Articolo 237 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 236Articolo 238
Versione
20 settembre 1975
Art. 237.
Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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