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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1645/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1645/2025 promosso da:
, nata il [...] nelle Filippine, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SORGENTONI LAURA;
e
, nato il [...] nelle Filippine, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
IT SA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI (come precisate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025):
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e pronunciare la separazione personale dei coniugi ed che hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Ancona in data il 29/07/2000, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ancona, atto n. 188 2 A Uff. 2000, optando per il regime della separazione dei beni;
2) disporre che la casa coniugale sita in Ancona, via Maiolati 5, sia posta in vendita dai coniugi al fine di risolvere l'importante situazione debitoria in essere, obbligandosi sin d'ora ad estinguere con il ricavato della vendita dell'immobile oltre al mutuo ipotecario anche i tre finanziamenti accesi dalla coppia a nome del IG. I coniugi, inoltre, si impegnano sin da ora ad acquistare Pt_2 rispettivamente due nuove distinte abitazioni ovvero a contrarre nuovi e distinti contratti di locazione al fine di garantire al figlio minore una idonea situazione abitativa;
- 1 - 3) disporre che il figlio minore della coppia, , sia affidato ad entrambi i genitori in Persona_1 regime condiviso. La responsabilità genitoriale nei confronti del figlio sarà esercitata in comune dalla madre e dal padre: le decisioni di maggior interesse come quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore saranno assunte di comune accordo dai coniugi tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dello stesso
3.1) Il minore continuerà a vivere e risiedere stabilmente con il padre presso l'abitazione sita in
Ancona, via Maiolati 5, con assegnazione della casa famigliare.
La sig.ra sposterà senza ritardo la propria residenza in altra abitazione dandone pronta Pt_1 comunicazione all'altro genitore trasferendo nelle more il proprio domicilio presso l'abitazione della nonna materna del minore, IG.ra , sita in Ancona, via Ascoli Piceno n. 187, ove la Parte_3 madre frequenterà il minore sia nella quotidianità sia nelle festività, secondo il seguente calendario:
-tutti i giorni dal lunedì al venerdì dall'uscita di scuola (dalle 6.40 in caso di assenza dell'impegno scolastico) sino alle ore 16,30. e tutti i sabati e le domeniche dalle ore 9.00 alle ore 15,00;
-nelle festività i genitori terranno con sé (ciascuno nella propria abitazione) il figlio minore alternativamente ed in particolare: durante le festività natalizie il minore trascorrerà alternativamente, il Natale e il Santo Stefano con un genitore ed il giorno della Vigilia nonché il
Capodanno e l'Epifania con l'altro genitore e viceversa. Parimenti, durante le festività pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e viceversa. I genitori, di anno in anno, sempre alternandosi, terranno con sé il figlio nei ponti e nelle festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre). Tale regolamentazione dovrà tener conto delle esigenze e degli impegni scolastici e sportivi del minore, nonché degli impegni lavorativi dei coniugi. Ciascun genitore, ogni anno, trascorrerà con il minore quindici giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
4) disporre che il mantenimento del minore avvenga in maniera diretta da parte di ciascun genitore, con ripartizione delle spese straordinarie fra i genitori al 50%, come stabilite dal protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia siglato nella conferenza distrettuale sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia in data
10/07/2024, da considerarsi qui integralmente richiamato e trascritto per ragioni di sinteticità;
l'assegno unico verrà percepito a metà fra i genitori, così come le detrazioni fiscali;
5) disporre che fino all'atto di vendita della casa famigliare e comunque sino a quando i debiti di cui alla narrativa del ricorso non verranno estinti, la IG.ra verserà al IG. la somma Pt_1 Pt_2 onnicomprensiva di € 750,00 mensili da versarsi entro il 20 di ogni mese: tale somma include il 50% della rata del mutuo e delle rate dei finanziamenti intestati al IG. e contratti di comune Pt_2
- 2 - accordo per esigenze familiari. In caso di eventuale estinzione anticipata dei finanziamenti, la somma da versare da parte della IG.ra verrà ridotta proporzionalmente al 50% della rata estinta. Pt_1
Le bollette e le spese condominiali della casa familiare saranno a carico al 50% di entrambi i genitori/coniugi, sino alla vendita della casa famigliare;
6) disporre che la macchina Opel Zafira in testata al IG. rimarrà a lui in uso esclusivo e lo Pt_2 stesso si farà carico di tutte le spese relative al suo mantenimento;
7) i IG.ri prestano fin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei Parte_4 passaporti e delle carte d' identità valide per l'espatrio;
8) ferme e salve tutte le condizioni che precedono, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione di natura patrimoniale ed economica tra gli stessi esistente e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall' altra.
9) Le spese della presente procedura sono da intendersi compensate tra le parti” (cfr. note scritte conclusive autorizzate del 04/11/2025 e del 17/11/2025)
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si sono Parte_1 Parte_2 sposati ad Ancona il 29/07/2000, hanno chiesto la separazione consensuale alle condizioni ivi indicate, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 19/04/2001), Per_2 purtroppo deceduto in data 29/05/2018, e (in data 26/10/2012) e che da tempo i coniugi, Persona_1 per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro ed essendo divenuta insostenibile la convivenza, è interesse delle parti separarsi consensualmente.
2. All'udienza di comparizione personale delle parti del 23/07/2025, fissata, con provvedimento del
02/07/2025, al fine di sentire le parti in merito al collocamento e alla frequentazione del figlio, il
Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, su richiesta concorde delle parti, ha rinviato all'udienza del 18/11/2025, disponendo che fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Alla successiva udienza fissata, con note scritte tempestivamente depositate, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, contenenti le condizioni di separazione modificate e integrate con riferimento alle questioni individuate dal Giudice relatore, come sopra riportato.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 07/05/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 3 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio. In particolare, le stesse hanno previsto la vendita della casa coniugale, nelle more assegnata al sig. in quanto collocatario prevalente del figlio minore Pt_2 [...]
, e il trasferimento della sig.ra in altra abitazione (e nell'attualità, temporaneamente, Per_1 Pt_1 presso la propria madre), disciplinando i tempi di incontro del minore con ciascun genitore, segnatamente con la madre non collocataria, in modo tale da assicurare una sostanziale parità tra i genitori, così giustificando il loro pari contributo al mantenimento del figlio, da attuarsi in forma diretta.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può altresì prendere atto delle ulteriori condizioni, relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, che non presentano profili di contrasto con l'ordine pubblico.
Il Tribunale può pertanto omologare l'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio ad Ancona il 29/07/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Ancona al n. 188, parte 2, serie A, dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, così come precisate con le note scritte conclusive autorizzate e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1645/2025 promosso da:
, nata il [...] nelle Filippine, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SORGENTONI LAURA;
e
, nato il [...] nelle Filippine, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
IT SA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI (come precisate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025):
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e pronunciare la separazione personale dei coniugi ed che hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Ancona in data il 29/07/2000, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ancona, atto n. 188 2 A Uff. 2000, optando per il regime della separazione dei beni;
2) disporre che la casa coniugale sita in Ancona, via Maiolati 5, sia posta in vendita dai coniugi al fine di risolvere l'importante situazione debitoria in essere, obbligandosi sin d'ora ad estinguere con il ricavato della vendita dell'immobile oltre al mutuo ipotecario anche i tre finanziamenti accesi dalla coppia a nome del IG. I coniugi, inoltre, si impegnano sin da ora ad acquistare Pt_2 rispettivamente due nuove distinte abitazioni ovvero a contrarre nuovi e distinti contratti di locazione al fine di garantire al figlio minore una idonea situazione abitativa;
- 1 - 3) disporre che il figlio minore della coppia, , sia affidato ad entrambi i genitori in Persona_1 regime condiviso. La responsabilità genitoriale nei confronti del figlio sarà esercitata in comune dalla madre e dal padre: le decisioni di maggior interesse come quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore saranno assunte di comune accordo dai coniugi tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dello stesso
3.1) Il minore continuerà a vivere e risiedere stabilmente con il padre presso l'abitazione sita in
Ancona, via Maiolati 5, con assegnazione della casa famigliare.
La sig.ra sposterà senza ritardo la propria residenza in altra abitazione dandone pronta Pt_1 comunicazione all'altro genitore trasferendo nelle more il proprio domicilio presso l'abitazione della nonna materna del minore, IG.ra , sita in Ancona, via Ascoli Piceno n. 187, ove la Parte_3 madre frequenterà il minore sia nella quotidianità sia nelle festività, secondo il seguente calendario:
-tutti i giorni dal lunedì al venerdì dall'uscita di scuola (dalle 6.40 in caso di assenza dell'impegno scolastico) sino alle ore 16,30. e tutti i sabati e le domeniche dalle ore 9.00 alle ore 15,00;
-nelle festività i genitori terranno con sé (ciascuno nella propria abitazione) il figlio minore alternativamente ed in particolare: durante le festività natalizie il minore trascorrerà alternativamente, il Natale e il Santo Stefano con un genitore ed il giorno della Vigilia nonché il
Capodanno e l'Epifania con l'altro genitore e viceversa. Parimenti, durante le festività pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e viceversa. I genitori, di anno in anno, sempre alternandosi, terranno con sé il figlio nei ponti e nelle festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre). Tale regolamentazione dovrà tener conto delle esigenze e degli impegni scolastici e sportivi del minore, nonché degli impegni lavorativi dei coniugi. Ciascun genitore, ogni anno, trascorrerà con il minore quindici giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
4) disporre che il mantenimento del minore avvenga in maniera diretta da parte di ciascun genitore, con ripartizione delle spese straordinarie fra i genitori al 50%, come stabilite dal protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia siglato nella conferenza distrettuale sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia in data
10/07/2024, da considerarsi qui integralmente richiamato e trascritto per ragioni di sinteticità;
l'assegno unico verrà percepito a metà fra i genitori, così come le detrazioni fiscali;
5) disporre che fino all'atto di vendita della casa famigliare e comunque sino a quando i debiti di cui alla narrativa del ricorso non verranno estinti, la IG.ra verserà al IG. la somma Pt_1 Pt_2 onnicomprensiva di € 750,00 mensili da versarsi entro il 20 di ogni mese: tale somma include il 50% della rata del mutuo e delle rate dei finanziamenti intestati al IG. e contratti di comune Pt_2
- 2 - accordo per esigenze familiari. In caso di eventuale estinzione anticipata dei finanziamenti, la somma da versare da parte della IG.ra verrà ridotta proporzionalmente al 50% della rata estinta. Pt_1
Le bollette e le spese condominiali della casa familiare saranno a carico al 50% di entrambi i genitori/coniugi, sino alla vendita della casa famigliare;
6) disporre che la macchina Opel Zafira in testata al IG. rimarrà a lui in uso esclusivo e lo Pt_2 stesso si farà carico di tutte le spese relative al suo mantenimento;
7) i IG.ri prestano fin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei Parte_4 passaporti e delle carte d' identità valide per l'espatrio;
8) ferme e salve tutte le condizioni che precedono, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione di natura patrimoniale ed economica tra gli stessi esistente e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall' altra.
9) Le spese della presente procedura sono da intendersi compensate tra le parti” (cfr. note scritte conclusive autorizzate del 04/11/2025 e del 17/11/2025)
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si sono Parte_1 Parte_2 sposati ad Ancona il 29/07/2000, hanno chiesto la separazione consensuale alle condizioni ivi indicate, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 19/04/2001), Per_2 purtroppo deceduto in data 29/05/2018, e (in data 26/10/2012) e che da tempo i coniugi, Persona_1 per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro ed essendo divenuta insostenibile la convivenza, è interesse delle parti separarsi consensualmente.
2. All'udienza di comparizione personale delle parti del 23/07/2025, fissata, con provvedimento del
02/07/2025, al fine di sentire le parti in merito al collocamento e alla frequentazione del figlio, il
Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, su richiesta concorde delle parti, ha rinviato all'udienza del 18/11/2025, disponendo che fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Alla successiva udienza fissata, con note scritte tempestivamente depositate, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, contenenti le condizioni di separazione modificate e integrate con riferimento alle questioni individuate dal Giudice relatore, come sopra riportato.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 07/05/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 3 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio. In particolare, le stesse hanno previsto la vendita della casa coniugale, nelle more assegnata al sig. in quanto collocatario prevalente del figlio minore Pt_2 [...]
, e il trasferimento della sig.ra in altra abitazione (e nell'attualità, temporaneamente, Per_1 Pt_1 presso la propria madre), disciplinando i tempi di incontro del minore con ciascun genitore, segnatamente con la madre non collocataria, in modo tale da assicurare una sostanziale parità tra i genitori, così giustificando il loro pari contributo al mantenimento del figlio, da attuarsi in forma diretta.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può altresì prendere atto delle ulteriori condizioni, relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, che non presentano profili di contrasto con l'ordine pubblico.
Il Tribunale può pertanto omologare l'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio ad Ancona il 29/07/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Ancona al n. 188, parte 2, serie A, dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, così come precisate con le note scritte conclusive autorizzate e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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