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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5900 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4492/2018 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Parte_1
De Geronimo, giusta procura in atti;
- parte attrice -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GI ON, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Nullità del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 04/07/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
chiedendo di dichiarare la nullità del matrimonio Controparte_1 contratto tra di essi in data 12/07/2016 “in considerazione del fatto che il sig. ha taciuto i sintomi di una Controparte_1
malattia fisica o psichica, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale ex art. 122 c.c.”.
Ha sostegno di quanto richiesto ha dedotto che: -sei mesi dopo la celebrazione del matrimonio, il coniuge aveva iniziato ad accusare dei malesseri e che nel mese di giugno 2017 egli (di appena 27 anni) aveva ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla;
-il resistente aveva tenuto un “atteggiamento omertoso” in quanto le aveva nascosto di avere accusato nel passato diversi sintomi;
-a causa della malattia il matrimonio non era stato consumato.
Si è costituito . Controparte_1
Ha contestato quanto dedotto dall'attrice e la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di nullità evidenziando, nello specifico, che: -non aveva mai taciuto le proprie condizioni fisiche dal momento che la sclerosi multipla era stata diagnosticata solo a giugno 2017 a seguito di un malore;
-a novembre dello stesso anno la moglie aveva lasciato la casa coniugale;
-nel passato aveva accusato soltanto una generica stanchezza con pesantezza alle gambe, che non poteva in alcun modo, per la caratteristiche e durata, far presagire si trattasse di una simile patologia, ben potendo, per contro, essere ricondotta alla stessa attività lavorativa svolta;
-egli, infatti, è un elettricista e rimane per lungo tempo in posizioni piegate e particolarmente gravose per le articolazioni delle gambe e delle braccia, sostenendo spesso materiali e/o attrezzature di elevato peso con sovraccarico per l'apparato muscolare;
-non sussisteva in alcun modo, pertanto, una precisa volontà da parte di esso convenuto di tacere l'esistenza della malattia, atteso che la sua prima manifestazione si era avuta solo
2 nel mese di giugno 2017, per come peraltro ammesso dalla stessa attrice;
-non era vero che egli avesse taciuto malesseri addirittura risalenti all'età pediatrica o che tantomeno avesse comunicato ai genitori e alla sorella della sig.ra che da oltre 10 anni Parte_1
avvertisse ridotta sensibilità in tutta la parte del tronco inferiore;
- in ogni caso, non ha mai registrato limitazioni e, tranne l'episodio di malessere durato circa tre giorni, egli continua a svolgere le stesse attività, anche lavorative, che espletava in passato senza alcuna limitazione;
-la mancata consumazione del matrimonio, pertanto, non derivava in alcun modo dalla patologia bensì dal preciso volere della sig.ra profondamente radicata nei Parte_1
suoi convincimenti religiosi e osservante dei dogmi della fede cattolica dalla stessa professata, scelta già intrapresa nel periodo del fidanzamento (durato 10 anni) e protrattasi anche dopo il matrimonio.
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio dinanzi a diversi giudici relatori.
Designato un nuovo giudice relatore a seguito del trasferimento dei precedenti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190, comma 1, c.p.c..
_______________
Oggetto del presente giudizio è la dichiarazione di nullità, in applicazione dell'art. 122, comma 3, n. 1 c.c., del matrimonio contratto tra le parti in data 12/07/2016.
Va premesso in punto di diritto che ai sensi dell'art. 122 c.c. comma 2 c.c. il matrimonio può essere impugnato “da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.”.
Il successivo comma 3 precisa che “l'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni
3 dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale.”.
L'essenzialità dell'errore sulle qualità personali, pertanto, sussiste qualora l'errore riguardi, tra gli altri, l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
Il fatto costitutivo dell'annullabilità del matrimonio non è quindi, la malattia in sé ma l'errore del coniuge che, per averla ignorata o non averla esattamente conosciuta, è stato indotto al matrimonio.
La malattia, inoltre, deve essere tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
Grava sul coniuge che agisce ex art. 122 c.c. l'onere di provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge anteriore al matrimonio, la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio nonché l'influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, “il coniuge che impugna il matrimonio per errore, ai sensi del predetto art. 122, è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica (o di una anomalia o deviazione sessuale) dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre alla influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare, in relazione alle normali aspettative del coniuge in errore, da valutare avendo riguardo alle condizioni, alla personalità, alla posizione sociale del richiedente nonché ad ogni altra circostanza obiettiva
4 emergente dagli atti, senza che possa, invece, attribuirsi rilievo ai semplici timori e reazioni dello stesso o ad altri aspetti personali.”
(cfr. ex plurimis: Cass. Civ. sez. VI, n. 3742/17).
Pertanto, il presupposto della mancata conoscenza della malattia del coniuge non sussiste laddove non sia dimostrato che questi fosse risultato affetto dalla predetta patologia prima del matrimonio, bensì solo in costanza dello stesso.
Orbene.
Nel caso di specie parte attrice a fondamento della domanda di nullità ha allegato l'esistenza in capo al coniuge di una malattia
(sclerosi multipla) - i cui sintomi egli avrebbe avuto sin da bambino, sebbene mai rivelati alla consorte - e ha dedotto che tale patologia ha impedito lo svolgimento della normale vita sessuale coniugale.
All'esito del giudizio non possono dirsi sussistenti tutti i presupposti di legge necessari ai fini dell'accoglimento della domanda di nullità.
E invero, sotto un primo profilo va osservato che manca la prova dell'anteriorità della malattia rispetto al matrimonio.
È emerso, infatti, che l'attore, dopo circa un anno di matrimonio, alla giovane età di 27 anni e a seguito di un malore, riceveva la diagnosi di sclerosi multipla.
In particolare, dopo avere effettuato in data 20/05/17 “una RM del rachide e dell'encefalo con evidenza di malattia demielinizzante sia a livello encefalico sia midollare nonché la coesistenza di una procidenza delle tonsille cerebellari nel forarne occipitale ascrivibile a malformazione di Arnold-Chiari tipo 11”, solo in data
24/06/2017, in occasione di ricovero presso l' Controparte_2 dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro” di
Catania, gli veniva diagnosticata la sclerosi multipla (v. CTU a firma del dott. ). Per_1
5 Per contro, né la documentazione medica in atti né l'attività istruttoria svolta hanno permesso di individuare, con ragionevole certezza, già in epoca anteriore al matrimonio - per come detto, contratto circa un anno prima della diagnosi - il momento dell'effettiva insorgenza della malattia.
La cartella clinica relativa a un ricovero alla tenera età di nove anni, infatti, non riporta indicazioni in merito alla patologia poi manifestata e diagnosticata dopo circa venti anni.
Le deduzioni in merito a precedenti disturbi aspecifici in precedenza riscontrati dal convenuto (stanchezza, debolezza), poi, di per sé e in mancanza di adeguata documentazione medica a supporto, non consente di ritenere dimostrato che la patologia fosse insorta prima del matrimonio.
A tal riguardo e per completezza si deve evidenziare che non risulta neppure - e, invero, non è stato dedotto - che il convenuto al momento del matrimonio fosse a conoscenza della malattia o che nel corso del lunghissimo fidanzamento - durato ben dieci anni - avesse manifestato sintomatologia specifica né può dirsi che egli - di professione elettricista - avesse le competenze mediche specialistiche anche soltanto per ipotizzare una tale condizione.
Peraltro, la stessa attrice ha ammesso che il marito iniziò ad avere alcuni sintomi soltanto dopo sei mesi di matrimonio mentre nulla ha dedotto in ordine a eventuali disturbi manifestati dinanzi a lei, ed anzi ha sostanzialmente riconosciuto che il convenuto - nonostante la lunghissima durata del fidanzamento - non aveva mai mostrato particolari problematiche tali da indurla a sospettare l'insorgenza di una malattia.
Gli stessi testimoni indicati dalla sig.ra (i suoi Parte_1
genitori) hanno affermato che il fidanzato - poi coniuge - della figlia non aveva mai manifestato disturbi nel corso del fidanzamento.
A ciò si aggiunga che le deduzioni formulate dall'attrice circa l'esistenza di gravi e continui malesseri addirittura risalenti all'età 6 pediatrica sono state specificamente contestate e sono prive di prova.
Allo stesso modo costituisce circostanza contestata specificamente e sprovvista di adeguato corredo probatorio che il sig. dopo la diagnosi, avrebbe confidato ai suoceri di aver da CP_1
oltre dieci anni una ridotta sensibilità del tronco inferiore.
Tale fatto, invero, è stato riferito dai genitori della attrice, unici due testimoni indicati dalla stessa. Tuttavia, rapporti di tal genere, per lo strettissimo legame con la parte, appaiono tali da compromettere, quantomeno, la serenità e la spontaneità del teste, essendo verosimile che quest'ultimo, in forza dei predetti rapporti, abbia avuto occasione di discutere sui fatti di causa con la parte istante, in disparte i profili che attengono alla sussistenza della buona fede del dichiarante. Peraltro, a domanda del Giudice circa l'interesse nella causa, la madre dell'attrice ha risposto: “Sono la madre di;
in ordine alla domanda se sussista Parte_1
un interesse patrimoniale derivante da questa causa preciso che io
e mio marito abbiamo investito i nostri risparmi per questo matrimonio, perché noi ci credevamo. Ancora stiamo piangendo le conseguenze di questo matrimonio dal punto di vista economico, quindi il danno c'è stato, sia per mia figlia che per noi”. Il padre, a fronte della stessa domanda circa l'interesse nella causa, ha detto:
“ho avuto danni morali in conseguenza di quello che ha patito mia figlia e dei danni economici, perché ho affrontato le spese del matrimonio.”. Il rapporto di strettissima parentela, quindi, nella specie appare avere chiaramente inciso quantomeno sulla serenità
e la spontaneità dei testimoni.
Per quanto esposto non è dimostrato uno dei presupposti necessari ai fini della dichiarazione di nullità, ovverosia che il convenuto fosse risultato affetto dalla malattia prima del matrimonio.
7 Sotto altro ulteriore ed assorbente profilo, poi, in ogni caso gli elementi allegati dalla attrice e raccolti in giudizio non permettono di affermare che la malattia sia tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
Sul punto l'attrice si è limitata ad allegare che la patologia avrebbe precluso l'attività sessuale della coppia, senza formulare altre deduzioni in merito alla ulteriore eventuale incidenza della patologia sulla vita coniugale tale da impedirne l'ordinario svolgimento.
Orbene, all'esito della CTU disposta dal primo giudice istruttore le superiori lagnanze sono state smentite, in quanto non è risultato esservi una effettiva incidenza della sofferta sclerosi multipla “sulla validità erettile” del convenuto.
Il Consulente tecnico d'ufficio, segnatamente, ha accertato con alta probabilità che “visto il test “rigiscan” ora prodotto non risulta esservi una effettiva incidenza della sofferta sclerosi multipla sulla validità erettile del sig. . Controparte_1
Infatti il test evidenzia una libido mantenuta, una normale sensibilità genitale (tattile, termica, dolorifica e pallestesica) in assenza di disorgasmia e di disturbi minzionali.
La tumescenza è risultata normale sia all'apice che alla base con una TAU complessiva di 79 all'apice e 50 alla base (v.n. 30-65 rispettivamente) mentre l'incremento medio circonferenziale penieno è stato del 48% all'apice e del 29% alla base (v.n. > 30%).
La rigidità è risultata valida sia alla base che all'apice con un score di mantenimento normale. La rigidità massima è stata del 92% alla base e del 90% all'apice. La curva di reclutamento è nei limiti. Vi
è stato il superamento della percentuale di rigidità superiore all'80% (rigidità ottimale) alla base per una durata di 15' e 30" e all'apice di 8' e 30" durante l'intera registrazione. La rigidità compresa fra il 60 e il 79% (rigidità sub ottimale ma efficace per
8 la penetrazione) è stata mantenuta per 4 ore e 19' alla base e per 6 ore e 27' all'apice.
Il test, nel suo complesso, depone per idonea registrazione della funzione erettile notturna (in tutte le tre sessioni), che risulta perfettamente entro i valori normali in tutti i parametri esaminati: percentuale eventi sul totale della registrazione, durata degli eventi, tumescenza e score di rigidità peniena. Normale il numero degli eventi. In particolare risulta efficace la capacità rigidometrica. Il tracciato esclude qualsiasi deficit erettile su base organica sia da deficit arterioso che da fuga venosa che da disfunzione neurogena e da incompetenza albuginea. Non evidenza di dissociazione base-apice.
[…] visti gli accertamenti strumentali fatti eseguire, è oggi possibile affermare, con alta probabilità, che non vi è stata alcuna incidenza della sclerosi multipla sofferta dal sig. Controparte_1
sulla sua capacità sessuale.” Del resto, per come
[...] giustamente precisato dal consulente tecnico d'ufficio, “la certificata “illibatezza” del coniuge [sig.ra , peraltro Parte_1
attestata da una certificazione privata redatta in data 24/11/17 dal dott. […] potrebbe attestare la mancata Persona_2
attuazione di un congresso carnale completato da un coito completo ed efficace ma non certo è sufficiente per attestare
l'impotenza erigendi del sig. .” (v. Controparte_1
chiarimenti alla CTU depositati il 22/10/2022 a firma del dott.
). Per_1
Le conclusioni cui è pervenuto il Consulente, motivatamente confermate anche a fronte dei rilievi formulati dal procuratore della parte attrice, sono condivisibili in quanto coerenti con gli accertamenti effettuati, sorrette da idonea motivazione e prive di vizi logici.
9 Pertanto, alla luce dell'accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio sulla base delle allegazioni della attrice - condiviso dal Tribunale e dal quale non v'è ragione per discostarsi - e degli atti di causa, si deve concludere che non sussiste il presupposto necessario per la pronuncia di nullità, costituito dalla incidenza della patologia sulla vita coniugale tale da impedirne l'ordinario svolgimento (tanto più se si consideri quanto dedotto dal convenuto e risultante dagli atti di causa in ordine alle condizioni di vita del sig. il quale, anche dopo la diagnosi, ha continuato a condurre CP_1
normalmente la propria vita espletando finanche l'attività lavorativa).
In considerazione dell'attività istruttoria svolta alla luce delle allegazioni dell'attrice e delle stesse le emergenze processuali, dunque, non sono emersi elementi in considerazione dei quali possa dirsi che la malattia costituisca un impedimento al normale svolgimento della vita coniugale.
Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire rilevanza ai meri timori e reazioni della parte attrice, ovverosia ad altri aspetti personali, e ciò in violazione dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza (ex plurimis: Cass. Civ. sez. VI, n. 3742/17).
In conclusione, per quanto esposto - assorbita ogni altra questione riguardante la mancanza di prova dell'influenza della mancata conoscenza sul consenso - la domanda proposta da parte attrice va rigettata, non essendo dimostrata la sussistenza degli esaminati presupposti di legge per la declaratoria di nullità del matrimonio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal DM n. 55/2014 per i giudizi di cognizione dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile, sono poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza ai sensi dell'art. 91c.p.c., non ricorrendo nessuna delle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c. tali da giustificarne una compensazione parziale o totale.
10 Tenuto conto che è stato ammesso al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato, la parte attrice soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali a favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU - liquidate con separato decreto - sono definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4492/2018 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta le domande proposte da parte attrice;
Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite, liquidate in € 5.500,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e
IVA come per legge, e dispone che il pagamento sia eseguito ai sensi dell'articolo 133 DPR 115/2002 a favore dello Stato;
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4492/2018 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Parte_1
De Geronimo, giusta procura in atti;
- parte attrice -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GI ON, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Nullità del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 04/07/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
chiedendo di dichiarare la nullità del matrimonio Controparte_1 contratto tra di essi in data 12/07/2016 “in considerazione del fatto che il sig. ha taciuto i sintomi di una Controparte_1
malattia fisica o psichica, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale ex art. 122 c.c.”.
Ha sostegno di quanto richiesto ha dedotto che: -sei mesi dopo la celebrazione del matrimonio, il coniuge aveva iniziato ad accusare dei malesseri e che nel mese di giugno 2017 egli (di appena 27 anni) aveva ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla;
-il resistente aveva tenuto un “atteggiamento omertoso” in quanto le aveva nascosto di avere accusato nel passato diversi sintomi;
-a causa della malattia il matrimonio non era stato consumato.
Si è costituito . Controparte_1
Ha contestato quanto dedotto dall'attrice e la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di nullità evidenziando, nello specifico, che: -non aveva mai taciuto le proprie condizioni fisiche dal momento che la sclerosi multipla era stata diagnosticata solo a giugno 2017 a seguito di un malore;
-a novembre dello stesso anno la moglie aveva lasciato la casa coniugale;
-nel passato aveva accusato soltanto una generica stanchezza con pesantezza alle gambe, che non poteva in alcun modo, per la caratteristiche e durata, far presagire si trattasse di una simile patologia, ben potendo, per contro, essere ricondotta alla stessa attività lavorativa svolta;
-egli, infatti, è un elettricista e rimane per lungo tempo in posizioni piegate e particolarmente gravose per le articolazioni delle gambe e delle braccia, sostenendo spesso materiali e/o attrezzature di elevato peso con sovraccarico per l'apparato muscolare;
-non sussisteva in alcun modo, pertanto, una precisa volontà da parte di esso convenuto di tacere l'esistenza della malattia, atteso che la sua prima manifestazione si era avuta solo
2 nel mese di giugno 2017, per come peraltro ammesso dalla stessa attrice;
-non era vero che egli avesse taciuto malesseri addirittura risalenti all'età pediatrica o che tantomeno avesse comunicato ai genitori e alla sorella della sig.ra che da oltre 10 anni Parte_1
avvertisse ridotta sensibilità in tutta la parte del tronco inferiore;
- in ogni caso, non ha mai registrato limitazioni e, tranne l'episodio di malessere durato circa tre giorni, egli continua a svolgere le stesse attività, anche lavorative, che espletava in passato senza alcuna limitazione;
-la mancata consumazione del matrimonio, pertanto, non derivava in alcun modo dalla patologia bensì dal preciso volere della sig.ra profondamente radicata nei Parte_1
suoi convincimenti religiosi e osservante dei dogmi della fede cattolica dalla stessa professata, scelta già intrapresa nel periodo del fidanzamento (durato 10 anni) e protrattasi anche dopo il matrimonio.
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio dinanzi a diversi giudici relatori.
Designato un nuovo giudice relatore a seguito del trasferimento dei precedenti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190, comma 1, c.p.c..
_______________
Oggetto del presente giudizio è la dichiarazione di nullità, in applicazione dell'art. 122, comma 3, n. 1 c.c., del matrimonio contratto tra le parti in data 12/07/2016.
Va premesso in punto di diritto che ai sensi dell'art. 122 c.c. comma 2 c.c. il matrimonio può essere impugnato “da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.”.
Il successivo comma 3 precisa che “l'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni
3 dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale.”.
L'essenzialità dell'errore sulle qualità personali, pertanto, sussiste qualora l'errore riguardi, tra gli altri, l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
Il fatto costitutivo dell'annullabilità del matrimonio non è quindi, la malattia in sé ma l'errore del coniuge che, per averla ignorata o non averla esattamente conosciuta, è stato indotto al matrimonio.
La malattia, inoltre, deve essere tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
Grava sul coniuge che agisce ex art. 122 c.c. l'onere di provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge anteriore al matrimonio, la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio nonché l'influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, “il coniuge che impugna il matrimonio per errore, ai sensi del predetto art. 122, è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica (o di una anomalia o deviazione sessuale) dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre alla influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare, in relazione alle normali aspettative del coniuge in errore, da valutare avendo riguardo alle condizioni, alla personalità, alla posizione sociale del richiedente nonché ad ogni altra circostanza obiettiva
4 emergente dagli atti, senza che possa, invece, attribuirsi rilievo ai semplici timori e reazioni dello stesso o ad altri aspetti personali.”
(cfr. ex plurimis: Cass. Civ. sez. VI, n. 3742/17).
Pertanto, il presupposto della mancata conoscenza della malattia del coniuge non sussiste laddove non sia dimostrato che questi fosse risultato affetto dalla predetta patologia prima del matrimonio, bensì solo in costanza dello stesso.
Orbene.
Nel caso di specie parte attrice a fondamento della domanda di nullità ha allegato l'esistenza in capo al coniuge di una malattia
(sclerosi multipla) - i cui sintomi egli avrebbe avuto sin da bambino, sebbene mai rivelati alla consorte - e ha dedotto che tale patologia ha impedito lo svolgimento della normale vita sessuale coniugale.
All'esito del giudizio non possono dirsi sussistenti tutti i presupposti di legge necessari ai fini dell'accoglimento della domanda di nullità.
E invero, sotto un primo profilo va osservato che manca la prova dell'anteriorità della malattia rispetto al matrimonio.
È emerso, infatti, che l'attore, dopo circa un anno di matrimonio, alla giovane età di 27 anni e a seguito di un malore, riceveva la diagnosi di sclerosi multipla.
In particolare, dopo avere effettuato in data 20/05/17 “una RM del rachide e dell'encefalo con evidenza di malattia demielinizzante sia a livello encefalico sia midollare nonché la coesistenza di una procidenza delle tonsille cerebellari nel forarne occipitale ascrivibile a malformazione di Arnold-Chiari tipo 11”, solo in data
24/06/2017, in occasione di ricovero presso l' Controparte_2 dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro” di
Catania, gli veniva diagnosticata la sclerosi multipla (v. CTU a firma del dott. ). Per_1
5 Per contro, né la documentazione medica in atti né l'attività istruttoria svolta hanno permesso di individuare, con ragionevole certezza, già in epoca anteriore al matrimonio - per come detto, contratto circa un anno prima della diagnosi - il momento dell'effettiva insorgenza della malattia.
La cartella clinica relativa a un ricovero alla tenera età di nove anni, infatti, non riporta indicazioni in merito alla patologia poi manifestata e diagnosticata dopo circa venti anni.
Le deduzioni in merito a precedenti disturbi aspecifici in precedenza riscontrati dal convenuto (stanchezza, debolezza), poi, di per sé e in mancanza di adeguata documentazione medica a supporto, non consente di ritenere dimostrato che la patologia fosse insorta prima del matrimonio.
A tal riguardo e per completezza si deve evidenziare che non risulta neppure - e, invero, non è stato dedotto - che il convenuto al momento del matrimonio fosse a conoscenza della malattia o che nel corso del lunghissimo fidanzamento - durato ben dieci anni - avesse manifestato sintomatologia specifica né può dirsi che egli - di professione elettricista - avesse le competenze mediche specialistiche anche soltanto per ipotizzare una tale condizione.
Peraltro, la stessa attrice ha ammesso che il marito iniziò ad avere alcuni sintomi soltanto dopo sei mesi di matrimonio mentre nulla ha dedotto in ordine a eventuali disturbi manifestati dinanzi a lei, ed anzi ha sostanzialmente riconosciuto che il convenuto - nonostante la lunghissima durata del fidanzamento - non aveva mai mostrato particolari problematiche tali da indurla a sospettare l'insorgenza di una malattia.
Gli stessi testimoni indicati dalla sig.ra (i suoi Parte_1
genitori) hanno affermato che il fidanzato - poi coniuge - della figlia non aveva mai manifestato disturbi nel corso del fidanzamento.
A ciò si aggiunga che le deduzioni formulate dall'attrice circa l'esistenza di gravi e continui malesseri addirittura risalenti all'età 6 pediatrica sono state specificamente contestate e sono prive di prova.
Allo stesso modo costituisce circostanza contestata specificamente e sprovvista di adeguato corredo probatorio che il sig. dopo la diagnosi, avrebbe confidato ai suoceri di aver da CP_1
oltre dieci anni una ridotta sensibilità del tronco inferiore.
Tale fatto, invero, è stato riferito dai genitori della attrice, unici due testimoni indicati dalla stessa. Tuttavia, rapporti di tal genere, per lo strettissimo legame con la parte, appaiono tali da compromettere, quantomeno, la serenità e la spontaneità del teste, essendo verosimile che quest'ultimo, in forza dei predetti rapporti, abbia avuto occasione di discutere sui fatti di causa con la parte istante, in disparte i profili che attengono alla sussistenza della buona fede del dichiarante. Peraltro, a domanda del Giudice circa l'interesse nella causa, la madre dell'attrice ha risposto: “Sono la madre di;
in ordine alla domanda se sussista Parte_1
un interesse patrimoniale derivante da questa causa preciso che io
e mio marito abbiamo investito i nostri risparmi per questo matrimonio, perché noi ci credevamo. Ancora stiamo piangendo le conseguenze di questo matrimonio dal punto di vista economico, quindi il danno c'è stato, sia per mia figlia che per noi”. Il padre, a fronte della stessa domanda circa l'interesse nella causa, ha detto:
“ho avuto danni morali in conseguenza di quello che ha patito mia figlia e dei danni economici, perché ho affrontato le spese del matrimonio.”. Il rapporto di strettissima parentela, quindi, nella specie appare avere chiaramente inciso quantomeno sulla serenità
e la spontaneità dei testimoni.
Per quanto esposto non è dimostrato uno dei presupposti necessari ai fini della dichiarazione di nullità, ovverosia che il convenuto fosse risultato affetto dalla malattia prima del matrimonio.
7 Sotto altro ulteriore ed assorbente profilo, poi, in ogni caso gli elementi allegati dalla attrice e raccolti in giudizio non permettono di affermare che la malattia sia tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
Sul punto l'attrice si è limitata ad allegare che la patologia avrebbe precluso l'attività sessuale della coppia, senza formulare altre deduzioni in merito alla ulteriore eventuale incidenza della patologia sulla vita coniugale tale da impedirne l'ordinario svolgimento.
Orbene, all'esito della CTU disposta dal primo giudice istruttore le superiori lagnanze sono state smentite, in quanto non è risultato esservi una effettiva incidenza della sofferta sclerosi multipla “sulla validità erettile” del convenuto.
Il Consulente tecnico d'ufficio, segnatamente, ha accertato con alta probabilità che “visto il test “rigiscan” ora prodotto non risulta esservi una effettiva incidenza della sofferta sclerosi multipla sulla validità erettile del sig. . Controparte_1
Infatti il test evidenzia una libido mantenuta, una normale sensibilità genitale (tattile, termica, dolorifica e pallestesica) in assenza di disorgasmia e di disturbi minzionali.
La tumescenza è risultata normale sia all'apice che alla base con una TAU complessiva di 79 all'apice e 50 alla base (v.n. 30-65 rispettivamente) mentre l'incremento medio circonferenziale penieno è stato del 48% all'apice e del 29% alla base (v.n. > 30%).
La rigidità è risultata valida sia alla base che all'apice con un score di mantenimento normale. La rigidità massima è stata del 92% alla base e del 90% all'apice. La curva di reclutamento è nei limiti. Vi
è stato il superamento della percentuale di rigidità superiore all'80% (rigidità ottimale) alla base per una durata di 15' e 30" e all'apice di 8' e 30" durante l'intera registrazione. La rigidità compresa fra il 60 e il 79% (rigidità sub ottimale ma efficace per
8 la penetrazione) è stata mantenuta per 4 ore e 19' alla base e per 6 ore e 27' all'apice.
Il test, nel suo complesso, depone per idonea registrazione della funzione erettile notturna (in tutte le tre sessioni), che risulta perfettamente entro i valori normali in tutti i parametri esaminati: percentuale eventi sul totale della registrazione, durata degli eventi, tumescenza e score di rigidità peniena. Normale il numero degli eventi. In particolare risulta efficace la capacità rigidometrica. Il tracciato esclude qualsiasi deficit erettile su base organica sia da deficit arterioso che da fuga venosa che da disfunzione neurogena e da incompetenza albuginea. Non evidenza di dissociazione base-apice.
[…] visti gli accertamenti strumentali fatti eseguire, è oggi possibile affermare, con alta probabilità, che non vi è stata alcuna incidenza della sclerosi multipla sofferta dal sig. Controparte_1
sulla sua capacità sessuale.” Del resto, per come
[...] giustamente precisato dal consulente tecnico d'ufficio, “la certificata “illibatezza” del coniuge [sig.ra , peraltro Parte_1
attestata da una certificazione privata redatta in data 24/11/17 dal dott. […] potrebbe attestare la mancata Persona_2
attuazione di un congresso carnale completato da un coito completo ed efficace ma non certo è sufficiente per attestare
l'impotenza erigendi del sig. .” (v. Controparte_1
chiarimenti alla CTU depositati il 22/10/2022 a firma del dott.
). Per_1
Le conclusioni cui è pervenuto il Consulente, motivatamente confermate anche a fronte dei rilievi formulati dal procuratore della parte attrice, sono condivisibili in quanto coerenti con gli accertamenti effettuati, sorrette da idonea motivazione e prive di vizi logici.
9 Pertanto, alla luce dell'accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio sulla base delle allegazioni della attrice - condiviso dal Tribunale e dal quale non v'è ragione per discostarsi - e degli atti di causa, si deve concludere che non sussiste il presupposto necessario per la pronuncia di nullità, costituito dalla incidenza della patologia sulla vita coniugale tale da impedirne l'ordinario svolgimento (tanto più se si consideri quanto dedotto dal convenuto e risultante dagli atti di causa in ordine alle condizioni di vita del sig. il quale, anche dopo la diagnosi, ha continuato a condurre CP_1
normalmente la propria vita espletando finanche l'attività lavorativa).
In considerazione dell'attività istruttoria svolta alla luce delle allegazioni dell'attrice e delle stesse le emergenze processuali, dunque, non sono emersi elementi in considerazione dei quali possa dirsi che la malattia costituisca un impedimento al normale svolgimento della vita coniugale.
Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire rilevanza ai meri timori e reazioni della parte attrice, ovverosia ad altri aspetti personali, e ciò in violazione dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza (ex plurimis: Cass. Civ. sez. VI, n. 3742/17).
In conclusione, per quanto esposto - assorbita ogni altra questione riguardante la mancanza di prova dell'influenza della mancata conoscenza sul consenso - la domanda proposta da parte attrice va rigettata, non essendo dimostrata la sussistenza degli esaminati presupposti di legge per la declaratoria di nullità del matrimonio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal DM n. 55/2014 per i giudizi di cognizione dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile, sono poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza ai sensi dell'art. 91c.p.c., non ricorrendo nessuna delle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c. tali da giustificarne una compensazione parziale o totale.
10 Tenuto conto che è stato ammesso al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato, la parte attrice soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali a favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU - liquidate con separato decreto - sono definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4492/2018 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta le domande proposte da parte attrice;
Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite, liquidate in € 5.500,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e
IVA come per legge, e dispone che il pagamento sia eseguito ai sensi dell'articolo 133 DPR 115/2002 a favore dello Stato;
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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