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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
HI IN, OR
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2544/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Liquidazione Telefono_1 2074835 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1987/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190248417461000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3897/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.n.c. di Società_1, in liquidazione, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso gli avvisi di intimazione nn. 09720190248417461000
IVA-ALTRO 2016 e 09720239046367607000 IVA-ALTRO 2016, in relazione ad una cartella di natura tributaria, n. 09720190248417461000, emesse dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di
Roma.
La società contribuente lamentava, in particolare, la mancata notificazione della cartella di pagamento e, in subordine, ove anche la cartella fosse stata effettivamente notificata, l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo dirimente il deposito da parte dell'Ufficio di documentazione comprovante l'avvenuta notifica della cartella presupposta all'intimazione, a mezzo PEC in data 23/11/2019, entro i termini di prescrizione – 'trattandosi di tributi relativi all'anno 2016, vantati con una cartella notificata nel 2019 e “rinnovati” con l'odierna intimazione notificata nel 2023, non essendo mai decorso neppure un quinquennio tra le varie notifiche'.
Avverso la decisione del giudice di prime cure presentava ricorso in appello la Ricorrente_1 S.n.c., deducendo:
-inammissibilità del deposito documentale effettuato dall'Ufficio per violazione dell'art. 32 del D.Lgs.
546/1992. Costituzione in giudizio di AdE in data 16.1.2024, ben oltre i venti giorni liberi antecedenti l'udienza fissata per il giorno 29.1.2024. Natura perentoria del termine, così come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Tardività del deposito dei documenti e conseguente mancato assolvimento, da parte dell'Ufficio, dell'onere probatorio circa la notificazione della cartella.
Inammissibilità di elementi di prova nuovi nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 220/2023;
-in ordine alla nullità della notifica della cartella di pagamento, osservava come la notifica fosse stata effettuata presso indirizzo di posta certificata non appartenente alla contribuente. Conseguente inopponibilità della notifica all'appellante.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, dall'esame degli atti, ritiene fondata la regolarità del procedimento di notificazione degli atti di imposizione tributaria nei confronti dell'appellante/contribuente e, di conseguenza, l'infondatezza dei motivi di gravame proposti.
Parte appellata produce in giudizio la documentazione trasmessa dall'Agente della Riscossione: attestazione rilasciata dall' ente certificatore “Associazione_1” da cui risulta, in maniera incontrovertibile, che, in data 23/11/2019 ore 11:00 (data di avvenuta notifica della cartella di pagamento 09720190248417461000), al numero di codice fiscale: P.IVA_1 (attribuito a: Ricorrente_1 BUS SNC DI Ricorrente_1 ANNA E C) era associato l'indirizzo PEC: Email_3 – così come emerge dalle risultanze documentali acquisite presso la Camera di Commercio.
Altra questione da esaminare è la costituzione tardiva di parte appellata e la conseguente produzione di documentazione tardiva. Con il primo motivo di appello, controparte impugna la pronuncia emessa dall'adita Corte di Giustizia
Tributaria di Roma deducendo, in via preliminare, la tardività del deposito dei documenti offerti in visione dall'appellato Ufficio, nel giudizio di I grado, chiedendone lo stralcio dal fascicolo d'ufficio.
La recente giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, sebbene il termine abbia natura perentoria, tuttavia la costituzione tardiva non comporta automaticamente l'inammissibilità di ogni difesa, ma solo alcune preclusioni, salvaguardando il nucleo essenziale del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione.
Nel caso specifico i documenti prodotti in appello sono rappresentati da documenti già prodotti in primo grado.
In adesione al più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui nel processo tributario, ove la parte abbia prodotto tardivamente documenti in primo grado, essa deve costituirsi tempestivamente in appello depositando nuovamente tali documenti, non potendo altrimenti il giudice esaminarli, ancorché controparte abbia sugli stessi interloquito (Cass. Sez. V, sentenza n.
9635/24), parte appellata procede alla rinnovazione del deposito dei documenti (già presenti nel fascicolo del giudizio di I grado), posti a fondamento della pretesa tributaria azionata a mezzo intimazione di pagamento.
Infondatezza del primo motivo di appello: il comportamento processuale della società contribuente in sede di giudizio di primo grado,la quale 'anziché attendere lo spirare del termine di conclusione del procedimento di mediazione (che scadeva il 18/12/2023), depositava il ricorso il 28/09/2023'. Va rilevato che il deposito ante tempus del ricorso lo rende improcedibile, ai sensi dell'art. 17 bis, c. 2 del D.Lgs. n.
546/1992, norma volta altresì ad assicurare 'alla parte resistente l'esercizio delle proprie facoltà difensive, che nel caso di specie, sono state inevitabilmente pregiudicate dalla condotta processuale tenuta dal contribuente'.
Errata e fuorviante interpretazione del novellato art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 – riferimento della norma ai documenti nuovi, non potendosi però considerare nuovi quelli già prodotti in sede di giudizio di primo grado e fondanti la decisione del giudice di prime cure.
Quanto al deposito dell'attestazione rilasciata dall'ente certificatore “Associazione_1” da cui risultava che in data 23/11/2019 (data di avvenuta notifica della cartella di pagamento) al codice fiscale attribuito alla società contribuente fosse associato l'indirizzo pec presso cui veniva effettuata la notifica.
Appello respinto e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro
3.500,00.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI HI UG RI LL
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
HI IN, OR
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2544/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Liquidazione Telefono_1 2074835 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1987/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190248417461000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3897/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.n.c. di Società_1, in liquidazione, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso gli avvisi di intimazione nn. 09720190248417461000
IVA-ALTRO 2016 e 09720239046367607000 IVA-ALTRO 2016, in relazione ad una cartella di natura tributaria, n. 09720190248417461000, emesse dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di
Roma.
La società contribuente lamentava, in particolare, la mancata notificazione della cartella di pagamento e, in subordine, ove anche la cartella fosse stata effettivamente notificata, l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo dirimente il deposito da parte dell'Ufficio di documentazione comprovante l'avvenuta notifica della cartella presupposta all'intimazione, a mezzo PEC in data 23/11/2019, entro i termini di prescrizione – 'trattandosi di tributi relativi all'anno 2016, vantati con una cartella notificata nel 2019 e “rinnovati” con l'odierna intimazione notificata nel 2023, non essendo mai decorso neppure un quinquennio tra le varie notifiche'.
Avverso la decisione del giudice di prime cure presentava ricorso in appello la Ricorrente_1 S.n.c., deducendo:
-inammissibilità del deposito documentale effettuato dall'Ufficio per violazione dell'art. 32 del D.Lgs.
546/1992. Costituzione in giudizio di AdE in data 16.1.2024, ben oltre i venti giorni liberi antecedenti l'udienza fissata per il giorno 29.1.2024. Natura perentoria del termine, così come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Tardività del deposito dei documenti e conseguente mancato assolvimento, da parte dell'Ufficio, dell'onere probatorio circa la notificazione della cartella.
Inammissibilità di elementi di prova nuovi nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 220/2023;
-in ordine alla nullità della notifica della cartella di pagamento, osservava come la notifica fosse stata effettuata presso indirizzo di posta certificata non appartenente alla contribuente. Conseguente inopponibilità della notifica all'appellante.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, dall'esame degli atti, ritiene fondata la regolarità del procedimento di notificazione degli atti di imposizione tributaria nei confronti dell'appellante/contribuente e, di conseguenza, l'infondatezza dei motivi di gravame proposti.
Parte appellata produce in giudizio la documentazione trasmessa dall'Agente della Riscossione: attestazione rilasciata dall' ente certificatore “Associazione_1” da cui risulta, in maniera incontrovertibile, che, in data 23/11/2019 ore 11:00 (data di avvenuta notifica della cartella di pagamento 09720190248417461000), al numero di codice fiscale: P.IVA_1 (attribuito a: Ricorrente_1 BUS SNC DI Ricorrente_1 ANNA E C) era associato l'indirizzo PEC: Email_3 – così come emerge dalle risultanze documentali acquisite presso la Camera di Commercio.
Altra questione da esaminare è la costituzione tardiva di parte appellata e la conseguente produzione di documentazione tardiva. Con il primo motivo di appello, controparte impugna la pronuncia emessa dall'adita Corte di Giustizia
Tributaria di Roma deducendo, in via preliminare, la tardività del deposito dei documenti offerti in visione dall'appellato Ufficio, nel giudizio di I grado, chiedendone lo stralcio dal fascicolo d'ufficio.
La recente giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, sebbene il termine abbia natura perentoria, tuttavia la costituzione tardiva non comporta automaticamente l'inammissibilità di ogni difesa, ma solo alcune preclusioni, salvaguardando il nucleo essenziale del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione.
Nel caso specifico i documenti prodotti in appello sono rappresentati da documenti già prodotti in primo grado.
In adesione al più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui nel processo tributario, ove la parte abbia prodotto tardivamente documenti in primo grado, essa deve costituirsi tempestivamente in appello depositando nuovamente tali documenti, non potendo altrimenti il giudice esaminarli, ancorché controparte abbia sugli stessi interloquito (Cass. Sez. V, sentenza n.
9635/24), parte appellata procede alla rinnovazione del deposito dei documenti (già presenti nel fascicolo del giudizio di I grado), posti a fondamento della pretesa tributaria azionata a mezzo intimazione di pagamento.
Infondatezza del primo motivo di appello: il comportamento processuale della società contribuente in sede di giudizio di primo grado,la quale 'anziché attendere lo spirare del termine di conclusione del procedimento di mediazione (che scadeva il 18/12/2023), depositava il ricorso il 28/09/2023'. Va rilevato che il deposito ante tempus del ricorso lo rende improcedibile, ai sensi dell'art. 17 bis, c. 2 del D.Lgs. n.
546/1992, norma volta altresì ad assicurare 'alla parte resistente l'esercizio delle proprie facoltà difensive, che nel caso di specie, sono state inevitabilmente pregiudicate dalla condotta processuale tenuta dal contribuente'.
Errata e fuorviante interpretazione del novellato art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 – riferimento della norma ai documenti nuovi, non potendosi però considerare nuovi quelli già prodotti in sede di giudizio di primo grado e fondanti la decisione del giudice di prime cure.
Quanto al deposito dell'attestazione rilasciata dall'ente certificatore “Associazione_1” da cui risultava che in data 23/11/2019 (data di avvenuta notifica della cartella di pagamento) al codice fiscale attribuito alla società contribuente fosse associato l'indirizzo pec presso cui veniva effettuata la notifica.
Appello respinto e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro
3.500,00.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI HI UG RI LL