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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/07/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1042/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1042/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Rosario Varì, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte 39, presso il difensore;
APPELLANTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Daniela Marrabello, elettivamente domiciliato in Tropea (VV), Don Mottola Trav. 10, presso il difensore;
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. Controparte_2
), in persona del Direttore l.r.p.t., con sede in Corso Umberto I, 89900 P.IVA_2
- , Corso Umberto I, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici siti in Catanzaro, Via
Gioacchino da Fiore n. 34 ope legis è domiciliata;
APPELLATO
OGGETTO appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 08/04/2025
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato in data 20.01.2023, proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000, notificata in data 06.12.2021, emessa dall' Controparte_3
L'opposizione di primo grado del contribuente era espressamente limitata alle somme contenute nella cartella di pagamento n. 13920180008308646000, iscritte a ruolo dall' di , a titolo di Controparte_2 CP_2 imposta IRPEF per gli anni 2007 – 2009, e di imposta IRAP per l'anno 2015.
L'opponente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento nonché per intervenuta prescrizione dei crediti esattoriali azionati.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare il Controparte_3 difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine all'opposizione del contribuente, stante la natura tributaria dei crediti esattoriali contestati, documentando l'avvenuta notificazione della suindicata cartella n. 13920180008308646000, e chiedendo il rigetto dell'opposizione di controparte, in quanto inammissibile ed infondata.
Nel costituirsi in giudizio, l' rilevava, in via preliminare ed Controparte_3 assorbente il difetto di giurisdizione del Giudice adito;
sollevava l'inammissibilità dell'opposizione e depositava il referto della notifica della cartella presupposta, avvenuta in data 26.01.2019, conseguentemente rilevava la definitività del debito fiscale (per mancata impugnazione nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella), nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Il Giudice di Pace di Vibo con sentenza n. 2080/2023, depositata in data CP_2
01.07.2023, dopo aver dichiarato la propria competenza a conoscere la domanda, accoglieva la domanda, rilevando che il termine prescrizionale, applicabile al caso de quo, fosse quello quinquennale e che, pertanto, le pretese creditorie risultavano, ormai, prescritte. Condannava, altresì, le parti convenute al pagamento in solido delle spese di lite.
Proponeva appello l' formulando le seguenti Parte_2 conclusioni: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente ricorso in appello,
pagina 2 di 8 riformare la sentenza n. 2080/2023, emessa dal Giudice di Pace di , in CP_2 persona della Dott.ssa Palma Borrello, a definizione del procedimento N.R.G.
1572/2023, depositata in data 01.07.2023, e non notificata, e, per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine all'opposizione proposta dal sig. avverso l'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000 e la CP_1 presupposta cartella di pagamento n. 13920180008308646000, e, comunque, respingere l'opposizione di primo grado di controparte, in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.”
Deduceva tra i motivi di appello: 1) il difetto di giurisdizione del GO a favore del giudice tributario;
2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata annullata la cartella n. 13920180008308646000; 3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione di crediti erariali, per i quali è previsto un termine di prescrizione decennale.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la nullità del mandato Controparte_1 difensivo conferito da ad avvocato del libero foro, nel merito sosteneva che CP_4 correttamente il Giudice adito si era dichiarato competente nel caso de quo, trattandosi di controversia sulla prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento;
assumeva in ogni caso l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame e la conferma della gravata sentenza.
Si costituiva l' che spiegava appello incidentale e, in via Controparte_3 pregiudiziale, rilevava l'assoluta illegittimità della sentenza del Giudice di Pace per difetto di giurisdizione, con conseguente necessario annullamento e/o riforma sul punto della stessa, ribadendo la cognizione del Giudice tributario nella fattispecie per cui è causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, maturati i termini ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 08/04/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
pagina 3 di 8 Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' e dalla stessa Controparte_3 [...]
. CP_3
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto un'opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (imposta
IRPEF e IRAP).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando,
pagina 4 di 8 nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente pagina 5 di 8 sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
pagina 6 di 8 Con riferimento a queste ultime e, nello specifico, all'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell'
[...]
sollevata dall'appellato si ritiene opportuno osservare quanto Controparte_3 segue.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che << Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale Controparte_5 facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il CP_3 patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_3 necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019,
n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n.
15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita ha delineato un Controparte_3 sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi CP_3 rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati pagina 7 di 8 all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all'
[...]
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un Controparte_3 meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero Controparte_3 degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Né si appalesa fondato il richiamo operato dall'appellato alla ordinanza della
Cassazione Sez. tributaria (n. 33413/23) la quale, richiamando i principi sopra enunciati, si limita a ribadire che nelle controversie relative all'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di Cassazione civile e tributaria (paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un Parte_2 avvocato del libero foro.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Controparte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 27 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1042/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Rosario Varì, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte 39, presso il difensore;
APPELLANTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Daniela Marrabello, elettivamente domiciliato in Tropea (VV), Don Mottola Trav. 10, presso il difensore;
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. Controparte_2
), in persona del Direttore l.r.p.t., con sede in Corso Umberto I, 89900 P.IVA_2
- , Corso Umberto I, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici siti in Catanzaro, Via
Gioacchino da Fiore n. 34 ope legis è domiciliata;
APPELLATO
OGGETTO appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 08/04/2025
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato in data 20.01.2023, proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000, notificata in data 06.12.2021, emessa dall' Controparte_3
L'opposizione di primo grado del contribuente era espressamente limitata alle somme contenute nella cartella di pagamento n. 13920180008308646000, iscritte a ruolo dall' di , a titolo di Controparte_2 CP_2 imposta IRPEF per gli anni 2007 – 2009, e di imposta IRAP per l'anno 2015.
L'opponente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento nonché per intervenuta prescrizione dei crediti esattoriali azionati.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare il Controparte_3 difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine all'opposizione del contribuente, stante la natura tributaria dei crediti esattoriali contestati, documentando l'avvenuta notificazione della suindicata cartella n. 13920180008308646000, e chiedendo il rigetto dell'opposizione di controparte, in quanto inammissibile ed infondata.
Nel costituirsi in giudizio, l' rilevava, in via preliminare ed Controparte_3 assorbente il difetto di giurisdizione del Giudice adito;
sollevava l'inammissibilità dell'opposizione e depositava il referto della notifica della cartella presupposta, avvenuta in data 26.01.2019, conseguentemente rilevava la definitività del debito fiscale (per mancata impugnazione nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella), nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Il Giudice di Pace di Vibo con sentenza n. 2080/2023, depositata in data CP_2
01.07.2023, dopo aver dichiarato la propria competenza a conoscere la domanda, accoglieva la domanda, rilevando che il termine prescrizionale, applicabile al caso de quo, fosse quello quinquennale e che, pertanto, le pretese creditorie risultavano, ormai, prescritte. Condannava, altresì, le parti convenute al pagamento in solido delle spese di lite.
Proponeva appello l' formulando le seguenti Parte_2 conclusioni: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente ricorso in appello,
pagina 2 di 8 riformare la sentenza n. 2080/2023, emessa dal Giudice di Pace di , in CP_2 persona della Dott.ssa Palma Borrello, a definizione del procedimento N.R.G.
1572/2023, depositata in data 01.07.2023, e non notificata, e, per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine all'opposizione proposta dal sig. avverso l'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000 e la CP_1 presupposta cartella di pagamento n. 13920180008308646000, e, comunque, respingere l'opposizione di primo grado di controparte, in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.”
Deduceva tra i motivi di appello: 1) il difetto di giurisdizione del GO a favore del giudice tributario;
2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata annullata la cartella n. 13920180008308646000; 3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione di crediti erariali, per i quali è previsto un termine di prescrizione decennale.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la nullità del mandato Controparte_1 difensivo conferito da ad avvocato del libero foro, nel merito sosteneva che CP_4 correttamente il Giudice adito si era dichiarato competente nel caso de quo, trattandosi di controversia sulla prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento;
assumeva in ogni caso l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame e la conferma della gravata sentenza.
Si costituiva l' che spiegava appello incidentale e, in via Controparte_3 pregiudiziale, rilevava l'assoluta illegittimità della sentenza del Giudice di Pace per difetto di giurisdizione, con conseguente necessario annullamento e/o riforma sul punto della stessa, ribadendo la cognizione del Giudice tributario nella fattispecie per cui è causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, maturati i termini ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 08/04/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
pagina 3 di 8 Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' e dalla stessa Controparte_3 [...]
. CP_3
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto un'opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (imposta
IRPEF e IRAP).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando,
pagina 4 di 8 nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente pagina 5 di 8 sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
pagina 6 di 8 Con riferimento a queste ultime e, nello specifico, all'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell'
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sollevata dall'appellato si ritiene opportuno osservare quanto Controparte_3 segue.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che << Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale Controparte_5 facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il CP_3 patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_3 necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019,
n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n.
15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita ha delineato un Controparte_3 sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi CP_3 rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati pagina 7 di 8 all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all'
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di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un Controparte_3 meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero Controparte_3 degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Né si appalesa fondato il richiamo operato dall'appellato alla ordinanza della
Cassazione Sez. tributaria (n. 33413/23) la quale, richiamando i principi sopra enunciati, si limita a ribadire che nelle controversie relative all'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di Cassazione civile e tributaria (paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un Parte_2 avvocato del libero foro.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Controparte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 27 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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