale condizione reddituale
(l'ultima dichiarazione in atti risale al 2020 e risulta un reddito netto di €
5.000,00), non potendosi ritenere sufficiente la semplice autocertificazione sottoscritta dalla resistente, depositata il 16 settembre u.s., con riferimento agli anni successivi.
Non può dunque valutarsi l'effettiva consistenza dell'eventuale divario economico tra le parti in causa.
Ad ogni modo, a volere ritenere persistente la disparità economica eviden- ziata con riferimento agli anni 2018 – 2020, non è stata fornita la prova che ciò sia dipeso dal contributo fornito dalla richiedente l'assegno alla conduzio- ne della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Sotto il profilo della funzione compensativa dell'assegno divorzile, va evi- denziato che nessuna prova la resistente ha fornito in ordine al contributo dal- la stessa apportato alla conduzione della vita familiare e alla formazione della carriera professionale e del patrimonio dell'odierno ricorrente, né ha allegato specificamente quali attività sarebbero state sacrificate dal matrimonio.
Dalle allegazioni emerge, di contro, che la stessa ha svolto attività lavorati- va nel corso del matrimonio e in seguito: la stessa aveva un negozio a Campo- felice e ha lavorato stagionalmente presso strutture alberghiere quantomeno sino all'anno 2020.
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Con riferimento al periodo successivo, cioè in concomitanza con lo svol- gimento del presente giudizio, la stessa ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa affidando la prova della mancata percezione di redditi unicamente all'autodichiarazione della stessa (i capitoli di prova orale non sono stati am- messi).
Sotto il profilo assistenziale, deve darsi atto delle circostanze che la resi- stente gode di capacità lavorativa, è ancora giovane e spendibile nel mondo del lavoro e che non ha allegato patologie che non le consentirebbero in ipo- tesi di svolgere attività lavorativa.
Non ha in alcun modo dimostrato (né ha chiesto di poter dimostrare) di essersi fattivamente attivata per la ricerca di una nuova attività lavorativa nel corso degli anni.
Inoltre, come è emerso nel corso dell'istruttoria, la stessa vive nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi e, pertanto, non deve versare alcun canone di locazione.
La resistente ha improntato tutta la sua difesa a sostegno del diritto all'assegno sull'assenza di una stabile convivenza con Controparte_2
[...
, da cui ha avuto un figlio che vive con la stessa.
Le prove testimoniali hanno dato atto che il ha mantenuto la CP_2
disponibilità della propria casa e che nei momenti di bisogno si reca anche a dormire presso la casa della resistente.
Ora, sebbene non sia emersa in giudizio la prova di una stabile coabitazio- ne tra i due, può fondatamente ritenersi che con la nascita di un figlio i due abbiano intrapreso un progetto di vita insieme, dal quale derivano inevitabil- mente reciproche contribuzioni economiche.
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile A tal proposito la resistente si è limitata a escludere una convivenza stabile con il partner, ma non ha anche dedotto l'assenza di una relazione seria, stabi- le e duratura con lo stesso.
Infine, va aggiunto che la determinazione dell'assegno di divorzio è indi- pendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi su accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, poiché v'è di- versità di disciplina, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, corre- late a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. L'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento, operanti nel regime di convivenza e di separazione e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero in- dice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione dell'assetto economico esistente al tempo della separazione ma non esclude che il richiedente abbia l'onere di provare la sussistenza dei relati- vi presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La domanda, dunque, va rigettata tenuto conto anche della circostanza che non risulta essere stato proposto reclamo contro l'ordinanza presidenziale che aveva già escluso l'assegno né formulata da parte della resistente una richiesta di modifica ai sensi dell'art. 709 ult. comma c.p.c. nel corso del giudizio;
ciò lascia fondatamente ritenere che nelle more del giudizio la resistente abbia an- che trovato nuove forme di sostentamento.
Con riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni, non è emerso nel corso del giudizio che gli stessi siano definitivamente entrati nel modo del la- voro;
a tal proposito va dichiarata l'inammissibilità della richiesta formulata
- 7 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile dal ricorrente ai sensi dell'art. 210 e 213 c.p.c. in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo stato contestualmente allegato che le circostanze addotte a sostegno della richiesta si siano effettivamente verificate dopo lo spirare dei termini istruttori.
Se, per un verso, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della loro maggiore età, per altro verso tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di mi- sura, poiché il diritto del figlio si giustifica fin quando c'è un progetto educati- vo ed un percorso di formazione da portare innanzi, nel rispetto delle capaci- tà, inclinazioni ed aspirazioni della prole.
Al fine di garantire efficacemente l'attuazione del dovere di contribuzione al mantenimento della prole incombente anche sul ricorrente, in proporzione della relativa capacità patrimoniale e reddituale, a mente dell'art. 337-ter, comma 4, c.c. appare opportuno prevedere anche in tale sede un obbligo di contribuzione in forma indiretta.
Quanto ai criteri per la commisurazione di detto contributo, tenuto delle condizioni reddituali delle parti, dell'età raggiunta dagli stessi e del conseguen- te principio di autoresponsabilità appare congruo determinare l'entità del con- tributo da porre a carico del ricorrente, in complessivi euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo l'indice I.S.T.A.T.
L'obbligo di contribuzione di entrambe le parti al mantenimento dei figli va regolato anche mediante la previsione di un obbligo di compartecipazione di entrambi i genitori (in ragione del 50% per ciascuno) al pagamento delle spese cd. straordinarie da sostenere nell'interesse degli stessi (cui consegue l'ulteriore obbligo di rimborsare, nei limiti dell'aliquota di propria pertinenza,
- 8 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile il genitore che abbia eventualmente anticipato l'esborso, previa esibizione di documentazione comprovante l'entità del medesimo).
In assenza di domanda formulata direttamente dalla figlia, dotata di legit- timazione autonoma e concorrente con quella dei genitori, la richiesta di versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia non può essere accolta.
La casa familiare va assegnata alla resistente ai sensi dell'art. 337sexies c.c.
Infine, in disparte l'inammissibilità della domanda, poiché non risulta che il ricorrente abbia percepito il TFR, va rigettata la domanda con la quale la resi- stente ha chiesto di ritenere e dichiarare il diritto alla corresponsione del 40% del TFR maturato da , non essendo stato riconosciuto Parte_1
l'assegno divorzile.
*
Il profilo argomentativo della decisione e l'esito complessivo del giudizio
(caratterizzato dal rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile) giustifi- cano la compensazione delle spese nella misura della metà e la condanna di parte resistente alla refusione della restante parte in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costi- tuite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria domanda, eccezione e difesa di- sattesa;
definitivamente pronunciando:
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore del- Parte_1
la resistente entro il giorno cinque di ciascun mese, Controparte_1
la somma di euro 400,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT), a titolo di contributo per il mantenimento, in forma indiretta, dei figli e Per_1
- 9 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Per_2
pone a carico di entrambi i genitori (in ragione del 50 % per ciascuno) le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli (nonché l'obbligo di rimborsare, nei limiti dell'aliquota di propria pertinenza, il genitore che le ab- bia eventualmente anticipate alle condizioni e secondo i criteri pure specificati in parte motiva);
assegna la casa familiare alla resistente;
rigetta le altre domande;
compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna parte resisten- te al pagamento della restante metà in favore di parte ricorrente, che si liqui- dano in complessivi € 1.904,50, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge ed € 62,50 per esborsi;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori in- combenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 allorché diventerà definiti- va.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, il 20 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
IC BO GI IN
- 10 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. GI IN Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa IC BO Giudice nella causa iscritta al n. 685 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14 febbraio 1974, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Cristi- na Aglieri Rinella ( Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
(c.f. ), nata Controparte_1 C.F._2
ad Alimena (PA) il 26 settembre 1978, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Calabrese ( ; Email_2
–parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Tribunale di Termini Imerese sez. civile Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: come da note scritte d'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 marzo 2021, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con il 25 settembre Controparte_1
1991, unione dalla quale sono nati due figli – nata il [...], Per_1
e nato il [...] - ha chiesto pronunciarsi la cessazione Per_2
degli effetti civili del matrimonio, deducendo che in seguito alla separazione non era più ripresa la convivenza tra i coniugi.
Ha chiesto a proprio carico la previsione di un onere per il mantenimento dei figli nella misura di € 300,00, tenuto conto delle proprie condizioni eco- nomiche, gravate da alcuni debiti, e del mantenimento che deve corrispondere anche nei confronti di un'altra figlia nata da una nuova unione, senza alcuna previsione di assegno divorzile in favore della resistente atteso che la stessa ha intrapreso una nuova convivenza e ha avuto anche un altro figlio.
Si è costituita in giudizio la quale, pur aderendo alla do- CP_1
manda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha rilevato che la situa- zione economica e patrimoniale del ricorrente non è peggiorata rispetto al momento della separazione, a differenza della propria;
ha chiesto la previsione di un mantenimento indiretto per i figli di € 500,00 mensili e la corresponsio- ne in suo favore di un assegno divorzile pari a € 200,00 mensili.
Inoltre, ha chiesto di ritenere e dichiarare il diritto alla corresponsione del
40% del TFR che sarà percepito, al momento della maturazione del diritto, dal ricorrente, rispetto alla quota riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile di questi è coinciso il matrimonio, contratto il 25.09.1999.
All'esito dell'udienza del 18 giugno 2021, esperito infruttuosamente il ten- tativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha rimesso le parti davanti al Giudice istruttore previa adozione dei provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, disponendo l'applicazione delle medesime condizioni della separazione con eccezione dell'assegno divorzile in favore della resisten- te.
Con sentenza non definitiva n. 98/22, depositata il 7 febbraio 2022, questo
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto in Cefalù il 25 settembre 1999.
Tanto premesso, nessun provvedimento va adottato con riferimento al re- gime di affidamento dei figli della coppia avendo i medesimi ormai raggiunto entrambi la maggiore età.
Restano da esaminare, in questa sede, le ulteriori questioni controverse tra le parti relative alle istanze di natura economica;
è stata richiesta la correspon- sione di una somma a titolo di assegno divorzile e un importo a titolo di con- tributo al mantenimento indiretto dei figli della coppia entrambi maggiorenni.
Con riferimento alla prima domanda va rilevato che, come ampiamente noto, a norma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, l'assegno di divorzio ha sia una funzione assi- stenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione com- pensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contri- buendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile La sua attribuzione è subordinata all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e comunque dell'impossibilità di procurarse- li per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte del comma 6 dell'art. 5 L. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economi- co-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richie- dente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
La combinazione dei due criteri (assistenziale e perequativo) comporta che
– in adesione all'orientamento consolidato della Corte di legittimità – il mero divario di reddito tra gli ex coniugi non legittimi il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, dovendosi invece accertare se la differenza sia conseguenza di scelte maturate e condivise da entrambi i coniugi durante il matrimonio nella distribuzione dei ruoli, se cioè sia accaduto che il coniuge economicamente più debole, che richiede il mantenimento, abbia rinunciato alle sue aspettative di crescita professionale, per dedicarsi alla famiglia, alla ca- sa e alla gestione dei figli;
quando cioè quello dei due coniugi che è meno for- te in senso economico dell'altro sia tale non per sua responsabilità o libera scelta, ma a causa del contributo che – per valutazione condivisa con l'altro coniuge – abbia dato alla formazione del patrimonio familiare. In tale caso, dunque, sorge il diritto ad ottenere un contributo per il mantenimento.
Tenendo conto degli esposti principi e andando al caso di specie, va pre- messo che nel corso del procedimento solo parte ricorrente ha fornito una
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile adeguata prova delle proprie condizioni reddituali, producendo la relativa do- cumentazione aggiornata dalla quale si evince, all'attualità, un reddito netto di circa € 30.000,00 annui.
Con riferimento alla resistente, che ha richiesto la corresponsione dell'assegno, manca, invece, la prova dell'attuale condizione reddituale
(l'ultima dichiarazione in atti risale al 2020 e risulta un reddito netto di €
5.000,00), non potendosi ritenere sufficiente la semplice autocertificazione sottoscritta dalla resistente, depositata il 16 settembre u.s., con riferimento agli anni successivi.
Non può dunque valutarsi l'effettiva consistenza dell'eventuale divario economico tra le parti in causa.
Ad ogni modo, a volere ritenere persistente la disparità economica eviden- ziata con riferimento agli anni 2018 – 2020, non è stata fornita la prova che ciò sia dipeso dal contributo fornito dalla richiedente l'assegno alla conduzio- ne della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Sotto il profilo della funzione compensativa dell'assegno divorzile, va evi- denziato che nessuna prova la resistente ha fornito in ordine al contributo dal- la stessa apportato alla conduzione della vita familiare e alla formazione della carriera professionale e del patrimonio dell'odierno ricorrente, né ha allegato specificamente quali attività sarebbero state sacrificate dal matrimonio.
Dalle allegazioni emerge, di contro, che la stessa ha svolto attività lavorati- va nel corso del matrimonio e in seguito: la stessa aveva un negozio a Campo- felice e ha lavorato stagionalmente presso strutture alberghiere quantomeno sino all'anno 2020.
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Con riferimento al periodo successivo, cioè in concomitanza con lo svol- gimento del presente giudizio, la stessa ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa affidando la prova della mancata percezione di redditi unicamente all'autodichiarazione della stessa (i capitoli di prova orale non sono stati am- messi).
Sotto il profilo assistenziale, deve darsi atto delle circostanze che la resi- stente gode di capacità lavorativa, è ancora giovane e spendibile nel mondo del lavoro e che non ha allegato patologie che non le consentirebbero in ipo- tesi di svolgere attività lavorativa.
Non ha in alcun modo dimostrato (né ha chiesto di poter dimostrare) di essersi fattivamente attivata per la ricerca di una nuova attività lavorativa nel corso degli anni.
Inoltre, come è emerso nel corso dell'istruttoria, la stessa vive nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi e, pertanto, non deve versare alcun canone di locazione.
La resistente ha improntato tutta la sua difesa a sostegno del diritto all'assegno sull'assenza di una stabile convivenza con Controparte_2
[...
, da cui ha avuto un figlio che vive con la stessa.
Le prove testimoniali hanno dato atto che il ha mantenuto la CP_2
disponibilità della propria casa e che nei momenti di bisogno si reca anche a dormire presso la casa della resistente.
Ora, sebbene non sia emersa in giudizio la prova di una stabile coabitazio- ne tra i due, può fondatamente ritenersi che con la nascita di un figlio i due abbiano intrapreso un progetto di vita insieme, dal quale derivano inevitabil- mente reciproche contribuzioni economiche.
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile A tal proposito la resistente si è limitata a escludere una convivenza stabile con il partner, ma non ha anche dedotto l'assenza di una relazione seria, stabi- le e duratura con lo stesso.
Infine, va aggiunto che la determinazione dell'assegno di divorzio è indi- pendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi su accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, poiché v'è di- versità di disciplina, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, corre- late a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. L'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento, operanti nel regime di convivenza e di separazione e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero in- dice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione dell'assetto economico esistente al tempo della separazione ma non esclude che il richiedente abbia l'onere di provare la sussistenza dei relati- vi presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La domanda, dunque, va rigettata tenuto conto anche della circostanza che non risulta essere stato proposto reclamo contro l'ordinanza presidenziale che aveva già escluso l'assegno né formulata da parte della resistente una richiesta di modifica ai sensi dell'art. 709 ult. comma c.p.c. nel corso del giudizio;
ciò lascia fondatamente ritenere che nelle more del giudizio la resistente abbia an- che trovato nuove forme di sostentamento.
Con riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni, non è emerso nel corso del giudizio che gli stessi siano definitivamente entrati nel modo del la- voro;
a tal proposito va dichiarata l'inammissibilità della richiesta formulata
- 7 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile dal ricorrente ai sensi dell'art. 210 e 213 c.p.c. in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo stato contestualmente allegato che le circostanze addotte a sostegno della richiesta si siano effettivamente verificate dopo lo spirare dei termini istruttori.
Se, per un verso, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della loro maggiore età, per altro verso tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di mi- sura, poiché il diritto del figlio si giustifica fin quando c'è un progetto educati- vo ed un percorso di formazione da portare innanzi, nel rispetto delle capaci- tà, inclinazioni ed aspirazioni della prole.
Al fine di garantire efficacemente l'attuazione del dovere di contribuzione al mantenimento della prole incombente anche sul ricorrente, in proporzione della relativa capacità patrimoniale e reddituale, a mente dell'art. 337-ter, comma 4, c.c. appare opportuno prevedere anche in tale sede un obbligo di contribuzione in forma indiretta.
Quanto ai criteri per la commisurazione di detto contributo, tenuto delle condizioni reddituali delle parti, dell'età raggiunta dagli stessi e del conseguen- te principio di autoresponsabilità appare congruo determinare l'entità del con- tributo da porre a carico del ricorrente, in complessivi euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo l'indice I.S.T.A.T.
L'obbligo di contribuzione di entrambe le parti al mantenimento dei figli va regolato anche mediante la previsione di un obbligo di compartecipazione di entrambi i genitori (in ragione del 50% per ciascuno) al pagamento delle spese cd. straordinarie da sostenere nell'interesse degli stessi (cui consegue l'ulteriore obbligo di rimborsare, nei limiti dell'aliquota di propria pertinenza,
- 8 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile il genitore che abbia eventualmente anticipato l'esborso, previa esibizione di documentazione comprovante l'entità del medesimo).
In assenza di domanda formulata direttamente dalla figlia, dotata di legit- timazione autonoma e concorrente con quella dei genitori, la richiesta di versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia non può essere accolta.
La casa familiare va assegnata alla resistente ai sensi dell'art. 337sexies c.c.
Infine, in disparte l'inammissibilità della domanda, poiché non risulta che il ricorrente abbia percepito il TFR, va rigettata la domanda con la quale la resi- stente ha chiesto di ritenere e dichiarare il diritto alla corresponsione del 40% del TFR maturato da , non essendo stato riconosciuto Parte_1
l'assegno divorzile.
*
Il profilo argomentativo della decisione e l'esito complessivo del giudizio
(caratterizzato dal rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile) giustifi- cano la compensazione delle spese nella misura della metà e la condanna di parte resistente alla refusione della restante parte in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costi- tuite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria domanda, eccezione e difesa di- sattesa;
definitivamente pronunciando:
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore del- Parte_1
la resistente entro il giorno cinque di ciascun mese, Controparte_1
la somma di euro 400,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT), a titolo di contributo per il mantenimento, in forma indiretta, dei figli e Per_1
- 9 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Per_2
pone a carico di entrambi i genitori (in ragione del 50 % per ciascuno) le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli (nonché l'obbligo di rimborsare, nei limiti dell'aliquota di propria pertinenza, il genitore che le ab- bia eventualmente anticipate alle condizioni e secondo i criteri pure specificati in parte motiva);
assegna la casa familiare alla resistente;
rigetta le altre domande;
compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna parte resisten- te al pagamento della restante metà in favore di parte ricorrente, che si liqui- dano in complessivi € 1.904,50, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge ed € 62,50 per esborsi;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori in- combenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 allorché diventerà definiti- va.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, il 20 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
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