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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BALDINI MARIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 453-2020 IMU 2020
- sul ricorso n. 674/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4880-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 673/25 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere n. 453/2020 datato 07/03/2025 e pervenuto a mezzo racc.ta il 20/3/2025, emesso dal Comune di Genova relativo all' omesso versamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato dal momento che nell'anno 2020 (così come nel 2019) il manufatto (in comproprietà al 50% col coniuge Ricorrente_2) corrispondente a catasto al mapp. 1037, risultava completamente demolito e non ripristinato, per tutto l'arco dell'anno, sicché difettava il presupposto stesso dell'IMU, e cioè il possesso di siffatto immobile, che, in quell'anno, obiettivamente neppure esisteva.
Parte ricorrente precisava che il Comune era a conoscenza di siffatta situazione in quanto allo stesso era stata depositata tutta la relativa documentazione prima di tutto con la pratica edilizia a fine 2017 e successivamente dopo la intervenuta demolizione del manufatto i lavori, sia all'appartamento e sia alle sue pertinenze (C2), erano stati interrotti, e tali erano rimasti, fin dal 2019, e per l'intero anno 2020, avendone i coniugi Ricorrente_1-Ricorrente_2 dato esplicita comunicazione, sia di persona che per iscritto, presso svariati uffici comunali, ripetutamente contattati per tentare di far fronte alla grave situazione di difficoltà venutasi a creare dopo la vendita della precedente casa di abitazione e l'abbandono del cantiere riguardante la casa da destinarsi a nuova abitazione, ed avendo di ciò gli uffici comunali preso atto, anche direttamente procedendo alla verifica dei luoghi in occasione dell'attribuzione, nel 2020, dei numeri interni al civ. N. Civico_1 e del trasferimento di residenza. Precisava inoltre che tale fattispecie per l'anno 2019 era già stata decisa positivamente per il contribuente da questa Corte di Giustizia Tributaria con la sentenza 213/25.
Chiedeva comunque in subordine l'annullamento delle sanzioni ed interessi.
Ricorrente_2 Ricorrente_1Con ricorso n. 674/25 , coniuge di impugnava l'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere n. 4880/2020 relativo a imposta municipale propria per l'anno 2020 riferita allo stesso immobile di cui sopra.
Il Comune insisteva nelle proprie pretese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso n. 674/25 viene riunito al presente ricorso per connessione.
La stessa problematica riguardante l'esenzione/riduzione dell'IMU riferita all' anno 2019 è stata già decisa in senso favorevole al ricorrente da questa Corte con sentenza n. 213/25.
L'art. 1, comma 747 legge 160/2019 determina la riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L' accertamento della inagibilità o inabitabilità avviene ad opera del comune sulla base di una perizia a carico del proprietario oppure sulla base di una autocertificazione che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
La riduzione è applicabile solo nel caso in cui l'immobile non sia utilizzato secondo la sua destinazione originaria, mentre l'immobile oggetto di demolizione o recupero edilizio ai sensi dell'articolo 3, lettere c), d) ed f), D.P.R. 380/2001 è soggetto a IMU e la base imponibile è costituita dal valore dell'area ai sensi dell'articolo 1, comma 746, L. 160/2019).
Il Comune ritiene nel caso di specie non applicabile la riduzione dal momento che non era stata presentata la dichiarazione da parte del proprietario.
E' vero che formalmente parte ricorrente non aveva presentato la dichiarazione richiesta dalla norma, ma parte ricorrente ha documentato (con numerosi atti) che il Comune era a conoscenza dello stato di inagibilità.
Pertanto la documentata conoscenza da parte dell'ente di tale degrado dell'immobile come provato dai contribuenti comporta l'accoglimento dei ricorsi riuniti e il pagamento delle spese a carico di parte resistente per un importo pari a € 300,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti di Ricorrente_2 e Ricorrente_1 ed annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BALDINI MARIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 453-2020 IMU 2020
- sul ricorso n. 674/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4880-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 673/25 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere n. 453/2020 datato 07/03/2025 e pervenuto a mezzo racc.ta il 20/3/2025, emesso dal Comune di Genova relativo all' omesso versamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato dal momento che nell'anno 2020 (così come nel 2019) il manufatto (in comproprietà al 50% col coniuge Ricorrente_2) corrispondente a catasto al mapp. 1037, risultava completamente demolito e non ripristinato, per tutto l'arco dell'anno, sicché difettava il presupposto stesso dell'IMU, e cioè il possesso di siffatto immobile, che, in quell'anno, obiettivamente neppure esisteva.
Parte ricorrente precisava che il Comune era a conoscenza di siffatta situazione in quanto allo stesso era stata depositata tutta la relativa documentazione prima di tutto con la pratica edilizia a fine 2017 e successivamente dopo la intervenuta demolizione del manufatto i lavori, sia all'appartamento e sia alle sue pertinenze (C2), erano stati interrotti, e tali erano rimasti, fin dal 2019, e per l'intero anno 2020, avendone i coniugi Ricorrente_1-Ricorrente_2 dato esplicita comunicazione, sia di persona che per iscritto, presso svariati uffici comunali, ripetutamente contattati per tentare di far fronte alla grave situazione di difficoltà venutasi a creare dopo la vendita della precedente casa di abitazione e l'abbandono del cantiere riguardante la casa da destinarsi a nuova abitazione, ed avendo di ciò gli uffici comunali preso atto, anche direttamente procedendo alla verifica dei luoghi in occasione dell'attribuzione, nel 2020, dei numeri interni al civ. N. Civico_1 e del trasferimento di residenza. Precisava inoltre che tale fattispecie per l'anno 2019 era già stata decisa positivamente per il contribuente da questa Corte di Giustizia Tributaria con la sentenza 213/25.
Chiedeva comunque in subordine l'annullamento delle sanzioni ed interessi.
Ricorrente_2 Ricorrente_1Con ricorso n. 674/25 , coniuge di impugnava l'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere n. 4880/2020 relativo a imposta municipale propria per l'anno 2020 riferita allo stesso immobile di cui sopra.
Il Comune insisteva nelle proprie pretese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso n. 674/25 viene riunito al presente ricorso per connessione.
La stessa problematica riguardante l'esenzione/riduzione dell'IMU riferita all' anno 2019 è stata già decisa in senso favorevole al ricorrente da questa Corte con sentenza n. 213/25.
L'art. 1, comma 747 legge 160/2019 determina la riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L' accertamento della inagibilità o inabitabilità avviene ad opera del comune sulla base di una perizia a carico del proprietario oppure sulla base di una autocertificazione che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
La riduzione è applicabile solo nel caso in cui l'immobile non sia utilizzato secondo la sua destinazione originaria, mentre l'immobile oggetto di demolizione o recupero edilizio ai sensi dell'articolo 3, lettere c), d) ed f), D.P.R. 380/2001 è soggetto a IMU e la base imponibile è costituita dal valore dell'area ai sensi dell'articolo 1, comma 746, L. 160/2019).
Il Comune ritiene nel caso di specie non applicabile la riduzione dal momento che non era stata presentata la dichiarazione da parte del proprietario.
E' vero che formalmente parte ricorrente non aveva presentato la dichiarazione richiesta dalla norma, ma parte ricorrente ha documentato (con numerosi atti) che il Comune era a conoscenza dello stato di inagibilità.
Pertanto la documentata conoscenza da parte dell'ente di tale degrado dell'immobile come provato dai contribuenti comporta l'accoglimento dei ricorsi riuniti e il pagamento delle spese a carico di parte resistente per un importo pari a € 300,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti di Ricorrente_2 e Ricorrente_1 ed annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge.