TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/07/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3398/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3398/2020 rg promosso da:
c.f. e , nata in [...]òn (Messico) il Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
10.8.1981, entrambi esercenti la potestà genitoriale sul minore , nato in [...]é Persona_1
(Costa Rica) il 20.8.2013. Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Poccia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Formia Via Vitruvio 302 ……………………………………Attori
contro
(p. iva ), elettivamente domiciliato a Cassino Corso della Repubblica Controparte_3 P.IVA_1
128, presso l'avv. Maria Chiara Aceti, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ferrati………..Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati alla udienza virtuale del 12 marzo 2025,che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 22 ottobre 2020,
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul Controparte_1 Controparte_2
minore , hanno esposto che, in data 16 luglio 2018, il predetto minore subì un Persona_1
rovinoso infortunio a causa della presenza, nel parco giochi del Giardino di PO in località Marina di
PO (Gaeta), adiacente il PO Hotel e prospiciente il lungomare PO, di un tubo di ferro pagina 1 di 5 altamente arrugginito e rotto in una delle sue due estremità. Tale tubo, ancorato ad una più grande struttura sempre in ferro, era posto all'interno del predetto parco giochi, proprio accanto alle giostrine ove sono soliti giocare i bambini, e non era in alcun modo segnalato da alcun cartello di pericolo o comunque di avviso che ne rilevasse la relativa presenza, né, ancora, da alcun divieto di avvicinamento.
Gli attori hanno così concluso : “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: nel
merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_3
produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti alle lesioni subite dal piccolo
[...]
in forza del sinistro occorso e descritto in premessa, per complessivi euro 22.473,29, Persona_1
ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da
distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituito il nel merito, il convenuto ha ricondotto ogni danno alla colpa degli Controparte_3
attori, accompagnatori del minore nel frangente, per non avere essi osservato la diligenza e la cautela minime, da chiunque esigibili, nel controllo del figlio di soli quattro anni di età; le contestazioni di parte convenuta si sono estese, poi, ai profili quantitativi della domanda attorea.
In corso di causa, dopo il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ha assunto la prova testimoniale dedotta dalla sola parte attrice e ha disposto CTU medico-legale.
All'udienza virtuale del 12 marzo 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda attorea è fondata.
In caso di lesioni causate da un tubo sporgente in un parco giochi comunale, la responsabilità è in via generale del Questa responsabilità scaturisce dall'art. 2051 del Codice civile, che disciplina la CP_3
responsabilità per danni cagionati da cose in custodia: se un tubo sporgente provoca lesioni, il CP_3
può essere ritenuto responsabile, salvo non riesca a provare che il danno è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile (caso fortuito). Ipotesi di caso fortuito potrebbero essere l'azione di un pagina 2 di 5 vandalo o la condotta negligente del bambino stesso, se particolarmente imprevedibile: il Comune può
liberarsi della responsabilità se prova la responsabilità dei genitori. Questi o gli accompagnatori hanno il dovere di vigilare sui bambini e di prevenire i rischi prevedibili: se il danno fosse cagionato da una condotta del bambino non prevedibile o da un difetto della struttura, la responsabilità potrebbe essere in parte o totalmente attribuita ai genitori, per mancata vigilanza ma nel caso in esame alcuna di queste ipotesi liberatorie, per il ricorre. CP_3
Il teste ha riferito che il bambino è stato sempre mano nella mano con sua madre Testimone_1
anche al momento dell'infortunio e a un certo momento notò che il bambino sanguinava. Alla specifica domanda se il tubolare di ferro fosse visibile e percepibile al momento dell'ingresso e dello stazionamento nel parco giochi nel giorno del sinistro” la ha risposto risolutamente di no e Tes_1
poi ha confermato che non c'era alcuna cartello o altra segnalazione.
Il teste ha confermato le dichiarazioni della e ha aggiunto che il tubolare Testimone_2 Tes_1
era coperto dall'erba e che il bambino non si è infilato in alcun pertugio. Tale dichiarazione è
importante anche perché la è un testimone terzo a tutti gli effetti e scevro da qualsiasi Tes_2
interesse o coinvolgimento (la è la nonna): dal confronto comparativo fra le due Tes_1
dichiarazioni non solo non emergono incongruenze ma si evincono elementi di riscontro con altri atti prodotti, come le fotografie, contestate solo genericamente dal CP_3
Il sostiene la responsabilità dei genitori. In effetti, anche i genitori sono obbligati a CP_3
sorvegliare i figli, benché la misura giusta della sorveglianza dipenda da diverse cause, come l'età e il carattere del bambino e per i bambini più piccoli e inesperti la sorveglianza deve essere più severa;
nondimeno, anche i bambini più piccoli non possono essere controllati ininterrottamente. Oltre alla sorveglianza vera e propria, l'obbligo comprende anche tutte le misure atte a impedire ai bambini di provocare agli altri un danno prevedibile. Se non hanno sorvegliato in modo appropriato un bambino che ha causato un danno, i genitori o gli addetti alla sorveglianza rispondono del danno: nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi previste perché i genitori hanno messo in atto ogni misura e pagina 3 di 5 alcun rilevo, neppure di semplice leggerezza, può essere mosso, in conformità alle prove prima esposte e i testi non sono nemmeno indicati a sospetto all'esito delle loro dichiarazioni. Le ipotesi del CP_3
sul fatto che il bambino non fosse mano nella mano con la madre si fondano su deduzioni che non resistono ad argomenti uguali e contrari come quelli esposti e dimostrati dagli attori, anche perché non sono state fondate su elementi concreti: il quale custode, avrebbe potuto tutelarsi dalla CP_3
responsabilità solo se avesse curato la sicurezza non solo in fase di pianificazione e costruzione del parco giochi, ma anche sottoponendolo a regolari ispezioni e interventi di manutenzione.
Circa il “quantum” è possibile rifarsi alla CTU svolta, nei cui riguardi non sono state mosse critiche di rilievo. La liquidazione avviene in conformità al seguente schema:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 4 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 566,02
Punto danno non patrimoniale € 2.830,10
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 17.841,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 22.301,00
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.300,00
Totale generale: € 24.601,00
pagina 4 di 5 Non può riconoscersi la personalizzazione anche perché non è stato provato che le conseguenze del danno sono state più gravi o dissimili riguardo a quelle generalmente rinvenibili in situazioni similari.
Le altre questioni devono ritersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55 del2014 e al valore definitivamente accertato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
NN
Il al pagamento della somma di € 24.601,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria Controparte_3
dal giorno del sinistro al soddisfo a favore di e quali esercenti Controparte_1 Controparte_2
la potestà genitoriale sul minore . Persona_1
Liquida a favore degli attori le spese di questo giudizio che si quantificano in complessivi € 5.314,00 di cui 237,00 per esborsi e € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e
CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico del le CP_3
spese di ctu.
Cassino, 10 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3398/2020 rg promosso da:
c.f. e , nata in [...]òn (Messico) il Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
10.8.1981, entrambi esercenti la potestà genitoriale sul minore , nato in [...]é Persona_1
(Costa Rica) il 20.8.2013. Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Poccia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Formia Via Vitruvio 302 ……………………………………Attori
contro
(p. iva ), elettivamente domiciliato a Cassino Corso della Repubblica Controparte_3 P.IVA_1
128, presso l'avv. Maria Chiara Aceti, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ferrati………..Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati alla udienza virtuale del 12 marzo 2025,che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 22 ottobre 2020,
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul Controparte_1 Controparte_2
minore , hanno esposto che, in data 16 luglio 2018, il predetto minore subì un Persona_1
rovinoso infortunio a causa della presenza, nel parco giochi del Giardino di PO in località Marina di
PO (Gaeta), adiacente il PO Hotel e prospiciente il lungomare PO, di un tubo di ferro pagina 1 di 5 altamente arrugginito e rotto in una delle sue due estremità. Tale tubo, ancorato ad una più grande struttura sempre in ferro, era posto all'interno del predetto parco giochi, proprio accanto alle giostrine ove sono soliti giocare i bambini, e non era in alcun modo segnalato da alcun cartello di pericolo o comunque di avviso che ne rilevasse la relativa presenza, né, ancora, da alcun divieto di avvicinamento.
Gli attori hanno così concluso : “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: nel
merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_3
produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti alle lesioni subite dal piccolo
[...]
in forza del sinistro occorso e descritto in premessa, per complessivi euro 22.473,29, Persona_1
ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da
distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituito il nel merito, il convenuto ha ricondotto ogni danno alla colpa degli Controparte_3
attori, accompagnatori del minore nel frangente, per non avere essi osservato la diligenza e la cautela minime, da chiunque esigibili, nel controllo del figlio di soli quattro anni di età; le contestazioni di parte convenuta si sono estese, poi, ai profili quantitativi della domanda attorea.
In corso di causa, dopo il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ha assunto la prova testimoniale dedotta dalla sola parte attrice e ha disposto CTU medico-legale.
All'udienza virtuale del 12 marzo 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda attorea è fondata.
In caso di lesioni causate da un tubo sporgente in un parco giochi comunale, la responsabilità è in via generale del Questa responsabilità scaturisce dall'art. 2051 del Codice civile, che disciplina la CP_3
responsabilità per danni cagionati da cose in custodia: se un tubo sporgente provoca lesioni, il CP_3
può essere ritenuto responsabile, salvo non riesca a provare che il danno è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile (caso fortuito). Ipotesi di caso fortuito potrebbero essere l'azione di un pagina 2 di 5 vandalo o la condotta negligente del bambino stesso, se particolarmente imprevedibile: il Comune può
liberarsi della responsabilità se prova la responsabilità dei genitori. Questi o gli accompagnatori hanno il dovere di vigilare sui bambini e di prevenire i rischi prevedibili: se il danno fosse cagionato da una condotta del bambino non prevedibile o da un difetto della struttura, la responsabilità potrebbe essere in parte o totalmente attribuita ai genitori, per mancata vigilanza ma nel caso in esame alcuna di queste ipotesi liberatorie, per il ricorre. CP_3
Il teste ha riferito che il bambino è stato sempre mano nella mano con sua madre Testimone_1
anche al momento dell'infortunio e a un certo momento notò che il bambino sanguinava. Alla specifica domanda se il tubolare di ferro fosse visibile e percepibile al momento dell'ingresso e dello stazionamento nel parco giochi nel giorno del sinistro” la ha risposto risolutamente di no e Tes_1
poi ha confermato che non c'era alcuna cartello o altra segnalazione.
Il teste ha confermato le dichiarazioni della e ha aggiunto che il tubolare Testimone_2 Tes_1
era coperto dall'erba e che il bambino non si è infilato in alcun pertugio. Tale dichiarazione è
importante anche perché la è un testimone terzo a tutti gli effetti e scevro da qualsiasi Tes_2
interesse o coinvolgimento (la è la nonna): dal confronto comparativo fra le due Tes_1
dichiarazioni non solo non emergono incongruenze ma si evincono elementi di riscontro con altri atti prodotti, come le fotografie, contestate solo genericamente dal CP_3
Il sostiene la responsabilità dei genitori. In effetti, anche i genitori sono obbligati a CP_3
sorvegliare i figli, benché la misura giusta della sorveglianza dipenda da diverse cause, come l'età e il carattere del bambino e per i bambini più piccoli e inesperti la sorveglianza deve essere più severa;
nondimeno, anche i bambini più piccoli non possono essere controllati ininterrottamente. Oltre alla sorveglianza vera e propria, l'obbligo comprende anche tutte le misure atte a impedire ai bambini di provocare agli altri un danno prevedibile. Se non hanno sorvegliato in modo appropriato un bambino che ha causato un danno, i genitori o gli addetti alla sorveglianza rispondono del danno: nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi previste perché i genitori hanno messo in atto ogni misura e pagina 3 di 5 alcun rilevo, neppure di semplice leggerezza, può essere mosso, in conformità alle prove prima esposte e i testi non sono nemmeno indicati a sospetto all'esito delle loro dichiarazioni. Le ipotesi del CP_3
sul fatto che il bambino non fosse mano nella mano con la madre si fondano su deduzioni che non resistono ad argomenti uguali e contrari come quelli esposti e dimostrati dagli attori, anche perché non sono state fondate su elementi concreti: il quale custode, avrebbe potuto tutelarsi dalla CP_3
responsabilità solo se avesse curato la sicurezza non solo in fase di pianificazione e costruzione del parco giochi, ma anche sottoponendolo a regolari ispezioni e interventi di manutenzione.
Circa il “quantum” è possibile rifarsi alla CTU svolta, nei cui riguardi non sono state mosse critiche di rilievo. La liquidazione avviene in conformità al seguente schema:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 4 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 566,02
Punto danno non patrimoniale € 2.830,10
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 17.841,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 22.301,00
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.300,00
Totale generale: € 24.601,00
pagina 4 di 5 Non può riconoscersi la personalizzazione anche perché non è stato provato che le conseguenze del danno sono state più gravi o dissimili riguardo a quelle generalmente rinvenibili in situazioni similari.
Le altre questioni devono ritersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55 del2014 e al valore definitivamente accertato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
NN
Il al pagamento della somma di € 24.601,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria Controparte_3
dal giorno del sinistro al soddisfo a favore di e quali esercenti Controparte_1 Controparte_2
la potestà genitoriale sul minore . Persona_1
Liquida a favore degli attori le spese di questo giudizio che si quantificano in complessivi € 5.314,00 di cui 237,00 per esborsi e € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e
CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico del le CP_3
spese di ctu.
Cassino, 10 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 5 di 5