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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/11/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2364 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/12/1973, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Siotto
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Rossato e Dusko Kukic
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) Affidarsi la figlia minore nata a [...] in data [...] Persona_1
congiuntamente ad ambo i genitori, con residenza prevalente presso la madre,
impegnandosi, entrambi i genitori, per il bene della bambina, a rispettare i suoi orari e le sue necessità di una vita regolare, anche quanto alle uscite ed alle frequentazioni con terze persone. Le decisioni di maggior rilievo ed interesse relative alla figlia saranno quindi assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali dovranno concordare il comune indirizzo educativo. I genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente ad adottare un comportamento rispettoso delle genitorialità
dell'altro, in piena applicazione dei principi, della ratio e dello spirito della normativa relativa all'affidamento condiviso. In particolare, tutte le attività sportive, ludiche,
ricreative, extrascolastiche terranno conto delle attitudini della figlia, e verranno concordate tra i genitori tenendo conto degli aspetti logistici e dei costi. Rispettando
quanto fatto sino ad ora, i genitori si impegnano ad essere entrambi presenti alle feste di compleanno della figlia. Inoltre, quanto alle cerimonie religiose: entrambi i genitori parteciperanno alla funzione religiosa inerente la figlia, coordinandosi quanto ai festeggiamenti, tenendo conto sia del calendario sia della giusta alternanza.
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé con le seguenti Per_1
modalità:
a. ogni martedì pomeriggio dalle ore 16,00 circa, quando andrà a prenderla a scuola o ai centri estivi, sino alle ore 20,30 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b. ogni mercoledì dalle ore 16,00 circa, quando andrà a prenderla a scuola o ai centri estivi, con pernotto presso di sé, sino alla mattina del giovedì quando la accompagnerà a scuola o ai centri estivi;
c. due fine settimana alternati tra di loro, dal venerdì pomeriggio alle 18,00, salvo diversi accordi tra le Parti circa l'orario, quando, tendenzialmente, la prenderà dalla casa della nonna materna, con pernotto presso di sé, e sino alla domenica sera alle ore 20,30 quando la riporterà a casa della mamma;
d. una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, compreso ad anni alterni il giorno dell'Epifania;
i genitori si impegnano a fare in modo che la bambina veda entrambi i genitori il giorno di Natale, in modo da passare il Pranzo con un genitore e la Cena con l'altro,
concordando sin d'ora che per l'anno 2025 in corso la bambina passi con la mamma il pranzo di Natale e con il papà la Cena;
e. tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta;
f. il cosiddetto Ponte di Carnevale ad anni alterni;
g. due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Le parti concordano altresì, in generale, che, in caso di impossibilità di un genitore di tenere la figlia nei giorni e negli orari stabiliti, il medesimo dovrà affidare la stessa all'altro genitore e solo in caso di impossibilità dello stesso ci si potrà rivolgere a terzi,
sia essi parenti, baby- sitter e amici;
I IG.ri e avranno con sé la figlia nel giorno rispettivamente del Pt_1 CP_1
compleanno di ciascuno di loro, della festa della mamma e della festa del papà. Inoltre,
entrambi i genitori, in applicazione del principio di una piena bigenitorialità, si impegnano a consentire alla bambina di partecipare alle occasioni familiari (a titolo esemplificativo compleanni dei nonni, degli zii e dei cugini, Comunioni, Cresime) anche qualora cadessero nei fine settimana di pertinenza dell'altro genitore;
3) Disporre a carico del IG. un contributo nel mantenimento della Controparte_1
figlia minore di € 400,00 mensili, da versarsi alla madre IG.ra , con Per_1 Pt_1 bonifico da effettuare entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno
2025; detto contributo sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese dell'anno successivo alla pronuncia del provvedimento giudiziario.
4)Stabilire a carico del sig. un ulteriore contributo di euro 50,00 mensili, da CP_1
versarsi alla madre IG.ra , a titolo di concorso alle spese per il canone di Pt_1
locazione che la sig.ra sosterrà nel periodo compreso tra luglio e settembre Pt_1
2025, nonché per eventuali ulteriori mesi in cui la medesima dovesse sostenere il costo di un canone di locazione relativo ad un immobile destinato esclusivamente ad uso proprio e della figlia. Detta obbligazione specifica verrà meno quando sarà Per_1
ritenuta economicamente autosufficiente.
5) Disporre la suddivisione delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo
del Tribunale di Vicenza, da affrontare in favore della minore con suddivisione Per_1
in misura del 50% tra le Parti;
le parti prevedono specificamente di considerare quale spesa straordinaria il cambio di stagione della piccola due volte l'anno.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla IG.ra
, come attualmente avviene. Pt_1
6) Spese legali al 50% a carico delle parti, senza vincolo di solidarietà.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/06/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
della figlia minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 4.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2364 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/12/1973, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Siotto
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Rossato e Dusko Kukic
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) Affidarsi la figlia minore nata a [...] in data [...] Persona_1
congiuntamente ad ambo i genitori, con residenza prevalente presso la madre,
impegnandosi, entrambi i genitori, per il bene della bambina, a rispettare i suoi orari e le sue necessità di una vita regolare, anche quanto alle uscite ed alle frequentazioni con terze persone. Le decisioni di maggior rilievo ed interesse relative alla figlia saranno quindi assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali dovranno concordare il comune indirizzo educativo. I genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente ad adottare un comportamento rispettoso delle genitorialità
dell'altro, in piena applicazione dei principi, della ratio e dello spirito della normativa relativa all'affidamento condiviso. In particolare, tutte le attività sportive, ludiche,
ricreative, extrascolastiche terranno conto delle attitudini della figlia, e verranno concordate tra i genitori tenendo conto degli aspetti logistici e dei costi. Rispettando
quanto fatto sino ad ora, i genitori si impegnano ad essere entrambi presenti alle feste di compleanno della figlia. Inoltre, quanto alle cerimonie religiose: entrambi i genitori parteciperanno alla funzione religiosa inerente la figlia, coordinandosi quanto ai festeggiamenti, tenendo conto sia del calendario sia della giusta alternanza.
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé con le seguenti Per_1
modalità:
a. ogni martedì pomeriggio dalle ore 16,00 circa, quando andrà a prenderla a scuola o ai centri estivi, sino alle ore 20,30 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b. ogni mercoledì dalle ore 16,00 circa, quando andrà a prenderla a scuola o ai centri estivi, con pernotto presso di sé, sino alla mattina del giovedì quando la accompagnerà a scuola o ai centri estivi;
c. due fine settimana alternati tra di loro, dal venerdì pomeriggio alle 18,00, salvo diversi accordi tra le Parti circa l'orario, quando, tendenzialmente, la prenderà dalla casa della nonna materna, con pernotto presso di sé, e sino alla domenica sera alle ore 20,30 quando la riporterà a casa della mamma;
d. una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, compreso ad anni alterni il giorno dell'Epifania;
i genitori si impegnano a fare in modo che la bambina veda entrambi i genitori il giorno di Natale, in modo da passare il Pranzo con un genitore e la Cena con l'altro,
concordando sin d'ora che per l'anno 2025 in corso la bambina passi con la mamma il pranzo di Natale e con il papà la Cena;
e. tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta;
f. il cosiddetto Ponte di Carnevale ad anni alterni;
g. due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Le parti concordano altresì, in generale, che, in caso di impossibilità di un genitore di tenere la figlia nei giorni e negli orari stabiliti, il medesimo dovrà affidare la stessa all'altro genitore e solo in caso di impossibilità dello stesso ci si potrà rivolgere a terzi,
sia essi parenti, baby- sitter e amici;
I IG.ri e avranno con sé la figlia nel giorno rispettivamente del Pt_1 CP_1
compleanno di ciascuno di loro, della festa della mamma e della festa del papà. Inoltre,
entrambi i genitori, in applicazione del principio di una piena bigenitorialità, si impegnano a consentire alla bambina di partecipare alle occasioni familiari (a titolo esemplificativo compleanni dei nonni, degli zii e dei cugini, Comunioni, Cresime) anche qualora cadessero nei fine settimana di pertinenza dell'altro genitore;
3) Disporre a carico del IG. un contributo nel mantenimento della Controparte_1
figlia minore di € 400,00 mensili, da versarsi alla madre IG.ra , con Per_1 Pt_1 bonifico da effettuare entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno
2025; detto contributo sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese dell'anno successivo alla pronuncia del provvedimento giudiziario.
4)Stabilire a carico del sig. un ulteriore contributo di euro 50,00 mensili, da CP_1
versarsi alla madre IG.ra , a titolo di concorso alle spese per il canone di Pt_1
locazione che la sig.ra sosterrà nel periodo compreso tra luglio e settembre Pt_1
2025, nonché per eventuali ulteriori mesi in cui la medesima dovesse sostenere il costo di un canone di locazione relativo ad un immobile destinato esclusivamente ad uso proprio e della figlia. Detta obbligazione specifica verrà meno quando sarà Per_1
ritenuta economicamente autosufficiente.
5) Disporre la suddivisione delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo
del Tribunale di Vicenza, da affrontare in favore della minore con suddivisione Per_1
in misura del 50% tra le Parti;
le parti prevedono specificamente di considerare quale spesa straordinaria il cambio di stagione della piccola due volte l'anno.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla IG.ra
, come attualmente avviene. Pt_1
6) Spese legali al 50% a carico delle parti, senza vincolo di solidarietà.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/06/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
della figlia minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 4.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo