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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai IGg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 631/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 27/11/2024 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. LUPINACCI Controparte_1
Morte LUIGI e dall'avv. GENESI LUCA ( ) VIA BRESCIA C.F._1
81- 26100 CREMONA;
elettivamente domiciliata in VIALE VENEZIA 170
25123 BRESCIA presso il difensore avv. LUPINACCI LUIGI, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 13 , , Controparte_2 CP_3 [...]
, quest'ultimo anche quale Erede di CP_4 Persona_1
e , rappresentati e difesi dall'avv. VEZZONI
[...] CP_5
ANGELO e dall'avv. VEZZONI PAOLO ( ) VIA C.F._2
ROCCA, 6 26012 CASTELLEONE;
Controparte_6
( ) VIA ALA PONZONE 9 26100 CREMONA;
C.F._3
elettivamente domiciliati in VIA ALA PONZONE 9 26100 CREMONA
presso il difensore avv. VEZZONI ANGELO, come da procura allegata
APPELLATI
e contro
e CP_7 Controparte_8
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 171/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: previa parziale revoca dell'ordinanza in data 04.05.2017 e
previa ammissione della prova per testi come richiesta e capitolata nella
memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e reiterata in sede di precisazione delle
conclusioni all'udienza del 5.12.2019 e come riproposta in questa sede, in
riforma dell'impugnata sentenza, preso atto che HDI Ass.ni Spa non ha mai
contestato la responsabilità dell'incidente e che, tenuto conto del concorso di pagina 2 di 13 colpa della vittima per il mancato uso delle cinture di sicurezza, ha inviato
rispettivamente: alla IG.ra , madre di Controparte_2 Per_2
in data 22.01.2015, la somma di € 147.000,00 ed in data 27.05.2020,
[...]
dopo il deposito della sentenza del Tribunale di Cremona n. 171/2020, ed
oggetto del presente gravame, l'ulteriore importo di € 62.339.00 e così
complessivamente € 209.339,00;
- al IG. fratello di in data 22.01.2015, la CP_3 Persona_2
somma di € 49.000,00 ed in data 27.05.2020, dopo il deposito della sentenza
del Tribunale di Cremona n. 171/2020, pubblicata il 28/04/2020 ed oggetto
del presente gravame, l'ulteriore importo di € 35.800,00 e così
complessivamente € 84.800,00;- alla IG.ra Persona_1
NA materna di in data 27.05.2020, dopo il deposito della Persona_2
sentenza del Tribunale di Cremona n. 171/2020, ed oggetto del presente
gravame, la somma di € 21.500,00; al IG. , nonno materno Controparte_4
di in data 27.05.2020, dopo il deposito della sentenza del Persona_2
Tribunale di Cremona n. 171/2020, ed oggetto del presente gravame, la
somma di € 21.500,00 ritenere tali importi congrui e sufficienti a soddisfare
tutti i danni dagli stessi subiti per la perdita del congiunto, respingendo ogni
ulteriore domanda a qualsiasi titolo introdotta dalla IG.ra Controparte_2
, dal IG. dalla IG.ra e dal
[...] CP_3 Persona_1
IG. nei confronti dei convenuti siccome infondata in fatto e Controparte_4
in diritto con ogni provvedimento consequenziale. Rigettare inoltre la
pagina 3 di 13 domanda proposta dalla IG.ra , NA RN della vittima, CP_5
perché priva di ogni fondamento per le ragioni espresse in primo grado e
reiterate nel presente gravame ordinando all'appellata IG.ra di CP_5
restituire ad HDI Ass.ni S.p.A. l'importo di € 21.500,00 versato in suo favore
dalla Compagnia in parziale esecuzione della sentenza di primo grado con
riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, IVA eCPA, di entrambi i
gradi di giudizio In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in
cui al termine del presente giudizio di secondo grado la Corte d'Appello di
Brescia dovesse ritenere di confermare l'impugnata sentenza in punto an, in
parziale riforma della decisione di primo grado in punto quantum, ridurre
comunque l'importo liquidato dal Tribunale di Cremona ai IG.ri CP_4
, ed a titolo di danno non
[...] Persona_1 CP_5
patrimoniale per la perdita del nipote. Spese, competenze ed onorari, oltre
rimborso forfetario, IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio interamente
compensati tra le parti. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Brescia, previa parziale revoca dell'ordinanza 4.05.2017, Voglia
ammettere prova per testi sulle circostanze riportate nell'atto di citazione
d'appello”
Degli appellati
In via principale: Rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, con Controparte_1 pagina 4 di 13 integrale conferma del provvedimento impugnato, Spese e Compensi
Professionali del grado di appello integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 171/20 il Tribunale di Cremona condannava , CP_7
e – rispettivamente conducente, Controparte_8 Controparte_1
proprietaria e impresa assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo sul quale era trasportato deceduto in conseguenza delle lesioni Persona_2
riportate nell'incidente verificatosi il 7 agosto 2014, alle ore 14.30, in
Comune di Castelleone ( Cr), allorchè il conducente, a causa dell'eccessiva velocità, aveva perso il controllo del veicolo- a pagare, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, in favore di , madre Controparte_2
della vittima, la somma di euro 290.000, in favore di , fratello CP_3
della vittima, la somma di euro120.000, in favore di e Controparte_4
nonni materni della vittima, la somma di euro Persona_1
100.000 ciascuno, e in favore di NA RN, la somma di euro CP_5
50.000, già detratti gli acconti versati dalla compagnia assicuratrice. Le spese di lite venivano integralmente compensate.
La sentenza è stata gravata da che insistito per il Controparte_1
riconoscimento del concorso di colpa della vittima, per non aver fatto uso delle cinture di sicurezza, per la riduzione del danno non patrimoniale riconosciuto in favore dei nonni materni e per il rigetto della domanda pagina 5 di 13 risarcitoria avanzata dalla NA RN.
I congiunti di hanno chiesto il rigetto dell'appello. Persona_2
e sono rimasti contumaci anche in questo CP_7 Controparte_8
grado di giudizio.
Disposta Ctu, all'udienza del 27 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale ha escluso il concorso di colpa della vittima, per mancato uso delle cinture di sicurezza, ritenendo tale circostanza non provata.
Deduce che indizi gravi, precisi e concordanti dimostravano, al contrario, che la vittima non aveva fatto uso delle cinture di sicurezza: gli agenti della Polizia
Stradale, sopraggiunti sul luogo del sinistro, avevano accertato la probabile mancanza della cintura di sicurezza;
la posizione del giovane, rinvenuto supino sul selciato, con i polpacci ancora all'interno dell'abitacolo, dimostrava che la cintura non era stata allacciata poiché diversamente il corpo sarebbe rimasto ancorato al sedile e la testa non avrebbe potuto fuoriuscire dal finestrino laterale.
Con il secondo motivo censura l'eccessività della somma liquidata a titolo di danno per perdita del rapporto parentale in favore dei nonni materni ( euro pagina 6 di 13 100.000 ciascuno) in quanto benchè fosse stata provata in giudizio l'intensa frequentazione con la vittima, anche grazie alla vicinanza delle abitazioni, il rapporto affettivo, nel caso di specie, non poteva dirsi più intenso rispetto a quello che ordinariamente è solito instaurarsi tra nonni e IP.
Censura altresì il riconoscimento di una somma a titolo di danno per perdita del rapporto parentale in favore della NA RN ( euro 50.000), residente in Calabria, con la quale la vittima aveva contatti solo telefonici e frequentazioni sporadiche, durante le vacanze estive.
--------------------------
Le censure mosse alla sentenza gravata nel primo motivo sono superate dalle risultanze della consulenza tecnica espletata in questo grado di giudizio in esito alla quale la dinamica del sinistro è stata così ricostruita: CP_7
stava percorrendo un tratto rettilineo allorchè, in corrispondenza di una curva sinistrorsa, a causa di un'andatura non commisurata alle condizioni della strada, perdeva il controllo del veicolo che fuoriusciva dalla strada carrabile e urtava con il lato sinistro una pianta posta sul ciglio laterale. L'impatto favoriva la deviazione a destra del mezzo che proseguiva e, intrapresa una ripida discesa, si ribaltava sul tetto.
Dalla causa del decesso del giovane, così come indicata nel rapporto del 118 “
per sfondamento della teca cranica con fuoriuscita completa di materia
cerebrale” , dalla posizione in cui veniva rinvenuta la vittima “ supina sul
pagina 7 di 13 selciato, parzialmente fuori dall'abitacolo della vettura”, dal mancato rinvenimento di tracce ematiche all'interno dell'abitacolo del veicolo,
nonostante le gravissime lesioni riportate, e dal riscontro di tracce ematiche sul parafango anteriore destro, i consulenti desumevano che “ Nel corso della
carambola il corpo del passeggero anteriore è parzialmente Persona_2
fuoriuscito dall'abitacolo e verosimilmente il capo è stato schiacciato tra il
terreno ed il parafango anteriore destro”.
Di conseguenza, il punto di contatto che ha generato le lesioni al capo del passeggero veniva collocato all'esterno dell'abitacolo ossia in un punto che poteva essere raggiunto dalla vittima solo fuoriuscendo parzialmente da esso nella fase rotazionale del mezzo in ribaltamento e solo in quanto il suo corpo non era trattenuto dalla cintura di sicurezza.
Alla luce delle risultanze degli accertamenti si deve, pertanto, ritenere che, la condotta colposa della vittima, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, costituisce un contributo colposo alla verificazione del danno, che si reputa equo quantificare nella misura del 30%.
Deve, pertanto, trovare applicazione il principio di diritto stabilito dalla
Suprema Corte secondo cui: “in caso di mancata adozione delle cinture di
sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in
pagina 8 di 13 un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto
colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la
riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti
della vittima” (Cass. 8443/2019).
Nel caso di specie, la quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto in favore della madre e del fratello della vittima non ha formato oggetto di censure sicchè esso dovrà essere soltanto ridotto in ragione del concorso della vittima stessa nella causazione dell'evento dannoso.
La sentenza sul punto va, pertanto, riformata, riconoscendo in favore della madre della vittima la somma di euro 203.000 e in favore del fratello la somma di euro 70.000.
In relazione al secondo motivo mette conto evidenziare che il primo giudice liquidava il danno da perdita del rapporto parentale sulla base delle Tabelle
milanesi censurate dalla Suprema Corte perchè contrastanti con il principio secondo cui, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della pagina 9 di 13 particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga,
fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alle tabelle;
ciò al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi. (Cass. 10579/ 2021; Cass. 26300/ 2021; Cass. 37009/ 2022; Cass.
5948/ 2023).
Non potendosi, quindi, liquidare il danno parentale rimettendolo ad una scelta discrezionale tra un minimo ed un massimo perché in contrasto con il principio di diritto sopra enunciato, per verificare la fondatezza della censura-
afferente all'eccessività delle somme liquidate in favore dei nonni materni –
troveranno applicazione le tabelle “ a punti” del 2024 del tribunale di Milano.
Nonno materno ( di anni 74 all'epoca del fatto) e NA materna ( di anni 71
all'epoca del fatto) : età vittima primaria: punti 20; età vittima secondaria:
punti 8; sopravvissuti: punti 14 ( all'epoca del fatto entrambi i nonni materni erano in vita); qualità ed intensità del legame affettivo: punti 10.
In relazione all'attribuzione di punti 10 per l'intensità del legame affettivo, si osserva che è provato in giudizio che i nonni materni abitavano molto vicino alla residenza del nipote e che grazie anche a questa vicinanza avevano supportato la madre nei compiti di accudimento dei due fratelli gemelli e , instaurando con loro, fin dalla nascita, un legame la cui Per_2 CP_3
intensità non può essere revocata in dubbio.
pagina 10 di 13 Totale punti: 52; valore punto: euro 1.698; totale danno non patrimoniale:
euro 88.296 per ciascun nonno;
tenuto conto del concorso di colpa della vittima ( 30%): euro 61.808; tenuto conto dell'acconto versato dall'appellante
( euro 21.500 per ciascun nonno materno): euro 40.308.
Trattandosi di debito di valore, la somma va devalutata alla data del sinistro e sulla stessa, via via rivalutata anno per anno, vanno corrisposti gli interessi legali.
In riforma della sentenza gravata l'appellante va condannato a corrispondere in favore di , anche in qualità di erede di Controparte_4 Persona_1
la somma di euro 80.616, oltre interessi legali da calcolarsi come in
[...]
parte motiva.
L'appellante ha censurato, altresì, il riconoscimento del danno da perdita parentale in favore della NA RN, residente in [...], attese le sporadiche frequentazioni – durante le vacanze estive – e le conversazioni solo telefoniche che connotavano il rapporto NA-nipote.
L'assunto è infondato.
In giudizio è stato provato che insieme al fratello erano soliti Per_2 CP_3
trascorrere lunghi periodi durante le vacanze estive nella casa della NA
RN con la quale nel corso dell'anno avevano frequenti colloqui telefonici che, a causa della distanza, consentivano di mantenere vivo ed intenso il rapporto affettivo.
pagina 11 di 13 Considerata la tragicità dell'evento e la giovanissima età del nipote è, pertanto,
lecito presumere l'afflizione generata dalla sua perdita.
Età vittima primaria: punti 20; età vittima secondaria: punti 10; totale punti: 30
x 1698 = 50.940; tenuto conto del concorso di colpa della vittima (30%) il danno in favore di va liquidato in euro 35.658. CP_5
Sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso e via via rivalutata anno per anno vanno corrisposti gli interessi legali.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese vengono compensate per 1/3
con condanna di , e , in Controparte_1 Controparte_8 CP_7
solido, a rifondere i 2/3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio ai congiunti di liquidate, per l'intero, in base al criterio del Persona_2
decisum, per il primo grado in complessivi euro 22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 20.119 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva , euro
5.885 per la fase istruttoria e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Pone le spese di Ctu espletata nel grado a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile - definitivamente pagina 12 di 13 pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, accerta la concorrente responsabilità di nella misura del 30%; Persona_2
condanna a pagare, a titolo di danno per perdita del Controparte_1
rapporto parentale, in favore di la somma di euro Controparte_2
203.000, in favore di la somma di euro 70.000, in favore di CP_3
anche in qualità di erede di la Parte_1 Persona_1
somma di euro 80.616; in favore di la somma di euro 35.658, CP_5
oltre interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva;
compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna l'appellante a rifondere in favore dei congiunti di i restanti Persona_2
2/3 delle predette spese, liquidate, per l'intero, come in parte motiva;
pone le spese della Ctu espletata nel grado a carico di parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai IGg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 631/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 27/11/2024 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. LUPINACCI Controparte_1
Morte LUIGI e dall'avv. GENESI LUCA ( ) VIA BRESCIA C.F._1
81- 26100 CREMONA;
elettivamente domiciliata in VIALE VENEZIA 170
25123 BRESCIA presso il difensore avv. LUPINACCI LUIGI, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 13 , , Controparte_2 CP_3 [...]
, quest'ultimo anche quale Erede di CP_4 Persona_1
e , rappresentati e difesi dall'avv. VEZZONI
[...] CP_5
ANGELO e dall'avv. VEZZONI PAOLO ( ) VIA C.F._2
ROCCA, 6 26012 CASTELLEONE;
Controparte_6
( ) VIA ALA PONZONE 9 26100 CREMONA;
C.F._3
elettivamente domiciliati in VIA ALA PONZONE 9 26100 CREMONA
presso il difensore avv. VEZZONI ANGELO, come da procura allegata
APPELLATI
e contro
e CP_7 Controparte_8
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 171/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: previa parziale revoca dell'ordinanza in data 04.05.2017 e
previa ammissione della prova per testi come richiesta e capitolata nella
memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e reiterata in sede di precisazione delle
conclusioni all'udienza del 5.12.2019 e come riproposta in questa sede, in
riforma dell'impugnata sentenza, preso atto che HDI Ass.ni Spa non ha mai
contestato la responsabilità dell'incidente e che, tenuto conto del concorso di pagina 2 di 13 colpa della vittima per il mancato uso delle cinture di sicurezza, ha inviato
rispettivamente: alla IG.ra , madre di Controparte_2 Per_2
in data 22.01.2015, la somma di € 147.000,00 ed in data 27.05.2020,
[...]
dopo il deposito della sentenza del Tribunale di Cremona n. 171/2020, ed
oggetto del presente gravame, l'ulteriore importo di € 62.339.00 e così
complessivamente € 209.339,00;
- al IG. fratello di in data 22.01.2015, la CP_3 Persona_2
somma di € 49.000,00 ed in data 27.05.2020, dopo il deposito della sentenza
del Tribunale di Cremona n. 171/2020, pubblicata il 28/04/2020 ed oggetto
del presente gravame, l'ulteriore importo di € 35.800,00 e così
complessivamente € 84.800,00;- alla IG.ra Persona_1
NA materna di in data 27.05.2020, dopo il deposito della Persona_2
sentenza del Tribunale di Cremona n. 171/2020, ed oggetto del presente
gravame, la somma di € 21.500,00; al IG. , nonno materno Controparte_4
di in data 27.05.2020, dopo il deposito della sentenza del Persona_2
Tribunale di Cremona n. 171/2020, ed oggetto del presente gravame, la
somma di € 21.500,00 ritenere tali importi congrui e sufficienti a soddisfare
tutti i danni dagli stessi subiti per la perdita del congiunto, respingendo ogni
ulteriore domanda a qualsiasi titolo introdotta dalla IG.ra Controparte_2
, dal IG. dalla IG.ra e dal
[...] CP_3 Persona_1
IG. nei confronti dei convenuti siccome infondata in fatto e Controparte_4
in diritto con ogni provvedimento consequenziale. Rigettare inoltre la
pagina 3 di 13 domanda proposta dalla IG.ra , NA RN della vittima, CP_5
perché priva di ogni fondamento per le ragioni espresse in primo grado e
reiterate nel presente gravame ordinando all'appellata IG.ra di CP_5
restituire ad HDI Ass.ni S.p.A. l'importo di € 21.500,00 versato in suo favore
dalla Compagnia in parziale esecuzione della sentenza di primo grado con
riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, IVA eCPA, di entrambi i
gradi di giudizio In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in
cui al termine del presente giudizio di secondo grado la Corte d'Appello di
Brescia dovesse ritenere di confermare l'impugnata sentenza in punto an, in
parziale riforma della decisione di primo grado in punto quantum, ridurre
comunque l'importo liquidato dal Tribunale di Cremona ai IG.ri CP_4
, ed a titolo di danno non
[...] Persona_1 CP_5
patrimoniale per la perdita del nipote. Spese, competenze ed onorari, oltre
rimborso forfetario, IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio interamente
compensati tra le parti. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Brescia, previa parziale revoca dell'ordinanza 4.05.2017, Voglia
ammettere prova per testi sulle circostanze riportate nell'atto di citazione
d'appello”
Degli appellati
In via principale: Rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, con Controparte_1 pagina 4 di 13 integrale conferma del provvedimento impugnato, Spese e Compensi
Professionali del grado di appello integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 171/20 il Tribunale di Cremona condannava , CP_7
e – rispettivamente conducente, Controparte_8 Controparte_1
proprietaria e impresa assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo sul quale era trasportato deceduto in conseguenza delle lesioni Persona_2
riportate nell'incidente verificatosi il 7 agosto 2014, alle ore 14.30, in
Comune di Castelleone ( Cr), allorchè il conducente, a causa dell'eccessiva velocità, aveva perso il controllo del veicolo- a pagare, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, in favore di , madre Controparte_2
della vittima, la somma di euro 290.000, in favore di , fratello CP_3
della vittima, la somma di euro120.000, in favore di e Controparte_4
nonni materni della vittima, la somma di euro Persona_1
100.000 ciascuno, e in favore di NA RN, la somma di euro CP_5
50.000, già detratti gli acconti versati dalla compagnia assicuratrice. Le spese di lite venivano integralmente compensate.
La sentenza è stata gravata da che insistito per il Controparte_1
riconoscimento del concorso di colpa della vittima, per non aver fatto uso delle cinture di sicurezza, per la riduzione del danno non patrimoniale riconosciuto in favore dei nonni materni e per il rigetto della domanda pagina 5 di 13 risarcitoria avanzata dalla NA RN.
I congiunti di hanno chiesto il rigetto dell'appello. Persona_2
e sono rimasti contumaci anche in questo CP_7 Controparte_8
grado di giudizio.
Disposta Ctu, all'udienza del 27 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale ha escluso il concorso di colpa della vittima, per mancato uso delle cinture di sicurezza, ritenendo tale circostanza non provata.
Deduce che indizi gravi, precisi e concordanti dimostravano, al contrario, che la vittima non aveva fatto uso delle cinture di sicurezza: gli agenti della Polizia
Stradale, sopraggiunti sul luogo del sinistro, avevano accertato la probabile mancanza della cintura di sicurezza;
la posizione del giovane, rinvenuto supino sul selciato, con i polpacci ancora all'interno dell'abitacolo, dimostrava che la cintura non era stata allacciata poiché diversamente il corpo sarebbe rimasto ancorato al sedile e la testa non avrebbe potuto fuoriuscire dal finestrino laterale.
Con il secondo motivo censura l'eccessività della somma liquidata a titolo di danno per perdita del rapporto parentale in favore dei nonni materni ( euro pagina 6 di 13 100.000 ciascuno) in quanto benchè fosse stata provata in giudizio l'intensa frequentazione con la vittima, anche grazie alla vicinanza delle abitazioni, il rapporto affettivo, nel caso di specie, non poteva dirsi più intenso rispetto a quello che ordinariamente è solito instaurarsi tra nonni e IP.
Censura altresì il riconoscimento di una somma a titolo di danno per perdita del rapporto parentale in favore della NA RN ( euro 50.000), residente in Calabria, con la quale la vittima aveva contatti solo telefonici e frequentazioni sporadiche, durante le vacanze estive.
--------------------------
Le censure mosse alla sentenza gravata nel primo motivo sono superate dalle risultanze della consulenza tecnica espletata in questo grado di giudizio in esito alla quale la dinamica del sinistro è stata così ricostruita: CP_7
stava percorrendo un tratto rettilineo allorchè, in corrispondenza di una curva sinistrorsa, a causa di un'andatura non commisurata alle condizioni della strada, perdeva il controllo del veicolo che fuoriusciva dalla strada carrabile e urtava con il lato sinistro una pianta posta sul ciglio laterale. L'impatto favoriva la deviazione a destra del mezzo che proseguiva e, intrapresa una ripida discesa, si ribaltava sul tetto.
Dalla causa del decesso del giovane, così come indicata nel rapporto del 118 “
per sfondamento della teca cranica con fuoriuscita completa di materia
cerebrale” , dalla posizione in cui veniva rinvenuta la vittima “ supina sul
pagina 7 di 13 selciato, parzialmente fuori dall'abitacolo della vettura”, dal mancato rinvenimento di tracce ematiche all'interno dell'abitacolo del veicolo,
nonostante le gravissime lesioni riportate, e dal riscontro di tracce ematiche sul parafango anteriore destro, i consulenti desumevano che “ Nel corso della
carambola il corpo del passeggero anteriore è parzialmente Persona_2
fuoriuscito dall'abitacolo e verosimilmente il capo è stato schiacciato tra il
terreno ed il parafango anteriore destro”.
Di conseguenza, il punto di contatto che ha generato le lesioni al capo del passeggero veniva collocato all'esterno dell'abitacolo ossia in un punto che poteva essere raggiunto dalla vittima solo fuoriuscendo parzialmente da esso nella fase rotazionale del mezzo in ribaltamento e solo in quanto il suo corpo non era trattenuto dalla cintura di sicurezza.
Alla luce delle risultanze degli accertamenti si deve, pertanto, ritenere che, la condotta colposa della vittima, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, costituisce un contributo colposo alla verificazione del danno, che si reputa equo quantificare nella misura del 30%.
Deve, pertanto, trovare applicazione il principio di diritto stabilito dalla
Suprema Corte secondo cui: “in caso di mancata adozione delle cinture di
sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in
pagina 8 di 13 un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto
colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la
riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti
della vittima” (Cass. 8443/2019).
Nel caso di specie, la quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto in favore della madre e del fratello della vittima non ha formato oggetto di censure sicchè esso dovrà essere soltanto ridotto in ragione del concorso della vittima stessa nella causazione dell'evento dannoso.
La sentenza sul punto va, pertanto, riformata, riconoscendo in favore della madre della vittima la somma di euro 203.000 e in favore del fratello la somma di euro 70.000.
In relazione al secondo motivo mette conto evidenziare che il primo giudice liquidava il danno da perdita del rapporto parentale sulla base delle Tabelle
milanesi censurate dalla Suprema Corte perchè contrastanti con il principio secondo cui, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della pagina 9 di 13 particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga,
fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alle tabelle;
ciò al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi. (Cass. 10579/ 2021; Cass. 26300/ 2021; Cass. 37009/ 2022; Cass.
5948/ 2023).
Non potendosi, quindi, liquidare il danno parentale rimettendolo ad una scelta discrezionale tra un minimo ed un massimo perché in contrasto con il principio di diritto sopra enunciato, per verificare la fondatezza della censura-
afferente all'eccessività delle somme liquidate in favore dei nonni materni –
troveranno applicazione le tabelle “ a punti” del 2024 del tribunale di Milano.
Nonno materno ( di anni 74 all'epoca del fatto) e NA materna ( di anni 71
all'epoca del fatto) : età vittima primaria: punti 20; età vittima secondaria:
punti 8; sopravvissuti: punti 14 ( all'epoca del fatto entrambi i nonni materni erano in vita); qualità ed intensità del legame affettivo: punti 10.
In relazione all'attribuzione di punti 10 per l'intensità del legame affettivo, si osserva che è provato in giudizio che i nonni materni abitavano molto vicino alla residenza del nipote e che grazie anche a questa vicinanza avevano supportato la madre nei compiti di accudimento dei due fratelli gemelli e , instaurando con loro, fin dalla nascita, un legame la cui Per_2 CP_3
intensità non può essere revocata in dubbio.
pagina 10 di 13 Totale punti: 52; valore punto: euro 1.698; totale danno non patrimoniale:
euro 88.296 per ciascun nonno;
tenuto conto del concorso di colpa della vittima ( 30%): euro 61.808; tenuto conto dell'acconto versato dall'appellante
( euro 21.500 per ciascun nonno materno): euro 40.308.
Trattandosi di debito di valore, la somma va devalutata alla data del sinistro e sulla stessa, via via rivalutata anno per anno, vanno corrisposti gli interessi legali.
In riforma della sentenza gravata l'appellante va condannato a corrispondere in favore di , anche in qualità di erede di Controparte_4 Persona_1
la somma di euro 80.616, oltre interessi legali da calcolarsi come in
[...]
parte motiva.
L'appellante ha censurato, altresì, il riconoscimento del danno da perdita parentale in favore della NA RN, residente in [...], attese le sporadiche frequentazioni – durante le vacanze estive – e le conversazioni solo telefoniche che connotavano il rapporto NA-nipote.
L'assunto è infondato.
In giudizio è stato provato che insieme al fratello erano soliti Per_2 CP_3
trascorrere lunghi periodi durante le vacanze estive nella casa della NA
RN con la quale nel corso dell'anno avevano frequenti colloqui telefonici che, a causa della distanza, consentivano di mantenere vivo ed intenso il rapporto affettivo.
pagina 11 di 13 Considerata la tragicità dell'evento e la giovanissima età del nipote è, pertanto,
lecito presumere l'afflizione generata dalla sua perdita.
Età vittima primaria: punti 20; età vittima secondaria: punti 10; totale punti: 30
x 1698 = 50.940; tenuto conto del concorso di colpa della vittima (30%) il danno in favore di va liquidato in euro 35.658. CP_5
Sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso e via via rivalutata anno per anno vanno corrisposti gli interessi legali.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese vengono compensate per 1/3
con condanna di , e , in Controparte_1 Controparte_8 CP_7
solido, a rifondere i 2/3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio ai congiunti di liquidate, per l'intero, in base al criterio del Persona_2
decisum, per il primo grado in complessivi euro 22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 20.119 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva , euro
5.885 per la fase istruttoria e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Pone le spese di Ctu espletata nel grado a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile - definitivamente pagina 12 di 13 pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, accerta la concorrente responsabilità di nella misura del 30%; Persona_2
condanna a pagare, a titolo di danno per perdita del Controparte_1
rapporto parentale, in favore di la somma di euro Controparte_2
203.000, in favore di la somma di euro 70.000, in favore di CP_3
anche in qualità di erede di la Parte_1 Persona_1
somma di euro 80.616; in favore di la somma di euro 35.658, CP_5
oltre interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva;
compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna l'appellante a rifondere in favore dei congiunti di i restanti Persona_2
2/3 delle predette spese, liquidate, per l'intero, come in parte motiva;
pone le spese della Ctu espletata nel grado a carico di parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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