Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 1985, la dotazione del Presidente della Repubblica prevista dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, gia' determinata per la sua parte numeraria dall' articolo 1, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077 , nella somma annua di lire 180 milioni, e' stabilita in annue lire 2.500 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilita'.
A decorrere dal 1 luglio 1985, la dotazione del Presidente della Repubblica prevista dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, gia' determinata per la sua parte numeraria dall' articolo 1, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077 , nella somma annua di lire 180 milioni, e' stabilita in annue lire 2.500 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilita'.